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Circolare del 18 gennaio 2021
Argomenti:
Ø CIRCOLARE DECRETO LEGGE N.3 DEL 14 GENNAIO 2021. Sospensione delle attività di accertamento e Riscossione
Ø Proroga classificazione strutture ricettive alberghiere
Ø Esonero contributivo per aziende che non richiedono Cassa integrazione – Chiarimenti INPS.
Ø NOTA LEGGE DI BILANCIO 2021 – MISURE IN TEMA DI CREDITO E FINANZA.
Ø Sanificazione ambienti di lavoro: con il Bilancio 2021 arrivano le modifiche
Ø Circolare ABI su finanziamenti garantiti a Pmi.
Ø Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga dei termini.
Ø Contributo a fondo perduto. La guida dell’Agenzia delle Entrate.
Ø Canone Rai speciale scadenza al 31 gennaio 2021
CIRCOLARE DECRETO LEGGE N.3 DEL 14 GENNAIO 2021
Sospensione delle attività di accertamento e Riscossione
Nella seduta del 14 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha varato il DL N.3/2021 che stabilisce una mini-sospensione dell’attività di accertamento e riscossione fino al 31 gennaio. Si tratta di un decreto interlocutorio varato in attesa di ulteriori e più durature decisioni che dovrebbero essere inserite nel decreto Ristori quinquies.
Sempre al 31 gennaio 2021 slittano i termini per il versamento delle cartelle di pagamento.
Quali atti rientrano nella sospensione al 31 gennaio 2021.
In particolare, slittano:
· i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’art. 157 del decreto Rilancio (quali gli avvisi relativi alle tasse automobilistiche o alle tasse di concessione governativa);
· il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non che sono stati sospesi con il decreto Cura Italia (art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020);
· la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Cosa accade agli atti notificati dal 1° gennaio
Il nuovo decreto si occupa anche dell’eventuale attività posta in essere dall’Amministrazione finanziaria in questi primi giorni dell’anno e più precisamente dal 1° gennaio alla data di entrata in vigore del decreto.
A tale proposito, è stato previsto che:
– restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti;
– restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo;
– restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 48-bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
Proroga classificazione strutture ricettive alberghiere
Su proposta dell’Unione Provinciale Albergatori, la Giunta Regionale ha stabilito la proroga per la classificazione delle strutture ricettive, riformulando le note agli allegati “A” e “B” nello specifico alla
“Tabella dei requisiti minimi per la classificazione delle Residenze Turistico Alberghiere” allegato “A” delle suddette note 13 e 28:
• (13) Per le strutture classificate 3 stelle alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative le docce e/o le vasche dovranno essere dotate di box e/o paratia rigida entro il 31 dicembre 2021.
• (28) Per le strutture classificate 3 stelle alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, localizzate in comuni costieri, tale requisito deve essere assolto per il 100% delle unità abitative entro il 31 dicembre 2021.
“Tabella dei requisiti minimi per la classificazione delle Residenze Turistico Alberghiere” allegato “B” delle suddette note 15 e 25:
• (15) Per le strutture classificate 3 stelle alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, localizzate in comuni costieri, tale requisito deve essere assolto e per il 100% delle unità abitative entro il 31 dicembre 2021.
• (25) Per le strutture classificate 3 stelle alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, le docce e/o le vasche dovranno essere dotate di box e/o paratia rigida entro il 31 dicembre 2021.
In allegato Deliberazione Regionale n. 1087
Esonero contributivo per aziende che non richiedono Cassa integrazione – Chiarimenti INPS
L’INPS, con messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020, che si allega, fornisce chiarimenti in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione previsto dal DL 104/2020.
L’INPS conferma che i datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.
L’Istituto chiarisce che:
– l’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021);
– l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
La regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”;
– l’effettivo ammontare dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La retribuzione persa da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.
NOTA LEGGE DI BILANCIO 2021 – MISURE IN TEMA DI CREDITO E FINANZA
Nota di approfondimento a cura Confindustria
Si rende di seguito disponibile una nota di sintesi elaborata a cura di Confindustria delle misure in tema di Credito e Finanza contenute nella Legge di Bilancio 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre.
Allegati
Comunicazione n. 4/2021
C004_Nota Legge di Bilancio – Misure Credito e Finanza – gennaio 2021
Sanificazione ambienti di lavoro: con il Bilancio 2021 arrivano le modifiche
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 entro il 30 giugno 2021
Alla luce delle disposizioni stabilite dall’articolo 1, commi 1098 e 1099 della legge di bilancio 2021, con il provvedimento firmato l’8 gennaio 2021 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono apportate modifiche alle istruzioni al modello di comunicazione approvate con il provvedimento del 10 luglio 2020 relativo alle modalità di fruizione del credito d’importa per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (vedi articolo “Sanificazione ambienti di lavoro: i criteri per fruire dei tax credit“).
Le modifiche riguardano la data di utilizzo del credito di imposta in compensazione, tramite il modello F24, che è prevista entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021 e l’opzione effettuata da parte dei beneficiari per la cessione del credito stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto “Rilancio”, da effettuarsi fino al 30 giugno 2021, anziché fino il 31 dicembre 2021.
L’articolo 120 del Dl n. 34/2020 (“Rilancio”), al fine di incentivare l’adozione di misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, riconosce a determinati soggetti un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2021 tramite modello F24 (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997).
Al riguardo, l’articolo 122 del decreto “Rilancio” prevede che i beneficiari di tale bonus, tra gli altri, possano, anziché utilizzarlo direttamente, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (vedi articolo “Dl “Rilancio” a piccole dosi – 1 tax credit per lavorare in salute“).
Quindi, con il citato provvedimento del 10 luglio 2020 sono stati definiti, tra l’altro:
- i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta
- le modalità e i termini con i quali i beneficiari dello sconto, anziché l’utilizzo diretto dell’agevolazione, possono optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
In particolare, per il tax credit “sanificazione ambienti di lavoro” è stato approvato il modello di comunicazione delle spese ammissibili, con le relative istruzioni, da presentare entro il 30 novembre 2021 ed è stato previsto che il credito potesse essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto a terzi, fino al 31 dicembre 2021.
Su questo è intervenuto l’articolo 1, commi 1098 e 1099, della legge di bilancio 2021, la n. 178/2020 che ha stabilito che:
- il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021
- i soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione del credito stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto “Rilancio”, fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021.
Il provvedimento odierno recepisce queste disposizioni e apporta le necessarie modifiche a quanto disposto dalla direttoriale del 10 luglio 2020 e alle istruzioni del modello di comunicazione approvate con lo stesso provvedimento.
Fonte: Fisco Oggi
Circolare ABI su finanziamenti garantiti a Pmi
Circolare per richiamare l’attenzione degli Associati su alcune norme contenute nella Legge di Bilancio per il 2021
E’ stata estesa fino a quindici anni la durata massima dei finanziamenti bancari con il 100% di garanzia del Fondo PMI per i finanziamenti fino a 30.000 euro.
Nel caso in cui questi finanziamenti siano già stati concessi nel 2020 l’impresa può chiedere il prolungamento fino alla durata massima di quindici anni.
Viene modificata la modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai finanziamenti garantiti al 100%, specificando che questo non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore – se positivo – del tasso del Rendistato con durata analoga al finanziamento coperto dalla garanzia pubblica.
Conformemente alla proroga del Temporary Framework, è stata prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 delle disposizioni in materia di garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI.
E’ stata introdotta anche una norma transitoria per permettere la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle imprese fino a 499 dipendenti sullo strumento “Garanzia Italia” SACE. In particolare, si prevede che il Fondo possa rilasciare le garanzie in favore di tali imprese fino al 28 febbraio 2021.
Altre misure riguardano le garanzie rilasciate dalla SACE, prevedendone la proroga fino al 30 giugno 2021, estendendone l’ambito di operatività della garanzia a fronte di cessioni di credito pro soluto e a fronte di operazioni di rinegoziazione/consolidamento di passività onerose a condizione. Viene previsto che le imprese fino a 499 dipendenti possano accedere allo strumento Garanzia Italia a partire dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo per le PMI.
Le nuove norme prevedono anche la possibilità per società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal Testo Unico Bancario di accedere – fino al 30 giugno 2021 – ai finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100%.
Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga dei termini
I termini prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021
L’art. 19 del d.l. n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. decreto Milleproroghe) ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020.
I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 31 marzo 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online.
Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020.
Fonte: Inail
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2.
Contributo a fondo perduto. La guida dell’Agenzia delle Entrate
Aggiornamento dicembre 2020
Nuovi esempi, precisazioni e una new entry dedicata alla possibilità di presentare istanza in autotutela in caso di richiesta presentata correttamente e cfp non erogato
Al passo con l’evoluzione normativa è in rete l’aggiornamento della guida “Contributo a fondo perduto” disponibile nella sezione del sito dell’Agenzia dedicata alle guide fiscali, “l’Agenzia informa” e su questa rivista. Ancora più chiara e completa, la pubblicazione ha incrementato le informazioni sull’argomento fornendo ulteriori spiegazioni sulla funzionalità di consultazione delle ricevute di elaborazione e dell’esito finale delle istanze di accesso al contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Rilancio” e su quella per l’inserimento di un nuovo Iban nel caso di storno da parte della banca del mandato di pagamento emesso dall’Agenzia a seguito di accoglimento di istanza.
Molte le precisazioni, le immagini e gli esempi inseriti per meglio districarsi all’interno della procedura. Ad esempio, è stato specificato più dettagliatamente come, in caso di utilizzo della procedura web per la gestione dell’istanza, il richiedente o l’intermediario delegato al “cassetto fiscale” o alla consultazione delle fatture elettroniche, possano verificare i dati relativi alle domande e alle rinunce presentate linkando all’indirizzo “Invii effettuati” o come conoscere l’esito finale della procedura per ogni istanza e i dati relativi ai manda di pagamento emessi con un click su “Consultazione esito – Esito del contributo Decreto Rilancio”.
La guida spiega poi come comportarsi nel caso in cui la somma non sia stata erogata dalla banca per problemi connessi all’Iban comunicato nell’istanza. Per recuperare il contributo, il beneficiario può indicare un nuovo Iban, utilizzando una specifica funzionalità presente nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, accessibile soltanto al contribuente con le credenziali Spid, la Cns o le credenziali di Fisconline o Entratel, dalla home page del sito dell’Agenzia, selezionando la voce “Area riservata” in alto a destra e “Accedi” nel riquadro “Entratel/Fisconline“.
Infine, arriva un capitolo nuovo di zecca sulla possibilità di presentare istanza in autotutela nei casi in cui, nonostante la richiesta trasmessa nei termini, il contribuente non abbia ricevuto l’accredito del contributo spettante. La guida indica in quali casi sia possibile ricorrere all’autotutela e le modalità operative. La domanda deve essere presentata con Pec alla direzione provinciale competente e firmata digitalmente oppure con firma autografa e, in questo caso, con copia del documento di identità del richiedente. L’istanza deve essere accompagnata da una nota che descriva le motivazioni per cui il contribuente ritiene di aver diritto al contributo che non gli è stato erogato.
Allegati
GUIDA FONDO PERDUTO DICEMBRE 2020
Canone Rai speciale scadenza al 31 gennaio 2021
Consultata la Direzione Rai di Genova, segnaliamo che in base alle disposizioni Governative, essendo il canone una imposta, ad oggi non sono state previste delle riduzioni per la chiusura del 2020. Nella recente legge di Bilancio non sono stati inseriti emendamenti in materia. Qualora venissero introdotte nuove diposizioni provvederemo a comunicarlo