CIRCOLARE COVID19 DEL 31 GENNAIO 2021 Liguria in zona Gialla a partire da lunedì 1° Febbraio 2021

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 31 GENNAIO 2021 Liguria in zona Gialla a partire da lunedì 1° Febbraio 2021

 

A partire da lunedì 1 febbraio  incluso la Liguria torna ad essere zona Gialla, come tutto il resto d’Italia con esclusione della Provincia di Bolzano e delle Regioni Sardegna, Puglia, Sicilia e Umbria che continuano ad esser classificate zona Arancione.

Cerchiamo nel modo più completo e semplice possibile di descrivere quali sono le principali norme che interessano le nostre imprese  a partire dal 1 febbraio incluso.

·         Attività Ricettiva.

L’attività delle imprese ricettive è sempre consentita nel rispetto delle vigenti norme, procedure e linee guida in materia di prevenzione e contenimento della diffusione della Pandemia (non essendo in tal senso intervenute novità si può continuare ad agire come si è fatto fino ad oggi!)

·         Possibilità di spostamento:

1.      DIVIETO DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, DAI TERRITORI DI TUTTE LE REGIONI ITALIANE indipendentemente dalla loro classificazione in zona gialla, arancione o rossa con esclusione soltanto degli spostamenti dovuti a: comprovate esigenze di  lavoro; motivi di salute;  situazioni di necessità; svolgimento della didattica scolastica in presenza ove consentita.
Il divieto (ai sensi del Decreto Legge 2/2021) è valido fino al giorno 15 febbraio incluso.
E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio.

2.      LIBERTA’ DI SPOSTAMENTO, ALL’INTERNO DELLA REGIONE LIGURIA, con mezzi pubblici o privati, IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE.

Importante! Questo significa che fino al giorno 15 febbraio incluso non ci possono essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia ad esclusione degli arrivi provenienti dai comuni  della Liguria.

·         Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):

A  partire dal 1° febbraio le attività dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00, nel rispetto delle linee guida e degli specifici protocolli vigenti, con la possibilità di consumo al tavolo per un numero massimo di 4 persone per tavolo, a meno che non siano tutti conviventi.

E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto, a partire dalle ore 18.00, di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Per le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO 56.3(bar e altri servizi simili senza cucina)  e 47.25(commercio al dettaglio in esercizi specializzati) l’attività di asporto è consentita soltanto fino alle ore 18.00, dopodiché è vietata.

Le attività di somministrazione (ristorante e bar) nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari.

·         Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e strutture assimilabili con l’esclusione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli o florvivaistici, tabaccherie, edicole e librerie.

·         Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.

·         Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.

·         Coprifuoco:

Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:

o   Comprovate esigenze lavorative;

o   Situazioni di necessità;

o   Motivi di salute.

·         Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti(come lo sono tutte le strutture ricettive!)

·         Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.

·         Sono sospese le attività di:

o  Parchi tematici e divertimento;

o  Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;

o  Centri culturali, ricreativi e sociali;

o  Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

o  Teatri, cinema e sale concerto;

o  Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

o  Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;

o  Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate;

o  Impianti sciistici fino al giorno 14 febbraio incluso – dal 15 febbraio 2021 gli impianti potranno riaprire.

·         Sono vietate:

o  Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose(ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

o  Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.

·         L’apertura dei musei e degli altri luoghi e istituti di cultura è possibile solo dal lunedì al venerdì (con l’esclusione dei casi in cui tali giorni siano festivi) nel rispetto delle specifiche norme e protocolli vigenti in materia di prevenzione della diffusione del contagio da SARS-COV2.

·         A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%