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Circolare del 3 luglio 2020
DPCM 27 GIUGNO 2020 – Lettera INPS 17 giugno 2020
Argomenti:
- DPCM 27 giugno 2020 differimento termini adempimenti imposte e tributi
- Isa, rinvio ufficiale al 20 luglio dei versamenti fiscali, e non solo
- Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga
- Online la Circolare dell’INPS sull’anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione
- Termini e modalità di presentazione delle nuove domande di integrazione salariale per Covid-19 e anticipazione del pagamento diretto – Prime indicazioni dell’INPS
- Esonero contributivo per assunzione titolari assegno di ricollocazione
- Nuovo limite pagamento contanti dal 1° luglio 2020
DPCM del 27 giugno 2020 differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 29 giugno 2020 il Dpmc 27 giugno 2020 Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:
- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i requisiti indicati dalla prima parte del decreto.
In allegato il DPCM illustrato
Isa, rinvio ufficiale al 20 luglio dei versamenti fiscali, e non solo
L’allungamento dei termini riguarda anche i contribuenti a regime forfetario, chi applica il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, le società che hanno optato per la trasparenza fiscale
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno, il Dpcm 27 giugno 2020, che fa slittare al prossimo 20 luglio i versamenti fiscali dei contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), in scadenza il 30 giugno. Rinviato, di conseguenza, al prossimo 20 agosto anche il termine dei pagamenti con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, fissato, ordinariamente, al 30 luglio. L’ampliamento della finestra temporale è stato disposto, come precisato nel comunicato Mef del 22 giugno che ha anticipato la proroga, in considerazione delle esigenze generali rappresentate dagli intermediari e dai contribuenti in relazione agli adempimenti fiscali e del perdurare della situazione emergenziale dovuta al Covid-19.
Il differimento è previsto per quest’anno per i contribuenti sottoposti a Isa, anche forfetari, che dichiarano ricavi e compensi non superiori al limite stabilito per lo specifico indice sintetico di affidabilità fiscale dal decreto Mef di approvazione e riguarda le imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi, l’Iva connessa agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, l’Irap e le altre imposte che seguono le scadenze delle imposte sui redditi, altrimenti in scadenza al 30 giugno. In pratica, sono stati rinviati il saldo 2019 e il primo acconto 2020.
Nel dettaglio, il decreto prevede senza maggiorazioni i suddetti pagamenti effettuati entro il 20 luglio, dovuti ordinariamente a fine giugno, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse quelli eseguiti dal 21 luglio al 20 agosto 2020.
Possono usufruire dell’agevolazione anche gli operatori che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa, compresi i contribuenti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l’imprenditoria giovanile (articolo 27, comma 1, del decreto legge n. 98/2011), i forfetari (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e i componenti delle società, associazioni e imprese appartenenti alle ipotesi previste dagli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir.
Invariati, invece, i termini di pagamento per i soggetti Ires con versamenti in scadenza non al 30 giugno, in relazione alla data di approvazione del bilancio o del rendiconto o che hanno dichiarato ricavi superiori a quelli previsti dagli indici di affidabilità.
Fonte: Fisco Oggi News
Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga
Emanato il Decreto interministeriale
Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2020 (repertorio Decreti n. 9 del 20 giugno 2020), registrato dai competenti organi di controllo, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, provvede, all’articolo 1, all’individuazione delle modalità di presentazione delle istanze per i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per le settimane successive alle prime nove.
L’articolo 2 stabilisce le tempistiche di concessione ed erogazione dei trattamenti da parte dell’amministrazione cui è stata presentata l’istanza, prevedendo, nei casi di istanze presentate all’INPS per settimane successive alle prime nove, un’anticipazione di pagamento del trattamento pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.
Infine, l’articolo 3 prevede le disposizioni finanziarie, i limiti di spesa e il relativo monitoraggio.
Consulta il Decreto interministeriale n. 9 del 20 giugno 2020
Fonte: Ministero del Lavoro
CIG in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Con Circolare n. 11 del 1 luglio 2020 si illustra la normativa recentemente entrata in vigore in materia di cassa in deroga introdotta dal c.d. Decreto Rilancio e successive modifiche e integrazioni e si forniscono le indicazioni utili relative all’accesso al trattamento, anche per i trattamenti di proroga le cui istanze dovranno essere presentate all’INPS.
Leggi la Circolare n. 11 del 1 luglio 2020
Fonte: Ministero del Lavoro
Online la Circolare dell’INPS sull’anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione
L’Istituto fornisce le istruzioni operative per accedere all’anticipazione introdotta dal Decreto Rilancio
Con la Circolare n. 78 del 27 giugno 2020, l’INPS recepisce le disposizioni dettate dal Decreto Rilancio in materia di anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).
Dopo aver richiamato che il Decreto Rilancio stabilisce che le aziende che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di intervento anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, per un limite massimo di 18 settimane complessive, la Circolare fornisce le indicazioni operative in ordine alla previsione del comma 4 dell’art. 22-quater introdotto dal Decreto Rilancio nel Decreto Cura Italia, relativamente al pagamento diretto con anticipo del 40% da parte dell’INPS delle integrazioni salariali in deroga (CIGD), ordinarie (CIGO) e di assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali.
Tale anticipazione è applicata esclusivamente alle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.
La circolare stabilisce, inoltre, che la presentazione delle domande di CIGO, CIG in deroga e assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo, deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
Le domande possono essere presentate:
– per la Cig ordinaria, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” – “Cig Ordinaria”;
– per la Cig in deroga, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
– per l’assegno ordinario, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.
Al fine di richiedere l’anticipazione del 40%, è necessario selezionare nella domanda l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI” e compilando i seguenti dati:
– codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
– IBAN dei lavoratori interessati;
– ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
Per maggiori dettagli, leggi la Circolare INPS.
Fonte: Ministero del Lavoro
Termini e modalità di presentazione delle nuove domande di integrazione salariale per Covid-19 e anticipazione del pagamento diretto – Prime indicazioni dell’INPS
Si segnala che con il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020, che si riporta in allegato, l’INPS ha fornito le prime indicazioni circa le nuove domande di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga per Covid-19, nonché in merito all’anticipo del 40 per cento del pagamento diretto delle integrazioni salariali.
Il messaggio in oggetto contiene alcune indicazioni operative in attesa delle circolari illustrative delle novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali per Covid-19 dal Decreto-Legge “Rilancio” (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34) e dal Decreto-Legge 16 giugno 2020, n. 52, rispetto a quanto già previsto dal Decreto-Legge “Cura Italia” (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).
Preliminarmente l’INPS comunica che dal 18 giugno 2020 sono rese disponibili on-line le funzionalità relative:
- alla nuova domanda di CIG in deroga da presentare direttamente all’Istituto (art. 22-quater del Decreto-Legge n. 18/2020, introdotto dal Decreto-Legge n. 34/2020) per le settimane successive alle prime 9;
- alla richiesta di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale del pagamento diretto nella misura del 40 per cento (art. 22-quater, comma 4, e art. 22-quinquies);
- alla nuova versione della procedura di istruttoria delle domande di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria.
CIGO E ASSEGNO ORDINARIO
Durata dei trattamenti.
Per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 i datori di lavoro possono fare ricorso alle nove settimane di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o di assegno ordinario per Covid-19, già previste dal Decreto-Legge “Cura Italia”.
I datori di lavoro che abbiano interamente fruito del predetto periodo di nove settimane possono richiedere ulteriori cinque settimane di trattamento, nel medesimo arco temporale, come disposto dal Decreto-Legge “Rilancio”.
Da ultimo, l’art. 1 del Decreto-Legge n. 52/2020, consente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito anche delle ulteriori cinque settimane di integrazione salariale di richiederne altre quattro settimane, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
La durata massima dei suddetti interventi non può superare complessivamente le diciotto settimane.
Procedura semplificata.
L’accesso alle cinque settimane di integrazione salariale previste dal Decreto-Legge “Rilancio” è subordinato all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane. Al fine di consentire il rispetto di tale disposizione e, allo stesso tempo, semplificare l’iter procedurale per la presentazione delle istanze, l’INPS consente ora di richiedere, con una unica domanda:
- le settimane di CIGO eventualmente non ancora fruite del primo periodo di nove settimane;
- il recupero di giorni non utilizzati relativi a domande relative alle nove già autorizzate, secondo il criterio del computo a giorni;
- le cinque settimane di intervento previste dal Decreto-Legge n. 34/2020.
Attraverso l’invio di un’unica istanza i datori di lavoro hanno dunque la possibilità di accedere agli ulteriori trattamenti previsti dalla normativa in tema di Covid-19, fino ad un massimo di quattordici settimane complessive.
Autodichiarazione dei periodi effettivamente fruiti.
Laddove il datore di lavoro richieda il completamento della fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare all’istanza di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria il file excel (convertito in formato .pdf) di cui al messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020, compilato secondo le istruzioni riportate nel medesimo messaggio.
Le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato .pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.
Istruttoria relativa alle cinque settimane.
Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, rilasciata il 18 giugno 2020, le Sedi territoriali potranno istruire ogni tipologia di domanda, comprese quelle contenenti l’autodichiarazione di cui al precedente paragrafo e quelle che eccedono i limiti di fruizione previsti dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Istanze relative alle ulteriori quattro settimane.
Con una successiva e distinta domanda, i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di quattordici settimane (risultante dalla somma delle misure del Decreto-Legge “Cura Italia” e del Decreto-Legge “Rilancio”) potranno richiedere le quattro settimane di cui al Decreto-Legge n. 52/2020.
Termini di presentazione delle domande.
È espressamente previsto che, in caso di presentazione tardiva della domanda, il datore di lavoro incorre nella decadenza del diritto all’intervento dell’integrazione salariale.
In generale, le istanze di ricorso alla integrazione salariale per Covid-19 devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di prima applicazione di tale norma, tuttavia, vale il termine del 17 luglio 2020, se più favorevole, a meno che non si tratti di istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. Queste ultime devono invece essere inviate, sempre a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
Si segnala che nel paragrafo dedicato alla richiesta di pagamento diretto della prestazione a cura dell’INPS, il messaggio precisa che il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di ricorso all’integrazione salariale (così ridotto quando la stessa contenga la domanda di pagamento diretto) decorre, in fase di prima applicazione, dal 18 giugno 2020: pertanto, ove la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro sia iniziata prima di tale data, la domanda all’Istituto deve essere presentata entro il 3 luglio 2020.
Domande errate o richiesta di trattamenti diversi da quelli spettanti.
I datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne abbiano impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore commesso nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
Assegno per il nucleo famigliare.
Secondo quanto stabilito dall’art. 68 del Decreto-Legge n. 34/2020, l’assegno per il nucleo familiare spetterà:
- a decorrere dal 23 febbraio 2020,
- per il periodo di riconoscimento dell’assegno ordinario, sia da parte del Fondo di Integrazione Salariale sia da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali,
- in rapporto al periodo di paga e alle medesime condizioni dei lavoratori non sospesi o soggetti alla riduzione d’orario e
- limitatamente all’assegno ordinario concesso per la causale Covid-19.
CIG IN DEROGA
Competenza delle Regioni.
Le Regioni e le Province Autonome possono riconoscere trattamenti di CIG in deroga per Covid-19 per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, entro una durata massima di nove settimane.
Competenza dell’INPS.
Una volta ottenuta l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere da quanto sia stato effettivamente fruito, potrà essere richiesto direttamente all’INPS un ulteriore periodo fino a cinque settimane, tramite lo speciifico applicativo “CIG in deroga INPS”, accessibile dal portale dell’Istituto, il cui rilascio è previsto per il 18 giugno 2020.
Le domande di ammissione alla CIG in deroga rivolte direttamente all’INPS non potranno riguardare periodi antecedenti al 26 aprile 2020.
I datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso per la durata di quattordici settimane possono usufruire di ulteriori quattro settimane, anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020.
Termini di presentazione delle domande.
Per i termini di presentazione delle domande di CIG in deroga, il messaggio in esame richiama le indicazioni generali già esposte per la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e per l’assegno ordinario.
PAGAMENTO DIRETTO
Anticipazione del 40%.
Secondo quanto disposto dagli articoli 22-quater e 22-quinquies del Decreto-Legge n. 18/2020, introdotti dal Decreto-Legge n. 34/2020, in caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni di CIG in deroga, Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e assegno ordinario per Covid-19, presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, l’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento nella misura del 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
Dal messaggio in oggetto emerge che la suddetta richiesta di anticipazione dell’integrazione salariale da parte dell’INPS è un’opzione preimpostata nella domanda. Se però non si vuole accedere al beneficio dell’anticipazione, occorre selezionare l’opzione di rinuncia.
Invio SR41.
Il datore di lavoro deve inviare all’Istituto i modelli “SR41” contenenti i dati per il pagamento dell’integrazione salariale o del saldo della stessa (ove sia stata richiesta l’anticipazione), entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo.
In fase di prima applicazione della norma, tale termine è fissato al 17 luglio 2020.
Il tempestivo adempimento di tale invio è particolarmente importante, poiché la conseguenza di un mancato invio entro il termine stabilito a pena di decadenza comporta che il pagamento della prestazione e degli oneri connessi resti a carico del datore di lavoro.
Esonero contributivo per assunzione titolari assegno di ricollocazione
Circolare Inps n.77 del 27 giugno 2020
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto, per il datore di lavoro che provvede all’assunzione di lavoratori beneficiari dell’assegno di ricollocazione, la possibilità di beneficiare di una agevolazione contributiva, consistente in un esonero pari al 50% degli oneri contributivi complessivi (esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 4.030 euro annui.
La circolare INPS 26 luglio 2019, n. 109 ha illustrato gli aspetti relativi al “bonus rioccupazione”, descrivendo il beneficio spettante al lavoratore cassaintegrato che si rioccupa durante il periodo di fruizione del servizio intensivo, con le modifiche legislative apportate alla disciplina dell’assegno di ricollocazione, che dal 1° gennaio 2018 è stato esteso, a determinate condizioni, ai titolari di un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS).
Questo beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati, la sua durata massima è di 12 mesi, nel caso di assunzioni a tempo determinato, e di 18 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato in corso di svolgimento, per il quale è già stata riconosciuta l’agevolazione, venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a indeterminato spetta complessivamente fino a un massimo di 18 mesi.
Nella circolare INPS 27 giugno 2020, n. 77 sono indicate le condizioni e le istruzioni contabili e operative che i datori di lavoro dovranno seguire per accedere all’esonero contributivo.
Nuovo limite pagamento contanti dal 1° luglio 2020
La nuova soglia massima sarà di 2.000 euro (rispetto agli attuali 3.000 euro) ma è destinata a diminuire a 1.000 euro da gennaio 2022
Vi ricordiamo che scatterà dal primo luglio, salvo proroghe, il nuovo limite dei 2000 euro all’utilizzo dei contanti (ora 3.000 €), modifica introdotta dal decreto 124/2019 collegato alla Legge di Bilancio, come ulteriore strumento nelle mani del Governo per la lotta all’evasione fiscale .
Il limite poi scenderà ancora, a partire dal 1° gennaio 2022 arrivando a 1.000 euro.
Dai 2000 euro in su, quindi, ci sarà l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili dal Fisco. Il limite riguarda sia chi riceve il denaro, sia chi effettua il pagamento, e riguarda anche le donazioni e i prestiti, seppur tra familiari.
Chi supererà i nuovi limiti sui contanti andrà incontro a multe salate. Entro i 250mila euro, la sanzione prevista è compresa tra 2mila e 50mila euro. Oltre i 250mila euro si va dai 15mila ai 250mila euro.
Per i professionisti soggetti all’obbligo di segnalazione la multa andrà dai 3mila ai 15mila euro.
Confermata, invece, la disposizione introdotta dall’articolo 3 del decreto legge n.16 del 2012 che fissa a 15.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato (stranieri UE e extra UE); in questi casi sia il cedente del bene o il prestatore del servizio devono però provvedere ad rispettare una serie di adempimenti.