Upa informa
Circolare del 23 novembre 2021
Regolamento per la realizzazione e gestione banca dati di strutture ricettive e immobili destinati alle locazioni brevi
Pubblicato in Gazzetta ufficiale – Link: Serie Generale n.273 del 16/11/2021 il Decreto ministeriale 29 settembre 2021, n. 161 – Regolamento recante modalita’ di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Il decreto stabilisce le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi e le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.
Ogni annuncio di affitto breve pubblicato online dovrà possedere il codice identificativo ed essere iscritto alla banca dati. Previste sanzioni pecuniarie
Il provvedimento entrerà in vigore il 1 dicembre 2021. Il Decreto del Ministro del Turismo che ha istituito la Banca Dati Nazionale delle strutture ricettive e degli appartamenti ad uso turistico, comporta in tutta Italia l’obbligo per le strutture ricettive, per i titolari degli appartamenti ad uso turistico, per le agenzie immobiliari che affittano appartamenti e per i portali online che promuovono o commercializzano soggiorni in strutture ricettive o appartamenti, di pubblicare in ogni comunicazione il proprio codice identificativo. Per le strutture liguri si deve continuare ad utilizzare quello comunicato da Regione, e di fatto non cambia nulla.
Avendo tutti i dati a disposizione le autorità, a patto di predisporre gli adeguati controlli, saranno in grado di porre fine al sommerso e alla concorrenza sleale di chi non paga le tasse. Misurare il fenomeno e averne finalmente contezza è infatti solo un primo passo nella nostra lotta all’abusivismo per consentire alle aziende di lavorare in un regime di vera concorrenza.
Cosa prevede la banca dati degli affitti brevi
In base ai commi 4-5 dell’articolo 13-quater del Dl 34/2019 la “banca dati” prevede che le unità destinate ad affitto breve presenti nel territorio nazionale vengano identificate secondo un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Quest’ultimo obbligo riguarderà i locatori di immobili con contratti di durata inferiore a 30 giorni, i titolari di strutture ricettive, i soggetti che esercitano intermediazione immobiliare e i portali telematici, pena la sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In pratica, anche ogni annuncio di affitto breve pubblicato online dovrà possedere il codice identificativo ed essere dunque iscritto alla banca dati. In caso di reiterazione della violazione la multa verrà maggiorata del doppio, da mille a 10mila euro.
Quali saranno gli obblighi per gli «host»
L’introduzione della banca dati, adottata in pieno accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, rende omogenei i dati delle strutture ricettive su base nazionale. È previsto, infatti, che la banca dati indichi una serie di parametri idonei ad individuare la struttura ricettiva. Parametri come: la tipologia degli alloggi, l’ubicazione, la capacità ricettiva, gli estremi dei titoli abilitativi richiesti ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, il soggetto che esercita l’attività, anche in forma di locazione breve, il codice identificativo regionale, o laddove questo non sia stato adottato, un codice alfanumerico generato dalla banca dati stessa.
Cordiali saluti
La Segreteria Upa