Upa informa
Circolare del 18 aprile 2025
Argomenti:
- Patto per il lavoro nel turismo Rinvio apertura bando – Sportello online 19 maggio p.v.
- Assicurazione obbligatoria rischi catastrofali – FAQ Mimit aggiornamento
- Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui nuovi codici ATECO 2025
- PMI – Incentivi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
- Transizione 5.0: FAQ MIMIT versione 10 aprile 2025
- LA RIFORMA DELLE ACCISE: IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO
- MEF: pubblicato il documento di finanza pubblica 2025
- La sicurezza sul lavoro nella giurisprudenza tra conferme e innovazioni Il preposto, la formazione e l’organizzazione
- Bando Isi 2024, dal 14 aprile al 30 maggio è possibile registrare la domanda di partecipazione
- Fatturazione elettronica: precisazioni sull’utilizzo del codice TD29
- CIN Codice identificativo nazionale: gli obblighi in capo agli alberghi
- OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
- Al via il podcast del Garante: “A proposito di privacy”
- Turismo, arriva il canale whatsapp del Ministero
- Come convertire il permesso di soggiorno da stagionale in subordinato non stagionale?
- Malattia e visite mediche di controllo: tutte le informazioni Inps
Allegati: RISOLUZIONE ATECO 2025 n. 24 Tabella Sostegno per l’autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi guida fattura elettronica aggiornata al 1 aprile 2025
Patto per il lavoro nel turismo Rinvio apertura bando – Sportello online 19 maggio p.v.
Ricordiamo che sono pubblicati in modalità offline, nell’apposita sezione dei bandi sul sito di Filse, i moduli per la richiesta dei bonus assunzionali relativi all’edizione 2025 del Patto per il Lavoro nel Turismo. Accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it
Si segnala che è possibile scaricare i moduli da compilare in vista dell’apertura dello sportello prevista per Lunedì 19 maggio.
Lo sportello resterà aperto fino al 31 dicembre ma non è da escludere che per overbooking si arrivi ad una chiusura anticipata. Vi invitiamo a caricare le domande il 19 maggio
Le risorse disponibili per questa ottava edizione del Patto, a valere su risorse afferenti al PR FSE+ 2021-2027, ammontano a 5 milioni di euro; come gli anni passati saranno possibili ulteriori integrazioni per soddisfare tutte le domande.
Il Patto 2025 mantiene invariati gli scaglioni dello scorso anno ma inserisce, come elementi di novità, il sistema di priorità alle domande di incentivo che contengono tempi indeterminati e l’incentivazione dei contratti part-time solo se con impegno orario di almeno 28 ore settimanali.
Nel 2025 i bonus potranno essere richiesti dalle imprese per assunzioni a decorrere dal 1° febbraio con contratti di durata non inferiore a otto mesi.
LE CATEGORIE BENEFICIARIE
Sono tre le categorie beneficiarie, identificate con i codici Ateco:
· della prima fanno parte imprese di alberghi, alloggi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, attività di alloggio connesse alle aziende agricole, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, gestione vagoni letto, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero, catering per eventi e banqueting, attività delle agenzie di viaggio, attività dei tour operator, organizzazione di convegni e fiere, organizzazioni di feste e cerimonie. Per questo tipo di imprese viene riconosciuto un incentivo occupazionale purché stipulino un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata pari o superiore a 8 mesi.
Sono tre gli scaglioni di valore del bonus: 3.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi e inferiore ai 9 mesi; 4.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi; 8 mila euro per ciascun contratto a tempo indeterminato;
· della seconda categoria fanno parte le imprese di gestione di stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) che potranno richiedere i bonus purché stipulino contratti di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali. In questo caso sono quattro gli scaglioni di valore del bonus: 2.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 7 mesi e inferiore agli 8 mesi; 3.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi inferiore ai 9 mesi; 4.500 euro per ciascun contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 9 mesi; 8 mila euro per ciascun contratto a tempo indeterminato;
· della terza categoria, infine, fanno parte le imprese di ristorazione connesse alle aziende agricole, ristorazione con somministrazione, gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili senza cucina. Per questo tipo di imprese sono previsti bonus dal valore di 8 mila euro per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 28 ore settimanali purché comportino incremento occupazionale netto.
PREMIALITÀ
L’importo del Bonus assunzionale potrà essere ulteriormente incrementato del 10% se l’impresa risulta iscritta al Registro dei Datori di Lavoro socialmente responsabili o risulta autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria e dal sistema camerale; del 10% se il singolo lavoratore assunto sia beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL); del 10% se il singolo lavoratore assunto ha un Patto di servizio personalizzato attivo nell’ambito del Programma Gol al momento dell’assunzione; del 35% se il singolo lavoratore è una persona disabile; del 50% nel caso in cui l’impresa abbia stipulato, a far data dal 1° febbraio 2025, accordi aziendali, ovvero territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, abbia stipulato accordi con le organizzazioni sindacali territoriali negli ambiti previsti dagli Accordi interconfederali stipulati dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro.
DESTINATARI
Sono destinatari dei Bonus assunzionali le persone che al momento dell’assunzione presso l’impresa siano privi di rapporti di lavoro in essere, con l’esclusione dei rapporti di lavoro intermittente.
Assicurazione obbligatoria rischi catastrofali – FAQ Mimit aggiornamento
Aggiornate dal MIMIT le faq sull’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali – Chiarimenti sulle sanzioni applicabili alle imprese inadempienti
La presente per informarvi che il MIMIT ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo assicurativo per le imprese contro i danni catastrofali ex articolo 1, co.101 e seguenti, L. 213/2023, attraverso l’aggiornamento delle Faq diffuse nei giorni scorsi. Gli ultimi chiarimenti forniti dal Ministero (FAQ 11 e 12) si riferiscono alle sanzioni applicabili alle imprese inadempienti .
Riportiamo di seguito l’elenco aggiornato delle FAQ diffuse dal MIMIT
1. Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?
R.Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l’oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all’obbligo assicurativo?
R.No, in quanto l’articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all’obbligo assicurativo?
R.No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
4. L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?
R.Sì, l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.
5. Le imprese soggette all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?
R.Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).
6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?
R.L’articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”
7. Lo studio legale in cui viene esercitata l’attività professionale è soggetto all’obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
R.L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
8. L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
R.Se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
9. L’obbligo assicurativo di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?
R.Le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all’obbligo di stipula dell’assicurazione di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213?
R.L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.
11. La disciplina legislativa di cui all’articolo 1, commi 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa agli effetti sulle misure di incentivazione dell’adempimento dell’obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali deve intendersi automaticamente applicabile allo scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 o necessita di ulteriori atti o provvedimenti?
R. La disciplina recata dall’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere autoapplicativo. Il comma 102 dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
12. La disposizione di cui al comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa di cui alla legge n. 213 del 2023 è retroattiva e si applica, dunque, anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39?
R. No, per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.
Assicurazione obbligatoria rischi catastrofali – In GU il decreto di differimento dei termini
Ricordiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 31 marzo 2025, n. 39 recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.
In allegato il testo del provvedimento entrato in vigore dal 31 marzo.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui nuovi codici ATECO 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E, ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi
Con la pubblicazione della Risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto importanti novità riguardanti la classificazione delle attività economiche, nota come ATECO 2025. Questa nuova classificazione, che ha sostituito la precedente versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022), è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ma è operativa dal 1° aprile 2025.
Tutti i contribuenti dovranno verificare i codici ATECO associati alla propria posizione fiscale. Questa verifica può essere effettuata accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Questo è un passaggio importante per assicurarsi che i codici siano aggiornati e corretti.
A partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori economici devono utilizzare i nuovi codici ATECO nelle dichiarazioni e negli atti presentati all’Agenzia delle Entrate. Questo cambiamento mira a migliorare la precisione e l’efficienza nella classificazione delle attività economiche, facilitando così la gestione fiscale e amministrativa.
Un altro punto rilevante è che l’adozione della nuova classificazione non richiede la presentazione di una dichiarazione di variazione dei dati. Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari , comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025
Se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; altrimenti si dovranno utilizzare i modelli dichiarativi aggiornati disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Elenco allegati alla notizia
Risoluzione 8 aprile 2025
PMI – Incentivi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
320 milioni di euro per contributi alle PMI per impianti solari fotovoltaici o mini eolici. Domande a partire dal 4 aprile
A partire dal prossimo dalle ore 12.00 del prossimo 4 aprile e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025 le PMI potranno presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno ai programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia per autoconsumo differito.
L’agevolazione consiste in un contributo in conto impianti variabile a seconda della tipologia di intervento e della dimensione aziendale.
Di seguito si fornisce una scheda di sintesi della misura rinviando per maggiori dettagli ai provvedimenti attuativi (DM 13.11.2024 e DD 14 marzo 2025) riportati in allegato.
Si ricorda che la domanda di accesso all’agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito di Invitalia (www.invitalia.it)
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/sostegno-autoproduzione-energia-rinnovabile-pmi
Allegati
TABELLA
Transizione 5.0: FAQ MIMIT versione 10 aprile 2025
Il MIMIT ha pubblicato la nuova versione delle FAQ su Transizione 5.0, disponibili a questo link
https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/FAQ_Transizione_5.0_10_aprile.pdf
Ci sono chiarimenti importanti, tra cui il caso di sostituzione di macchinari ammortizzati con esempi specifici di calcolo (FAQ 4.24), il caso di sostituzione di beni acquisiti in leasing (FAQ 4.25).
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti sul cumulo (FAQ 8.6), e in particolare il tema del calcolo del cumulo con altre misure finanziate con risorse nazionali, e sulla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili e sistemi di accumulo (FAQ 6.4).
LA RIFORMA DELLE ACCISE: IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO
Il provvedimento razionalizza e semplifica gli adempimenti richiesti agli operatori
Un nuovo tassello per la riforma tributaria prevista dalla Delega fiscale. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 4 aprile, il Dlgs n. 43/2025, di revisione del sistema delle accise. Di seguito una sintesi delle principali novità elaborata dalla rivista Fisco Oggi.
Nasce il Soac
Tra le novità più significative da segnalare, l’introduzione della nuova figura del Soggetto obbligato accreditato (Soac). Si tratta di un contribuente che, secondo la valutazione delle Dogane, può vantare un alto livello di affidabilità fiscale ai fini dell’accisa e per questo potrà beneficiare di alcune agevolazioni, come l’esonero (totale o parziale) dalle cauzioni dovute e di semplificazioni di tipo burocratico e contabile.
Il decreto delinea requisiti e caratteristiche dell’operatore “meritevole” dei privilegi premiali previsti. È richiesto un comportamento “affidabile” sia sotto il profilo fiscale sia penale nel periodo compreso tra il quinquennio precedente la data di presentazione della domanda all’Adm per il riconoscimento della qualifica e la data di conclusione dell’istruttoria.
Per diventare Soggetto obbligato accreditato, l’operatore deve farne richiesta alle Dogane che, preliminarmente, dovrà verificare il possesso dei requisiti sotto il profilo dell’affidabilità, dell’organizzazione aziendale, della solvibilità finanziaria, della filiera di approvvigionamento e della conformità alle prescrizioni fiscali. Se promosso, l’Agenzia attribuirà al richiedente un punteggio numerico sintetico, compreso tra zero e cento, e la qualifica di Soac con validità quadriennale. Per superare l’esame è necessario un punteggio minimo di sessanta su cento.
In base al punteggio sono previsti tre livelli di affidabilità: base, medio e avanzato. Le agevolazioni cambiano secondo il livello raggiunto.
Gas naturale ed energia elettrica
Il decreto legislativo definisce tra l’altro le regole per il pagamento delle accise sul gas naturale ed energia elettrica. In particolare, stabilisce che gli acconti dovranno essere calcolati e pagati mensilmente in base ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica effettivamente ceduti ai consumatori nel mese precedente. L’accertamento e la liquidazione dell’accisa saranno effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta relativo al semestre solare di riferimento.
Chiarimenti su usi domestici e non domestici
Il provvedimento legislativo distingue, inoltre, le ipotesi di impiego dei prodotti energetici per usi domestici dagli usi non domestici. Ad esempio, rientrano tra gli usi domestici il gas naturale utilizzato nelle abitazioni e negli uffici pubblici e quello somministrato alle pompe di benzina. In breve, sono considerati invece “usi non domestici” gli impieghi diversi da quelli classificati nel decreto come “domestici”.
Semplificazioni per l’accisa sugli alcolici
Un’importante novità per gli esercenti che intendono intraprendere un’attività di vendita alcolici sottoposti al contrassegno e della birra. Dal 1° gennaio 2026, sarà sufficiente presentare un’unica comunicazione di avvio dell’attività allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la trasmetterà poi all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
MEF: pubblicato il documento di finanza pubblica 2025
Pubblicato testo DFP 2025. Crescita PIL prevista +0.6% nel 2025 e +0.8% nel 2026, 2027 e 2028. Indicati inoltre i provvedimenti collegati alla manovra, tra cui Ddl Semplificazioni e Ddl Promozione investimenti. Fornita panoramica su progressi attuazione riforme e investimenti indicati nel Piano Strutturale di Bilancio.
Il Ministero dell’Economia ha pubblicato il testo del nuovo Documento di finanza pubblica (DFP) 2025, approvato mercoledì in Consiglio dei Ministri.
In particolare, sono disponibili la Sezione I (Relazione annuale dei progressi compiuti nel 2024) e la Sezione II (Analisi e tendenze della finanza pubblica).
Il documento, già trasmesso alle Camere e alla Presidenza della Repubblica, è incentrato principalmente sulla rendicontazione dei progressi fatti nell’attuazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-29. Di seguito, un riepilogo delle principali proiezioni per il periodo 2025-2028:
- PIL – +0.6 nel 2025 (rispetto a +1.2% inizialmente previsto) e +0.8 nel 2026, 2027 e 2028
- Deficit – 3.4% nel 2024 (invece del 3.8% previsto nel PSBMT), 3.3% nel 2025, 2.8% nel 2026, 2.6% nel 2027 e 2.3% nel 2028.
- Rapporto Debito/PIL – 135.3% nel 2024, 136.6% nel 2025, 137.6% nel 2026 e 137.4 nel 2027.
Inoltre, sono stati dichiarati collegati alla prossima manovra di bilancio i seguenti provvedimenti:
- Enti locali – Revisione TUEL
- Investimenti – Misure per il rilancio degli investimenti strategici, per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici nonché per il potenziamento del sistema di trasporto e della logistica nella prospettiva di bilancio strutturale;
- Intelligenza artificiale – Ddl IA (C. 2316)
- Imprese estere – Ddl Servizi imprese all’estero (approvato in CdM lo scorso 28 marzo e non ancora trasmesso al Parlamento)
- Attrazione investimenti – Misure per favorire l’attrazione di investimenti e il nomadismo digitale – ‘Destinazione Italia”
Per quanto di maggiore interesse, inoltre la Parte III della Sezione I reca un riepilogo dei progressi effettuate nell’attuazione delle riforme e investimenti indicati nel Piano Strutturale di Bilancio, tra cui un riferimento al Ddl PMI e alle disposizioni volte al contrasto delle false recensioni online nei settori del turismo e della ristorazione.
Il testo sarà ora esaminato dal Parlamento nel mese di aprile in vista della sua trasmissione alla Commissione europea entro fine mese.
Link al comunicato
Link alla Sezione I
Link alla Sezione II
La sicurezza sul lavoro nella giurisprudenza tra conferme e innovazioni Il preposto, la formazione e l’organizzazione
Introduzione
In previsione dell’approvazione dell’accordo Stato-Regioni sulla formazione ed in considerazione della evoluzione giurisprudenziale nella lettura della figura e del ruolo del preposto, si riporta di seguito un approfondimento elaborato dai colleghi di Confindustria che ripercorre alcune rappresentative conclusioni che possono orientare nella adozione di corrette misure prevenzionali.
La corretta formazione è il presupposto per poter pretendere il comportamento corretto da parte dei lavoratori. Essa è collegata strettamente al ruolo del preposto (nel correggere i comportamenti non rispondenti alle direttive aziendali o alle norme) e la sua erogazione è presupposto essenziale allorché si intenda contestare l’efficacia esclusiva del comportamento del lavoratore in caso di evento infortunistico.
Per quanto riguarda il preposto, responsabile nella fase esecutiva de lavoro (a differenza del dirigente, che organizza le attività e del datore di lavoro che, dotato del potere di spesa, assume le decisioni aziendali di fondo), la giurisprudenza – dopo la formalizzazione del ruolo con la normativa di fine 2021 – sta delineando i presupposti per la corretta individuazione di questa figura, secondo un iter motivazionale che, seppure astrattamente corretto, pone delicati aspetti applicativi. Partendo da un ruolo di vigilanza ai limiti della pedanteria si è passati alla vigilanza organizzativa per poi giungere a sostenere, da ultimo, che tale figura debba svolgere un ruolo principale di vigilanza ed uno secondario che riguarda le proprie mansioni lavorative.
Su tutti resta centrale la valutazione del rischio, anche in relazione ai comportamenti dei lavoratori laddove gli stessi, seppur imprudenti, possono essere prevedibili.
Questi aspetti pongono in luce l’importanza delle decisioni di fondo relative alla valutazione dei rischi ed alla buona organizzazione adottate dal datore di lavoro, aspetti che costituiscono elemento centrale del percorso formativo del datore di lavoro che, per la prima volta, verrà delineato dal futuro Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza.
Di seguito si riportano alcune recenti pronunce che – non senza alcuni profili di criticità – evidenziano concretamente gli aspetti sopra evidenziati.
Il rispetto dell’obbligo formativo come presupposto per una possibile responsabilizzazione del lavoratore
Cass., 24 febbraio 2025, n. 7489
“Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi”
Cass., 28 marzo 2025, n. 12253
“Un comportamento, anche avventato, del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro. Questi principi sono stati chiariti – e meglio specificati – sottolineando che, “in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”. Ponendosi in questa prospettiva si è affermato che il comportamento negligente, imprudente e imperito tenuto dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui affidate può costituire concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, solo se questi “ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante”
Cass., 17 gennaio 2025, n. 2021
“Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio del lavoratore, e ciò anche quando – contrariamente a quello che è stato accertato – derivi da negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni, atteso che è proprio attraverso l’adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti.
Pertanto, allorquando il datore, come nel caso in esame, non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore, nel caso in cui l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento, come pure ritenuto nelle conformi decisioni di merito, sul punto in alcun modo attinte dai motivi di ricorso.
Cass., 19 febbraio 2025, n. 6775
“La Corte territoriale, quindi, dato atto che nella sentenza di annullamento questa Corte aveva ritenuto che l’area interessata dall’infortunio fosse un luogo di lavoro e che il comportamento del lavoratore non era stato abnorme (la vittima si era attivata per individuare la fonte del rumore anomalo proveniente dalla macchina e ciò non permetteva di ritenere la esorbitanza dell’azione del lavoratore rispetto alle sue mansioni), ha escluso che la condotta del lavoratore avesse interrotto il nesso di causalità ai sensi del capoverso dell’art. 41 cod. pen. e ha ritenuto sussistente la responsabilità degli imputati (che nelle rispettive qualità rivestivano la posizione di garanzia del lavoratore deceduto sul colpo per le lesioni riportate dallo schiacciamento) per colpa specifica (violazione dell’art. 71, comma 1 D.Lgs. 81/2008).
In particolare, è stato osservato che nella parte superiore della macchina vi erano organi lavorativi in movimento che, alla data dell’infortunio, non erano completamente segregati e ad essi, sia pure con difficoltà, era possibile accedere, in mancanza di ripari che li rendessero del tutto inaccessibili e che impedissero il funzionamento della macchina qualora un addetto avesse acceduto alia parte superiore; è stato, quindi, rilevato che, pur considerato che il lavoratore aveva tenuto una condotta imprudente, gli imputati non avevano posto in essere tutte le cautele necessarie finalizzate alla disciplina ed al governo del rischio di comportamento imprudente e che, con alta probabilità logica il comportamento alternativo lecito omesso dagli imputati (installazione dei due cancelletti che avrebbero reso difficile l’accesso alla zona pericolosa e, comunque, bloccato il funzionamento della macchina) avrebbe impedito l’infortunio.
La motivazione ha colmato le lacune motivazionali evidenziate dalla Corte di Cassazione ed è congrua e logica nonché conforme al principio di diritto, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente”.
Cass., 19 marzo 2025, n. 10902
“Il legislatore ha certamente incluso il lavoratore nel novero dei soggetti garanti della sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr. art. 20 D.Lgs. n. 81/2008), ma il modello “collaborativo” così delineato – in virtù del quale gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori -non implica alcun esonero di responsabilità in capo al datore di lavoro all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca il suo obbligo di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (Sez. 4 n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721 – 01). Ed è sempre in ragione di tale complessità del sistema prevenzionistico che la giurisprudenza ha cercato di delimitare con sufficiente chiarezza i presupposti in forza dei quali un comportamento non corretto del lavoratore può interrompere il nesso eziologico tra l’omissione attribuita al datore di lavoro e l’infortunio patito dal lavoratore stesso (vedi, per esempio, Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 – 01, in cui si è affermato che, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (in fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l’abnormità della condotta del lavoratore, deceduto in conseguenza dell’utilizzazione di un macchinario pericoloso, diverso da quello fornito in dotazione e non presente in azienda, ma autonomamente acquisito dal lavoratore all’insaputa del datore di lavoro); analogamente, Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 – 01, in cui la Corte ha annullato la decisione impugnata, demandando al giudice del rinvio l’accertamento dell’abnormità della condotta del lavoratore, che era deceduto in conseguenza di un infortunio occorso durante lo smontaggio di un parapetto, operazione dallo stesso compiuta sebbene avesse poco prima intimato a un collega di astenersi dal suo compimento, così mostrando di conoscere la procedura di sicurezza e di avere l’intenzione di rispettarla; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina, aveva introdotto la mano all’interno della macchina stessa anziché utilizzare l’apposito palanchino di cui era stato dotato).
Nella specie, il comportamento imprudente della persona offesa non ha eliso il nesso causale tra le omissioni datoriali e l’evento, proprio perché si è inserito all’interno dell’area di rischio che era compito specifico del datore di lavoro governare. E, all’interno di essa, la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo solo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4 n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603 – 01; n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 – 01); oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222 -01). Ciò che, nel caso all’esame, è stato motivatamente escluso dai giudici di merito sulla scorta delle raccolte evidenze”.
Cass., 10 febbraio 2025, n. 5187
Perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia eccezionale ed imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (cfr. nel solco dei principi enunciati da Sez. U, n. 38343 de! 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261106, in motivazione, Sez. 4, n. 46841 del 03/10/2023, Bovini, non mass.; Sez. 4, n. 51455 del 05/10/2023, Fiochi Rv. 285535 – 01; Sez. 4, n. 27759 del 20/04/2023, Scopelliti, non mass.; Sez. 4, n. 43852 del 19/07/2018, Bartolini, Rv. 274266 – 01; Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603;).
Ciò nel solco del consolidato dictum secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis Sez. 4 n. 7364 del 14/01/2014, Rv. 259321).
Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui in tema di infortuni sul lavoro, il principio informatore della materia è quello per cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore.
All’interno dell’area di rischio, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.
Cass., 28 marzo 2022, n. 11030
“Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222; Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695). In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914). Perché possa ritenersi che il comportamento ne9ligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).
In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio proprio della lavorazione svolta e di conseguenza il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanina, Rv. 236991; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721).
Si è poi affermato, sempre in tema di rilevanza esclusiva del comportamento del lavoratore, secondo un primo orientamento interpretativo circoscritta a condotte tenute in ambito del tutto eccentrico rispetto alle mansioni affidate e come tali imprevedibili da parte del garante – che può essere considerato imprudente e quindi abnorme ai fini causali anche il comportamento che rientri nelle mansioni che sono proprie ma che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte dei lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2008, dep. 2009, Musso, Rv. 275017).
Per concludere sul punto, partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell’ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
Nel caso di specie va dunque valutato se la condotta tenuta dalla vittima e dagli altri dipendenti fosse o meno prevedibile per il titolare della società coinvolta nell’attività di lavoro, sì da attribuire efficacia causale alle sue eventuali omissioni”.
Rilevanza della valutazione dei rischi rispetto alla possibile responsabilità del lavoratore per comportamento imprudente
Cass., 23 gennaio 2025, n. 2768
Cass., 28 febbraio 2025, n. 8301
“L’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, norma dal chiaro tenore letterale, pone al centro del sistema prevenzionistico lavorativo il momento della valutazione e, dunque, della previsione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsione che spetta al datore di lavoro e deve essere completa, dovendo riguardare, per l’appunto, “tutti i rischi”. Trattasi di norma che riempie di contenuto quella che pone l’obbligo datoriale per eccellenza, neppure delegabile, delineato all’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, quello cioè di redigere il documento di cui all’art. 28 citato. Già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il datore di lavoro è tenuto a indicare, all’interno di tale documento, in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali e i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e, trattandosi di un dovere fondamentale del sistema prevenzionistico, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Furlan, Rv. 270355 – 01). Il che giustifica, altresì, la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, anch’egli debitore, in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, di un obbligo di garanzia (art. 20 D.Lgs. n. 81/2008), può costituire concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, soltanto allorquando questi abbia attuato anche le cautele che sono finalizzate a disciplinare e governare il rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242 – 01)”.
Rilevanza della nomina del preposto
Cass., 17 marzo 2025, n. 10461
“6. La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è fondata sul principio di matrice Euro unitaria, derivante dalla originaria Direttiva 89/391/CEE, già attuata con D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, della centralità della prevenzione, il che impone la costante ricerca del rischio specifico.
7. Nel caso di specie, il rischio che il DUVRI ed il POS di VERDEMPIANTI Srl non hanno contemplato e contrastato con le idonee misure non è quello generico dei cantieri mobili, ma il rischio insito all’appalto oggetto del contratto intercorso con ANAS Spa caratterizzato dalla rapidità di esecuzione dei lavori di ripristino della sede stradale, costituita da quattro corsie con alti limiti di velocità. Tale modalità di esecuzione dell’attività conferita in appalto, di riflesso, ha connotato la prestazione lavorativa dei dipendenti dell’impresa appaltatrice. Il datore di lavoro, dunque, avrebbe dovuto, una volta esplicitate tali fonti di rischio, prevedere misure adeguate al loro contenimento, quali l’individuazione nominativa della squadra di tre lavoratori da inserire in turni di lavoro avvicendati, indicazione rivolta a ciascun dipendente della collocazione, all’interno dei mezzi aziendali affidati ai lavoratori, dei dispostivi di segnalazione del cantiere mobile d’emergenza; informazione ai dipendenti sullo specifico rischio e formazione relativa alle corrette procedure precauzionali antecedenti all’attività esecutiva.
8. È pacifico che il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. È altrettanto pacifico che la redazione, per quanto sopra chiarito carente, di suddetto documento (come la difesa ha opposto nel caso all’esame), non lo esonera dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata.
9. Ciò vale anche nel caso di nomina di un preposto: la designazione di tale figura al rispetto delle misure di prevenzione non esonera, infatti, il datore di lavoro da responsabilità ove risulti, proprio come nella specie, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito in base alle evidenze, l’inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 22256 del 3/3/2021, Canzonetti, Rv. 281276 – 01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la penale responsabilità del datore di lavoro per le lesioni che un suo dipendente, alla guida di un muletto, aveva cagionato ad altro lavoratore, in quanto, pur avendo nominato un preposto, non aveva organizzato i luoghi di lavoro in modo tale da garantire una viabilità sicura, regolamentando la circolazione con cartellonistica e segnaletica orizzontale).
10. Infatti, la redazione del documento di valutazione dei rischi e l’adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell’analisi dei rischi o nell’identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione. Si è peraltro già chiarito che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all’omessa previsione anticipata
8. Dunque, nel caso di specie, l’addebito si concentra nella mancata previsione del rischio specifico all’interno delle misure organizzative imposte dalla legge e dalla concretizzazione di quel rischio determinata dall’evento. È quindi evidente che la carenza delle misure adottate dal datore di lavoro, realizzatosi proprio l’evento che le misure di prevenzione avrebbero dovuto evitare, esplica valenza causale piena, qualunque attività i due lavoratori stessero svolgendo nel momento dell’impatto.
Anche a voler ammettere che i due lavoratori, pacificamente presenti sul posto in ragione della propria attività di lavoro, avessero appena effettuato il sopralluogo e fossero in procinto di andar via, la fattispecie manterrebbe la stessa struttura, sia dal punto di vista della contestazione che del concreto accertamento giudiziale. L’efficienza causale della inottemperanza agli obblighi imposti al datore di lavoro in tema di sicurezza, infatti, non dipende dalla esatta identificazione dell’azione compiuta dai lavoratori nel momento in cui furono travolti dalla collisione tra l’autoarticolato e l’autocarro NISSAN, in quanto si tratta di aspetti non essenziali nel processo di ricostruzione della fattispecie colposa e della sua causalità. Sia l’attività di mera ricognizione dello stato del manto stradale che quella di effettivo ripristino non risultano eccentriche rispetto al rischio specifico oggetto dell’appalto. Allo stesso modo non elidono il nesso causale le eventuali inosservanze, da parte dei lavoratori, delle procedure amministrative di notifica dell’esecuzione del singolo intervento alla committente, trattandosi di attività non attinenti alla gestione del rischio poi concretizzatosi.
10. Pertanto, la motivazione offerta dalla Corte di appello, che ha sostanzialmente concesso una certa flessibilità nella indicazione dei tempi di percorrenza del C.C. a bordo dell’autocarro NISSAN, non solo non è manifestamente illogica, ma neanche invalida la ricostruzione degli accadimenti adottata dai giudici di merito, perché non decisiva ai fini della prova della responsabilità dell’imputato.
11. Correttamente poi è stata ritenuta la relazione causale tra la carenza di informazione e di formazione e l’evento. Infatti, l’accertato inadempimento degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori relativamente ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa in concreto espletata, che la Corte distrettuale ha correttamente valutato anche considerando l’intenso ritmo lavorativo a cui erano soggetti i lavoratori, conferma la responsabilità del datore di lavoro, in applicazione del consolidato principio secondo cui il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore.
Cass., 17 gennaio 2025, n. 2021
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, la designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l’inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 22256 del 3/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276-01).
D’altra parte, nel caso in esame il rischio concretizzatosi non attiene ad una contingenza propria della fase esecutiva della lavorazione, che come tale avrebbe dovuto suggerire una modifica del piano operativo di sicurezza (come immotivatamente sostenuto in ricorso), ma piuttosto a scelte proprie del datore, che si è accertato essere ab origine carenti (cfr., sui limiti entro i quali la presenza del preposto può determinare l’esclusione della responsabilità del datore di lavoro o del dirigente, Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Di Maggio).
Il ruolo del preposto: l’efficacia del controllo
Cass., 28 febbraio 2025, n. 8289
“Il ruolo del preposto è definito, dall’art. 2 lett. e) del TU 81/2008, quale soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
I poteri di iniziativa, previsti dalla suddetta norma, sono evidentemente funzionali al miglior espletamento dei compiti di controllo.
In tale contesto, è vero che non esiste un divieto di doppia mansione, ma eventuali compiti accessori rispetto a quello principale – che per il preposto, ai sensi dell’articolo 2 citato, è costituito dall’attività di controllo – devono esser individuati ab origine come secondari rispetto alla suddetta attività.
Al preposto, che è pur sempre un dipendente, non possono attribuirsi cumulativamente compiti di controllo e incarichi a svolgere attività operative, qual è ad esempio quella di carrellista, senza alcuna direttiva che garantisca la priorità della vigilanza, in caso di contestualità tra le due funzioni.
L’argomento è ricavabile, per identità di ratio, dal principio secondo cui, qualora sussista la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare il sistema antinfortunistico sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del subordinato, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile.
La censura proposta al riguardo dal ricorrente non coglie nel segno.
Si sostiene che il preposto (E.E.), dotato di perfetta autonomia gestionale, qualora avesse ritenuto quell’attività particolarmente rischiosa, avrebbe potuto organizzare il lavoro in maniera diversa (pagina 7 del ricorso), non compiendo contestualmente altre operazioni e segnalando al F.F. (carrellista) il pericolo immediato che in quel momento si stava verificando.
Si tratta evidentemente, come viene evocato dalle stesse espressioni utilizzate dal ricorrente, di profili organizzativi che avrebbero dovuto essere pianificati dal datore di lavoro.
La Corte distrettuale ha evidenziato, con motivazione priva di vizi logici, che nella circostanza, il preposto, era stato incaricato a svolgere anche il lavoro di carrellista, motivo per cui il controllo demandatogli di fatto non era garantito.
E in effetti la manovra posta in essere dal D.D. avrebbe dovuto essere sottoposta ad attento controllo da parte del preposto. Costui, ove avesse ricevuto, a livello organizzativo, la predetta direttiva sulla priorità della vigilanza, sarebbe stato impegnato, ex professo, a segnalare l’errata manovra al carrellista, il quale, anziché procedere a marcia indietro con cicalino sonoro in funzione e con visuale libera, conduceva il mezzo in avanti senza alcuna visibilità, ostruita dal posizionamento delle balle di cellulosa trasportata.
Lo stesso preposto, avrebbe potuto verificare la presenza del B.B. ed immediatamente segnalare il pericolo, in modo da consentire al carrellista di bloccare l’errata manovra che provocava l’evento mortale.
In sintesi, per prevenire la concretizzazione del rischio che si intendeva evitare, il datore di lavoro avrebbe dovuto, a livello organizzativo, garantire la presenza di una persona che vigilasse, senza demandare ad altri la scelta discrezionale di dedicarsi ad impegni alternativi opzionabili dal subordinato.
Tale garanzia evidentemente non poteva essere assicurata, affidando al preposto una pluralità di compiti, che contestualmente lo impegnavano in altre funzioni, e senza una precisa direttiva a interrompere le accessorie attività operative, in caso fosse risultato necessario dedicarsi alla principale funzione di controllo.
In secondo luogo, la Corte territoriale ha fornito ampia e approfondita motivazione sulla violazione di ulteriori regole cautelari da parte del A.A. e sulla rilevanza causale delle stesse rispetto all’infortunio mortale.
Ha sottolineato che nel piazzale dove si verificò il sinistro, nel quale normalmente confluivano più operatori, quali i carrellisti e gli autisti dei camion, non era stata installata segnaletica per il corretto posizionamento dei camion, non erano presenti specchi per agevolare la visuale durante la movimentazione dei mezzi sulla panchina, non erano previsti corridoi appositamente dedicati al passaggio pedonale.
La decritta situazione rendeva l’ambiente particolarmente pericoloso anche per gli autisti dei camion, i quali, sebbene fosse previsto che avrebbero dovuto rimanere all’interno della cabina o nei pressi del proprio mezzo, di sovente si spostavano, sia per attendere alle ordinarie operazioni di carico e scarico quali l’apertura e la chiusura dei teloni, la rimozione e il posizionamento dei piantoni, sia per esigenze personali, ad esempio fisiologiche, evenienza che risultava altamente pericolosa, non essendovi spazi adibiti agli spostamenti delle persone.
Tale evenienza peraltro non era evento eccezionale, atteso che dall’istruttoria (testimonianza Taccone) era emerso che, in diverse occasioni, anche altri autisti erano scesi dai propri mezzi; ciò avrebbe reso necessario un controllo stringente ed attento da parte del preposto, figura prevista ed individuata nel E.E..
Al riguardo, risulta aspecifica la censura del ricorrente, secondo la quale il rischio dell’urto tra macchine e persone era previsto nel DVR, con indicazione delle procedure da seguire, sulle quali sia il preposto che il carrellista erano stati formati (pag. 7 del ricorso).
Il datore di lavoro, infatti, avrebbe dovuto assicurarsi che le precauzioni (segnaletica per il corretto posizionamento dei camion, specchi per agevolare la visuale durante la movimentazione dei mezzi sulla panchina, corridoi appositamente dedicati al passaggio pedonale) fossero in concreto realizzate.
Il fatto che il rischio connesso alla presenza di pedoni nell’area di carico fosse stato, sia pure con le modalità generiche di cui si è detto, previsto nel DVR, non fa che comprovare la consapevolezza dell’imputato dell’esistenza del rischio stesso; mentre la circostanza che di tale rischio fosse stata data informazione ai lavoratori non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dalle responsabilità per omissione derivanti dalla mancata predisposizione, sul campo, degli indicati sistemi di sicurezza.
Questa Corte ha già affermato che in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. (sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253850, fattispecie in cui si è ritenuta la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose nonostante fosse stata dedotta l’esistenza di un preposto di fatto).”
Bando Isi 2024, dal 14 aprile al 30 maggio è possibile registrare la domanda di partecipazione
Disponibili online i due videotutorial con le novità di questa edizione e le indicazioni per la compilazione e la registrazione della domanda
Dal 14 aprile fino alle ore 18.00 del 30 maggio prossimo è possibile compilare e registrare le domanda di partecipazione al bando Isi 2024, con il quale l’Inail mette a disposizione delle imprese che investono in prevenzione 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, quasi 100 in più rispetto all’edizione precedente. La procedura informatica, divisa in quattro fasi, è spiegata in dettaglio nel videotutorial realizzato da Postel in collaborazione con l’Istituto, che segue il primo incentrato sulle novità di questa edizione del bando. Entrambi i video sono disponibili al link indicato in basso.
Aumentano le percentuali di finanziamento e anticipazione. Con il bando Isi 2024 sono state introdotte alcune novità per migliorare l’efficacia degli interventi realizzati e semplificare la procedura di accesso al contributo. Il nuovo avviso punta, infatti, a incrementare ancora di più la partecipazione delle micro e piccole imprese, per le quali è prevista la possibilità di anticipare il 70% delle somme concesse, e di quelle operanti in settori ad alto rischio. Tra le priorità anche il sostegno all’innovazione tecnologica e all’ammodernamento dei macchinari. Inoltre, per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, la percentuale di finanziamento può arrivare fino all’80%.
Le quattro fasi per la registrazione. Il video illustra all’utente tutte le fasi della compilazione, dall’inserimento dei dati dell’azienda e di quelli del legale rappresentante, alla selezione dell’asse di finanziamento prescelto tra i cinque a disposizione, alla descrizione del progetto, con il costo e l’importo del finanziamento richiesto. In base alle informazioni inserite, il sistema assegna un punteggio per ogni parametro. Per inviare la domanda è necessario raggiungere 130 punti.
Prossimi passi. Seguirà l’aggiornamento del Calendario scadenze Isi 2024 e la pubblicazione delle Regole tecniche e della Tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico.
Link: Bando Isi 2024
Fonte: Inail
Fatturazione elettronica: precisazioni sull’utilizzo del codice TD29
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’Esterometro” (versione 1.10), al fine di fornire precisazioni sull’utilizzo del codice TD29 per la comunicazione da parte del cessionario/committente dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del proprio fornitore ed evitare così la sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997.
Come noto, in base alla nuova formulazione dell’articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 471/1997, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, per regolarizzare l’omessa ricezione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare è sufficiente effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover provvedere al versamento della relativa IVA.
Nello specifico, il comma 8 dell’art.6, così come modificato dal D. lgs in.87/2024, recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, dispone che il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta (e non più del 100%) con un minimo di 250 euro, qualora non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quanto è stata emessa la fattura irregolare.
Conseguentemente con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, il cessionario/committente, al fine di regolarizzare l’omessa /errata fatturazione da parte del proprio fornitore/committente è tenuto semplicemente a comunicare all’ Agenzia delle Entrate la violazione commessa dal proprio cedente/prestatore, senza più essere tenuto a versare la relativa imposta.
Inoltre, in base alla nuova formulazione contenuta nell’art.6, comma 8 del D.Lgs. n. 471/1997, il cessionario/committente non ha più l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dal cedente/prestatore con riferimento ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo dell’attività del fornitore non direttamente verificabile.
Ciò premesso, In data 1° aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate con una nota ha comunicato di avere aggiornato la guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’Eesterometro, per precisare l’utilizzo del nuovo tipo documento TD29.
In particolare, nella Guida a titolo di premessa, l’Agenzia ricorda che il cessionario/committente che non abbia ricevuto fattura nei termini di legge o l’abbia ricevuta irregolare, al fine di non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6 comma 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, deve comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate inviando il file xml al SdI con Tipo Documento TD29, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
Tale documento così trasmesso rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, nel senso che il documento non consente di esercitare la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto da parte del cessionario/committente.
Tuttavia, nella comunicazione è necessario ugualmente indicare alcuni elementi previsti dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, tra i quali la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile.
Viene anche precisato che è possibile rettificare una comunicazione già trasmessa con tipo documento TD29, trasmettendo via SdI un nuovo TD29 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.
Per quanto riguarda la compilazione del file xml l’Agenzia chiarisce che:
· nel blocco vanno indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;
· nel blocco vanno riportati i dati del cessionario o committente che comunica l’omessa o l’irregolare fatturazione;
· nel blocco va valorizzato con sette zeri il campo , mentre non va compilato il campo ;
· nel campo presente nella sezione del file, va inserita la data di effettuazione dell’operazione;
· il campo va compilato solo nel solo caso di ricevimento di fattura irregolare al fine di riportare gli estremi del documento;
· nel campo si potrà indicare una numerazione ad hoc.
Inoltre, se l’operazione è imponibile, bisogna riportare nel file xml l’imponibile non fatturato dal cedente/prestatore o quello non indicato nella fattura emessa, nonché la relativa IVA calcolata dal cessionario o committente.
In presenza invece di operazioni non imponibili o esenti, bisogna indicare il codice “Natura” dedicato dell’operazione non soggetta ad IVA.
Infine, occorre ricordare che il codice TD20 (vecchia procedura di autofatturazione) è ancora utilizzabile per l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore di operazioni soggette a “reverse charge” c.d. domestico di cuiall’art.6, comma 9-bis del D.Lgs. n. 471/97 (ad esempio prestazioni del settore edilizio, cessioni di rottami, energia, laptop, ecc.) oppure nelle ipotesi di cui all’art.46, comma 5, del DL 331/93 e quelle ad esse assimilate (es.: acquisti intracomunitari di beni/servizi, acquisti da fornitori esteri).
In tal senso sono state modificate le indicazioni delle specifiche tecniche 1.9.
In allegato la Guida dell’Agenzia.
Elenco allegati alla notizia
Guida
CIN Codice identificativo nazionale: gli obblighi in capo agli alberghi
Alla luce delle richieste di chiarimenti ricevute in questi primi mesi di operatività, abbiamo messo a disposizione delle imprese un focus sugli obblighi in capo alle aziende alberghiere.
Sintesi della disciplina
Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni e torniamo nuovamente sul tema dell’obbligo del CIN per le strutture a alberghiere per riportare qui di seguito una sintesi della normativa vigente.
La disciplina del CIN, codice identificativo nazionale è in vigore dal 1° gennaio 2025.
Cos’è il CIN
Il CIN è un codice rilasciato dal Ministero del Turismo, previa presentazione di un’istanza da parte del titolare della struttura turistico-ricettiva, che deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocata la struttura e indicato in ogni annuncio.
ATTENZIONE: L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Quindi, anche se la struttura è già soggetta all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, dovrà richiedere anche il CIN. Il CIN, infatti, non sostituisce il codice identificativo regionale/provinciale e le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono, in ogni caso, valide così come i relativi obblighi di esposizione.
Come si richiede
Il CIN deve essere richiesto tramite la Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del Turismo, accessibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE. Una volta controllati i dati relativi alla struttura si potrà procedere con l’istanza. Una volta completato il set informativo richiesto e conclusa con successo la procedura, l’utente ottiene la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN
ATTENZIONE: Se la struttura non ha il codice identificativo regionale/provinciale (CIR) perché la Regione o Provincia autonoma non lo prevede, va comunque richiesto il CIN. Se, invece, la struttura non è ancora in possesso del CIR benché previsto, è necessario procedere prima con la richiesta del codice identificativo regionale/provinciale e poi accedere alla procedura per la richiesta del CIN.
Obblighi per gli alberghi
Esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocata la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici (comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023).
Indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati
ATTENZIONE: La norma (comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023) non prevede esclusioni, pertanto qualunque annuncio che riguarda la pubblicizzazione commerciale della struttura, non solo quelli delle OTA o del sito proprietario, deve riportare il CIN. Anche su una pagina Facebook o altro social, se l’annuncio ha finalità commerciale.
Sanzioni
1. Esercizio dell’attività ricettiva in assenza del CIN è punita con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000€ a seconda della delle dimensioni della struttura;
2. Mancata esposizione del CIN è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000€, a seconda della delle dimensioni della struttura;
3. Mancata indicazione del CIN negli annunci è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000€, a seconda della delle dimensioni della struttura e l’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
Tali sanzioni non trovano applicazione se le violazioni sopra riportate sono sanzionate dalla normativa regionale
Link utili
https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/
https://assistenza-bdsr.ministeroturismo.gov.it/operatore.html?lang=it
Esposizione del CIN
Allo stato attuale non esiste alcun modello grafico di “targa” da poter esporre all’esterno dell’immobile dato in locazione breve o turistica e della struttura ricettiva per la pubblicizzazione del CIN. Pertanto, occorre fare riferimento ad eventuali regolamenti condominiali o dell’ente locale territorialmente competente o, in mancanza, alla libera scelta dell’operatore turistico, nel rispetto comunque di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Per quanto riguarda il doppio inserimento, CIR e CIN come messaggio pubblicitario, gli stessi andrebbero segnalati entrambi; tuttavia, unicamente il CIN sarà assoggettato all’esibizione anche all’esterno dell’edificio in cui è collocata la struttura o l’immobile destinato a locazione breve o turistica.
Segnaliamo alcuni chiarimenti sul CIN dell’ufficio turismo della regione Liguria. Hanno confermato l’importanza di esporlo esternamente ( anche per appartamenti, depandance, e dipendenze varie ). Deve essere richiamato il nome della struttura e il numero Cin ma non ci sono indicazioni ufficiali sui dettagli “estetici”.
Attenzione! E’ sufficiente una piccola targhetta anche posta all’interno dell’apposito spazio sul citofono.
Viene consigliato di continuare ad indicare con il CIN anche il CITR/CITRA in tutte le altre situazioni come sito, corrispondenza, ecc… nell’attesa che si abbiano direttive più precise in proposito dal Ministero.
L’Associazione ha sollecitato una soluzione per la mancanza di un sistema di invio diretto dei dati obbligatori dai gestionali all’ISTAT come già avviene per la PS e da tempo in molte altre regioni italiane. Segnaliamo che il passaggio dal sistema RIMOVCLI al sistema ROSS1000 necessita ancora di tempi tecnici lunghi per cui il traguardo è previsto per il 2026.
OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
L’ indirizzo dovrà essere comunicato al Registro delle Imprese entro il 30.06.2025
La Legge di Bilancio 2025 ha disposto l’estensione dell’obbligo di avere un domicilio digitale/indirizzo PEC anche agli Amministratori di Imprese costituite in forma societaria (sia Società di persone che di Capitali).
Qualora la Società sia gestita da una pluralità di Amministratori (Co-Amministratori o componenti del Consiglio d’Amministrazione), il Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy – ritiene che deve essere iscritto un indirizzo PEC per ognuno di essi.
In base alle indicazioni fornite, l’indirizzo PEC dell’Amministratore da iscrivere nel Registro delle Imprese DEVE ESSERE DISTINTO da quello della Società, pertanto NON E’ POSSIBILE UTILIZZARE QUEST’ULTIMO.
Tale indirizzo, dovrà essere comunicato al Registro delle Imprese entro il 30.06.2025 (comunicazione esente da bollo e diritti di segreteria), o se precedente in occasione della nomina di un nuovo Organo Amministrativo (anche nomina di Liquidatori e rinnovi Amministratori).
Le Società che non comunicano l’indirizzo PEC dell’Amministratore al Registro Imprese rischiano:
1. una sanzione da € 103,00 ad € 1.032,00 (ridotta ad un terzo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza);
2. il blocco delle pratiche presso la Camera di Commercio, impedendo la registrazione di atti aziendali fino alla regolarizzazione.
Al via il podcast del Garante: “A proposito di privacy”
Ideato per aiutare cittadini, imprese e istituzioni a comprendere il valore dei dati personali
È online “A proposito di privacy”, il podcast del Garante per la protezione dei dati personali, ideato per aiutare cittadini, imprese e istituzioni a comprendere il valore dei dati personali e l’importanza della loro tutela. In ogni puntata un tema diverso: dalla cybersecurity all’intelligenza artificiale, dall’oblio oncologico ai diritti dei minori online. Un modo nuovo di rimanere informati sulle attività del Garante anche per i non addetti ai lavori.
La scelta di utilizzare il podcast rientra infatti nella volontà del Garante di ampliare la platea del proprio pubblico attraverso uno strumento di comunicazione in grado di raggiungere, con un linguaggio semplice e chiaro, tutti coloro che sono interessati alle tematiche della privacy e alla tutela dei diritti nel mondo digitale.
Al centro del primo episodio, la permeabilità dei sistemi di sicurezza delle banche dati che ha favorito nei mesi scorsi numerosi accessi illeciti. La puntata sarà anche l’occasione per ricordare le indicazioni fornite dal Garante privacy a imprese e pubbliche amministrazioni per assicurare la protezione dei dati personali trattati.
Il podcast dell’Autorità sarà disponibile sul sito istituzionale www.gpdp.it e sulle maggiori piattaforme online dedicate.
Fonte: Garante Privacy
Turismo, arriva il canale whatsapp del Ministero
Il Ministero del Turismo apre un canale WhatsApp ufficiale dedicato alle novità relative alle politiche, alle attività, ai bandi e agli avvisi pubblici sul comparto
Un nuovo punto informativo con cui il dicastero vuole interfacciarsi ai cittadini, alle famiglie e agli operatori del settore, ribadendo la presenza e la vicinanza a chi, giorno dopo giorno, lavora nel e per il turismo, contribuendo al successo di una delle componenti principali dell’economia italiana.
Tra i vari contenuti che verranno veicolati sul canale, aggiornamenti sulle iniziative politiche e social con cui il ministero sostiene, valorizza e promuove il turismo.
Di seguito, il link per iscriversi al canale: https://whatsapp.com/channel/0029VayjX616hENnx7S9u139
Come convertire il permesso di soggiorno da stagionale in subordinato non stagionale?
Le risposte alle domande più frequenti
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale consente di svolgere solo attività di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Tale permesso ha una durata massima di nove mesi, ma può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (determinato od indeterminato) di carattere non stagionale. Il DL 145/2024 ha posto queste conversioni al di fuori delle quote dei decreti flussi, quindi la domanda di conversione può ora essere fatta in qualunque momento dell’anno e senza alcun limite numerico.
Di seguito una serie di Faq in materia pubblicate sul portale Integrazione Migranti del Ministero del Lavoro.
Quando può essere richiesta la conversione in lavoro subordinato non stagionale di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale?
A seguito delle modifiche normative introdotte con il DL 145/2024 le domande di conversione del permesso di soggiorno possono essere presentate al di fuori delle quote previste dai decreti flussi e quindi a prescindere dai c.d. click day. Le domande possono quindi essere presentate in qualsiasi momento dell’anno.
È possibile convertire un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale già scaduto?
L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, prevede che il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possa chiedere allo sportello unico per l’immigrazione di convertire il proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. La norma non prevede alcun termine perentorio entro il quale presentare la relativa istanza, né richiede espressamente che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale sia ancora in corso di validità al momento della domanda di conversione. In via generale, gli artt. 5, comma 9-bis, e 13, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998 prevedono un periodo di “tolleranza” di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per chiederne il rinnovo o la conversione.
La giurisprudenza ha inoltre, in diverse occasioni, rilevato che il termine di scadenza del permesso di soggiorno “sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione” (C.d.S., Sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995; TAR Lazio, sentenza n. 1840/2024). In forza di tale interpretazione, quindi, il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non è un ostacolo alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali, in particolare l’offerta di un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati (C.d.S., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 5604, T.A.R. Puglia, ordinanza n. 83 del 27 febbraio 2025 ).
Quali sono i requisiti necessari per richiedere la conversione in lavoro non stagionale di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale? I lavoratori stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale possono chiederne la conversione in un permesso per lavoro non stagionale a condizione che abbiano prestato almeno 3 mesi di lavoro stagionale, oppure, per quanto riguarda il settore agricolo, almeno 13 giorni mensili per un totale di 39 giornate (circolare 5969 del 27.10.2023)
Per quali tipologie contrattuali di lavoro è possibile convertire il permesso di lavoro stagionale?
E’ possibile convertire il permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, in presenza di qualsiasi offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, a patto che la stessa garantisca un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (E 538,69 al mese).
È possibile convertire un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per motivi di lavoro autonomo? E in un permesso per motivi familiari?
La legge consente unicamente la conversione del permesso rilasciato per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. Non è quindi possibile convertire tali permessi in permessi per lavoro autonomo.
Ai sensi dall’articolo 30 del D.lgs. n. 286/98 è, invece, in ogni caso possibile, in presenza dei requisiti per il ricongiungimento familiare, la conversione in un permesso per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
È possibile convertire un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per attesa occupazione?
No, non è ammessa la conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per attesa occupazione.
L’attuale disciplina prevede che lo sportello unico per l’immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto. Fermo restando il limite di nove mesi, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto.
In base alle nuove disposizioni contenute nel DL 145/24,In caso di perdita del posto di lavoro, il lavoratore stagionale ha sessanta giorni decorrenti dal termine finale del precedente contratto di lavoro, entro il quale può trovare la nuova offerta di lavoro stagionale, dopo di ché dovrà abbandonare il territorio nazionale. In base alle nuove norme, inoltre, i lavoratori stagionali devono iscriversi sulla c.d. piattaforma SIISL (sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, istituito dal DL n. 48/23) a seguito dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’eventuale nuovo rapporto di lavoro dovrà essere obbligatoriamente intermediato
In caso di domanda di conversione è necessario che il lavoratore rientri nel proprio Stato?
No, non serve che il lavoratore rientri in Patria per il rilascio di un ulteriore visto
Come si richiede la conversione del permesso per lavoro stagionale?
La domanda di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale in lavoro subordinato deve essere inoltrata telematicamente dallo straniero titolare del permesso di soggiorno (o da altro soggetto accreditato quale ad esempio un patronato) attraverso il portale del Ministero dell’Interno che la indirizza allo Sportello per l’Immigrazione della provincia di residenza del lavoratore straniero. Per accedere al portale è necessaria un’identità digitale SPID o CIE.
La compilazione e l’invio delle domande potrà essere effettuata tramite il Portale, accedendo dalla sezione “compila domande”, cliccando su “nulla osta per motivi di lavoro”, dalla finestra di dialogo “scegli una domanda” e poi scegliendo “Conversioni fuori quota e progetti speciali” e compilando il modello VB, utilizzabile anche se non ancora aggiornato con le ultime modifiche normative,
Le istruzioni operative per la compilazione della domanda, contenute nel Manuale che si trova sul Portale ALI, precisano cha alla domanda di conversione devono essere allegati i seguenti documenti:
– Attestazione dello svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi;
– Modello UNI-LAV (comunicazione obbligatoria di assunzione per lavoro stagionale);
– Permesso di Soggiorno del richiedente (nel caso il permesso non sia stato ancora rilasciato nella domanda dovrà essere indicata la data della richiesta e il numero dell’assicurata rilasciata);
– Passaporto (o altro documento di identità equipollente in corso di validità) del lavoratore;
– Autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa (datore di lavoro) alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta
– Autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro (art. 30-bis D.P.R. n. 394/1999);
– Copia del documento di identità del datore o del legale rappresentate della società richiedente (se quest’ultimo è straniero, anche la copia del titolo di soggiorno);
– Proposta di contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato, o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali (art.30 bis D.P.R. n. 394/1999) e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (art. 3, comma 6, L. 335/1995), incluso l’impegno al pagamento alle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
– Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere al comune di appartenenza oppure la ricevuta di richiesta dello stesso;
– Eventuale Dichiarazione di Cessione di Fabbricato presentata alla questura di competenza;
– Eventuale documento che conferma lo stato di rifugiato/apolide.
Resta fermo che è possibile allegare qualsiasi altra documentazione aggiuntiva utile all’accoglimento dell’istanza. Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti, verrà consegnata sia al datore di lavoro che allo straniero una copia del contratto di soggiorno firmato da entrambe le parti e vidimato; inoltre verrà rilasciato al cittadino straniero il kit per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro.
Fonte: Integrazione Migranti
Malattia e visite mediche di controllo: tutte le informazioni Inps
Online la nuova pagina dedicata all’indennità di malattia e alle visite mediche di controllo
Sul Portale INPS è stata pubblicata una nuova pagina dedicata all’indennità di malattia e alle visite mediche di controllo.
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla Gestione Separata, quando un evento di malattia ne determina l’incapacità temporanea al lavoro. Per entrambe le categorie di lavoratori l’Istituto fornisce le informazioni su:
- requisiti;
- durata della prestazione;
- quanto spetta;
- modalità di pagamento;
- come richiedere l’indennità.
La pagina, inoltre, fornisce le indicazioni sulle visite mediche di controllo. Per consentire i controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa, infatti, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie previste. L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni.
Tramite la pagina, infine, è possibile scaricare diverse guide sulla tutela della malattia e sui certificati.
Fonte: Inps
Aggiornato il modello di rimborso-compensazione del credito IVA trimestrale
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile il nuovo modello aggiornato che deve essere utilizzato a partire dall’istanza relativa al primo trimestre 2025 da effettuarsi entro il 30 aprile 2025.
L’Agenzia delle Entrate, ha aggiornato il modello IVA TR con le relative istruzioni e specifiche tecniche che deve essere utilizzato dai contribuenti, che intendono presentare, in via telematica all’Amministrazione finanziaria la richiesta di rimborso, ovvero di compensazione, del credito IVA trimestrale.
Come precisato nelle Note all’aggiornamento del 21 marzo 2025, il modello recepisce le novità riguardanti i nuovi codici Ateco 2025, applicabili dal 1° aprile 2025 e che sostituiscono i precedenti codici ATECO 2007.
Pertanto, il nuovo modello aggiornato deve essere utilizzato a partire dall’istanza relativa al primo trimestre 2025 da effettuarsi entro il 30 aprile 2025.
Nulla cambia per quanto riguarda i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter accedere al rimborso o alla compensazione orizzontale trimestrale.
Il credito IVA maturato nel trimestre di riferimento, in presenza di determinati presupposti, può essere chiesto a rimborso e/o utilizzato in compensazione, se di importo superiore a 2.582,28 euro.
Le due differenti destinazioni del credito IVA (rimborso e compensazione) possono essere utilizzate alternativamente tra loro o anche in concorso.
Il contribuente può anche decidere di compensare il credito totalmente o solo parzialmente decidendo di lasciare una quota da utilizzare nelle successive liquidazioni IVA periodiche.
Si ricorda inoltre che l’ammontare di credito chiesto in compensazione partecipa al limite annuo di cui all’art.34, comma 1, della legge n.388/2000, il cui limite, per l’anno 2025 è pari a 2 milioni di euro.
Presupposti e requisiti
I contribuenti IVA possono richiedere il rimborso e/o la compensazione orizzontale, nel modello F24, del credito IVA trimestrale (primo, secondo e terzo trimestre), indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a condizione che:
a) il credito IVA maturato sia di importo superiore a 2.582,28 euro;
b) la richiesta di rimborso e/o compensazione si riferisca solo al credito maturato nel trimestre di riferimento. Non è ammesso infatti, l’utilizzo del credito IVA derivante da periodi precedenti o dall’anno precedente
c) sia soddisfatto, nel singolo trimestre, uno dei seguenti requisiti richiesti dalla legge IVA:
· effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all’aliquota media degli acquisti e importazioni; a tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative ai beni ammortizzabili.
· effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, 71 e 72 del D.P.R. n. 633/72, art. 41 e 58 del D.L. n. 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate;
· effettuazione di acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti/importazioni di beni e servizi imponibili IVA;
· soggetti non residenti identificati direttamente ovvero con rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei presupposti sopra specificati;
· effettuazione nei confronti di soggetti passivi esteri delle seguenti operazioni attive non soggette a IVA per effetto degli articoli da 7 a 7-septies per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:
– prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
– prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
– prestazioni di servizi accessorie ai trasporti e relative prestazioni di intermediazione;
– prestazioni di servizi creditizi, finanziari, assicurativi rese verso soggetti passivi extracomunitari o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità economica.
Contribuenti che eseguono le liquidazioni IVA sfalsate in seguito all’affidamento a terzi della tenuta della contabilità
I contribuenti che si avvalgono delle particolari modalità di esecuzione delle liquidazioni periodiche IVA in quanto affidano la contabilità presso terzi, ai fini della determinazione dell’eccedenza IVA rimborsabile/compensabile relativa ad un determinato trimestre devono fare riferimento alla differenza tra l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso e l’imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo.
Così, ad esempio, ai fini della determinazione dell’eccedenza IVA rimborsabile o compensabile relativa, al primo trimestre 2025, non vanno considerate le operazioni dei mesi di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025 (utilizzate per le liquidazioni rispettivamente di gennaio, febbraio e marzo 2025) ma le operazioni registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025.
Compensazione del credito IVA trimestrale
Si ricorda che analogamente a quanto previsto per il credito annuale IVA l’utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24 del credito IVA trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuato solo:
· a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello di presentazione telematica dell’istanza su modello TR (ad esempio il credito IVA relativo al 1° trimestre 2025 è compensabile dal 10 maggio2025;
· mediante l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.
A tale proposito, le istruzioni evidenziano che il superamento del limite di 5.000 euro deve essere riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno di imposta.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite di 5.000 euro deve essere calcolato distintamente a seconda che il credito IVA sia annuale o trimestrale.
Di conseguenza, il contribuente che ha maturato sia un credito IVA annuale che crediti IVA trimestrali, sorti in 2 anni differenti, dispone di 2 “plafond” di 5.000 euro distinti”.
Inoltre, i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio
· almeno pari a 9 per il 2023 / quale media 2022-2023 beneficiano dell’esonero dal visto di conformità per un importo fino a 70.000 euro;
· inferiore a 9 ma almeno pari a 8 per il 2023 / 8,5 quale media 2022-2023 beneficiano dell’esonero dal visto di conformità per un importo fino a 50.000 euro.
Invece nel caso in cui l’utilizzo del credito IVA trimestrale sia pari o inferiore a 5.000 euro, non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e pertanto il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale di importo inferiore al predetto limite, senza attendere il giorno 10 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Rimborso del credito trimestrale e garanzia
Le eccedenze di credito IVA trimestrali possono essere chieste a rimborso:
· se di importo inferiore a 30.000 euro, senza che siano necessarie particolari formalità;
· se di importo superiore a 30.000 euro mediante l’apposizione sull’istanza di rimborso del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;
· se di importo superiore a 30.000 euro, mediante prestazione di garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria nei seguenti casi:
– il soggetto passivo esercita l’attività d’impresa da meno di 2 anni (fatta eccezione per le startup innovative);
– al soggetto passivo, nei 2 anni antecedenti l’istanza di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulta, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati, pari al:
– 10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000 euro;
– 5% degli importi dichiarati, se superiori a 150.000 euro ma non a 1.500.000 euro;
– 1% degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000 euro;
· il soggetto passivo ha presentato l’istanza priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure senza la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il limite di 30.000 euro si intende riferito alla somma delle richieste effettuate nel periodo d’imposta (anno solare) e non al singolo rimborso.
Inoltre, si ricorda che non è dovuta la prestazione della garanzia patrimoniale se il rimborso è chiesto:
· dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori;
· dalle società di gestione del risparmio ex art. 8 del DL 351/2008;
· dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo.
Presentazione istanza
Per ottenere il rimborso e/o utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale è necessario presentare esclusivamente in via telematica un’apposita istanza tramite il modello IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento.
Pertanto, l’istanza del:
· 1° trimestre 2025 deve essere presentata entro il 30 aprile 2025;
· 2° trimestre 2025 deve essere presentata entro il 31 luglio 2025:
· 3° trimestre 2025 deve essere presentata entro il 31 ottobre 2025.
Il 4° trimestre 2025 deve essere invece richiesto a rimborso/compensazione in sede di dichiarazione annuale IVA.
Per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 vanno riportati i seguenti codici tributo:
· 6036: credito IVA 1° trimestre;
· 6037: credito IVA 2° trimestre;
· 6038: credito IVA 3° trimestre.
Il modello TR è costituito da:
· il frontespizio, composto di due facciate e nel quale va indicato l’anno e il trimestre (1, 2 o 3) nel quale è maturato il credito che si intende chiedere a rimborso/utilizzare in compensazione;
· un modulo, composto dai quadri TA, TB, TC e TD che va compilato da tutti i soggetti per l’indicazione dei dati contabili;
· un prospetto riepilogativo, composto dal quadro TE, riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.
Tra le novità che impattano già partire dalle istanze per il primo trimestre 2025, in scadenza al 30 aprile, si segnalano le modalità di indicazione delle aliquote IVA e delle percentuali di compensazione relative a regimi IVA speciali (agricoltura).
Inoltre, sono stati introdotti due nuovi codici specifici riservati ai soggetti passivi che, avendo aderito al concordato preventivo biennale, sono esonerati dalla prestazione della garanzia patrimoniale per i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000 euro.
Nello specifico i nuovi codici sono:
· il codice 6, da indicare nel campo 3 del rigo TD8, se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, prima dell’inizio dell’anno solare riportato nell’apposito campo del frontespizio;
· il codice 4, da indicare nella colonna 4 del quadro TE, se l’ente o società partecipante alla liquidazione dell’IVA di gruppo ha aderito al concordato preventivo biennale, sempre prima dell’inizio dell’anno solare riportato nell’apposito campo del
Cordiali saluti
La Segreteria Upa