EMERGENZA CORONAVIRUS
CIRCOLARE COVID19 DEL 09 GENNAIO 2021 Le Nuove Zone Gialle e Arancioni per il periodo 11-15 gennaio 2021 compresi
Nella serata dell’8 gennaio il Ministro Speranza ha firmato l’Ordinanza con cui ha individuato le nuove zone di classificazione delle regioni italiane ovvero: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia zona Arancione; tutte le altre regioni italiane, Liguria inclusa, zona Gialla.
Pertanto per quanto ci riguarda, essendo la Regione Liguria in zona Gialla Rinforzata fino al 15 gennaio 2021, per noi nulla è cambiato e valgono le norme di cui alla nostra Circolare del 7 gennaio 2021 che a seguire riassumiamo:
· Possibilità di spostamento:
1. DIVIETO in TUTT’ITALIA DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, TRA I TERRITORI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME con esclusione degli spostamenti per comprovate esigenze di lavoro, o per motivi di salute o per situazioni di necessità.
E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio con l’esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un’altra Regione o provincia autonoma.
Questo significa che in questi giorni non ci possono essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia esclusa la Liguria, è, infatti, in questi giorni possibile spostarsi tra i comuni di una stessa regione.
2. Libertà di spostamento all’interno della Regione (senza necessità di autodichiarazione).
· Attività commerciali:
Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.
· Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):
Le Attività di somministrazione sono consentite solo dalle ore 5.00 alle ore 18.00 con consumo al tavolo per un massimo di 4 persone, salvo che non si tratti di conviventi. E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
Le attività di somministrazione nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari.
· Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro tra persone non conviventi.
· Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.
· Coprifuoco:
Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo è vietato spostarsi dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:
o Comprovate esigenze lavorative;
o Situazioni di necessità;
o Motivi di salute.
· Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti(come lo sono tutte le strutture ricettive!)
· Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.
· Sono sospese le attività di:
o Parchi tematici e divertimento;
o Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;
o Centri culturali, ricreativi e sociali;
o Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;
o Teatri, cinema e sale concerto;
o Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
o Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;
o Musei e altri luoghi ed istituti di cultura, fatte salve le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti solo su prenotazione;
o Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate;
o Impianti sciistici fino al giorno 18 gennaio incluso – dal 19 gennaio 2021 gli impianti potranno riaprire.
· Sono vietate:
o Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose (ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)
o Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.
· A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.