Upa informa Circolare dell’11 marzo 2025

Upa informa

Circolare dell’11 marzo 2025


Argomenti:

Ø  Ringraziamenti Presidente

Ø  Urgente richiesta materiale fotografico

Ø  PMI – Bando FILSE per investimenti generici – Domande dal 20 marzo

Ø  Regolamento sulle modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali

Ø  Misure fiscali: le novità della legge di Bilancio 2025 e del Dl Milleproroghe

Ø  Certificazione di genere: secondo avviso per assistenza tecnica e contributi Scadrà il prossimo 18 aprile 2025

Ø  Misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese DL Bollette (DL 19/2025) pubblicato in GU

Ø  Check up gratuito Contratti Energia e Gas a cura del Consorzio Luce

Ø  Linee guida delle Associazioni imprenditoriali sulla sospensione delle rate dei finanziamenti bancari

Ø  Bonus pubblicità 2025 Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta entro il  31 marzo 2025

 

Ø  Legge di bilancio 2025: disposizioni in materia pensionistica

Ø  Imponibilità IVA del distacco di personale anche a fronte del mero rimborso del costo dei lavoratori distaccati

Ø  Contratti a termine – Validità delle causali individuali prorogata al 31 dicembre 2025

Ø  Assenza ingiustificata dal lavoro: riflessi sulla NASpI

Ø  Lavoratore straniero dall’estero e contratto di apprendistato

Ø  Uso delle tecnologie AI nei processi di reclutamento del personale

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Ø  Webinar di approfondimento sui due Bandi FILSE il 12 marzo alle ore 15

Ø  Webinar “Rischi Catastrofali e Obblighi Assicurativi”14 marzo alle ore 10.00

Ø  Webinar TRANSIZIONE 5.0 – 19 marzo alle ore 15

 

 Download: Analisi legge di bilancio 2025 e Dl milleproroghe_Misure Fiscali Nota Confindustria CONS. LUCE SV – Assemblea 07-05-2024 DL n.19 del 28 febbraio 2025 LINEE GUIDA ASSOCIAZIONI SOSPENSIONE FINANZIAMENTI Presentazione Stati Generali del Turismo Prospettive 2025 la Ligurian Riviera

Ringraziamenti Presidente


Cari Associati,

ci tengo a ringraziare tutti Voi che nella giornata del 26 febbraio, in occasione dell’assemblea Upa, avete accolto in numerosi l’appello a partecipare e far sentire la nostra voce alle autorità e ai rappresentanti degli enti locali presenti. E’ stato un’incontro ricco d’informazioni e notizie positive, abbiamo dimostrato che ci siamo!

In questi mesi credo che abbiate avuto modo di apprezzare il grande lavoro svolto e i traguardi raggiunti; Inoltre sono certa di poter contare su un gruppo coeso, competente, collaudato, quale si è sempre dimostrato il Consiglio Direttivo, tra noi c’è sempre stata identità di vedute e di azione.
Ritengo che l’Upa debba essere vista come luogo di confronto sui problemi della nostra categoria e strumento di difesa dei diritti dalla stessa. Chiederò quindi a tutti di operare come un unico organismo, nell’ambito del quale ognuno dovrà dare il suo fattivo apporto, secondo competenze e disponibilità.

Da parte mia confermo la volontà di portare avanti i progetti avviati, non trascurando di attivarne di nuovi, che abbiano forte valenza e giusta visibilità sul territorio
Ancora grazie per la fiducia accordatami e, con l’augurio di raggiungere nuovi e qualificati obbiettivi, manteniamo la rotta, l’Upa c’è!

 

Un caro saluto
Il Presidente Upa
Stefania Piccardo

In allegato slide presentazione

·         STATI GENERALI DEL TURISMO – DATI, PROGETTI, TERRITORIO IL 2025 cura di Francesca Montaldo, Agenzia «in Liguria» Responsabile Marketing Territoriale e Turistico

·         Prospettive 2025 La Ligurian Riviera di fronte al nuovo ciclo turistico a cura di Josep Ejarque

 

Urgente richiesta materiale fotografico

Gentili Associati,
in vista dei prossimi appuntamenti che ci vedranno coinvolti, vorremmo preparare un breve video con le fotografie delle facciate dei vostri alberghi da utilizzare per rappresentare l’Associazione Confindustria Alberghi.
Pur non garantendo l’inclusione di tutto il materiale che ci invierete, vi preghiamo di trasmetterci all’indirizzo segreteria@alberghiconfindustria.it, a stretto giro e comunque entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 12 marzo p.v. le foto in orizzontale delle facciate delle vostre strutture in formato jpg in alta risoluzione.

Ci scusiamo per la ristrettezza dei tempi dettati dal fatto che vorremmo avere il video pronto da utilizzare già nell’appuntamento della prossima settimana.

 

 

Bando FILSE per sostenere investimenti generici da parte delle PMI – Domande dal 20 marzo

Si segnala che il 12 marzo, alle ore 15, Unione Industriali ha organizzato un breve webinar di approfondimento su questo bando e sugli altri Bandi FILSE in apertura, raggiungibile cliccando al seguente link.

Il testo del bando è reperibile qui, di seguito una breve nota di sintesi.

Per cosa si può utilizzare
Sono ammessi programmi d’investimento superiori ai 200 mila euro per acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature nuove di fabbrica, acquisto programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, mezzi mobili (solo se a servizio esclusivo della struttura produttiva, nel limite massimo del 30% della spesa per acquisto macchinari e beni immateriali), acquisto fabbricati, opere edili e impiantistiche, acquisto suolo aziendale (nel limite del 10% della spesa per acquisto fabbricati), prestazioni consulenziali (massimo 10% dell’investimento).

Quanto si può richiedere
Lo strumento opera attraverso un mix di:

·         prestiti rimborsabili agevolati (tasso 1,5% annuo, durata massima 8 anni) a copertura massima del 75% dell’investimento fino ad un importo massimo del prestito di un milione di euro

·         contributi a fondo perduto che possono raggiungere il 25% delle spese ammissibili con contributo a fondo perduto massimo concedibile di 500 mila euro a domanda.

Le imprese ricadenti nell’area di crisi complessa, che abbiano partecipato ai relativi bandi Filse dedicati all’area, possono partecipare solo se la relativa domanda sia stata a suo tempo stata respinta per motivi di inaccoglibilità/inammissibilità.

Sono consentiti anche programmi d’investimento avviati a partire dal 1° settembre 2024 (per le imprese fuori dall’area di crisi).

Quando e come presentare domanda
La misura sarà attiva dal 31 marzo al 7 aprile 2025. La domanda sarà compilabile dal 20 marzo sul portale di FILSE.

Le domande vengono istruite con procedura valutativa a sportello.

Importante!
Linea dedicata all’attività ricettivo-alberghiera

Si segnala che è prevista una linea ad hoc per le micro, piccole e medie imprese che esercitano, con regolare autorizzazione, attività ricettivo-alberghiera (alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, alberghi diffusi e condhotel).
Sono ammissibili programmi d’investimento, non inferiori ai 50 mila euro, diretti: alla realizzazione di nuove strutture ricettive, alla riqualificazione e all’ampliamento di strutture ricettive esistenti, all’offerta di nuovi servizi alla clientela. In questo caso, l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto al 50% degli investimenti effettuati e fino all’importo massimo di 200 mila euro.

 

 

Regolamento sulle modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali

La Legge di Bilancio 2024 stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni subiti da determinati beni direttamente causati dagli eventi catastrofali.

Facendo seguito a quanto pubblicato in precedenza, si segnala che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2024 n. 48 il Decreto Interministeriale del MEF – MIMIT n. 18 del 30 gennaio 2025, recante il Regolamento con le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n.213. Prima di analizzare in dettaglio il Decreto Ministeriale, si sottolinea che con la Conversione del cd. DL Milleproroghe è stato confermato al 31 marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia debbano stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati da eventi catastrofali che si verifichino sul territorio nazionale.

In particolare, il Decreto Interministeriale, di cui si allega una breve analisi degli aspetti operativi redatta da Confindustria, disciplina le seguenti aree:

L’articolo 1 individua le imprese soggette a questo obbligo e definisce i concetti chiave del decreto, insieme all’ambito della copertura assicurativa. Quest’ultima riguarda terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, mentre sono escluse alcune categorie, tra cui i veicoli iscritti al P.R.A. già assicurati per eventi specifici, gli immobili non conformi alle normative urbanistiche ed edilizie e i beni non a norma o il cui utilizzo sia stato sospeso da un’autorità competente. Si ricorda, inoltre, che il cd DL Fiscale ha chiarito che la copertura assicurativa riguarda tutti i beni utilizzati per l’attività d’impresa, escludendo quelli già assicurati con polizze analoghe, anche se stipulate da soggetti diversi dall’imprenditore che li utilizza.

L’articolo 3 individua le tipologie degli eventi calamitosi e catastrofali: Alluvione, Inondazione, esondazione, sisma e frana. In aggiunta, viene specificato che la prosecuzione del fenomeno entro le 72 ore dalla prima manifestazione è da considerarsi come evento singolo.

L’articolo 4 definisce le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi nella polizza catastrofale, stabilendo che il costo del premio assicurativo è calcolato in base al livello di rischio, considerando diversi elementi, tra cui la localizzazione geografica del bene, il grado di vulnerabilità delle proprietà assicurate, i dati storici disponibili, le mappe che indicano la pericolosità o il rischio del territorio e le pubblicazioni scientifiche di riferimento. Inoltre, ove applicabile, vengono impiegati modelli predittivi che analizzano l’evoluzione nel tempo sia della probabilità di verificarsi degli eventi avversi sia della fragilità dei beni assicurati.

L’articolo 6 stabilisce l’entità sul danno indennizzabile dalla polizza catastrofale. Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, considerando il totale delle proprietà coperte dalla polizza, le parti possono concordare una franchigia a carico dell’assicurato, che però non può superare il 15% del danno risarcibile. Per somme superiori a 30 milioni di euro, sempre in riferimento all’insieme delle proprietà assicurate, oppure per le grandi imprese definite dall’art. 1, comma 1, lettera o) del decreto, la quota di danno che rimane a carico dell’assicurato viene stabilita liberamente attraverso la negoziazione tra le parti.

L’articolo 7 definisce i principi sulla fissazione dei massimali ed i limiti di indennizzo. Per somme assicurate fino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo corrisponde all’intero importo assicurato. Per somme comprese tra 1 e 30 milioni di euro, il risarcimento non può essere inferiore al 70% della somma assicurata. Per importi superiori a 30 milioni di euro, oppure per grandi imprese con un fatturato superiore a 150 milioni di euro o almeno 500 dipendenti, massimali e limiti di indennizzo vengono definiti liberamente dalle parti in fase di negoziazione. Per quanto riguarda i terreni, la copertura avviene con la formula a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o del limite di indennizzo, stabiliti in proporzione alla superficie assicurata.

L’articolo 8 del DM esplicita le misure di trasparenza dell’offerta assicurativa sulla polizza, le quali vengono definite le norme sulla trasparenza dell’offerta assicurativa per le polizze catastrofali. Per garantire chiarezza e concorrenza tra le offerte, oltre a fornire alle imprese tutte le informazioni necessarie per adempiere all’obbligo assicurativo, le compagnie di assicurazione dovranno pubblicare sul proprio sito web i documenti previsti dall’art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private, insieme alle condizioni contrattuali delle polizze.

Infine, gli articoli 10 e 11 indicano che è stata approvata una convenzione, allegata al decreto, tra SACE, in qualità di riassicuratore, e ciascuna impresa di assicurazione, in qualità di riassicurato, che intenda aderire stipulando una polizza per coprire rischi superiori a quelli che il proprio fondo premi può gestire.

La normativa prevede che le imprese di assicurazione adeguino i testi delle polizze alle nuove disposizioni di legge entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Per le polizze già in vigore al momento dell’entrata in vigore del decreto, l’adeguamento alle condizioni previste dovrà essere effettuato al primo rinnovo o pagamento successivo.

Si segnala che, al fine di fornire maggiori informazioni sugli adempimenti operativi ed amministrativi, relativi agli obblighi di assicurazione per eventi catastrofali, l’Unione Industriali di Savona organizzerà, il prossimo 14 marzo, uno specifico webinar.

Misure fiscali: le novità della legge di Bilancio 2025 e del Dl Milleproroghe

Si riporta in allegato una nota di aggiornamento di Confindustria che analizza le principali misure fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) e le recenti novità contenute nel testo finale del c.d. “DL Proroghe” (decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202).

Il documento si sofferma sulle misure fiscali, affiancando alla descrizione delle stesse alcuni spunti di riflessione in chiave critica o propositiva e si articola secondo i seguenti capitoli di intervento:

·         Interventi sul reddito delle persone fisiche

·         Fiscalità di impresa

·         Agevolazioni fiscali

·         Altre

Elenco allegati alla notizia
Nota aggiornamento Confindustria

 

Certificazione di genere: secondo avviso per assistenza tecnica e contributi

Scadrà il prossimo 18 aprile 2025 il termine per poter beneficiare dei contributi per l’ottenimento della certificazione della parità di genere da parte delle PMI e dei titolari di Partita IVA.

Si informa che il finanziamento disponibile è di circa 2,5 milioni di euro, suddiviso in 570 mila euro per assistenza tecnica e 1.965.000 euro per certificazione di genere, sui complessivi 8 milioni di euro di risorse PNRR, con possibili incrementi di risorse.

Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, è prevista una riserva di quota (5%) a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.

Beneficiari

Possono accedere ai contributi le imprese che alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti (tali requisiti devono essere posseduti – a pena di esclusione – oltre che al momento della presentazione della domanda, sino al momento dell’erogazione dei servizi di assistenza tecnica ed erogazione di contributi per i servizi di certificazione della parità di genere):

·                     siano Micro, Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

·                     abbiano in pianta organica almeno un dipendente;

·                     siano titolari di partita IVA attiva;

·                     abbiano sede legale e operativa in Italia o abbiano domicilio fiscale in Italia se titolari soltanto di partita IVA;

·                     siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell’azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

·                     non abbiano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);

·                     non abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

·                     siano in regola con l’adempimento previsto dall’art. 46 del d. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 in materia di “Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile” (per le sole imprese che occupano più di 50 dipendenti);

·                     siano in regola con le assunzioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in materia di collocamento mirato ai disabili;

·                     non svolgano attività descritte nell’Allegato 1 dell’Avviso, nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo”;

·                     abbiano compilato e concluso positivamente il test on line di pre-screening (autovalutazione) presente sul sito internet.

Le imprese richiedenti, a pena di ammissibilità devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Soggetto attuatore
Soggetto attuatore dell’Avviso è Unioncamere, in virtù dell’Accordo firmato tra Dipartimento per le Pari Opportunità e Unioncamere il 15 settembre 2022.

L’Avviso è diretto ad erogare:

·                     contributi per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento sotto forma di voucher mediante incontri tra la singola impresa e l’esperto incaricato dal Soggetto Attuatore secondo le modalità indicate dall’Avviso 28 luglio 2023 per la selezione degli Esperti, pubblicato sul sito https://www.unioncamere.gov.it.;

·                     contributi per i servizi di certificazione della parità di genere suddivisi per soglie dimensionali delle imprese (tutti al netto di IVA):

·                     1.800 euro per imprese 1-5 dipendenti;

·                     2.400 euro per imprese 1-10 dipendenti;

·                     3.000 euro per imprese 1-15 dipendenti;

·                     3.600 euro per imprese 1-25 dipendenti;

·                     4.800 euro per imprese 1-45 dipendenti;

·                     6.000 euro per imprese 1-65 dipendenti;

·                     7.200 euro per imprese 1-85 dipendenti;

·                     8.400 euro per imprese 1-125 dipendenti;

·                     9.600 euro per imprese 1-175 dipendenti;

·                     fino a 10.245 per imprese 1-249 dipendenti.

Test di pre-screening
Per accedere alle agevolazioni, i richiedenti devono compilare un test di pre-screening sui temi inerenti alla parità di genere.

Se il punteggio risulta insufficiente, vengono fornite al richiedente indicazioni per implementare le azioni necessarie a conseguire un miglioramento organizzativo/documentale che consenta di ripetere nuovamente il test.

Contributi – cumulabilità
I contributi per i servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento e per i servizi di certificazione della parità di genere ricadono nella disciplina in materia di aiuti di Stato: non sono dunque cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis per gli stessi costi ammissibili.

 

Misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese in sintesi

Il primo comma stabilisce un finanziamento di 600 milioni di euro tramite il Fondo per la transizione energetica, riservato esclusivamente alle imprese classificate come “Energivore”, in linea con gli allegati II e I della comunicazione della Commissione 2012/C 158/04 e all’allegato I della comunicazione della Commissione 2020/C 317/04.

Attenzione! I commi 4 e 5 offrono ulteriore assistenza alle PMI, eliminando per sei mesi i costi relativi agli oneri di sistema per il sostegno alle energie rinnovabili e alla cogenerazione, conosciuti come “componente ASOS”.

Questa agevolazione è destinata ai clienti finali non domestici in bassa tensione con una potenza disponibile oltre i 16,5 kW. Le disposizioni sono implementate mediante delibera dell’ARERA e finanziate con rimborsi europei destinati a coprire le spese anticipate dallo Stato per la riduzione dei costi energetici.

Elenco allegati alla notizia
Decreto Legge n.19

DL Bollette (DL 19/2025) pubblicato in GU

E’ stato pubblicato in GU il DL  28 febbraio 2025 n. 19 (cd. DL Bollette), entrato in vigore lo scorso 1 marzo

Tra le disposizioni di maggior interesse segnaliamo quelle all’articolo 3 che introduce diverse misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese, in particolare:

– Rifinanziamento Fondo per la transizione energetica del settore industriale – Prevede lo stanziamento di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, relativo ai settori di cui alla comunicazione della Commissione europea (2020/C 317/04) sugli «Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021». Prevede che gli stanziamenti provengano dai proventi Aste ETS per l’anno 2024.

 

– Azzeramento componente ASOS Imprese potenza > 16,5kW –   Prevede che i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell’ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020 trasferiti alla CSEA, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche europee, che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, possono essere utilizzati anche per il finanziamento di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.  Grazie a tale destinazione d’utilizzo delle risorse CSEA, si prevede l’azzeramento per un semestre della componente ASOS applicata all’energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Monitoraggio – Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese sono trasferite dal Registro Imprese al sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico i dati relativi ai codici ATECO delle imprese. L’ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l’impatto dei costi dell’energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il MASE degli esiti del monitoraggio.

Con la trasmissione alla commissione attività produttive alla Camera dei Deputati, il provvedimento inizia ora l’iter di conversione.

 

Check up gratuito Contratti Energia e Gas a cura del Consorzio Luce

A tutte le Aziende Associate
Alla cortese attenzione del Titolare/Legale Rappresentante

Vi informiamo che come Upa abbiamo deciso di fornire alle nostre Aziende associate un servizio gratuito di check up sui Contratti aziendali di luce e gas in essere, avvalendoci di un consulente specializzato in materia che opera attraverso il Consorzio Luce.

Il Consorzio Luce è una realtà consortile attiva nella Provincia di Savona dal 2013 finalizzata all’ottimizzazione dei costi delle forniture energia elettrica e gas delle aziende associate (aziende del settore terziario– in prevalenza alberghi–e del settore industriale). L’aggregazione permette alle aziende consorziate di ottenere formule contrattuali e prezzi di mercato a livello dei grandi clienti, a cui singolarmente non potrebbero accedere. Inoltre i prezzi energia elettrica e gas negoziati dal Consorzio hanno sempre in ogni anno garantito un risparmio consistente rispetto alle tariffe amministrate/di mercato alternative.

In allegato presentazione lavoro del Consorzio Luce anno 2024

 

Se interessati, Vi invitiamo a prendere contatto con la Segreteria di Direzione  merialdo@upasv.it inviando copia di tutte le pagine della fattura luce&gas per un’analisi dei consumi

Con i migliori saluti

 

 

Linee guida delle Associazioni imprenditoriali sulla sospensione delle rate dei finanziamenti bancari

Confindustria, insieme all’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e ad altre Associazioni , hanno predisposto delle linee guida per aiutare le aziende in temporanea difficoltà finanziaria a ottenere misure di facilitazione nel rimborso del finanziamenti bancari, come la sospensione del pagamento delle rate.

Confindustria, insieme all’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e alle altre Associazioni di rappresentanza delle imprese che partecipano al Tavolo Interassociativo di Coordinamento sulle Iniziative Regolamentari Internazionali, hanno definito delle Linee guida sulla sospensione delle rate dei finanziamenti bancari.

In particolare, al fine di consentire alle imprese di gestire con maggiore consapevolezza le eventuali situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, le Linee guida forniscono elementi utili a orientarsi sulle procedure da seguire nell’interlocuzione con la banca e sul quadro delle regole bancarie in materia.

Si ricorda, in proposito, che le regole europee sulla definizione di default limitano, a determinate condizioni, la possibilità per le banche di concedere eventuali misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti. Per superare tali restrizioni, BusinessEurope, su sollecitazione di Confindustria, ha inviato una lettera all’EBA per sostenere una revisione delle suddette disposizioni (si veda la comunicazione dello scorso 27 giugno).

Nelle Linee Guida (allegate) sono anche indicate, d’intesa con il Fondo di garanzia per le PMI, ISMEA e SACE, le modalità e le condizioni per ottenere l’allungamento delle garanzie da questi prestate sui finanziamenti per i quali è richiesta la sospensione del rimborso delle rate.


Accordo ABI – associazioni d’impresa
Roma, 3 marzo 2025 –  Unire le forze per sostenere le imprese italiane, con questo obiettivo ABI e le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese –  AGCI, Casartigiani, Cia-Agricoltori Italiani, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcooperative, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri, Legacoop – hanno definito delle “Linee Guida” per aiutare le aziende in temporanea difficoltà finanziaria a ottenere misure di facilitazione nel rimborso del finanziamenti bancari, come la sospensione del pagamento delle rate.
L’iniziativa è stata messa a punto grazie al dialogo e al confronto costruttivo tra la rappresentanza delle banche e delle imprese per individuare i percorsi più efficaci a favorire il rimborso dei prestiti bancari.
Le Linee Guida spiegano, in modo chiaro e semplice anche per i non specialisti, le procedure da seguire e sintetizzano il quadro delle regole europee in materia, fornendo alle imprese gli strumenti necessari per gestire eventuali difficoltà finanziarie con maggiore consapevolezza e preparazione.
Vengono messe in evidenza, in particolare, la necessità per le imprese di intervenire tempestivamente, anche con il supporto di consulenti di propria fiducia, non appena emergono segnali di difficoltà, e l’importanza di avviare e mantenere un dialogo costante con la banca riguardo all’andamento della propria situazione economica-finanziaria. Ciò anche al fine di favorire una ripresa regolare del rimborso una volta terminato il periodo di sospensione.
Nelle Linee Guida sono anche indicate, d’intesa con il Fondo di garanzia per le PMI, ISMEA e SACE, le modalità e le condizioni per ottenere l’allungamento delle garanzie da questi prestate sui finanziamenti per i quali è richiesta la sospensione del rimborso delle rate.
L’iniziativa fa parte dei lavori del Tavolo di Condivisione Interassociativo (cosiddetto Tavolo CIRI), che è il forum di dialogo tra l’ABI e le principali Associazioni d’impresa su tutte le questioni di interesse comune relative in particolare all’accesso al credito.
Nell’ambito dei lavori del Tavolo, l’ABI e le Associazioni di impresa concordano che le disposizioni di vigilanza di matrice europee sulle misure di facilitazione del rimborso dei crediti bancari, limitino la possibilità di applicazione di queste misure da parte delle banche in favore della clientela in temporanea difficoltà finanziaria. Per questo hanno chiesto e chiedono una loro rapida modifica alle istituzioni nazionali ed europee.

Elenco allegati alla notizia
Linee Guida

 

 

 

Bonus pubblicità 2025

Vi ricordiamo che dal 1° al 31 marzo 2025 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2025, l’agevolazione prevista dall’art. 57bis DL 50/2017 a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente.

La comunicazione va inoltrata in via telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, tramite il servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Di seguito una sintesi dell’agevolazione.

Agevolazione

Credito di imposta

Misura degli esoneri

75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line

Beneficiari

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari incrementali rispetto all’anno precedente

Condizioni

Presupposto per fruire dell’agevolazione è che ci sia un incremento di almeno l’1% dell’investimento pubblicitario, effettuato sulla stampa, cartacea e on line, rispetto all’analogo investimento effettuato nell’anno precedente.

NB. A decorrere dal 2023, non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali

Tempi

– Prenotazione dell’agevolazione: dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;

– Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati: dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo, i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati“, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma

Cumulabilità

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse

Regime aiuti

 di stato

Regime de minimis

Dotazione

30 milioni. Costituisce tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante.

Fruizione agevolazione

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900“), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi

 

 

Legge di bilancio 2025: disposizioni in materia pensionistica

Circolare INPS 5 marzo 2025, n. 53

La legge di bilancio 2025 ha previsto alcune disposizioni in materia pensionistica di immediata applicazione, altre che per la loro piena operatività necessitano dell’emanazione di decreti ministeriali attuativi.

Con la circolare INPS 5 marzo 2025, n. 53, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto fornisce le indicazioni per l’applicazione delle disposizioni normative di immediata operatività.

In particolare, la circolare illustra:

  • gli effetti pensionistici derivanti dalla modifica dei limiti ordinamentali;
  • l’abrogazione dell’articolo 2-ter del decreto-legge n. 30 del 1974, sull’utilizzazione dei contributi accreditati nell’AGO ai pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi;
  • l’estensione di Opzione donna alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2024;
  • la pensione anticipata flessibile al raggiungimento, nel 2025, dell’età di almeno 62 anni e dell’anzianità contributiva minima di 41 anni;
  • la proroga dell’APE Sociale al 31 dicembre 2025;
  • l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS per il 2025 e il 2026;
  • l’aumento dell’importo dell’incremento della maggiorazione sociale per il 2025;
  • la riduzione, fino a 16 mesi, del requisito anagrafico per accedere alla pensione contributiva in favore delle lavoratrici madri con quattro o più figli.

Una successiva circolare fornirà le istruzioni sulle disposizioni in materia pensionistica introdotte dalla legge di bilancio 2025 che necessitano dell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi.

Fonte: Inps

Fatturazione IVA e lo Split Payment negli Appalti pubblici

Chiarimenti sulle modalità di fatturazione delle prestazioni rese nell’ambito di appalti pubblici, in particolare riguardo alla ritenuta a garanzia dello 0,5%.

L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulle modalità di fatturazione della ritenuta di garanzia negli appalti pubblici, con applicazione dello split payment. In particolare, alla luce dei chiarimenti pubblicati nei giorni scorsi, le imprese possono adottare entrambe le modalità di fatturazione, al netto o al lordo della ritenuta dello 0,5%. L’aspetto fondamentale rimane l’esigibilità dell’IVA, che si concretizza solo al momento del pagamento del corrispettivo, indipendentemente dalla modalità di fatturazione adottata.

In particolare, con la risposta n. 52 del 28 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in un appalto pubblico, è ammessa l’indicazione in fattura del corrispettivo per la prestazione eseguita, al lordo della ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi contributivi. Al momento dell’effettivo pagamento della ritenuta, già fatturata, la Pubblica amministrazione trattiene l’IVA e la versa all’Erario con il meccanismo dello split payment. La ritenuta (prevista dall’articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023), si applica agli importi netti progressivi delle prestazioni e viene svincolata solo in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolarità contributiva tramite il rilascio del DURC.

Fatturazione della Ritenuta e Regime IVA
L’Amministrazione finanziaria conferma che l’importo della ritenuta concorre a formare la base imponibile dell’IVA. Questo significa che la ritenuta deve essere inclusa nel corrispettivo imponibile, in conformità con quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del Decreto IVA (D.P.R. 633/1972). Ne consegue che le imprese possono emettere fattura comprensiva dell’intero importo, includendo anche la quota della ritenuta.
In ambito di split payment, le Pubbliche Amministrazioni versano direttamente all’Erario l’IVA sul corrispettivo del contratto, senza trasferirla al fornitore. Secondo il meccanismo previsto dal D.M. 23 gennaio 2015, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo all’impresa, con facoltà per la Pubblica amministrazione di anticipare il versamento dell’IVA prima dell’effettiva erogazione del saldo.

Applicazione della Normativa nei Contratti Pubblici
La Risposta n. 52/2025 chiarisce che l’impresa può emettere fattura comprensiva della ritenuta dello 0,5%, pur essendo il relativo importo effettivamente pagato solo dopo la verifica della regolarità contributiva. In caso di irregolarità, la Pubblica amministrazione provvede direttamente al versamento della ritenuta all’Ente previdenziale.
Questa interpretazione non contrasta con precedenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate, come la risposta all’ANCE del 24 aprile 2013, che già ammetteva la fatturazione dei SAL al netto della ritenuta, con l’inclusione dell’importo nella fattura a saldo. Tuttavia, l’Agenzia aveva anche considerato ammissibile la fatturazione al lordo della ritenuta ai fini IVA.
Con questa precisazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce un ulteriore elemento di certezza per gli operatori economici coinvolti nei contratti con la Pubblica Amministrazione.

 

Imponibilità IVA del distacco di personale anche a fronte del mero rimborso del costo dei lavoratori distaccati

Con la risposta n. 38/2025, L’Agenzia analizza un caso di distacco di personale alla luce delle indicazioni della Corte di Giustizia Europea e della conseguente abrogazione della norma nazionale che disponeva l’irrilevanza da IVA dei distacchi che prevedono esclusivamente il rimborso del costo del dipendente.

È soggetto ad Iva il corrispettivo ricevuto dalla società per la prestazione di distacco del personale, anche se questo rappresenta un mero rimborso dei costi sostenuti per i dipendenti distaccati.
Per la prima volta con la Risposta n. 38 del 18 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia dopo l’entrata in vigore del nuovo regime di imponibilità.

Si ricorda, difatti, che dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina introdotta dall’art. 16-ter della legge n. 166/2024 che, dando seguito alle pronunce della Corte di Giustizia UE, ha eliminato il regime di irrilevanza IVA dei prestiti o distacchi di personale, nei quali l’impresa distaccataria rimborsa, al datore di lavoro, il solo costo dei medesimi lavoratori.
Per effetto della nuova norma, dunque, il distacco integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, al semplice ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

Ed è proprio sul concetto di “nesso diretto” che si concentra l’analisi dell’Amministrazione finanziaria, cui è stato sottoposto proprio un caso in cui a fronte di una prestazione di distacco di personale viene richiesto alla società distaccataria unicamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante per ciascun lavoratore.
Prima ancora che alla normativa interna, l’Agenzia delle Entrate richiama i principi espressi dalla Corte di Giustizia secondo cui non può escludersi a priori l’irrilevanza, ai fini IVA, del distacco di personale.

Per contro, l’operazione deve considerarsi rilevante ai fini dell’imposta quando sussiste un nesso diretto in forza del quale “le due prestazioni si condizionano reciprocamente … vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra”.
E tale nesso di reciprocità sussiste anche nel caso in cui il personale è distaccato a fronte del solo rimborso degli oneri sostenuti, senza marginalità per la distaccante.

Facendo applicazione dei principi unionali nonché del disposto del nuovo art. 16-ter, l’Agenzia delle Entrate ritiene soggette ad IVA le prestazioni di distacco del personale rese a fronte del solo rimborso del puro costo.
Sul punto, viene precisato chiaramente che il citato art.16-ter introduce tale rilevanza per i prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevedendo al contempo una “clausola di salvaguardia” per i comportamenti adottati sino a tale data dai contribuenti.

 

Contratti a termine – Validità delle causali individuali prorogata al 31 dicembre 2025

Confermata la proroga al 31 dicembre 2025 del termine entro il quale, in assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, è possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato (che eccedano i primi dodici mesi) in base a causali individuate dalle parti.

Si segnala che la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del DL 202/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha confermato l’art. 14, comma 3, contenente il prolungamento al 31 dicembre 2025 della possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro subordinato (anche a scopo di somministrazione) oltre i primi 12 mesi, “per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” in assenza di previsioni della contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) in merito alle c.d. “causali”.

 

Assenza ingiustificata dal lavoro: riflessi sulla NASpI

Messaggio Inps 19 febbraio 2025, n. 639

Il Collegato Lavoro (legge 13 dicembre 2024, n. 203) prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal contratto collettivo, o in mancanza di norma contrattuale, oltre i 15 giorni, il rapporto di lavoro si risolva con effetto immediato.

Il rapporto di lavoro non si risolve se il lavoratore dimostra “l’impossibilitàper causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

L’INPS, con messaggio 19 febbraio 2025, n. 639 illustra i riflessi che tale disciplina ha sulla NASpI e sulle modalità di compilazione del flusso UNIEMENS.

 

Lavoratore straniero dall’estero e contratto di apprendistato

Le risposte alle domande più frequenti

L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81  e successive modifiche (articoli 41-47).  In generale, l’elemento che caratterizza l’apprendistato è che l’obbligazione posta a carico del datore di lavoro come corrispettivo della prestazione di lavoro è l’erogazione non soltanto della retribuzione, ma anche della formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. Queste due obbligazioni hanno pari dignità e non sono tra loro alternative o accessorie.

 È possibile assumere un lavoratore straniero residente all’estero con un  contratto di apprendistato secondo la procedura prevista dall’art.22 del Dlgs.286 (Testo Unico Immigrazione)?

L’assunzione di un lavoratore straniero residente  all’estero  ai sensi dell’articolo 22 del D.lgs. n. 286/98 (TUI), è possibile per l’instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, quindi anche con contratto di apprendistato.
Il contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 41 del Dlgs. n.81/2025 è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione. Come corrispettivo della prestazione di lavoro, il datore è tenuto ad erogare non soltanto delle retribuzioni, ma la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. Queste due obbligazioni hanno pari dignità e non sono tra loro alternative o accessorie. Il Capo V del Dlgs. n.81/2025 disciplina le diverse tipologie di apprendistato, i relativi standard professionali e formativi e la certificazione delle competenze.
L’articolo 22 del D.lgs.  n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione) disciplina l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con cittadini stranieri residenti all’estero, sia nell’ambito delle quote di ingressi per lavoro di cui all’art.3 del TUI, sia al di fuori delle quote nel caso in cui, ad esempio, i lavoratori abbiano frequentato programmi di formazione professionale e civico linguistico ai sensi dell’art. 23 del TUI. Le condizioni di impiego offerte al lavoratore sono contenute in una proposta di contratto di soggiorno allegata alla richiesta nominativa presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Poiché il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e il Testo Unico per l’Immigrazione non prevede canali di ingresso alternativi e specifici per gli apprendistati, questi possono considerarsi ricompresi nell’ambito della più ampia definizione dei rapporti per lavoro subordinato previsti dall’art. 22 TUI. Tale interpretazione appare confermata anche dalla possibilità, riconosciuta dalla legge al lavoratore straniero che è già in Italia, impiegato con un contratto di apprendistato, di convertire in un permesso di soggiorno per lavoro un permesso di soggiorno rilasciato con altra motivazione (es per  studio).

Quali sono  le particolarità  di un contratto di  apprendistato?

Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e disciplina normativa:

  • Apprendistato per l’ottenimento di qualifica e diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore. Si tratta di  un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. La durata, che è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
  • Apprendistato professionalizzante. E’ un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. Normalmente la durata del contratto non può essere superiore a tre anni o cinque per l’artigianato.
  • Apprendistato di formazione o  ricerca. E’ un contratto di lavoro che consente di conseguire diversi livelli di titoli di studio: diploma di scuola secondaria superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca. Può essere utilizzato anche per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche

Gli apprendisti possono avere una retribuzione inferiore rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni. L’apprendista infatti, può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. In alternativa, è possibile stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio. La retribuzione non può essere a cottimo o a incentivo. Oltre al particolare sistema retributivo, è previsto un trattamento contributivo agevolato.
Il contratto di apprendistato prevede la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale (PFI) che può essere redatto anche in forma sintetica all’interno del contratto stesso.
Per maggiori informazioni sull’apprendistato consulta i siti internet delle Regioni e Province Autonome.

Uso delle tecnologie AI nei processi di reclutamento del personale

Analisi delle Università di Calabria e del Politecnico di Bari

L’Università della Calabria e il Politecnico di Bari hanno lanciato un’iniziativa volta ad analizzare l’impiego delle tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale (AI) e il loro impatto sull’efficienza e l’efficacia nei processi di recruitment.

Si tratta di una ricerca che mira a comprendere come le Organizzazioni stiano adottando e integrando strumenti tecnologici avanzati per supportare le decisioni nei processi di recruitment, raccogliendo sfide, opportunità e contributi da parte dei Professionisti HR coinvolti.

Al riguardo, i suddetti Atenei hanno predisposto il questionario “Uso delle tecnologie AI nei processi di reclutamento del personale“, rivolto alle aziende, da compilarsi entro e non oltre il 6 marzo 2025.

Il questionario, completamente anonimo,  è strutturato con un sistema di domande a cascata: in base alle risposte fornite, si attivano automaticamente ulteriori domande seguendo condizioni predefinite. La compilazione richiederà circa 20 minuti.

 

Per accedere al questionario, cliccare qui

Per assistenza tecnica, è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo support.sondaggi@echopress.it.

Gentile Associato,

si segnala un’iniziativa, lanciata dall’Università della Calabria e dal Politecnico di Bari, volta ad analizzare l’impiego delle tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale (AI) e il loro impatto sull’efficienza e l’efficacia nei processi di recruitment.

Si tratta di una ricerca che mira a comprendere come le Organizzazioni stiano adottando e integrando strumenti tecnologici avanzati per supportare le decisioni nei processi di recruitment, raccogliendo sfide, opportunità e contributi da parte dei Professionisti HR coinvolti.

Al riguardo, i suddetti Atenei hanno predisposto il questionario “Uso delle tecnologie AI nei processi di reclutamento del personale”, da far pervenire compilati entro martedì 4 marzo 2025 al seguente indirizzo canepa.g@uisv.it, da parte di:

•          Responsabili HR e manager impegnati nei processi di selezione del personale;

•          Imprenditori di PMI che seguono direttamente il processo di selezione del personale;

•          Professionisti HR di società specializzate che operano per conto di altre aziende nei processi di selezione del personale.

Per accedere al questionario, cliccare qui.

Il questionario è strutturato con un sistema di domande a cascata: in base alle risposte fornite, si attivano automaticamente ulteriori domande seguendo condizioni predefinite.

Si segnala che la compilazione del questionario non consentirà, neppure indirettamente, l’identificazione del partecipante.

Le informazioni raccolte saranno trattate dall’Università della Calabria e dal Politecnico di Bari esclusivamente in forma anonima e aggregata, in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 – c.d. GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy).

Per garantire la completa anonimizzazione delle informazioni raccolte e del compilatore che le fornisce, il sistema di raccolta dati impiegato dall’Università della Calabria e del Politecnico di Bari per la ricerca utilizza un portale sicuro con crittografia end-to-end.

I dati sono archiviati su server protetti da adeguate misure di sicurezza tecnico-organizzative, che non consentono la possibilità di risalire, anche indirettamente, all’identità del compilatore.

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Webinar di approfondimento sui due Bandi FILSE il 12 marzo, alle ore 15

Si segnala che il 12 marzo, alle ore 15, Unione Industriali ha organizzato un breve webinar di approfondimento su questo bando e sugli altri Bandi FILSE in apertura, raggiungibile cliccando al seguente link.

Il testo del bando è reperibile qui, di seguito una breve nota di sintesi.

Il webinar potrà essere seguito accedendo al seguente link: https://uisv.webex.com/uisv-it/j.php?MTID=m1c0d0c3774a3e11dfb4d24cfb7e0a0a4

Vi chiedo la cortesia di segnalare alla mia collega Giulia Canepa (canepa.g@uisv.it) l’interesse a partecipare.

Grazie.

Buon lavoro

 

 

 

Webinar “Rischi Catastrofali e Obblighi Assicurativi per l’Imprenditore: un nuovo scenario normativo “14 marzo

Nell’ambito dell’incontro verranno fornite maggiori informazioni sugli adempimenti operativi ed amministrativi, relativi agli obblighi di assicurazione.

Facendo seguito a quanto pubblicato in precedenza, si ricorda che con il decreto n.18 del 30.1.2025, è stato adottato il regolamento che rende operativo l’obbligo da parte delle imprese di stipulare un’assicurazione contro i danni catastrofali.

Infatti è previsto che tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia debbano stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi catastrofali che si verifichino sul territorio nazionale .

Pertanto, con il provvedimento sono state fissate le regole relative a tale obbligatorietà che verranno approfondite nel corso del webinar, organizzato dall’Unione Industriali di Savona in data 14 marzo 2025 ed il cui programma si riproduce di seguito.
LINK ISCRIZIONE

Programma (orario 10.00 – 13.00)

Introduzione
Dott carlo SPERANZA – SAVASS BROKERS

La nuova normativa sugli obblighi di copertura assicurativa dei rischi CAT-NAT prevista entrare in vigore dal 30.03.2025:
a) legge e decreti attuativi sugli obblighi CAT-NAT
b) destinatari della nuova normativa, obblighi ed eventuali sanzioni
c) dubbi interpretativi e punti in sospeso della nuova normativa
Dott. Danilo ARIAGNO – Presidente Comitato Tecnico Scientifico e membro Consiglio
Direttivo di AIBA – Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni

Cenni su le nuove proposte elaborate dal mercato
Avv.to Elisabetta ANTIBO – Consulente assicurativo
Dott.ssa Giorgia BRUZZONE – Agenzia Insieme UNIPOL

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria
Agli iscritti verranno fornite le istruzioni per il collegamento a distanza.
Piattaforma utilizzata: Cisco Webex Meetings
Segreteria Organizzativa
Vilma Ferrari – Unione Industriali Savona – Area Economia d’Impresa
Tel. 019 85531 e-mail: ferrari.v@uisv.it