Upa informa
Circolare del 4 marzo 2025
Argomenti:
Ø DL Milleproroghe – Pubblicata in GU la legge di conversione
Ø Legge n. 15/2025: conversione con modificazioni del Decreto “Milleproroghe”
Ø Proroga obbligo assicurativo per danni catastrofali (art. 13 d.l. 202/2024) al 31 marzo 2025
Ø Assicurazione obbligatoria contro i danni catastrofali: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale
Ø IFIT: prorogato al 31 ottobre 2025 il termine per il completamento dei lavori
Ø
Ø Sicurezza antincendio nelle strutture alberghiere. Proroga al 31 dicembre 2026
Ø Indicazioni regionali circa la pubblicazione e l’esposizione del CIN (Codice Identificativo Nazionale)
Ø LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 . Disposizioni in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Ø Collegato Lavoro 2025 (legge n. 203/2024)
Ø FOCUS Principali incentivi nazionali per il lavoro
Ø Investimenti – Panoramica su Bandi Attivi e di imminente pubblicazione
Ø Piano Transizione 5.0
Ø FILSE, Pubblicato Bando generico per investimenti Webinar 12 marzo, alle ore 15
Ø Salute e sicurezza sul lavoro – Bando INAIL – calendario prossime scadenze apertura bando 14 aprile 2025
Ø Formazione RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): Nuove date per la formazione 2025
Ø Certificazione parità di genere – Aperto dal 26 febbraio il Bando Unioncamere per la concessione di contributi alle pmi
Ø Donne in digitale 2025, percorso formativo gratuito promosso da Unioncamere – Iscrizioni aperte fino al giorno 08 marzo prima edizione
Download: Collegato Lavoro 2025 (legge n. 203_2024) DM rischi catastrofali FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – 24 febbraio 2025 Incentivi al lavoro 28 feb 2025 Milleproroghe 25 Nota Assicurazione obbligatoria rischi calamità naturali
DL Milleproroghe – Pubblicata in GU la legge di conversione
In vigore dal 25 febbraio 2025
Facciamo seguito alla nostra comunicazione dello scorso 20 febbraio, per informarvi che è stato pubblicato in GU la legge di conversione del DL Millproroghe 2025.
Tra le misure di nostro più diretto interesse segnaliamo in particolare:
– la proroga al 31 marzo 2025 per l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo contro i danni catastrofali per le imprese;
– la proroga al 31 ottobre 2025 del termine di realizzazione degli interventi per i quali è stata fatta domanda di incentivo a valere sul Bando IFIT;
– la proroga al 31 dicembre 2025 del termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata;
– la proroga al 31 dicembre 2025, della possibilità di applicare ai contratti a termine di durata superiore a 12 mesi la causale individuata dalle parti, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. A riguardo si ricorda che l’art. 19, co. 1 lett b), d.lgs 81/2015 prevede la possibilità, qualora non siano state previste causali da parte dei contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o azienda), di applicare ai contratti a termine di durata supeiore a 12 mesi con lo stesso lavoratore, comprensivi di proroghe e rinnovi, una motivazione individuata dal datore di lavoro ed il lavoratore tra le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva;
– la proroga al 31 dicembre 2026 del termine entro cui le strutture alberghiere sono tenute a completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi. A riguardo ricordiamo che la proroga opera previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni, disciplinate della specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.
La legge di conversione, consultabile a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-02-24&atto.codiceRedazionale=25G00024&elenco30giorni=false.
Legge n. 15/2025: conversione con modificazioni del Decreto “Milleproroghe”
Diverse sono le novità introdotte in sede di conversione.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, di conversione del d.l. n. 202/2024 (c.d. decreto Milleproroghe), recante misure in materia di termini normativi.
Oltre alla conferma delle misure già adottate dal decreto Milleproroghe – ovvero il rinvio al 1° gennaio 2026 del nuovo regime di esenzione dall’IVA per gli Enti associativi e la proroga al 31 ottobre 2025 del cd. Bonus alberghi – numerose sono le modifiche e integrazioni apportate al testo originario.
Delibere di approvazione delle aliquote dei tributi comunali – Proroga termini (art. 1, commi 2-bis e 2-ter)
Nel corso dell’esame al Senato è stata inserita la proroga dei termini concernenti la tempestività delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU.
Già la Legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023) aveva previsto, per l’anno 2023, di considerare tempestive le delibere di approvazione delle aliquote concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale IRPEF, purché inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate entro il 15 gennaio 2024.
Ciò in deroga alla disciplina ordinaria che fissa i termini di inserimento sul portale di pubblicazione delle delibere rispettivamente al 14 e al 28 ottobre dell’anno di riferimento.
La Legge di conversione del c.d. Milleproroghe ha prorogato la deroga anche per l’anno 2024: sono da considerarsi tempestive e, dunque, valide le delibere inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre e pubblicate entro il 7 febbraio 2025.
L’eventuale differenza tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 7 febbraio e l’IMU già versata è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2025.
Regime di esenzione IVA per gli Enti associativi – Rinvio al 2026 (art.3, co.10)
Anche a seguito della conversione in legge, l’art.3, co.10, del d.l. 202/2024, rinvia, dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026, del passaggio dall’attuale regime di esclusione a quello di esenzione da IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da Associazioni politiche, sindacali e di categoria, nei confronti dei soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari (cfr. l’art.5, co.15-quater, del D.L. 146/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 215/2021).
Il mutamento di regime, da esclusione a esenzione, interessa anche le Associazioni aderenti al sistema ANCE qualora effettuino prestazioni ricadenti nell’attività istituzionale dietro pagamento di corrispettivi o contributi specifici e comporta differenti adempimenti ai fini IVA.
Infatti, a differenza delle operazioni escluse, quelle esenti da IVA concorrono a formare il volume d’affari dell’Ente e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali ad esempio l’apertura della partita IVA, la fatturazione e la registrazione dell’operazione.
Il rinvio dell’efficacia della disposizione al 1° gennaio 2026 consente, quindi, alle Associazioni aderenti di avere più tempo a disposizione per valutare l’opportunità di costituire una specifica società di servizi, nella quale far confluire l’attività effettuata nei confronti negli associati verso corrispettivi specifici, così da evitare l’apertura della partita IVA e i connessi adempimenti legati al nuovo regime delle operazioni medesime.
Riammissione dei decaduti alla definizione agevolata c.d. Rottamazione-quater (art. 3-bis)
L’art. 3-bis della Legge – inserito nel corso dell’esame al Senato – prevede la possibilità di riammissione alla c.d. Rottamazione-quater per i soggetti che ne erano decaduti per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere.
La definizione agevolata è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022) con l’obiettivo di consentire ai contribuenti l’estinzione dei debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Il termine di adesione alla definizione – mediante apposita dichiarazione – è scaduto lo scorso 30 giugno 2023 (come differito dal d.l. n. 51 del 2023). Gli aderenti erano tenuti a procedere al versamento di quanto dovuto entro specifiche scadenze fissate per legge. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace.
Già una prima volta il Legislatore ha prorogato le scadenze fissate: il d.l. n. 145 del 2023 ha rimesso in termini i contribuenti consentendo di effettuare i versamenti con scadenza al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 entro il 18 dicembre 2023; poi il d.l. n. 215 del 2023 ha differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata.
Ora, con la Legge di conversione del c.d. Milleproroghe, viene prevista un’ulteriore ancora di salvataggio per i soggetti decaduti: coloro che, al 31 dicembre 2024, sono incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere possono beneficiare della riammissione alla definizione, limitatamente ai debiti per i quali era stata manifestata la volontà di adesione.
A tal fine, il contribuente deve presentare, entro il 30 aprile 2025, apposita dichiarazione con modalità telematiche, che saranno chiarite dall’agente della riscossione entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Nella stessa dichiarazione, il debitore è tenuto a indicare il numero di rate scelto ai fini del pagamento, entro il limite massimo di dieci, secondo precise scadenze definite dalla medesima legge di conversione del D.L. Milleproroghe (prima rata da pagare entro il 31 luglio 2025).
Sempre entro il 31 luglio 2025 è possibile saldare, in un’unica soluzione, le somme ancora dovute.
Ampliamento dell’ambito di applicazione del credito d’imposta Transizione 5.0 (art.13, co.1-quinquies)
La Legge di conversione del decreto Milleproroghe “amplia” l’arco temporale degli investimenti agevolabili con il credito d’imposta c.d. Transizione 5.0.
La norma, difatti, chiarisce che il beneficio è riconosciuto per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche se sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso.
Il credito d’imposta, si ricorda, è disciplinato dall’articolo 38 del d.l. n. 19/2024, il quale circoscrive l’agevolazione a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti territorio che, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, investono in strutture produttive ivi situate, nell’ambito di progetti di innovazione volti alla riduzione dei consumi energetici.
Stante la formulazione normativa, il chiarimento fornito con la Legge di conversione consente di sciogliere i dubbi di “natura temporale” relativi alla portata del beneficio.
Dunque, il credito d’imposta Transizione 5.0 è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 anche se sostenuti antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al beneficio fiscale (richiesta che, si ricorda, può essere presentata a decorrere dal 7 agosto 2024).
Proroga del cd. Bonus alberghi al 31 ottobre 2025 (art.14, co.1)
Da ultimo, la Legge conferma la proroga al 31 ottobre 2025 del credito d’imposta in misura pari all’80%, e del contributo, fino ad un massimo di 100.000 euro, per le spese relative ad interventi di recupero edilizio in chiave energetica ed antisismica e di abbattimento delle barriere architettoniche degli alberghi (art.1 del D.L. 152/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 233/2021).
L’estensione temporale interessa le imprese che avevano già fatto richiesta dell’incentivo in base a quanto stabilito dall’Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021 (art.6), inviando apposita istanza telematica sulla piattaforma on line gestita da Invitalia. Tali soggetti avranno così più tempo per completare gli interventi agevolati (cfr, in tal senso, Dossier parlamentare sui contenuti del DL 202/2024 – 8 gennaio 2025).
In linea generale, beneficiarie degli incentivi sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica (di cui alla legge 96/2006), le strutture ricettive all’aria aperta e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, che potranno fruire del credito d’imposta per le spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 ottobre 2025 per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive.
Resta fermo che il credito d’imposta ed il contributo sono usufruibili anche indipendentemente l’uno dall’altro, mentre il beneficio fiscale è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, mediante la presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, non risulta eliminata la possibilità di cedere il credito d’imposta, che, in virtù di quanto previsto dall’art.1, co.8, del DL152/2021 – legge 233/2021, è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione (per le modalità operative, cfr. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 27 marzo 2024).
Proroga obbligo assicurativo per danni catastrofali (art. 13 d.l. 202/2024)
Posticipato al 31 marzo 2025 il termine per le imprese di stipulare assicurazioni obbligatorie contro calamità naturali ed eventi catastrofali.
Facendo seguito a quanto segnalato in precedenza, si evidenzia che il Decreto Proroga Termini 2025 (D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2024) modifica e introduce una serie di scadenza normative che incidono su diversi settori, tra cui le polizze assicurative per danni catastrofali.
La norma (non modificata durante la conversione in legge) ha esteso fino al 31 marzo 2025 il termine ultimo per cui le imprese, sia quelle con sede legale in Italia sia quelle estere operanti nel territorio italiano tramite una stabile organizzazione, devono obbligatoriamente stipulare polizze assicurative a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali prevista dall’articolo 1, commi 101-111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023),
L’obbligo riguarda, dal punto di vista soggettivo, tutte le imprese tenute all’iscrizione nel relativo Registro. Si ricorda che nel Registro delle Imprese, tenuto presso le locali Camere di Commercio, devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta l’attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all’art. 2195 del c.c..
Sono escluse dall’obbligo assicurativo, per espressa previsione normativa le imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile
Nel frattempo, sembra che sia in via di definitiva approvazione e pubblicazione il decreto attuativo, che dovrebbe definire con maggior dettaglio i seguenti aspetti:
· ambito di applicazione;
· beni oggetto di copertura;
· definizione degli eventi catastrofali;
· determinazione del premio;
· franchigia, massimali e limiti di indennizzo;
· modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità;
· limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici;
· disposizioni transitorie
È importante sottolineare che, anche in assenza del decreto, l’obbligo di stipulare la polizza sussiste ugualmente.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 102 della Legge 213/2023 “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione (…) si tiene conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. Nonostante sarebbe necessaria e auspicabile una maggiore chiarezza al riguardo la norma appare indicare che la mancata assicurazione potrebbe influire sull’assegnazione di contributi finanziari, indipendentemente dall’effettiva occorrenza di un evento calamitoso.
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Si segnala infine che l’Unione industriali organizzerà un webinar di approfondimento sull’argomento nei prossimi giorni.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale DM Danni Catastrofali per definizione modalità attuative obbligo di assicurazione da danni catastrofali. Definite modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi. Definiti inoltre massimali dell’indennizzo e entità massima del danno indennizzabile a carico dell’assicurato. Entrata in vigore dell’obbligo 31 marzo 2025.
Facciamo seguito alle nostre comunicazioni per segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 di giovedì 27 febbraio, è stato pubblicato il decreto 18/2025 del Ministero dell’Economia, recante il Regolamento per le modalit&agr! ave; attu ative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali, cd. DM Danni Catastrofali.
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2024 ha istituito l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione in Italia di stipulare contratti assicurativi sulle immobilizzazioni (terreni, fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali) a copertura di danni catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Ai fini della sua attuazione, il decreto disciplina le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali per i quali è necessario assicurarsi, nonché i requisiti per la determinazione di tali contratti assicurativi. L’entrata in vigore di tale obbligo, rinviata per ultimo dal DL Milleproroghe, è prevista per il 31 marzo 2025.
Riportiamo qui di seguito una prima sintesi dei contenuti.
In particolare, si prevede quanto segue:
- Determinazione e adeguamento periodico dei premi (Art. 4). Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, tenendo altresì conto dei seguenti fattori:
- Ubicazione – L’ubicazione del rischio sul territorio;
- Vulnerabilità beni – La vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità/rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia.
- Misure adottate dall’azienda – Si tiene inoltre conto, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui la stessa aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Nella determinazione del rischio, è necessario adottare, ove possibile, modelli predittivi che tengano in considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati. I premi devono essere aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell’Impresa di Assicurazione.
- Capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici (Art. 5) – Ai fini dell’adempimento dell’obbligo, le imprese di assicurazione definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi, la propensione al rischio in coerenza con il relativo fabbisogno di solvibilità globale, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio. Tali limiti sono aggiornati annualmente.
- Entità danno indennizzabile a carico dell’assicurato (Art. 6). In merito all’ammontare di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato, viene fatta una distinzione in base all’ordine della Somma Assicurata e alla natura dell’impresa che ottiene la copertura assicurativa. Nel dettaglio:
- Somma Assicurata fino a €30 milioni. Le polizze assicurative possono prevedere, previo accordo tra le parti, uno scoperto che rimane a carico dell’assicurato di importo non superiore al 15% del danno indennizzabile.
- Somma Assicurata oltre €30 milioni e/o grandi imprese. La percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato deve essere definita tramite libera negoziazione tra le parti.
- Massimali o limiti di indennizzo (Art. 7). Ove convenuto dalle parti, le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo in ragione dell’entità della Somma Assicurata:
- Somma Assicurata fino a €1 milione. Il limite di indennizzo deve essere pari alla somma assicurata;
- Somma Assicurata tra €1 milione e €30 milioni. Il limite di indennizzo deve essere pari al 70% della Somma Assicurata dell’ubicazione danneggiata;
- Somma Assicurata oltre €30 milioni. Il limite di indennizzo è rimesso alla libera negoziazione tra le parti.
Per quanto riguarda i terreni la copertura è prestata nella forma “a primo rischio assoluto” fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato. Per le polizze relative a somme assicurate fino a un milione di euro, i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione dei massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.
- Disposizioni transitorie e di rinvio (Art. 11). Il provvedimento prevede infine quanto segue:
- Termini adeguamento polizze. I testi delle polizze dovranno essere adeguati alle previsioni di legge entro 30 giorni (anziché 90, come previsto dalla pubblicazione del provvedimento).
- Regime transitorio. In caso di polizze già in essere, tale adeguamento dovrà avvenire al primo rinnovo o quietanzamento utile.
- Danni prima del 31 marzo 2025. In caso si verifichi un danno catastrofale prima del termine entro il quale le imprese sono obbligate a stipulare contratti assicurativi (fissato al 31 marzo 2025 a seguito della proroga del termine previsto dal DL Milleproroghe), le imprese di assicurazione sono tenute a verificare l’adeguatezza della propria proposta tariffaria nell’arco di 30 giorni, così da sottoscrivere nuove coperture.
Link al decreto
Link alla Gazzetta Ufficiale
Facciamo seguito ad alcune richieste di chiarimenti in merito all’obbligo di assicurazione contro i danni da aventi catastrofali.
La Legge di Bilancio per il 2024 (art. 1, commi 101-112) ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle che hanno sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, di stipulare, una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Come sollecitato anche da Confindustria, il Decreto Milleproroghe ha fissato l’entrata in vigore dell’obbligo al 1° aprile 2025
riportiamo qui di seguito una sintesi alla luce delle indicazioni oggi disponibili.
Ulteriori informazioni e approfondimenti sono disponibili nelle precedenti comunicazioni
Soggetti obbligati
Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Eventi da assicurare
Per eventi da assicurare si intendono:
· alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;
· sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
· frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Casi di esclusione
Dalla copertura sono, invece, esclusi i danni:
· conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofali;
· conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
· relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione
Particolare attenzione dovrà essere posta per quanto attiene beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni richieste
Effetti dell’inadempimento
In caso di inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese. si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Determinazione dei premi
Il premio delle polizze è determinato dalle compagnie di assicurazione in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto dell’ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche a disposizione, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano conto dell’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Nella determinazione del premio, le compagnie dovranno anche tenere conto delle misure adottate dalle imprese anche per il tramite delle organizzazioni collettive a cui aderiscono, per prevenire i rischi e proteggere i beni oggetto di copertura.
Approfondimento Assicurazione obbligatoria contro i danni catastrofali: nota di commento al Decreto Ministeriale
Riportiamo in allegato una prima nota a commento di Confindustria.
Il 27 febbraio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 30 gennaio 2025, n.18, del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che definisce le modalità attuative e operative dell’assicurazione obbligatoria a copertura dei rischi catastrofali e calamitosi, introdotta con la Legge di Bilancio per il 2025.
In proposito si ricorda che, ai sensi della proroga contenuta nel DL Proroghe (DL n. 202/2024), le imprese sono tenute a stipulare le polizze assicurative entro il 31 marzo 2025.
Si allegano il suddetto decreto MEF-MIMIT e una nota contenente una prima descrizione dei contenuti della disciplina.
Allegati
» nota di aggiornamento 28 febbraio
» DM rischi catastrofali
IFIT: prorogato al 31 ottobre 2025 il termine per il completamento dei lavori
Con la definitiva approvazione del DL Milleproroghe, si conferma la proroga al 31 ottobre 2025 del termine fine lavori per i soggetti assegnatari del bando IFIT PNRR Turismo
La proroga, sollecita dalla nostra Associazione e fortemente voluta dal Ministero del Turismo, permette anche a coloro i quali sono rientrati tra i beneficiari successivamente per scorrimento della graduatoria, di portare a termine i lavori in tempo utile per poter godere degli incentivi.
A questo riguardo, segnaliamo l’opportunità di procedere comunque a formalizzare al Ministero richiesta espressa di proroga della data di ultimazione del progetto indicata nella domanda a suo tempo presentata.
Ricordiamo inoltre che con lo scorrimento delle graduatorie Invitalia sta scrivendo alle aziende ancora in questi mesi. Vi invitaiamo quindi a prestare attenziane alle comunicazioni provenienti da Invitalia
Sicurezza antincendio nelle strutture alberghiere. Proroga al 31 dicembre 2026
Posticipato al 31 dicembre 2026 il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi.
Facendo seguito al quanto pubblicato in precedenza, si segnala che la Legge n. 15/2025 (cd. ”Milleproroghe”) posticipa al 31 dicembre 2026 il termine per il completamento dell’adeguamento delle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti, con oltre 25 posti letto, alle disposizioni di prevenzione degli incendi (”Regola tecnica del 1994”).
La proroga è riservata solamente alle strutture in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio e che hanno presentato al Comando dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2025 la SCIA parziale delle attività ricettive turistico-alberghiere, attestante il rispetto di almeno 8 delle prescrizioni di adeguamento, individuate dalle specifiche regole tecniche:
· resistenza al fuoco delle strutture;
· reazione al fuoco dei materiali;
· compartimentazioni;
· corridoi;
· scale;
· ascensori e montacarichi;
· impianti idrici antincendio;
· vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
· vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
· locali adibiti a depositi.
In attesa del completamento dei lavori di adeguamento, i titolari delle attività sono tenuti a:
· pianificare ed attuare (secondo la cadenza stabilita nell’Allegato I del DM 1 settembre 2021) l’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
· applicare le misure previste dall’articolo 5 del DM 16 marzo 2012;
· provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
· integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri
· all’interno delle attività;
· assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR previsto dall’Allegato III al DM 2 settembre 2021.
Il personale che è stato correttamente addestrato può essere adibito all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi e dal rilascio dei relativi attestati.
Proroga per le strutture sanitarie
Sono prorogati di tre anni, oltre la prima, per causa di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, i termini per specifici adempimenti per l’adeguamento delle strutture sanitarie esistenti che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal DM 19 marzo 2015.
In particolare, per le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, i termini sono i seguenti:
· entro il 24/4/2023 per la presentazione al Comando provinciale dei VVF della SCIA attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti: punto 13.3; punto 14; punto 15.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 15.4; punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e); punto 17.2.1; punto 17.2.2; punto 17.2.3; punto 17.2.5; punto 17.3.1, comma 1; punto 17.3.2; punto 18.5. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l’adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III del DM 19 marzo 2015, con la previsione di un numero congruo di addetti antincendio.
· entro il 24/4/2026 per la presentazione al Comando provinciale dei VVF della SCIA attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti: punto 15.5.1, commi 1, 3, 7; punto 15.5.2; punto 15.6; punto 17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1; punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7, punto 18.1; punto 18.3; punto 18.4; punto 19.3. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l’adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III del DM 19 marzo 2015, con la previsione di un numero congruo di addetti antincendio.
· entro il 24/4/2028 per la presentazione al Comando provinciale dei VVF della SCIA attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo III del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 così come modificato dall’Allegato I del DM 19 marzo
Elenco allegati alla notizia
Decreto Milleproroghe
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE: RINVIATA L’ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA ANTICENDIO
Art. 2 comma 6-bis della Legge 15/2025 (Decreto Milleproroghe)
Con la conversione in Legge del Decreto mille proroghe 2025 è stata disposta la proroga dell’adeguamento alla normativa antincendio per le attività ricettive turistico alberghiere al 31 dicembre 2026 e per i rifugi alpini al 31 dicembre 2025. Per poter beneficiare della proroga prevista, le strutture in questione devono presentare, entro il 31 dicembre 2025, al Comando provinciale dei VVF competente per territorio apposita SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle prescrizioni antincendio previste dal piano straordinario di adeguamento antincendio del 2012.
Riportiamo di seguito un puntuale approfondimento in materia elaborato dal dott. Alessandro Timossi dell’Area “Ambiente, Energia, Sicurezza e Sostenibilità Trasporti” di Confindustria Veneto Est – Area Metropolitana di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso.
APPROFONDIMENTO
Con l’articolo 2, comma 6-bis, della Legge 21 febbraio 2025 n. 15 (1), recante conversione in legge del Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 relativo a disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è stato introdotto il nuovo rinvio al 31 dicembre 2026 (salvo per i rifugi alpini il cui termine è previsto per il 31 dicembre 2025), del termine di adeguamento alle norme antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere:
-) con più di 25 posti letto;
-) esistenti alla data dell’11 maggio 1994;
-) non a norma con la normativa di sicurezza antincendio (2);
-) in possesso dei requisiti minimi previsti dal piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (3).
Importante! Per poter beneficiare della proroga in questione è previsto che le strutture ricettive alberghiere devono presentare entro il 31 dicembre 2025, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, la SCIA antincendio parziale nella quale viene attestato il rispetto di almeno otto (le precedenti disposizioni ne prevedevano sei) delle seguenti prescrizioni che sono disciplinate dalle relative specifiche regole tecniche di riferimento:
-) resistenza al fuoco delle strutture;
-) reazione al fuoco dei materiali;
-) compartimentazioni;
-) corridoi;
-) scale;
-) ascensori e montacarichi;
-) impianti idrici antincendio;
-) vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
-) vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
-) locali adibiti a deposito.
La Legge in questione, richiamando il possesso dei requisiti previsti dal piano straordinario di adeguamento (3), prevede anche che i titolari delle strutture ricettive alberghiere devono:
-) pianificare e attuare un’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali:
*) sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo;
*) sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza;
*) sugli estintori e altri sistemi di spegnimento;
*) sugli apparecchi di illuminazione;
*) sull’impianto di diffusione sonora o impianto di allarme.
Per quanto riguarda le temporalità della sorveglianza dei dispositivi e presidi antincendio di cui sopra, per precisare che le disposizioni relative ai criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (4), definiscono:
*) la sorveglianza, come l’insieme dei controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni;
*) il controllo periodico, l’insieme delle operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata dalle disposizioni, dalle norme, dalle specifiche tecniche o dai manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
Nota: il controllo periodico e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, dal prossimo 25 settembre 2025 dovrà essere effettuato esclusivamente da tecnici manutentori qualificati, ai sensi dalle disposizioni relative ai criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (4).
-) applicare le misure previste dal piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (5), di seguito analizzate;
-) provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività alberghiera;
-) integrare il piano di emergenza antincendio con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività, durante la fase di adeguamento antincendio della struttura ricettiva alberghiera;
-) assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di formazione per il rischio di livello 2 (ex rischio medio) di otto, ai sensi delle disposizioni recanti i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (6). Le persone volontarie dei Vigili del fuoco che hanno superato il periodo di addestramento, se impiegate nelle strutture ricettive alberghiere, sono esonerate dall’obbligo di partecipazione della frequenza del corso di cui sopra e sono abilitate all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza.
Infine per i rifugi alpini il termine di adeguamento alle norme antincendio è previsto per il 31 dicembre 2025. Entro tale data deve essere presentata al comando provinciale dei Vigili del fuoco:
-) l’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio se con oltre 50 posti letti (7);
-) della SCIA sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (8).
Strutture ricettive esistenti soggette alle disposizioni antincendio
Ricordiamo che sono soggette alla normativa antincendio (2) le seguenti strutture ricettive aventi capacità superiore a venticinque posti letto:
-) alberghi;
-) motel;
-) villaggi-albergo;
-) villaggi turistici;
-) esercizi di affittacamere;
-) case e appartamenti per vacanze;
-) alloggi agrituristici;
-) ostelli per la gioventù;
-) residenze turistico-alberghiere;
-) rifugi alpini.
Per le strutture ricettive alberghiere con:
-) meno di venticinque posti letto, la normativa antincendio (2) prevede comunque dei requisiti minimi antincendio;
-) più di 25 posti letto e fino a 50 ed esistenti alla data del 23 agosto 2015, può essere adottata la regola tecnica di semplificazione della normativa antincendio (9), in sostituzione della normativa antincendio (2);
-) più di 25 posti letto ed esistenti alla data del 22 settembre 2016, possono essere adottate le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico alberghiere (10) in sostituzione delle disposizioni vigenti in materia di regola tecnica di prevenzione incendi (2) oggetto di deroga.
Infine per le strutture ricettive alberghiere in questione, possono essere anche adottate volontariamente (in alternativa alle disposizioni vigenti), le nuove regole antincendio previste dal “Codice di prevenzione incendi” (11).
Requisiti minimi previsti dal piano straordinario di adeguamento delle strutture ricettive alberghiere
I requisiti minimi previsti dal citato piano straordinario di adeguamento delle strutture ricettive alberghiere (3), concernono:
-) nel possesso di specifici requisiti di sicurezza antincendio (12);
-) nella predisposizione del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio) avente una specifica formazione in materia.
Requisiti di sicurezza antincendio
I requisiti di sicurezza antincendio sono riferiti:
-) agli impianti elettrici, i quali devono essere rispondenti alla normativa di riferimento (13);
-) al sistema di allarme acustico, il quale deve avvertire gli ospiti e il personale presente della presenza di condizioni di pericolo in caso d’incendio;
-) agli estintori che devono essere presenti in numero adeguato e omologati dal Ministero dell’Interno;
-) alla segnaletica di sicurezza, conforme alla normativa vigente (14);
-) alla gestione della sicurezza. In particolare il responsabile deve garantire che nel corso della gestione dell’attività non vengano alterate le seguenti condizioni di sicurezza relative:
*) ai sistemi delle vie di uscita nelle quali non devono essere collocati ostacoli (depositi, mobilio, ecc.) che possano intralciare l’evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell’incendio;
*) all’obbligo di dover adottare opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni, ecc.;
*) all’obbligo di dover mantenere efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, a dover eseguire tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e a dover effettuare periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi;
*) a dover mantenere costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (13);
*) a dover mantenere costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, di condizionamento e di riscaldamento. In particolare, il controllo deve essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista anche una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore a un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche vigenti (15);
*) ai servizi di soccorso, i quali devono essere avvertiti immediatamente con la rete telefonica;
-) al personale, del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio), il quale deve essere specificatamente formato:
*) affinché, in caso d’incendio, sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme, di chiamata, di soccorso al primo intervento e di azionamento del sistema di allarme;
*) ad applicare le istruzioni che sono state a loro impartite per iscritto;
*) a contribuire efficacemente all’evacuazione di tutti gli occupanti dell’attività ricettiva;
-) alle istruzioni di sicurezza che devono essere esposte all’ingresso, su ciascun piano e in ciascuna camera;
-) alle misure di evacuazione in caso di incendio e in particolare modo per quanto riguarda le larghezze delle vie di uscita.
Per le strutture ricettive alberghiere con:
-) capienza superiore a 100 posti letto;
-) locali adibiti a deposito, indipendentemente dal numero di posti letto;
ai requisiti minimi di sicurezza di cui sopra, è previsto l’obbligo di dover avere installato anche un impianto di rivelazione e di segnalazione degli incendi.
Formazione del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio)
Il servizio interno di sicurezza consiste nella presenza permanente, durante l’esercizio dell’attività della struttura ricettiva alberghiera, di un numero minimo di addetti, i quali devono consentire:
-) un tempestivo intervento di contenimento dell’incendio;
-) l’assistenza all’esodo delle persone presenti nell’edificio.
Il numero minimo di addetti è previsto in:
-) una unità, se la struttura alberghiera ha fino a 100 posti letto;
-) due unità, se la struttura alberghiera ha più di 100 posti letto e sino a 300 posti letto;
-) una unità in aggiunta alle due unità previste, per ogni ulteriore incremento di 150 posti letto, se la struttura alberghiera ha oltre 300 posti letto.
La determinazione degli addetti antincendio deve tenere anche conto della valutazione del rischio incendio (16) e deve comparire nel piano di emergenza antincendio (16) unitamente alle misure di gestione della sicurezza.
Ai sensi delle disposizioni recanti i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (6), gli addetti del servizio devono aver partecipato a un apposito corso di formazione di:
-) quattro ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha meno di 25 posti letto (non soggetta alla normativa antincendio);
-) otto ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha oltre 25 posti letto e sino a 200 posti letto;
-) sedici ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha oltre 200 posti letto.
Gli addetti delle strutture ricettive alberghiere con oltre 100 posti letto, al termine del corso di formazione di cui sopra, devono ottenere l’attestato d’idoneità tecnica rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, previo superamento di un apposito esame.
Gli addetti antincendio, ai sensi delle disposizioni relative alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio (6), devono effettuare con cadenza quinquennale dalla data di rilascio dell’attestato di formazione o di aggiornamento, un corso di:
-) due ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha meno di 25 posti letto (non soggetta alla normativa antincendio);
-) cinque ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha oltre 25 posti letto e sino a 200 posti letto;
-) otto ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha oltre 200 posti letto.
Infine le strutture ricettive, già dotate di un servizio interno di sicurezza previsto come misura alternativa alle disposizioni di prevenzione incendi, devono integrare tale servizio con il numero di addetti previsti.
Nota: in vista del fatto che il servizio interno di sicurezza deve essere permanentemente presente durante l’esercizio giornaliero dell’attività della struttura ricettiva alberghiera, precisiamo che il numero di addetti antincendio è sicuramente superiore a quello disposto dal piano straordinario di adeguamento delle strutture ricettive alberghiere (3):
*) di almeno il triplo di quello previsto, in vista che deve essere garantita la presenza del servizio interno nelle ventiquattro ore giornaliere;
*) di ulteriori unità a quelle previste al punto precedente, in quanto si deve prevedere:
a) la possibilità di poter sostituire gli addetti incaricati quando questi non sono presenti nella struttura alberghiera per ferie, malattie, permessi ecc. ecc;
b) ad attuare tutte le misure di sicurezza in caso di incendio quali ad esempio le procedure atte a far evacuare in sicurezza tutti gli occupanti dell’attività ricettiva.
Conclusione dei lavori di adeguamento e presentazione della SCIA
Ricordiamo che alla conclusione dei lavori, il cui termine ultimo di proroga è previsto ora per il 31 dicembre 2026 (31 dicembre 2025 per i rifugi alpini), il responsabile della struttura ricettiva alberghiera deve presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco la SCIA antincendio. La SCIA autorizza lo svolgimento dell’attività alberghiera ai soli fini antincendio.
Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera è classificata nella categoria:
-) A – rischio basso (con numero di posti letto oltre 25 e non oltre 50) e B – rischio medio (con numero di posti letto oltre 50 e non oltre 100), effettua il sopralluogo ispettivo a campione o sulla base di programmi settoriali previsti a livello nazionale entro i successivi 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA. A esito positivo del controllo, il quale è atto ad accertare che la struttura ricettiva alberghiera rispetti la normativa antincendio, il Comando rilascia, su richiesta dell’interessato, il verbale di visita tecnica.
Per la categoria B (rischio medio), prima di poter effettuare i lavori di adeguamento antincendio e poter poi presentare la SCIA, si deve aver ottenuto l’approvazione del progetto.
-) C – rischio elevato (con oltre 100 posti letti), effettua il sopralluogo ispettivo atto al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) entro i successivi 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA. Il sopralluogo ha lo scopo di accertare che la struttura ricettiva alberghiera rispetti la normativa antincendio.
Per la categoria C (rischio elevato), prima di poter effettuare i lavori di adeguamento antincendio e poter poi presentare la SCIA, si deve aver ottenuto l’approvazione del progetto.
Durata dei certificati di prevenzione incendi
La presentazione della SCIA, per le attività di categoria A e B o il rilascio del certificato di prevenzione incendi CPI per le attività di categoria C, ha validità quinquennale.
Entro i cinque anni:
-) dalla data di presentazione della SCIA o del giorno di scadenza del CPI;
-) della precedente presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico;
il responsabile della struttura ricettiva alberghiera deve presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una apposita richiesta di rinnovo periodico allegando alla stessa una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio.
Nota: In vista che non viene più rilasciato il CPI per le attività rientranti in categoria A e B, è necessario che il titolare della struttura ricettiva alberghiera tenga monitorata la scadenza (data di ricevuta dell’invio della SCIA) entro la quale richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
Infine nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera sia in possesso del CPI in corso di validità e rilasciato secondo la precedente normativa antincendio (17), il responsabile della struttura ricettiva alberghiera deve presentare, prima della relativa scadenza naturale, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una apposita richiesta di rinnovo periodico allegando alla stessa una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio. Dalla presentazione dell’ultima richiesta di rinnovo periodico decorrono i cinque anni entro i quali deve essere presentata la nuova SCIA.
Sanzioni
Nel caso in cui sia accertata:
-) il mancato rispetto della normativa di prevenzione incendi (2) durante il sopralluogo del Comando provinciale dei vigili del fuoco a seguito della presentazione della SCIA antincendio, la normativa:
*) di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi (18), dispone che il Comando deve adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi riscontrati, ad esclusione ove possibile, del caso in cui la struttura ricettiva alberghiera possa essere adeguata alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro i successivi quarantacinque giorni;
*) in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (19), dispone che ove il fatto non costituisca grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione d’inizio attività, dichiari o attesti falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti previsti dalla normativa vigente, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Nel caso in questione, il Comando deve segnalare all’Autorità Giudiziaria il ricevimento della SCIA antincendio falsa, al fine di far applicare la relativa sanzione penale;
-) la mancata presentazione:
*) della SCIA parziale entro il 30 giugno 2023;
*) della SCIA antincendio entro il 31 dicembre 2024;
*) della domanda di rinnovo entro i 5 anni dalla presentazione della SCIA per la struttura ricettiva alberghiera della categoria A e B o dalla data di scadenza del CPI per la categoria C;
la normativa di riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (20):
*) dispone l’applicazione della sanzione penale dell’arresto sino a un anno o la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.582 euro;
*) la facoltà per il Prefetto di disporre la sospensione dell’esercizio dell’attività della struttura ricettiva alberghiera sino all’adempimento dell’obbligo.
Note
(1) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 n. 45.
(2) di cui ai Decreti Ministeriali 9 aprile 1994 e 6 ottobre 2003.
(3) di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2012.
(4) di cui al Decreto Ministeriale 1° settembre 2021.
(5) di cui all’articolo 5 del Decreto Ministeriale 16 marzo 2012.
(6) di cui all’allegato III del Decreto Ministeriale 2 settembre 2021.
(7) ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 151/2011, relativo al regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
(8) ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 151/2011, relativo al regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
(9) di cui al Decreto Ministeriale 14 luglio 2015.
(10) di cui al Decreto Ministeriale 9 agosto 2016.
(11) di cui al Decreto Ministeriale 3 agosto 2015.
(12) ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 16 marzo 2012.
(13) ai sensi:
-) della Legge n. 186 del 1° marzo 1968 relativa a disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
-) del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex Legge n. 49/90) concernente l’attività d’installazione degli impianti all’interno degli edifici.
(14) di cui al Titolo V del Decreto Legislativo n. 81/08 – Testo Unico Sicurezza.
(15) ai sensi del Titolo II (impianti termici civili) della parte quinta (norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale. In particolare l’articolo 287 di detto Decreto stabilisce che il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da un’autorità individuata dalla legge regionale.
(16) di cui al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, recante criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Il Decreto in questione è previsto dal Testo Unico Sicurezza – Decreto Legislativo 81/08.
(17) di cui alla Legge 26 luglio 1965 n. 966, al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37.
(18) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.
(19) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
(20) di cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
Indicazioni regionali circa la pubblicazione e l’esposizione del CIN (Codice Identificativo Nazionale)
Segnaliamo alcuni chiarimenti sul CIN dell’ufficio turismo della regione Liguria.
Gli uffici regionali hanno confermato l’importanza di esporre il CIN esternamente ( anche per appartamenti, depandance, e dipendenze varie ). Deve essere richiamato il nome della struttura e il numero Cin ma non ci sono indicazioni ufficiali sui dettagli “estetici”.
Attenzione! E’ sufficiente una piccola targhetta anche posta all’interno dell’apposito spazio sul citofono.
Viene consigliato di continuare ad indicare con il CIN anche il CITR/CITRA in tutte le altre situazioni come sito, corrispondenza, ecc… nell’attesa che si abbiano direttive più precise in proposito dal Ministero.
L’Associazione ha sollecitato una soluzione per la mancanza di un sistema di invio diretto dei dati obbligatori dai gestionali all’ISTAT come già avviene per la PS e da tempo in molte altre regioni italiane. Segnaliamo che il passaggio dal sistema RIMOVCLI al sistema ROSS1000 necessita ancora di tempi tecnici lunghi per cui il traguardo è previsto per il 2026.
Riportiamo di seguito le precedenti indicazioni della Regione Liguria
Si fa seguito all’incontro tenutosi in data venerdì 27/9 u.s. presso la sede regionale di piazza De Ferrari.
Le associazioni presenti hanno chiesto agli Uffici regionali un indirizzo interpretativo delle norme vigenti in tema di obbligo di pubblicazione/esposizione dei Codici Identificativi (nazionale/CIN, regionale/CITR e CITRA).
Il D.L. 18/10/2023 n. 145, convertito in Legge n. 191/2023, istituisce il Codice Identificativo Nazionale (CIN) da attribuirsi ad ogni struttura ricettiva e ad ogni unità di civile abitazione locata per finalità turistiche.
La norma citata prevede altresì l’obbligo di ottenimento di tale codice e l’obbligo della sua pubblicazione/esposizione e, per entrambe le fattispecie, ne disciplina l’impianto sanzionatorio.
L’intervento legislativo nazionale, in questa materia, giunge dopo che quasi tutte le Regioni italiane, in assenza dello Stato, avevano autonomamente e precedentemente legiferato.
Da ciò sorge l’esigenza di adeguamento ed armonizzazione delle normative regionali con quella, ultima, nazionale.
In Liguria esistevano due codici: il CITR per le strutture ricettive ed il CITRA per le locazioni turistiche.
Tuttavia, la nuova Legge Regionale in materia di strutture ricettive e locazioni brevi (L.R. 1/2024) ha già recepito l’introduzione del CIN facendo riferimento, nelle diverse sue parti, al “Codice Identificativo” senz’alto specificare (si tenga presente che in fase di redazione della Legge regionale la norma statale risultava in itinere ma non era stata ancora pubblicata).
Codeste Associazioni hanno chiesto di sapere se, a parere di questi Uffici, l’obbligo di pubblicazione ed esposizione del Codice debba riferirsi al solo CIN oppure al CIN ed anche al CITR/CITRA.
E’ parere di questi Uffici che tali obblighi siano da riferirsi esclusivamente al CIN.
Quanto sopra sia per ragioni di semplice logica e di buon senso sia, più tecnicamente, per la lettura delle norme (nazionale e regionale) tra loro combinate: la L. 191/2023 dispone la “automatica ricodificazione come CIN” dei codici già assegnati e la L.R. 1/2024 parla esclusivamente di “Codice Identificativo” omettendo volutamente la qualificazione “regionale”.
Ad oggi, quindi, deve intendersi che il codice da comunicare all’esterno sia esclusivamente il CIN restando quelli regionali utili solo dal punto di vista amministrativo “interno” e gestionale per la banca dati.
Per completezza di informazione, va detto che sono tuttora in vigore le Disposizioni attuative di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 423 del 27/05/2019 e n. 804 del 24/09/2019 che ancora, nella disciplina della pubblicazione del Codice, fanno espresso riferimento al CITR e CITRA.
Purtroppo, nell’attuale breve fase di inoperatività della Giunta Regionale non è possibile un intervento correttivo immediato, dovendo necessariamente attendere l’insediamento della nuova Giunta; tuttavia, nelle more del formale intervento, è possibile ritenere, se non un’esplicita abrogazione, un’evidente inapplicabilità delle citate Disposizioni attuative, visto il chiaro, successivo, intervento legislativo nazionale e regionale.
Per quanto attiene le modalità di pubblicazione e, soprattutto, di esposizione del CIN, la L. 191/2023 ne dispone l’obbligo “all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura“.
La genericità dell’indicazione ha suscitato diversi dubbi.
Nel corso delle numerose interlocuzioni avvenute recentemente in VDC con gli Uffici del Ministero del Turismo si è appreso che la genericità del disposto normativo al riguardo è stata esplicitamente voluta e che tale obbligo è da ritenersi assolto con l’esposizione visibile del codice, non rilevando il relativo supporto.
Si coglie l’occasione per chiedere a codeste Associazioni di sollecitare ai propri associati l’inserimento della polizza assicurativa di cui all’art. 60 della L.R. 1/2024 sulla relativa apposita piattaforma informatica regionale.
Si rammenta che ad entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative, la cui bozza è stata oggetto dell’incontro di venerdì 27/9, il mancato inserimento corrisponderà, ai fini sanzionatori, alla mancata stipula.
Si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.
Genova, 1/10/2024
Il Dirigente del Settore Politiche Turistiche
Dott. Marco Fezzardi
LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 . Disposizioni in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
La legge 203/2024, – cd collegato lavoro – all’articolo 1, ha introdotto alcune modifiche al Dlgs 81/2008, in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Facendo seguito a quanto pubblicato in precedenza sull’argomento, si evidenzia che tutte le modifiche apportate dalla Legge 203/24 sono contenute nell’art. 1 del provvedimento.
Intervento sulla composizione della Commissione interpelli (art. 12 Dlgs 81/2008).
Sostituendo il comma 2 dell’articolo in esame, la norma ridisegna la composizione della Commissione, prevedendo la presenza di personale in possesso di un profilo professionale giuridico (uno per il Ministero del lavoro, uno per il Ministero della salute e due per le Regioni). Per quanto le indicazioni della Commissione costituiscano solamente criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza (senza ulteriori effetti giuridici), il legislatore ha evidentemente avvertito l’esigenza di dare un maggior fondamento giuridico alle risposte, probabilmente per evitare che siano meramente ripetitive del testo di legge (come spesso accade oggi), tanto da privare l’interpello anche di qualunque valenza orientativa per il personale ispettivo. Ciò non supera il reale limite dell’interpello in materia di sicurezza, ossia la mancanza di effetti giuridici in tema di esonero da responsabilità per chi si conforma all’interpello stesso.
Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 14bis Dlgs 81/2008)
Viene introdotta una disposizione “innovativa” secondo la quale, annualmente, il Ministero del lavoro comunica alle Camere lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende assumere al riguardo per l’anno in corso, “nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Sorprende l’esplicita esclusione di misure che possano comportare oneri per la finanza pubblica, garanzia ripetuta nel comma 2 dell’articolo in commento.
Per altro verso, va sottolineato che anche Commissione consultiva permanente (art. 6, comma 8, lett. a) ed e) ha il compito, tra gli altri, di esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e redigere annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni.
Sorveglianza sanitaria (artt. 38 e 41 Dlgs 81/2008)
Molti gli interventi su questo tema.
Innanzitutto, va evidenziato che, rispetto al testo originario (AC 1532), non è presente la proposta di modifica all’art. 41 del Dlgs 81/2008 – inserita nel disegno originario e poi eliminata nel corso dei lavori parlamentari – con la quale si intendeva introdurre l’obbligo di sorveglianza sanitaria non solamente nei casi previsti dalla normativa vigente ma anche “qualora la valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, svolta in collaborazione con il medico competente, ne evidenzi la necessità”.
Una simile previsione, superando il carattere tassativo delle ipotesi di sorveglianza sanitaria, avrebbe rimesso al medico competente (e non più alla legge) l’individuazione delle situazioni nelle quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
La disposizione, probabilmente, era intesa a superare i problemi interpretativi relativi ai cd “rischi non normati”, oggi esclusi dalla sorveglianza sanitaria: se, per un verso, apparentemente tale disposizione poteva apparire utile a sanare il vuoto normativo, dall’altro, essa si scontrava (in mancanza di coerenti modifiche normative) con le previsioni in tema di privacy e con la riserva alla struttura pubblica dell’accertamento dello stato di salute.
D’altro canto, una generalizzazione della sorveglianza sanitaria (in una accezione olistica della salute – One health) porterebbe a indagare anche aspetti non direttamente connessi con le mansioni e le lavorazioni, con il rischio di ampliare a dismisura i casi di inidoneità, il conseguente contenzioso e numerosi problemi applicativi per le imprese (ad es., in tema di ricerca di accomodamenti ragionevoli).
A queste criticità si aggiunge il rischio di difformità di valutazione tra aziende a parità di condizioni, che avrebbe potuto portare ad ulteriori problemi interpretativi ed applicativi, per di più in un sistema normativo interamente presidiato da precetti e sanzioni penali.
a. Controllo sulla formazione dei medici – All’art. 38, viene esplicitata la modalità del controllo da parte del Ministero della salute del mantenimento del requisito formativo continuo posto a carico dei medici.
b. Visita preassuntiva – All’art. 41, la previsione che legittima la visita preventiva in fase preassuntiva viene opportunamente ricondotta dalla lettera e-bis alla lettera a) del comma 2; si elimina, inoltre, la disposizione (comma 2bis) secondo la quale tale visita può essere effettuata, in alternativa, dal medico competente o dalla ASL (oggi, quindi, solamente il medico competente è legittimato a svolgere tale sorveglianza).
c. Visita dopo assenza superiore a 60 giorni – All’art. 41, per quanto riguarda la visita medica al rientro dopo una assenza superiore a 60 giorni, si precisa che essa ha luogo solamente “qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente”. Laddove il medico non ritenga necessario procedere alla visita, “è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”. Si tratta di una apparente semplificazione volta ad evitare visite ritenute inutili, ma sembra evidente che la valutazione sulla opportunità della visita al rientro comporta comunque un accertamento da parte del medico, anche per esprimere il necessario giudizio di idoneità, almeno tutte le volte che la diagnosi contenuta nel certificato medico che pone fine al periodo di malattia (se non incide sull’idoneità alla mansione) non rende superfluo l’accertamento.
d. Esclusione della duplicazione degli accertamenti – Al comma 2bis si inserisce una previsione – che dovrebbe in realtà formalizzare una buona pratica medica già in essere – mirata ad evitare l’inutile ripetizione di esami ed accertamenti. Lascia dubbi la limitazione della portata della norma alla sola visita preventiva, posto che si tratta di una buona pratica che dovrebbe riguardare l’intero percorso della sorveglianza sanitaria.
Probabilmente il legislatore intendeva estendere la prassi anche alla visita preventiva: in tale occasione, il medico non dispone di una documentazione pregressa ma, attraverso la cartella sanitaria del lavoratore, potrebbe ricavare elementi utili tali da non far ritenere necessaria la ripetizione dell’accertamento.
e. Sorveglianza sanitaria legata al consumo di alcool e droga – Il legislatore ha (inutilmente) prorogato a dicembre 2024 il termine originario (2009) per la revisione degli accordi sulla sorveglianza sanitaria legata all’uso di alcool e droga.
f. Precisazione riferita all’Autorità alla quale fare ricorso avverso il giudizio del medico competente – Il comma 9 dell’art. 41 faceva riferimento all'”organo di vigilanza territorialmente competente”. Dopo l’estensione della competenza in tema di vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro all’Ispettorato del lavoro, era necessario precisare che, date le necessarie competenze tecniche, il ricorso va fatto esclusivamente all’azienda sanitaria locale.
Modifiche all’art. 65 in tema di uso di locali sotterranei o seminterrati
Nell’ambito della descrizione delle caratteristiche dei luoghi di lavoro (Titolo II del Dlgs 81/2008), il legislatore individua le condizioni per la deroga al divieto generale di svolgimento di attività lavorativa nei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei (art. 65)[1], oggi modificate dalla legge n. 230/2024.
Prima della recente novella legislativa, la norma (che trova il proprio antecedente nell’art. 8 del DPR 303/1956) consentiva di derogare al divieto “quando ricorrano particolari esigenze tecniche”. In tali casi, il datore di lavoro provvedeva ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
Al di fuori di questo caso, quindi in assenza di particolari esigenze tecniche, era rimessa all’organo di vigilanza (in origine, l’Ispettorato del lavoro, poi le ASL) la possibilità di autorizzare l’uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, a condizione che dette lavorazioni non dessero luogo “ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2” (ossia che fossero assicurate idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima).
Dunque, nel primo caso non vi era necessità di alcuna autorizzazione, necessaria, invece, in assenza di particolari esigenze tecniche e con alcune condizioni.
Il legislatore del 2024 ha conservato la possibilità di derogare al divieto generale, ma ne ha modificato le condizioni, consentendo l’uso di tali locali (previa comunicazione all’Ispettorato del lavoro, che sostituisce l’autorizzazione) “quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.
La motivazione della deroga di ordine generale (ricorrenza di “particolari esigenze tecniche”) viene quindi sostituita dalla previsione che le lavorazioni eseguite in tali locali non diano luogo ad “emissione di agenti nocivi”. Quindi, la lavorazione (a prescindere dalle motivazioni per le quali è svolta) non deve comunque dare luogo ad emissione di agenti nocivi e occorre sempre la previa comunicazione all’Ispettorato del lavoro. Restano fermi il rispetto dei requisiti di cui all’allegato IV, “in quanto applicabili”, e la ricorrenza delle idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
La modifica innalza il livello di sicurezza e semplifica la procedura, in quanto la deroga generale prima prevista nel primo comma viene meno e resta la comunicazione, che presuppone l’assenza di emissione di agenti nocivi, oltre al rispetto delle condizioni già previste in passato.
Sul versante procedurale e delle condizioni per l’inizio dell’attività, mentre prima occorreva attendere l’autorizzazione (ed il reato era integrato dall’adibizione a luogo di lavoro senza la prescritta autorizzazione), oggi è sufficiente la presentazione della comunicazione (con i dati precisati nella circolare dell’INL in commento) nei 30 giorni antecedenti l’inizio dell’attività (e senza necessità di attendere alcun ulteriore provvedimento). È evidente che, laddove – successivamente all’inizio dell’attività – dovesse intervenire un provvedimento di diniego, questa dovrà essere immediatamente cessata.
Con la nota n. 811 del 29 gennaio 2025, l’INL, oltre a descrivere la procedura per la comunicazione (ivi compresa la documentazione necessaria, come previsto dalla novella normativa), fornisce ulteriori indicazioni sulla interpretazione della nuova disposizione, generando anche alcuni dubbi.
La comunicazione:
· può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa
· deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
· deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili.
La nota dell’INL (per espresso richiamo della norma) elenca la documentazione da allegare alla comunicazione, che deve essere asseverata da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale[2].
Di particolare rilievo le indicazioni relative alla modifica delle condizioni in base alle quali era stata formulata la comunicazione iniziale.
· Nel caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008).
· Laddove intervengano variazioni significative (come ad esempio: tipologia dell’attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc.), occorrerà presentare nuovamente la comunicazione (anche in tal caso l’utilizzo dei locali potrà avvenire trascorsi trenta giorni dalla comunicazione trasmessa all’Ispettorato del lavoro competente per territorio salvo richiesta di ulteriori informazioni).
La suddetta indicazione trova applicazione sia per i locali già “autorizzati” ai sensi della previgente normativa sia per i locali per i quali si è proceduto alla “comunicazione” ai sensi della nuova normativa introdotta dalla legge n. 203/2024.
Le altre indicazioni
L’Ispettorato offre ulteriori indicazioni volte ad una migliore comprensione della novella normativa.
Il primo aspetto di rilievo riguarda la esemplificazione di alcune tipologie di attività che si ritengono comunque vietate in quanto – secondo l’INL – darebbero luogo ad emissione di agenti nocivi: una specificazione che, pur se non richiesta dalla norma, dovrebbe – secondo l’Ispettorato – fare chiarezza (nonostante la non tassatività dell’elenco) in merito alla portata della nuova norma.
Le lavorazioni evidenziate nella nota sono:
· verniciatura
· processi di saldatura
· uso di minerali a spruzzo
· uso di solventi e collanti non ad acqua
· ricarica di batterie
· lavorazione di materie plastiche a caldo
· officine con prova motori
· falegnamerie
· tinto-lavanderie
· sviluppo e stampa
· tipografia
· mancato rispetto dei “requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.
Approfondimento
La norma faceva (e fa tuttora) riferimento alla lavorazione che genera emissione di “agenti nocivi” eseguita in locali sotterranei o semi sotterranei.
a. Il primo aspetto di rilievo riguarda il fatto che l’agente nocivo deve essere emesso dalla lavorazione esercitata, distinguendosi così dagli agenti nocivi presenti nell’ambiente di lavoro ma non dovuti alla lavorazione. Per tale aspetto, rilevano la normale valutazione dei rischi e l’adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, estesa – come ricorda la nota dell’Ispettorato – all’obbligo di eseguire, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon (ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del d.lgs. 101/2020).
b. Il secondo aspetto riguarda la nozione di “agente nocivo”, sulla quale la nota non si sofferma (riferendosi solamente alle lavorazioni che, si presume, generino l’emissione di detti agenti): visto il generico richiamo della norma, una precisa definizione appare dirimente al fine di delimitare il divieto della norma e, quindi, del connesso regime sanzionatorio (l’art. 68 del Dlgs 81/2008 punisce sia la violazione del divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semi sotterranei sia l’uso di tali locali senza il rispetto delle condizioni previste dal secondo comma dell’art. 65).
Nel Dlgs 81/2008 (a parte il ricorrente concetto di effetti nocivi e di fattori nocivi), oltre all’art. 65 in commento, vi sono riferimenti ai gas e vapori nocivi (art. 120), agli agenti nocivi esterni (art. 137, (All. IV, 1.8.7.2, con riferimento esemplificativo a gas, vapori, polveri), agli agenti biologici nocivi (art. 272), alle materie nocive (all. IV: 1.3.16), a sostanze nocive (All. IV, 1.11.2.4), ad agenti nocivi (All. IV, 2), a prodotti nocivi (all. VI, 1.8) e a gas, polveri o fumi nocivi (All. VIII).
In particolare, il punto 2 dell’allegato IV fa riferimento alla “presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi”, ricomprendendo, ad esempio, le materie prime non in corso di lavorazione, i lavori nei quali si “svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili”, quelli “nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie” e dove vi sia la presenza di “rifiuti di materie nocive”. Manca, quindi, una precisazione definizione di cosa si intenda per “agente nocivo” emesso per effetto della lavorazione.
c. L’altro elemento di criticità riguarda la definizione di “locale chiuso sotterraneo o seminterrato”[3].
Manca una norma che sancisca in modo univoco tale definizione (ad es., con riferimento al fatto che l’esistenza di aperture verso l’esterno possa escludere la configurazione di “luogo sotterraneo o seminterrato”). Non si ritiene sufficiente il possibile rinvio al concetto di piano seminterrato o seminterrato contenuto nell’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1- sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), anche perché a vari fini (ad es., per il radon) esistono nozioni differenti (es. Dlgs 101/2020[4]), così come vi sono letture giurisprudenziali differenti[5]. Inoltre, il concetto di “locale chiuso” non corrisponde con la nozione di “luogo di lavoro” (in quanto presuppone l’esistenza di un edificio da adibire a luogo di lavoro).
d. L’elenco delle lavorazioni introdotto dall’Ispettorato, da un lato, è volutamente non tassativo e, dall’altro, non specifica quale sia l'”agente nocivo” generato nelle lavorazioni elencate, tale da integrare il divieto di legge.
e. La circolare non si sofferma sugli aspetti relativi alla emissione, con particolare riferimento ai possibili effetti della immediata captazione dell’agente nocivo in prossimità della lavorazione, tale da determinare la non emissione nell’aria (la norma non parla di “pericolo di emissione” ma di “emissione”). Ne consegue che le lavorazioni indicate in via esemplificativa, laddove non diano luogo ad emissione (per effetto, ad esempio, dell’immediata captazione alla fonte), dovrebbero essere consentite; diversamente, si valorizza il diverso concetto di “pericolo (presunto) di emissione”.
La circolare si sofferma, poi, sul regime intertemporale.
Per quanto riguarda le lavorazioni svolte in precedenza in presenza di “particolari esigenze tecniche”, l’INL precisa che la comunicazione riguarda esclusivamente coloro che a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei. Di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di “particolari esigenze tecniche”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione.
Con riferimento alle richieste di deroga trasmesse prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024, esse restano di competenza delle ASL, che vi provvederanno secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione della richiesta medesima. Va evidenziato che la richiesta di autorizzazione, in questo caso, già prevedeva la condizione che non vi fosse emissione di agenti nocivi.
La nota si sofferma, poi, su due aspetti rilevanti: la richiesta di ulteriori indicazioni e il diniego.
A fronte della comunicazione da parte del datore di lavoro, l’INL può ritenere necessario acquisire ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nella comunicazione e qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione.
La circolare precisa che, in questa ipotesi, l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.
Se mancano le condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’art.65 del D.Lgs. 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio deve comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali, motivandone espressamente le ragioni.
Approfondimento
La nota dell’INL, nel richiamare la possibilità prevista dalla legge di richiedere al datore di lavoro ulteriori informazioni, evidenzia che la suddetta richiesta dovrà essere avanzata qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione.
Non si precisa il termine entro il quale l’INL possa formulare la richiesta di integrazioni.
Infatti, in presenza di tale richiesta, afferma l’INL, “l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo”. Non si tiene, quindi, conto del fatto che, decorsi 30 giorni dalla prima comunicazione, l’inizio dell’attività è legittimo e la richiesta di ulteriori informazioni ne dovrebbe, invece, interdire temporaneamente la prosecuzione (l’utilizzo dei locali è, infatti, legittimo solamente decorsi 30 giorni dall’invio della ulteriore documentazione).
Anche in questo caso, come nell’ipotesi della prima comunicazione, l’attività può essere iniziata dopo la decorrenza nel termine indicato senza attendere ulteriori provvedimenti da parte dell’Ispettorato del lavoro (salvo che questo non emani un apposito provvedimento che precluda l’avvio della lavorazione).
Con riferimento al diniego, né la norma né la circolare indicano il termine entro il quale il diniego deve avvenire. Mentre la comunicazione da parte dell’azienda deve intervenire entro 30 giorni dall’inizio delle attività (decorsi i quali non occorre attendere alcuna autorizzazione), il diniego sembra poter intervenire in qualsiasi tempo (evidentemente con effetti pro futuro). L’assenza di un termine finale espresso entro il quale l’Ispettorato debba pronunciarsi determina criticità, in quanto il silenzio (almeno quello tenuto oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione) ingenera la convinzione di poter legittimamente attivare la lavorazione, adottando anche gli investimenti necessari, che potrebbero rivelarsi inutili laddove successivamente dovesse essere adottato il provvedimento di diniego.
Per quanto la modifica normativa sia finalizzata a semplificare il procedimento di autorizzazione, sostituendolo con la semplice comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro, Confindustria avvierà un confronto per chiedere chiarimenti in merito alle criticità interpretative evidenziate.
Il modulo per la richiesta
In allegato alla circolare dell’INL è presente il modulo di comunicazione.
a. Il primo aspetto riguarda il soggetto che deve inviare la comunicazione: a fronte della norma che si riferisce genericamente al datore di lavoro, nel modulo si indica il datore di lavoro della ditta o dell’unità produttiva. Quindi, deve ritenersi che onerato della domanda sia il datore di lavoro nel cui ambito di responsabilità ricadono i locali sotterranei o semi sotterraneo da adibire ad una lavorazione.
b. Nell’oggetto della comunicazione, poi, si chiede di distinguere se il luogo sia sotterraneo o semi sotterraneo: anche a questo fine è necessario chiarirne la precisa nozione giuridica.
c. Per quanto riguarda la parte della dichiarazione, come sopra evidenziato, non si fa riferimento a lavorazioni che emettono agenti nocivi ma “che possano dar luogo ad emissioni di agenti nocivi”: in tal modo, si modifica la norma perché un conto è l’emissione altro è il pericolo di emissione. Poi, tra gli allegati, si chiede una relazione “con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi”: evidente l’incertezza determinata da confronto tra la norma, la circolare ed il modello (trattandosi di autocertificazione, è palese l’esigenza di particolare attenzione).
Profili penalistici
L’art. 68 del Dlgs 81/2008 indica le sanzioni per la violazione dell’art. 65. In particolare, viene colpita da sanzione penale la violazione dei primi due commi, quindi del divieto di destinare al lavoro locali chiusi o semi sotterranei e l’adibizione a tale uso senza il rispetto delle condizioni del comma 2.
Posto che sarebbe stato sufficiente sanzionare il secondo comma (visto che il divieto non è assoluto), occorre verificare se, per effetto della (sola) comunicazione, ed in mancanza di rilievi da parte dell’INL (che può inibire temporaneamente o definitivamente la lavorazione), venga meno la responsabilità penale.
Potendo l’INL inibire l’uso, dovrebbe ritenersi che – in assenza di variazioni rispetto ai dati presenti nella comunicazione e di rilievo – l’attività sia del tutto legittima, e quindi non suscettibile di rilievi.
Il dubbio si pone nel momento in cui manca un termine entro il quale l’INL deve pronunciarsi per il diniego, per cui rischia di restare indefinito nel tempo il dubbio relativo alla regolarità della situazione.
Anche su questo Confindustria attiverà un confronto con l’Ispettorato nazionale del lavoro.
Note
__________________________
[1] Va ricordato che la disposizione non si applica (art. 62) ai cantieri.
[2] Conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia; agibilità dei locali; rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d’Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune territorialmente coinvolto e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d’Igiene Pubblica); rispetto delle seguenti norme di sicurezza: sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione; sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali; sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione; conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.).
[3] Nel modulo di comunicazione si distinguono le due ipotesi
[4] “Dlgs 101/2020, art. 7, c. 1, n. 86: “Luogo di lavoro sotterraneo”: ai fini dell’applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno;”
[5] Cons. Stato, n. 271/2008, 390/1986
Collegato Lavoro 2025 (legge n. 203/2024) : MODIFICHE AL D.LGS 81/08
Ulteriori novità in materia di Collegato Lavoro: focus su articoli 1 e 13 in tema di visita medica dopo lunga assenza e periodo di prova.
Di seguito un breve focus su due ulteriori novità in materia di COLLEGATO LAVORO 2025 – LEGGE 203/2024.
· ART. 1- VISITA MEDICA DOPO LUNGA ASSENZA
L’art. 1, c. 1, lett. d), del Collegato lavoro ha modificato l’art. 41, c. 2, lett. e-ter, del D.Lgs. 81/2008, che disciplina la visita da parte del medico competente nei casi di una lunga assenza (superiore ai 60gg continuativi) da parte della lavoratrice o del lavoratore. al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Il Collegato Lavoro, dispone che la visita medica deve essere «…ritenuta necessaria dal medico competente…». Qualora lo stesso medico non ritenga necessario procedere alla visita in questione, è tenuto a esprimere comunque il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
· ART 13 – CO.1 modificativo dell’Art. 7 co.2 dlg. 104/2022 sulla DURATA MASSIMA DEL PERIODO DI PROVA
Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego.
Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.
Fino all’11 gennaio 2025 |
Dal 12 gennaio 2025 |
Durata proporzionale a quella del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. |
Un giorno di lavoro effettivo per ogni 15 giorni di durata del contratto. – Durata minima: 2 giorni – Durata massima: 15 giorni se il contratto dura fino a sei mesi; 30 giorni se il contratto dura più di 6 ma meno di 12 mesi. |
FOCUS Principali incentivi nazionali per il lavoro
Dalla detassazione agli sgravi contributivi, dalla maxi-deduzione, ai bonus. Una prima raccolta delle agevolazioni per il lavoro a disposizione del settore alberghiero
Dopo il primo Focus dedicato alle principali misure di finanziamento nazionali a disposizione del settore alberghiero è ora la volta dei principali incentivi per il lavoro.
In allegato il Focus “Principali incentivi nazionali per il lavoro. Dalla detassazione agli sgravi contributivi, dalla maxi-deduzione, ai bonus” con una prima raccolta di agevolazioni per il settore. Come per il precedente documento, anche in questo caso ciascun provvedimento è presentato con una scheda di sintesi che ne evidenzia le principali caratteristiche.
I contenuti sono elaborati alla luce delle informazioni disponibili alla data del 28 febbraio 2025 e quindi sono soggetti a variazioni.
Allegati
» Incentivi al lavoro 28 feb 2025
Investimenti – Panoramica su Bandi Attivi e di imminente pubblicazione
Sperando di fare cosa utile, inviamo di seguito una breve sintesi delle principali misure agevolative in corso e di imminente pubblicazione che prevedono interessanti contributi per investimenti.
1) FILSE, Bando Internazionalizzazione
Bando dedicato alle PMI, retroattivo al 1 ottobre 2024, per sostenere partecipazione a fiere, vari servizi (come lo sviluppo dell’e-commerce e l’utilizzo di tecnologie digitali) e consulenze, quali l’assunzione di un Export Temporary Manager, il finanziamento di studi economici sui paesi obiettivo di investimento, gli approfondimenti giuridici di supporto sulla normativa dei paesi nei quali si intende operare
Agevolazioni concesse in regime de minimis a fondo perduto nella misura del 50% degli investimenti sostenuti per avviare o potenziare la presenza nei mercati esteri, elevato al 70% per le spese riferite strettamente alla partecipazione all’Esposizione Universale di Osaka.
Il contributo massimo concedibile è di 20 mila euro a domanda, mentre gli investimenti devono essere compresi tra gli 8 e i 40 mila euro.
La procedura è compilabile a partire dal 26 marzo (giorno del click, misura a sportello, sino a esaurimento risorse). Dal 18 al 25 marzo sarà disponibile la modalità offline per iniziare a compilare la domanda.
I progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione e essere rendicontati entro 60 gg dalla data di conclusione del progetto.
Il bando è reperibile al seguente link: https://www.filse.it/it/bandi-attivi/publiccompetition/307:fesr-2021-2027-os-1-3-azione-1-3-5-supporto-alla-realizzazione-di-processi-di-internazionalizzazione-realizzati-da-mpmi.html
2) INAIL, Bando ISI
Rivolta a tutte le imprese, comprese le grandi imprese.
Contributo è pari al 65% (80% per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) sino a un importo massimo di 130mila euro ed è concesso in regime de minimis per varie tipologie di progetti suddivisi in diversi “assi” di finanziamento finalizzati :
– alla riduzione di differenti tipologie di rischio infortunistico (anche attraverso investimenti in macchinari, impianti e attrezzature);
– all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
– alla bonifica da materiali contenenti amianto.
La domanda sarà presentabile dal 14 aprile al 30 maggio (questa fase non è a sportello, indifferente quindi la data di compilazione).
Il progetto deve realizzarsi entro 12 mesi (+6 di proroga).
Tutta la documentazione è reperibile al seguente https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/prevenzione-e-sicurezza/finanziamenti-per-la-sicurezza/incentivi-alle-imprese/Bando-isi-2024.html
3) FILSE, Bando generico per investimenti
Misura in corso di pubblicazione, dedicata alla PMI, che dovrebbe aprire a cavallo tra marzo e aprile (testo non ancora disponibile)
Bando generico per sostenere tutto il paniere di possibili investimenti in azienda: macchinari, impianti, attrezzature, spese edili, consulenze, acquisto capannoni (in quota parte).
Il bando prevede un contributo a fondo perso del 25% unitamente a un finanziamento agevolato del 75% (tasso 1,5%) sino a un massimo di un milione di euro.
La misura può essere in de minimis (laddove si presentino investimenti già avviati) o in GBER (quindi, no de minimis) per investimenti ancora da avviare.
E’ ammessa la partecipazione anche alle imprese che abbiano partecipato ai bandi dell’area di crisi (in tal caso, solo in GBER, investimenti futuri).
Soglia minima di investimento ammissibile: 200mila euro
4) FILSE, Bando per investimenti in economia circolare
Misura in corso di pubblicazione, dedicata alla PMI, che dovrebbe essere fruibile ad aprile (testo non ancora disponibile).
Il bando dovrebbe confermare quanto previsto nelle precedenti edizioni, con un contributo a fondo perso molto ingente (50%) unito a un finanziamento agevolato (restante 50%) per sostenere, tra le altre iniziative, investimenti in macchinari efficienti finalizzati a razionalizzare l’uso delle materie prime, valorizzare i materiali rinnovabili e i sottoprodotti industriali, ridurre il consumo di risorse ed energia, favorire il recupero e degli scarti di lavorazione e il loro riuso per allungare la vita del prodotto.
5) FILSE, supporto a creazione e sostegno nuove imprese site in area di crisi complessa
Bando in corso di pubblicazione (marzo) per supportare la creazione di nuove aziende o il consolidamento di aziende di recente costituzione .
Aggiornamenti
E’ stato Pubblicato il bando FILSE per sostenere investimenti generici da parte delle PMI
Il 12 marzo, alle ore 15, l’UISV terrà un breve webinar di approfondimento su questa bando e sugli altri Bandi FILSE in apertura.
Il testo del bando è reperibile qui, di seguito una breve nota di sintesi.
Per cosa si può utilizzare
Sono ammessi programmi d’investimento superiori ai 200 mila euro per acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature nuove di fabbrica, acquisto programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, mezzi mobili (solo se a servizio esclusivo della struttura produttiva, nel limite massimo del 30% della spesa per acquisto macchinari e beni immateriali), acquisto fabbricati, opere edili e impiantistiche, acquisto suolo aziendale (nel limite del 10% della spesa per acquisto fabbricati), prestazioni consulenziali (massimo 10% dell’investimento).
Quanto si può richiedere
Lo strumento opera attraverso un mix di:
-prestiti rimborsabili agevolati (tasso 1,5% annuo, durata massima 8 anni) a copertura massima del 75% dell’investimento fino ad un importo massimo del prestito di un milione di euro
-contributi a fondo perduto che possono raggiungere il 25% delle spese ammissibili con contributo a fondo perduto massimo concedibile di 500 mila euro a domanda.
Le imprese ricadenti nell’area di crisi complessa, che abbiano partecipato ai relativi bandi Filse dedicati all’area, possono partecipare solo se la relativa domanda sia stata a suo tempo stata respinta per motivi di inaccoglibilità/inammissibilità.
Sono consentiti anche programmi d’investimento avviati a partire dal 1° settembre 2024 (per le imprese fuori dall’area di crisi).
Quando e come presentare domanda
La misura sarà attiva dal 31 marzo al 7 aprile 2025. La domanda sarà compilabile dal 20 marzo sul portale di FILSE.
Le domande vengono istruite con procedura valutativa a sportello.
Linea dedicata all’attività ricettivo-alberghiera
Segnalo che è prevista una linea ad hoc per le micro, piccole e medie imprese che esercitano, con regolare autorizzazione, attività ricettivo-alberghiera (alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, alberghi diffusi e condhotel). Sono ammissibili programmi d’investimento, non inferiori ai 50 mila euro, diretti: alla realizzazione di nuove strutture ricettive, alla riqualificazione e all’ampliamento di strutture ricettive esistenti, all’offerta di nuovi servizi alla clientela. In questo caso, l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto al 50% degli investimenti effettuati e fino all’importo massimo di 200 mila euro.
Piano Transizione 5.0
Aggiornamento FAQ
Il Ministero delle Imprese ha pubblicato la versione aggiornata delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0.
In particolare, la versione è aggiornata alla data del 21 febbraio 2025, e comprende le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Nello specifico:
- L’introduzione del nuovo capitolo “Procedura semplificata“, con 3 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
- La gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio (FAQ n. 2.17);
- La validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0 (FAQ n. 2.18);
- La verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica (FAQ n. 4.18);
- La revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
- L’aggiornamento dell’interpretazione riguardante le attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente (FAQ 10.1).
Fonte
Link al comunicato
Link alle FAQ
Credito imposta Piano Transizione 5.0 – Aggiornamento delle FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Credito imposta Piano Transizione 5.0
Aggiornamento delle FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Si informa che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 24 febbraio 2025, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la versione aggiornata delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0 (documento allegato).
In particolare, l’aggiornamento riguarda tra l’altro:
· la procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
· la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
· la cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
Il MIMIT ricorda che le FAQ sono in continuo aggiornamento anche sulla base delle richieste di chiarimento inviate dalle imprese tramite il Portale Assistenza Clienti del GSE.
Si rinvia per maggiori dettagli al documento allegato.
Elenco allegati alla notizia
FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – 24 febbraio 2025
Salute e sicurezza sul lavoro – Bando INAIL – calendario prossime scadenze
Aggiornamento Bando ISI INAIL
L’Inail ha comunicato le nuove date relative al Bando
14 aprile 2025: apertura procedura informatica per la compilazione della domanda
30 maggio 2025: chiusura procedura informatica
Tutte le informazioni nel sito: inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/prevenzione-e-sicurezza/finanziamenti-per-la-sicurezza/incentivi-alle-imprese/Bando-isi-2024.html link esterno
Formazione RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): Nuove date per la formazione 2025 – Albo Nazionale gestori ambientali
Nell’ambito delle attività di supporto tecnico operativo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo Nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved e Unioncamere, avvia un quarto percorso formativo rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).
Disiscrizione dalla newsletter
Parte a marzo il quarto percorso formativo rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.
Nell’ambito delle attività di supporto tecnico operativo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo Nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved e Unioncamere, avvia un quarto percorso formativo rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.
Il percorso formativo è formato da una serie di webinar i cui destinatari sono le imprese e gli enti interessati a operare sul RENTRI.
Maggiori informazioni nel sito : albonazionalegestoriambientali.it/Public/News/formazione_RENTRI_2025 link esterno
Di seguito gli argomenti e le date dei prossimi eventi formativi.
FIR e servizi di supporto
Come compila il fir il produttore anche nel caso di trasporto in conto proprio dei rifiuti – venerdì 14 marzo ore 11
- Come compila il fir il produttore nel caso di rifiuto prodotto fuori dall’unità locale che porta nel deposito temporaneo – lunedì 24 marzo ore 11
- Come compila il fir il trasportatore quando il produttore ne fa richiesta – lunedì 7 aprile ore 11
REGISTRI e servizi di supporto
Come compila il registro un produttore e come scarica la copia completa del Fir – giovedì 17 aprile ore 11
- Come compila il registro il trasportatore e trasmette la copia completa del Fir cartaceo al produttore – venerdì 9 maggio ore 11
- Come compila il registro un impianto che riceve da terzi e poi tratta internamente e con produzione di materiali – venerdì 23 maggio ore 11
- Come compila il registro il produttore autorizzato e tenere in messa in riserva o deposito temporaneo – venerdì 6 giugno ore 11
- Come compila il registro l’intermediario – venerdì 20 giugno ore 11
Certificazione parità di genere – Bando Unioncamere per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese
Domande aperte dal 26 febbraio
Vi informiamo che è stato pubblicato l’avviso il nuovo avviso pubblico per la concessione di contributi per l’ottenimento della certificazione della parità di genere, la misura del PNRR, di cui è titolare il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, realizzata in collaborazione con Unioncamere in qualità di soggetto attuatore.
L’avviso, rivolto a micro, piccole e medie imprese[1] che intendono conseguire la certificazione per la parità di genere (UNI/PdR 125:2022), prevede la concessione di agevolazioni, in regime de minimis, per:
1. Voucher per servizi di assistenza tecnica ed accompagnamento alla certificazione della parità di genere. Tali servizi prevedono il supporto:
a) per l’analisi dei processi, per individuare i gap esistenti tra lo stato attuale e i requisiti richiesti dalla UNI/PdR 125:2022, per la personalizzazione di documenti/strumenti del Sistema di Gestione della Parità di Genere messi a disposizione da Unioncamere, per l’implementazione del Sistema di gestione per la parità di genere, per il monitoraggio degli indicatori di performance e la definizione degli obiettivi strategici. Per tali attività sono previste fino a 4 giornate di assistenza. La misura massima del contributo riconoscibile a ciascuna impresa per tali attività è di 1.639,34 euro al netto dell’IVA;
b) per la pre-verifica della conformità del Sistema di Gestione adottato dall’impresa alle prescrizioni della prassi della UNI/PdR 125:2022. Per tale attività è prevista 1 giornata di assistenza. La misura massima del contributo riconoscibile a ciascuna impresa per tali attività è di 409,84 euro al netto dell’IVA
2. Contributi per servizi di certificazione della parità di genere in conformità alla UNI/PdR 125:2022 da parte degli Organismi di Certificazione (OdC) iscritti all’Elenco pubblicato sul sito https://certificazione.pariopportunita.gov.it. Per ogni giornata di audit dell’OdC, Unioncamere eroga un contributo fino ad un massimo di 1.200,00 euro al netto dell’IVA. Tale importo è omnicomprensivo di tutte le competenze e spese per il rilascio della prima certificazione (trasferte, attivazione della pratica, esame della domanda; verifica documentale; verifica in sede e osservazione diretta dell’attività dell’organizzazione certificata, rilascio del certificato, ecc.) sostenute dall’OdC. L’importo massimo per i servizi agevolati, per singola impresa, è comunque di 10.245,00 euro al netto di IVA.
Per il riconoscimento delle agevolazioni sopra riportate sono stanziati euro 2.534.597,07, dei quali euro 569.451,82 per contributi sotto forma di voucher per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione ed euro 1.965.145,25 sotto forma di servizi di certificazione
Le domande di contributo potranno essere presentate attraverso il sito restart.infocamere.it, accessibile con SPID/CIE/CNS e raggiungibile dal sito https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/ a partire dalle ore 10:00 del 26 febbraio 2025 fino alle ore 16:00 del 18 aprile 2025.
Donne in digitale 2025, percorso formativo gratuito promosso da Unioncamere per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile – Iscrizioni aperte
L’11 Marzo 2025 partiranno le due nuove edizioni di Donne in digitale, il percorso formativo promosso da Unioncamere per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.
Il percorso si inserisce nell’ambito del Piano nazionale per la promozione dell’imprenditorialità femminile promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato da Invitalia in collaborazione con Unioncamere.
Progettato e realizzato da Si.Camera, Donne in Digitale approfondisce metodologie e strumenti strategici per:
- la presenza online
- l’utilizzo dei social media
- la cura dei contenuti anche attraverso l’intelligenza artificiale
- l’utilizzo di tecnologie di e-commerce
al fine di accrescere la professionalità manageriale e di migliorare le competenze digitali delle donne che fanno impresa e delle lavoratrici.
La formazione è rivolta:
- alle donne che fanno impresa di tutti i settori produttivi ed economici
- alle aspiranti imprenditrici
- alle libere professioniste e lavoratrici autonome
- alle lavoratrici dipendenti del settore privato
- alle donne che ricoprono posizioni di leadership o di lavoro all’interno delle organizzazioni del sistema associativo
- alle donne inserite all’interno delle organizzazioni del terzo settore
- alle Presidenti e alle componenti dei Comitati per l’imprenditoria femminile istituiti presso tutte le Camere di commercio d’Italia, in qualità di imprenditrici
Durata e contenuti della formazione
Le attività formative prevedono la realizzazione di 2 edizioni in replica tra cui scegliere:
– EDIZIONE 1 (dall’11 marzo al 31 marzo 2025)
– EDIZIONE 2 (dal 27 marzo al 26 aprile 2025)
Il percorso formativo è articolato in due blocchi:
- 4 moduli formativi della durata di 3 ore ciascuno progettati con la struttura metodologia-focus-esempio-strumento per guidare le partecipanti alla scoperta di nuove soluzioni e/o mostrare spunti per l’elaborazione di strategie convincenti per il mercato
- 3 bootcamp operativi, elaborati con la metodologia delle stories-in-learning con momenti misti tra lezione frontale e attività operative
Le iscrizioni saranno aperte fino al giorno 08/03 per la prima edizione, fino al 22/03 per la seconda edizione
INFORMAZIONI E MODULO PER L’ISCRIZIONE NEL SITO: unioncamere-donne-digitale-2025