Argomenti:
- DL Recovery – Prima sintesi delle misure dedicate al settore
- Credito d’imposta beni strumentali – Modello comunicazione – Decreto Ministero dello Sviluppo Economico
- Credito sanificazione ed acquisto DPI 2020: le modalità di rendicontazione del credito
- Decreto legge Sostegni Bis – Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 19
- Liguria: Regione eroga 7,5 milioni per bonus assunzionali nel turismo e match point
- MISE – Manovra: le misure per le imprese
- Prorogati gli ammortizzatori Covid 19 (13 settimane nel periodo 01/10-31/12/2021) – Pubblicazione in GU del DL 146/2021
- Decreto Fiscale n. 146/2021 – Novità sulla riscossione
- Green Pass – interpretazione obbligo di controllo
- Inizia la transizione verso la Nuova tv digitale
- Comunicazione alloggiati: pubblicato in GU il Decreto del Ministero dell’Interno 16 settembre 2021
- Bonus affitti (art. 28 DL 34/2020) per soggetti con domicilio fiscale in comuni colpiti da evento calamitoso
- Assunzioni agevolate di under 36: operativo lo sgravio contributivo – Istruzioni INPS
- Comunicazione alloggiati: pubblicato in GU il Decreto del Ministero dell’Interno 16 settembre 2021
ALLEGATI:
Mod_comunicazione_dati – Notifica_Alloggiati_dm_16_settembre_2021 – dl 146 2021
DL Recovery – Prima sintesi delle misure dedicate al settore
Il Consiglio dei ministri ha approvato il DL recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano di Nazionale di Ripresa e Resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, c.d. DL Recovery.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, e riservandoci ulteriori informazioni, riportiamo una prima nota di sintesi di quelle che dovrebbero essere le misure relative al settore contenute nel decreto.
Art. 1 – Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche
Credito di imposta | A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31.12.2024 è riconosciuto un credito di imposta pari all’80% delle spese sostenute |
Beneficiari | Imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici |
Interventi agevolabili | a) Interventi di incremento dell’efficienza energetica e riqualificazione antisismica;
b) eliminazione di barriere architettoniche c) interventi edilizi ex art. 3, co. 1 lett., b), c) e d) DPR 380/2001– manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia – funzionali alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle precedenti lettere a) e b) d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi agli stabilimenti termali (art. 3 L 323/2000) e) spese per la digitalizzazione ex art. 9, co. 2 DL 83/2014, ovvero: – impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download; – siti web ottimizzati per il sistema mobile; – programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché’ in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; – spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; – servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; – strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; – servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente. NON rientrano tra gli interventi agevolabili, l’acquisto di mobili e componenti d’arredo |
Utilizzabilità del credito di imposta | – Utilizzabile in compensazione; ripartito in quote costanti in ciascun periodo d’imposta; deve essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono realizzati ed entro i 3 periodi di imposta successivi – Cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi banche e altri intermediari finanziari |
Contributo a fondo perduto | Al credito di imposta si aggiunge un contributo a fondo perduto, di importo massimo di 40.000 €, incrementabile:
a. Fino a ulteriori 30.000€ qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento; Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la possibilità di richiedere un’anticipazione non superiore al 30% a fronte di presentazione di idonea garanzia fideiussoria o cauzione La misura massima del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 100.000 € e comunque non può superare il 50% dei costi dell’investimento |
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Le disposizioni relative al credito di imposta si applicano agli interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli avviati e non ancora conclusi prima di tale data.
Agli interventi conclusi prima dell’entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d’imposta, le disposizioni del Tax credit preesistente [1]
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Massimali | Tutti gli incentivi sono riconosciuti nella misura massima prevista dai regimi di aiuti di stato applicabili. In ogni caso, il credito di imposta e il contributo a fondo perduto non possono essere superiori ai costi sostenuti.
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Modalità di richiesta | Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL, il Ministero del Turismo pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione del contributo a fondo perduto e del credito d’imposta |
Credito di imposta e contributo a fondo perduto sono erogati fino ad esaurimento dello stanziamento, in base all’ordine cronologico delle domande
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Stanziamento | 100 milioni € per il 2022;
180 milioni € per il 2023; 180 milioni € per il 2024; 40 milioni € per il 2025
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Ulteriori agevolazioni | Per gli interventi agevolabili non coperti da credito di imposta e contributo a fondo perduto è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato ex DI 20.12.2017 a condizione che almeno il 50% dei costi sostenuti sia dedicato a interventi di riqualificazione energetica |
Art. 2 – Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
Fondo di garanzia PMI Sezione speciale Turismo |
Viene istituita una “Sezione speciale Turismo” nell’ambito del Fondo di garanzia PMI (con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025) per la concessione di garanzie alle imprese turistiche e ai giovani fino ai 35 anni che intendono avviare un’attività turistica per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore. Le garanzie sono concesse: a titolo gratuito; per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro; a imprese con un numero di dipendenti fino a 499; con le stesse percentuali di copertura previste dalla disciplina emergenziale di cui ! al DL Liq uidità (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione). Dopo la scadenza della disciplina emergenziale, la percentuale di copertura è stabilita nella misura massima del 70% (80% per la riassicurazione), con possibilità di integrazione da parte di Regioni ed enti locali fino all’80% (90 per la riassicurazione). Si segnala l’opportunità di modificare la norma per prevedere, viste le specificità del settore, una copertura fino a 10 milioni e il mantenimento della copertura massima da parte del Fondo (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) |
Art. 3 – Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo
Fondo per gli investimenti nel settore turistico | Viene istituito un Fondo per gli investimenti nel settore turistico per l’erogazione di contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.
Per gli stessi interventi è inoltre prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), cui possono essere abbinati finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato. Tali incentivi sono alternativi a quelli di cui all’articolo 1 |
Art. 8 – Fondo Ripresa Resilienza Italia
Fondo Ripresa Resilienza Italia | Costituzione di un Fondo dei Fondi denominato “Fondo Ripresa Resilienza Italia“, la cui gestione è affidata alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’attuazione delle linee progettuali dedicate ai Piani urbani integrati (recupero delle periferie), allo sviluppo e alla resilienza delle imprese del settore turistico |
[1] articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché, il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 20 dicembre 2017, n. 598, anche in relazione ai beneficiari e agli interventi di cui al citato articolo 79.
Credito d’imposta beni strumentali – Modello comunicazione – Decreto Ministero dello Sviluppo Economico
Informiamo che con il decreto in oggetto è stato approvato il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all’articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e all’art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il modello è composto da un frontespizio per indicare i dati anagrafici ed economici dell’impresa e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni inerenti gli investimenti in beni strumentali. Una volta compilato, il modello va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo: benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili on line nel sito www.mise.gov.it e riportati nell’allegato Mod. comunicazione dati.
Per gli investimenti di cui all’art. 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, va trasmesso entro il 31 dicembre 2021, mentre gli investimenti di cui all’art.1, commi da 1056 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
L’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal MiSE al solo scopo di monitorare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Credito sanificazione ed acquisto DPI 2020: le modalità di rendicontazione del credito
Facendo seguito a quanto pubblicato in precedenza, si ricorda che il credito imposta non ha le caratteristiche dell’aiuto di Stato essendo rivolto a tutti i soggetti economici.
Pertanto, la fruizione di tale beneficio di carattere generale non è soggetta all’obbligo di indicazione nel quadro RS “aiuti di stato” della dichiarazione dei redditi dell’anno di percezione, né deve essere computato evidentemente ai fini del plafond stabilito dal quadro temporaneo previsto dalla Commissione europea ed in caso di utilizzo in compensazione non si applicano né i limiti di compensazione annua, né i limiti di compensazione dei crediti d’imposta indicati nella sezione RU.
Decreto legge Sostegni Bis – Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 19
Informiamo che con il provvedimento in allegato l’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, nonché le modalità attuative per la cessione del credito.
Ricordiamo che l’art. 19 del decreto legge Sostegni bis . aveva previsto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale (ACE) tramite riconoscimento di un credito d’imposta.
Il credito può essere utilizzato in compensazione, essere chiesto a rimborso, oppure ceduto. In caso di compensazione non si applica il limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
La comunicazione dovrà essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Le cessioni dei crediti, avverranno con l’apposita piattaforma presente nell’aria riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Provvedimento, specifiche tecniche e istruzioni (file.zip) |
Liguria: Regione eroga 7,5 milioni per bonus assunzionali nel turismo e match point
La misura è finalizzata all’inserimento lavorativo di giovani disoccupati, inoccupati e inattivi
La Giunta regionale, riunita oggi , ha stanziato nuovi fondi per l’erogazione dei bonus assunzionali nel settore turismo nell’ambito del Patto del Lavoro nel Turismo e per ‘Match Point’ la nuova misura finalizzata all’inserimento lavorativo di giovani disoccupati, inoccupati e inattivi. La somma erogata ammonta ad un totale di 7,5 milioni di euro. Si tratta di misure condivise dall’assessorato al lavoro e da quello alla formazione.
Per quel che riguarda i bonus assunzionali nel settore turismo la giunta ha deliberato l’ampliamento della dotazione finanziaria di ulteriori 5 milioni di euro, oltre ai 1,9 milioni già erogati e subito esauriti per la grande quantità di richieste.
“Dopo soli 15 giorni dall’apertura dello sportello, lo scorso 22 giugno, abbiamo avuto un overbooking di richieste che ci hanno costretto a chiudere anticipatamente lo sportello al 30 luglio – spiega l’assessore regionale al Lavoro e al Turismo Gianni Berrino – Sono contento che siamo riusciti a trovare ulteriori risorse: in vista della stagione invernale e del 2022 il turismo in Liguria va aiutato in tutti i modi possibili e sostenere le imprese del settore ad assumere è uno di questi”.
Nella stessa sessione la Giunta, su proposta dell’assessore alla Formazione Ilaria Cavo, ha deliberato uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per la misura Match Point che va ad integrare la dote sperimentale di 1,5 milioni già stanziata a giugno.
La misura è finalizzata all’inserimento lavorativo di giovani disoccupati, inoccupati e inattivi (Neet) di età compresa tra i 18 e i 30 anni attraverso l’erogazione di corsi di formazione in alternanza tra aula e azienda.
“Visto il successo della dote sperimentale andata in overbooking – dichiara l’assessore Ilaria Cavo- abbiamo deciso di rifinanziare la misura in accordo con il sistema camerale e le associazioni di categoria. Si tratta di una risposta importante sia al fenomeno dei Neet sia per le aziende possono ospitare in stage le figure professionali di cui in questo momento hanno bisogno avendo modo di conoscerle, di formarle, di provarle e auspicabilmente di assumerle. Questo provvedimento andrà a sostenere le domande già presentate, se ammissibili, e lascerà una disponibilità per le nuove e ulteriori domande. Complessivamente per Match Point sono state impegnate risorse per 4 milioni di euro. Ad oggi sono state presentate 84 domande per la realizzazione di corsi che coinvolgono circa mille utenti”.
MISE – Manovra: le misure per le imprese
Rifinanziate Nuova Sabatini, Contratti di Sviluppo e Fondo di Garanzia
Nel disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri sono state introdotte, su proposta del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, misure per la crescita e il sostegno delle imprese che hanno l’obiettivo di favorire la competitività del sistema produttivo del Paese anche attraverso investimenti innovativi legati alla transizione digitale e green.
In particolare, a sostegno delle imprese sono state rifinanziate: la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026, i Contratti di Sviluppo con 450 milioni per il 2022 e il Fondo di garanzia con un incrementato complessivo di ulteriori 3 miliardi fino al 2027.
Sono stati inoltre istituiti al Mise due Fondi, per la transizione industriale e per i lavoratori delle PMI in crisi:
- Il Fondo per la transizione industriale, con una dotazione di 150 milioni di euro dal 2022, ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2;
- Il Fondo per i lavoratori in crisi, con una dotazione complessiva di 600 milioni di euro (200 milioni per l’anno 2022, 200 milioni per l’anno 2023 e 200 milioni per l’anno 2024), destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni.
Tra gli altri interventi approvati nella manovra anche l’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, che provengono da imprese in crisi.
Previsto anche un incremento delle risorse a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese e la proroga dei crediti d’imposta per investimenti 4.0 in ricerca e sviluppo, transizione ecologica e innovazione tecnologica.
Rinviato al 1 gennaio 2023 l’entrata in vigore della sugar e plastic tax.
Per Alitalia, è stata prorogata fino al 2023 la cassa integrazione per i lavoratori coinvolti nella procedura di in amministrazione straordinaria, mentre è stato esteso al 2022 il rimborso dei biglietti che i passeggeri non hanno potuto utilizzare per la cessazione dell’attività della compagnia aerea, già previsto con il fondo da 100 milioni già in funzione per il 2021.
Per maggiori informazioni
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 che tra gli altri, dispone la proroga fino al 31 dicembre degli ammortizzatori Covid 19.
In particolare all’articolo 11 viene prevista la possibilità – per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – di presentare, per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021 (data d entrata in vigore del provvedimento), domanda di assegno ordinario FIS e di cassa in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo 1 ottobre- 31 dicembre 2021.
Le 13 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previste dal DL Sostegni (art. 8, co. 2 DL 41/2021), decorso il periodo autorizzato.
La domanda di accesso dovrà essere inoltrata all’INPS a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di invio delle domande è fissato al 30 novembre p.v.
Nel caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è inoltre tenuto ad inviare all’istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’ammortizzatore sociale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento delle prestazioni e gli oneri ad essa connessi sono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Ai datori di lavoro che richiedono le 13 settimane di ammortizzatori Covid si applica il blocco dei licenziamenti per la durata della fruizione del trattamento. Il blocco dei licenziamenti non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa; ai licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile; qualora sia predisposto un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello naz! ionale, d i incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Seguirà una nota di sintesi sulle altre disposizioni previste dal DL
Ricordiamo in sintesi gli strumenti ordinari, in particolare:
- l’assegno di solidarietà (art. 31 d.lgs 148/2015) in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro (disciplinato dall’art. 6 del D.I. n. 94343/2016);
- l’assegno ordinario (art. 30 d.lgs 148/2015), come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro (disciplinato dall’art. 7 del D.I. n. 94343/2016)
Si ricorda che possono beneficiare degli ammortizzatori sociali i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
ASSEGNO DI SOLIDARIETA’
Accordo aziendale |
L’assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’art. 24 della legge n. 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario
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Riduzione dell’orario |
La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato
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Termine di presentazione della domanda |
La domanda va presentata alla struttura INPS territorialmente competente entro 7 giorni dalla data dell’accordo sindacale e la riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. |
ASSEGNO ORDINARIO
Causali |
L’assegno ordinario è una prestazione a sostegno del reddito garantita in relazione alle causali previste – dalla normativa in materia CIGO (escluse le intemperie stagionali) secondo i criteri dettati dal D.M. n. 95442/2016 – previste dalla normativa in materia di CIGS, limitatamente alle causali della riorganizzazione aziendale e della crisi aziendali secondo i criteri dettati dal D.M. n. 94033/2016. In base alla causale adottata sarà necessario presentare all’INPS territorialmente competente specifica documentazione a corredo della domanda
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Informazione e consultazione sindacale |
A prescindere dalla causale invocata, ai fini dell’accesso all’Assegno Ordinario, devono essere rispettati gli obblighi di informazione e consultazione sindacale. Il datore di lavoro ha dunque l’obbligo di:
L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione preventiva, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti
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Termine di presentazione della domanda |
La domanda di assegno ordinario deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
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Pagamento |
Il pagamento della prestazione sarà effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. Il pagamento diretto da parte dell’Istituto al lavoratore avente diritto, può essere autorizzato esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, comprovate dalla presentazione, alla competente struttura territoriale INPS, della documentazione di cui all’allegato 2, circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197 |
Decreto Fiscale n. 146/2021 – Novità sulla riscossione
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Fiscale (entrato in vigore il 22 ottobre 2021) recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, che ha introdotto una serie di novità in materia di riscossione.
Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
Come noto, il Decreto Sostegni-bis ha previsto, per quanto riguarda le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, che non si determina l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate venga effettuato integralmente:
· entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
· entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
· entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
· entro il 31 ottobre 2021 (in realtà 2 novembre 2021, in quanto il 31 ottobre cade di domenica), relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
· entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Con il Decreto Fiscale è concessa un’ulteriore possibilità per non decadere se si versa tutto il dovuto entro il 30 novembre 2021. Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza.
Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021
Alle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 sono concessi 150 giorni (invece degli attuali 60 giorni) per effettuare il versamento. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.
Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in corso prima dell’inizio della sospensione Covid-19
Infine, per i piani di rateazione in essere alla data della sospensione introdotta dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), ovvero dall’8 marzo 2020 e più volte prorogata fino al 31 agosto 2021, la decadenza dai suddetti piani si concretizza al mancato pagamento di 18 rate (e non 10) anche non consecutive.
I debitori, che al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Fiscale) siano incorsi in decadenza dai piani di rateazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021, ferma restando l’applicazione a detti piani della decadenza nella nuova misura sopra riportata (18 rate).
Con riferimento ai carichi ricompresi in piani di dilazione restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo 1°ottobre – 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Fiscale) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.
Relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, restano acquisiti gli interessi di mora corrisposti, nonchè le sanzioni e le somme aggiuntive10.
In allegato Decreto Legge n.146/2021
Green Pass – interpretazione obbligo di controllo
Faq n. 12 del Governo
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in tema di certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, di seguito alcune considerazioni sulla interpretazione dell’obbligo di controllo formalizzata dal Governo attraverso la FAQ n. 12, disponibile al seguente link: https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223.
La domanda posta nella FAQ è relativa all’interrogativo se il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone debba essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo.
La risposta del Governo è negativa, posto che “il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore”.
L’obbligo di possesso ed esibizione a richiesta del green pass in corso di validità è disposto dalla legge “ai fini dell’accesso nel luogo di lavoro”) (DL n. 52/2021, art. 9-septies, commi 1, 6 e 8), per cui la Presidenza del Consiglio ha valorizzato tale aspetto formale e non la tutela sostanziale derivante dalla presenza in azienda di un lavoratore privo di green pass al momento del controllo.
La conseguenza è che i controlli a campione predisposti all’interno dei luoghi di lavoro potranno continuare a essere effettuati, tuttavia, il lavoratore trovato sprovvisto di green pass in corso di validità all’interno del luogo di lavoro, per evitare la sanzione, potrà dimostrare – attraverso la presentazione della data e ora di scadenza evidenziata nel green pass – che, al momento dell’accesso in quel luogo di lavoro, era in possesso del green pass valido, andando così esente da ogni tipo di sanzione (sia contrattuale, che amministrativa).
Anche in relazione a questa nuova impostazione, abbiamo anche richiesto un orientamento uniforme al Ministero dell’Interno sulle procedure di comunicazione delle violazioni alle Prefetture.
Cogliamo l’occasione per rendere noto che le linee guida in materia, emanate per il lavoro pubblico, sul punto[1] (v. nota), sostengono una tesi contrastante con quanto sostenuto da Confindustria (ma anche da eminenti autori) ossia che l’assenza ingiustificata permane tale fino alla presentazione del green pass (cfr. art. 3, comma 6, del d.l. n.127/2021) e, pertanto, “prevale” su altri “titoli”, intervenuti successivamente, che giustificherebbero l’assenza stessa.
Riteniamo di dover confermare comunque la posizione già espressa in quanto la legge appare chiara nel disporre che “per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
[1] Nel caso in cui l’accertamento sia svolto dopo l’accesso alla sede, a tappeto o a campione: il dirigente che ha svolto l’accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio). Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale…)
Inizia la transizione verso la Nuova tv digitale
Parte la transizione verso la Nuova tv digitale. Dal 20 ottobre alcuni canali tematici di Rai e Mediaset sono visibili in alta definizione solo con un televisore o un decoder compatibile al sistema di codifica del segnale MPEG-4.
Per la Rai, ad essere interessati dal cambiamento, sono i nove canali Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola, mentre continuano a rimanere visibili a tutti Rai1, Rai2, Rai3 e Rainews24.
Per Mediaset, invece, sono coinvolti i canali TGCOM24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV, mentre rimangono contemporaneamente visibili tutti gli altri canali, a partire da Canale 5, Rete 4 e Italia 1.
I cittadini potranno verificare se il proprio televisore è abilitato a ricevere il segnale con la nuova tecnologia e in caso contrario sostituirlo acquistando una nuova tv o un decoder utilizzando i bonus messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico.
Il passaggio definitivo al nuovo standard tecnologico di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2 avverrà dal gennaio 2023.
Per maggiori informazioni
Comunicazione alloggiati: pubblicato in GU il Decreto del Ministero dell’Interno 16 settembre 2021
Il provvedimento stabilisce nuove modalità di comunicazione con le questure
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021 (in allegato) il decreto del Ministero dell’interno che – andando a modificare ed integrare il vigente decreto 7 gennaio 2013 – fissa le nuove modalità di comunicazione con le questure, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di polizia.
Il decreto consentirà di stabilire un collegamento diretto e sicuro, tramite web service, tra i sistemi gestionali delle strutture ricettive e i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza. Le sue disposizioni entreranno in vigore dopo 90 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 12 gennaio 2022.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
In Allegato Notifica_Alloggiati_dm_16_settembre_2021
Bonus affitti (art. 28 DL 34/2020) per soggetti con domicilio fiscale in comuni colpiti da evento calamitoso
Bonus affitti anche in assenza di riduzione di fatturato per i mesi marzo 2020 – luglio 2021 per le imprese con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni colpiti da eventi calamitosi
Con risposta ad interpello 713 del 15 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate interviene per fornire chiarimenti in merito al bonus affitti (art. 28 DL 34/2020 e s.m.i.) per i soggetti esercenti attività turistico-ricettiva con domicilio fiscale in comune colpito da evento calamitoso, confermando che “deve ritenersi applicabile non soltanto con riferimento ai mesi del 2020 (da marzo a dicembre) ma anche con riferimento ai mesi del 2021 (da gennaio a luglio) la disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 5 dell’articolo 28 del Decreto rilancio secondo cui “il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ( ovvero, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente) (…) ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19”
Pertanto, le imprese con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso, con sussistenza dello stato di emergenza alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), possono fruire del bonus affitti ex art. 28 DL Rilancio per i mesi da marzo 2020 a luglio 2021, a prescindere dalla riduzione di fatturato del 50%.
Assunzioni agevolate di under 36: operativo lo sgravio contributivo – Istruzioni INPS
A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, l’Inps, con messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, che si allega, fornisce le indicazioni e le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, di soggetti che alla data dell’evento incentivato non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
L’esonero spetta per la durata di 36 mesi (elevato a 48 mesi per le assunzioni/trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero e il beneficio spettante, valorizzando gli specifici elementi della sezione secondo le modalità riportate nel messaggio.
La valorizzazione dell’elemento , con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.
Poiché la Commissione europea per ora ha autorizzato l’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” – c.d. Temporary Framework), l’Istituto si riserva di fornire le istruzioni relative all’esonero per le eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, all’esito del relativo procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea.
L’Inps ricorda di aver fornito le prime indicazioni sulla misura agevolativa con circolare n.56 del 12 aprile 2021 (v. precedente articolo citato in calce).
L’Inps ribadisce che l’esonero contributivo non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”, e pertanto non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della Legge n. 178/2020.
Si rimanda al testo del Messaggio per un maggior approfondimento
Online i chiarimenti dell’INPS sullo sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2021, a seguito dell’autorizzazione della Commissione UE
Vi ricordiamo, come anche evidenziato con una news diffusa nel sito del Ministero del Lavoro, che von il Messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, l’INPS ha fornito indicazioni sull’esonero contributivo per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 10-15, L. 30 dicembre 2020, n. 178).
In particolare, il provvedimento ricorda che l’esonero è riconosciuto nella misura del 100%, nel biennio 2021-2022, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di importo di 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. La durata dell’agevolazione è, peraltro, estesa a 48 mesi in caso di assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Tenuto conto che la Commissione Europea, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concessione dell’esonero in questione per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del Temporary Framework), l’Istituto fornisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi alla misura, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato relative al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Per tutti i dettagli, consulta
Fonte: Ministero del Lavoro
Cordiali saluti
La Segreteria Upa