DECRETO LEGGE LIQUIDITA’ N.23 del 8 aprile 2020 CONVERTITO IN LEGGE IL 4 Giugno 2020. PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE – EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Decreto Legge Liquidità è stato convertito in legge dal Parlamento italiano il 4 giugno 2020.

La legge di conversione, rispetto al testo originale del Decreto, ha introdotto alcune novità che per quanto riguarda le nostre imprese sono quelle di seguito descritte .

In Allegato:
DL Liquidità Gazzetta Ufficiale (GU n.143 del 6-6-2020) il testo definitivo
Circolare 14/E, l’Agenzia delle Entrate
Modifiche apportate in sede di conversione al Decreto Legge dell’8 aprile 2020, N. 23
Ordinanza Regione Liguria N. 36/2020


Garanzie di Stato per le richieste di finanziamenti alle banche da parte delle imprese
.

Il Decreto Legge(DL) Liquidità prevede due modalità con cui lo Stato può concedere garanzie pubbliche su nuovi finanziamenti: la garanzia concessa dal Fondo Centrale di Garanzia (detto Mediocredito) per le Piccole e Medie Imprese(PMI) e la garanzia concessa da SACE S.p.A. a tutte le imprese italiane indipendentemente dalle loro dimensioni (fatto salvo che le PMI prima devono esaurire la capacità di accesso al fondo centrale di garanzia e pertanto nel loro caso il ricorso a Sace è eventuale e successivo).

Garanzia concessa dal Fondo Centrale per le PMI(detto Mediocredito) a tutte le piccole e medie imprese italiane  con un numero di dipendenti occupati  inferiore a 499. – Art.13 del DL Liquidità principali novità introdotte.

Fino al 31/12/2020 il Mediocredito potrà concedere a titolo gratuito (con azzeramento anche della commissione per mancato perfezionamento, che di solito costa 300,00€) garanzie su finanziamenti e prestiti del valore massimo di 5 milioni di euro chiesti alle banche(o ad altri intermediari finanziari) dalle PMI con un numero di dipendenti fino a 499.  La Garanzia del Mediocredito potrà esser concessa, senza valutazione del merito creditizio a tutte le PMI, con esclusione di quelle che presentano esposizioni classificate come sofferenze, ai sensi delle norme bancarie, secondo le seguenti principali modalità:

a)      NUOVI FINANZIAMENTI D’IMPORTO LIMITATO FINO A 30.000,00€.

Accesso gratuito e automatico alla Garanzia del Mediocredito – dunque, senza valutazione – per i nuovi finanziamenti d’importo massimo pari a 30 mila €  concessi in favore di PMI la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (secondo quanto attestato dall’interessato mediante autocertificazione).

La copertura della Garanzia è del 100% purché la durata dei finanziamenti non sia superiore a 10 anni(prima gli anni erano 6) con preammortamento di due anni.

L’entità del finanziamento non può essere superiore alternativamente: al doppio della spesa salariale del beneficiario per il 2019; ovvero, al 25% del fatturato totale del beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione prodotta, anche mediante autocertificazione. L’importo del finanziamento non può, comunque, essere superiore a 30 mila euro(prima erano 25 mila euro).

Al finanziamento  è applicato un tasso d’interesse non superiore al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 percento.

E’ consentito l’adeguamento, su richiesta dell’impresa, alle nuove condizioni, per i finanziamenti già concessi prima del 4 giugno 2020.

b)      NUOVI FINANZIAMENTI RICHIESTI DA IMPRESE CON RICAVI 2019 FINO A 3,2 MILIONI DI €.

Per le PMI con ricavi 2019 fino a 3,2 milioni di euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (come da dichiarazione autocertificata), si ammette il cumulo tra la garanzia del Fondo (90%) con un’ulteriore garanzia – concessa da confidi o altri soggetti – sino alla copertura del 100 % del finanziamento concesso.

Il finanziamento garantito non può essere superiore, alternativamente: al doppio della spesa salariale del beneficiario per il 2019; ovvero al 25% del fatturato totale del beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione.

c)       NUOVI FINANZIAMENTI DELLA DURATA MASSIMA DI 72 MESI.

Concessione di Garanzia pari al 90% su finanziamenti concessi alle PMI con durata fino a 72 mesi. L’importo totale del finanziamento non può superare, alternativamente:

·         il doppio della spesa salariale 2019;

·         il 25% del fatturato totale 2019 ;

·         il fabbisogno (costi del capitale di esercizio e di investimento) nei successivi 18 mesi. Il fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione.

d)      NUOVI FINANZIAMENTI senza i limiti di durata, d’importo e di fatturato di cui ai punti precedenti.

Garanzia diretta del’80% concessa alle PMI per nuovi finanziamenti del valore massimo di 5 milioni di euro, di durata anche superiore a 10 anni, non aventi le caratteristiche di cui ai punti precedenti.

La garanzia del Fondo può essere cumulata anche con un’altra garanzia concessa dai Confidi o da altri soggetti abilitati, sino alla copertura del cento per cento del finanziamento concesso

e)      OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DI DEBITI ESISTENTI.

Concessione di una Garanzia del’80% a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione allo stesso beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% ( prima era il 10%) del debito residuo in essere del finanziamento rinegoziato.

Nei casi di rinegoziazione, al soggetto finanziatore(la Banca) è fatto obbligo di trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d’interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia (ovvero il nuovo finanziamento oggetto della rinegoziazione oltre ad esser garantito al’80% dal Mediocredito dovrà avere un tasso d’interesse inferiore a quello originario).

Garanzia concessa da SACE Spa a tutte le grandi imprese (numero occupati maggiore di 499) e soltanto a quelle piccole e medie imprese(numero occupati minore di 499) che abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso alle garanzie rilasciate da Mediocredito.  –  Art.1 del DL Liquidità principali novità.

La Garanzia SACE è concessa, fino al 31/12/2020, per finanziamenti con preammortamento massimo di 36 mesi(prima erano 24), della durata massima di 72 mesi(6 anni), richiesti per sostenere costi del personale, investimenti, capitale circolante, canoni di locazione, rate di finanziamenti scaduti o scadenti nel periodo 1/3-31/12/2020(massimo il 20% del finanziamento), e che abbiano un valore massimo, per ogni impresa richiedente, non superiore alternativamente al:

­   25% del fatturato 2019 dell’impresa richiedente come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale se l’impresa non è tenuta a redigere il bilancio;

­   doppio dei costi 2019 del personale dell’impresa richiedente, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio o non è tenuta a redigerlo.

La Garanzia SACE copre:

·         il 90% del finanziamento concesso dalle Banche per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e con un fatturato fino a 1,5 miliardi;

·         l’80% del finanziamento concesso dalle Banche per le imprese con più di 5.000 dipendenti e con un fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di €;

·         il 70% del finanziamento concesso dalle Banche per le imprese con più di 5 miliardi di fatturato.

L’impresa beneficiaria della Garanzia SACE ha l’obbligo di non distribuire dividendi per 12 mesi dalla concessione del finanziamento garantito e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, inoltre deve a SACE  le seguenti commissioni annuali per il rilascio della garanzia:  per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia (art.1 bis del DL) mediante comunicazione di quanto richiesto con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la quale il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

 

Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio  – Art.29 bis del DL.

L’articolo 29-bis, introdotto con la legge di conversione, definisce i limiti della responsabilità degli imprenditori relativamente al rischio Covid19 stabilendo che l’obbligo di tutela della integrità psicofisica del lavoratore prevista dall’articolo 2087 del codice civile a carico dei datori di lavoro, con specifico riferimento al rischio di contagio da COVID-19, è assolto mediante l’applicazione, e il mantenimento delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e sue successive modificazioni e integrazioni.

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto come aveva già chiarito la Circolare INAIL n.22 del 2020 in caso di positività al virus di un lavoratore non esiste alcuna responsabilità automatica del datore di lavoro.

Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale – Art.6 bis del DL

L’articolo 6-bis prevede a favore di imprese(società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative) ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La norma stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Altre misure previste nel D.L. Liquidità

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato – art.4 del D.L. Liquidità

L’articolo 4 stabilisce che, fino 31 luglio 2020,  specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (ad es. assegno bancari) – art. 11 del D. L. Liquidità

L’articolo 11 dispone la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito(assegni bancari) emessi prima del 8 aprile 2020.

Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione, qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno.


Mutui prima casa
 – art.12 del D.L. Liquidità.

La norma chiarisce che tra i beneficiari della sospensione delle rate dei mutui prima casa rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani e i mutui in ammortamento da meno di un anno.


Metodo previsionale acconti IRAP/IRES/IRPEF giugno 2020
  – art.20 del D.L. Liquidità

L’articolo 20 consente di calcolare gli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP, da versare nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, secondo il cd. metodo previsionale (ovvero sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso) in luogo del metodo storico (e cioè sulla base del quantum derivante dalle dichiarazioni dell’anno precedente) senza incorrere in sanzioni e interessi, a condizione che lo scostamento tra l’acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP si mantenga entro il margine del 20 per cento.

News – 07/06/2020
Affitti: operativo il credito di imposta del 60% sui canoni mensili degli affitti
Con la risoluzione 32 del 6/6/2020 e con la ha definito le modalità per l’utilizzo del credito di imposta previsto all’art. 28 del DL Rilancio

Da oggi è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole previsto all’art. 28 del DL Rilancio.
Con la Risoluzione 32/E del 6 giugno, l’Agenzia ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.
Con la Circolare 14/E L’Agenzia ha chiarito alcuni aspetti tra cui l’operatività della misura per le aziende che adottano periodo di imposta non coincidente con l’anno solare.
Restano però diversi aspetti su cui riteniamo necessari alcuni correttivi ed aggiustamenti che confidiamo siano adottati in fase di conversione del provvedimento