EMERGENZA CORONAVIRUS
CIRCOLARE COVID19 DEL 12 APRILE 2021 Disposizioni per il periodo 12 aprile – 30 aprile 2021
PROVINCIA DI SAVONA E LIGURIA ZONA ARANCIONE
A partire da lunedì 12 aprile incluso e fino al 30 aprile compreso ( fatto salva la possibilità che l’eventuale miglioramento dell’andamento della Pandemia consenta di derogare ad alcune misure restrittive) tutto il territorio della Provincia di SV come il resto della Regione Liguria sarà in zona Arancione e pertanto, per quanto di nostro interesse, si applicheranno le seguenti norme :
- Attività Ricettiva.
L’attività delle imprese ricettive è sempre consentita nel rispetto delle vigenti norme, procedure e linee guida in materia di prevenzione e contenimento della diffusione della Pandemia. - Possibilità di spostamento:
- DIVIETO DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, DAL TERRITORIO DELLA LIGURIA con esclusione degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di lavoro; motivi di salute; situazioni di necessità; svolgimento della didattica scolastica in presenza ove consentita.
E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio. - DIVIETO DI SPOSTAMENTO, con mezzi pubblici o privati, IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE con esclusione degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di lavoro o di studio; motivi di salute; situazioni di necessità; svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione.
- E’ consentito all’interno del proprio comune spostarsi una sola volta al giorno, nell’arco di tempo compreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00, verso una sola altra abitazione privata abitata diversa da quella in cui vive chi si sposta nel limite di due persone più i minori di anni 14 sui cui si esercita la potestà genitoriale, di chi si sposta, e le persone disabili o non autosufficienti conviventi con chi si sposta.
- Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Attenzione! Questo significa che a partire dal 12 aprile e fino al 30 aprile compresi non ci potranno essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia inclusi i comuni della Liguria
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande(ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):
Le Attività di somministrazione a partire dal 12 aprile e fino al 30 aprile saranno sospese.
E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
Per le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO 56.3(bar e altri servizi simili senza cucina) l’attività di asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze, è consentita soltanto fino alle ore 18.00.
Le attività di somministrazione(ristorante e bar) nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari.
- Attività commerciali:
Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili con l’esclusione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli o florvivaistici, tabaccherie, edicole e librerie.
- Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro tra persone non conviventi.
- Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi
- Coprifuoco:
Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo è vietato spostarsi dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:
-
- Comprovate esigenze lavorative;
- Situazioni di necessità;
- Motivi di salute.
- Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti(come lo sono tutte le strutture ricettive!)
- Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.
- Sono sospese le attività di:
o Parchi tematici e divertimento;
o Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;
o Centri culturali, ricreativi e sociali;
o Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;
o Teatri, cinema e sale concerto;
o Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
o Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;
o Musei e altri luoghi ed istituti di cultura, fatte salve le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti solo su prenotazione;
o Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate.
- Sono vietate:
o Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose(ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)
o Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.
- A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.