Upa informa
Circolare del 30 gennaio 2025
Argomenti:
Ø Rinnovo CCNL Industria Turistica – tabelle salariali
Ø Welfare aziendale: le novità introdotte dalla legge di bilancio
Ø Collegato Lavoro 2024 – Prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Ø Legge n. 203/2024 “Collegato Lavoro”: modifiche al D.LGS 81/08
Ø Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito – Sintesi dell’INPS
Ø Dimissioni per fatti concludenti – Indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Ø Lavoro dipendente: le novità fiscali in Legge di Bilancio 2025
Ø Premi di risultato: Imposta sostitutiva ridotta al 5%
Ø Maxi-deduzione nuove assunzioni
Ø Spese per trasferte: obbligatoria la tracciabilità
Ø Alloggi per i lavoratori. Piano di Confindustria per l’abitare sostenibile
Ø Dal 01.01.2025 ridotti gli oneri FIS e addizionale CIG/CIGS
Ø Flussi 2025, ora è possibile visualizzare le domande precompilate
Allegati: INL 30 12 2024 INLnota9740-2024-Collegato-Lavoro Nota aggiornamento collegato lavoro 2024 Nota di aggiornamento istruzioni operative Piano di Confindustria per l’abitare sostenibile Circolare 1_2025 AdE Circolare INPS 5_2025 Circolare-numero-3-del-15-01-2025
Rinnovo CCNL Industria Turistica – tabelle salariali
Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 9 gennaio per riportare di seguito le tabelle salariale condivise con le organizzazioni sindacali a seguito della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Industria turistica lo scorso 21 dicembre 2024.
Ricordiamo che l’accordo ha validità triennale a partire dal 1° gennaio 2025 e sul fronte economico prevede un incremento della paga base di euro sul livello C2 da erogarsi in 4 tranche.
Il predetto incremento retributivo verrà raggiunto con le seguenti tranches:
1. gennaio 2025: € 85
2. giugno 2025: € 30
3. maggio 2026: € 35
4. aprile 2027: € 50
Per i soli dipendenti del comparto delle imprese di viaggi e turismo e congressi l’incremento di € 200 mensili verrà erogato con delle tranches differenziate e, segnatamente:
1. gennaio 2025: € 70
2. settembre 2025: € 30
3. settembre 2026: € 30
4. giugno 2027: € 40
5. dicembre 2027: € 30
Prevista, inoltre, un’indennità onnicomprensiva una tantum di un importo di € 450 lorde in due tranche di € 225 ciascuna da erogarsi rispettivamente a gennaio 2025 e a giugno 2025.
Tale importo non è utile ai fini del computo di alcun istituto di legge o contrattuale né è da computarsi ai fini del TFR. Le tranche dell’una tantum saranno liquidate ai lavoratori in forza al momento dell’erogazione e saranno riproporzionate in base ai mesi di servizio prestati nel periodo luglio – dicembre 2024, considerando come mese intero quello in cui il lavoratore ha prestato servizio per almeno 15 giorni.
In base a quanto previsto, e tenuto conto delle gradualità e decorrenze previste per l’erogazione delle diverse tranche di aumento, i valori di paga base nazionale conglobata verranno modificati, per i diversi livelli di classificazione del personale, come segue:
|
Al 31/12/2024 |
Dal 01/01/2025 |
Dal 01/06/2025 |
Dal 01/05/2026 |
Dal 01/04/2027 |
A1 |
2.216,16 |
2.337,18 |
2.379,89 |
2.429,72 |
2.500,91 |
A2 |
2.052,20 |
2.164,26 |
2.203,82 |
2.249,96 |
2.315,88 |
B1 |
1.912,45 |
2.016,88 |
2.053,74 |
2.096,74 |
2.158,17 |
B2 |
1.748,47 |
1.843,95 |
1.877,65 |
1.916,96 |
1.973,12 |
C1 |
1.649,36 |
1.739,43 |
1.771,21 |
1.808,30 |
1.861,28 |
C2 |
1.556,59 |
1.641,59 |
1.671,59 |
1.706,59 |
1.756,59 |
C3 |
1.460,28 |
1.540,02 |
1.568,16 |
1.601,00 |
1.647,91 |
D1 |
1.404,36 |
1.481,05 |
1.508,11 |
1.539,69 |
1.584,80 |
D2 |
1.297,82 |
1.368,69 |
1.393,70 |
1.422,88 |
1.464,57 |
Per i dipendenti delle aziende alberghiere minori di cui all’articolo 178 del CCNL Industria Turistica 14.11.2016 (alberghi di 1 e 2 stelle, pensioni, locande), la paga base nazionale conglobata, per i diversi livelli di classificazione del personale, risulta il seguente:
|
Al 31/12/2024 |
Dal 01/01/2025 |
Dal 01/06/2025 |
Dal 01/05/2026 |
Dal 01/04/2027 |
A1 |
2.202,97 |
2.323,27 |
2.365,72 |
2.415,26 |
2.486,02 |
A2 |
2.040,21 |
2.151,62 |
2.190,94 |
2.236,81 |
2.302,35 |
B1 |
1.900,46 |
2.004,24 |
2.040,86 |
2.083,60 |
2.144,64 |
B2 |
1.738,29 |
1.833,21 |
1.866,71 |
1.905,80 |
1.961,64 |
C1 |
1.640,36 |
1.729,93 |
1.761,55 |
1.798,43 |
1.851,12 |
C2 |
1.548,79 |
1.633,36 |
1.663,21 |
1.698,04 |
1.747,79 |
C3 |
1.453,07 |
1.532,42 |
1.560,42 |
1.593,09 |
1.639,77 |
D1 |
1.397,75 |
1.474,08 |
1.501,01 |
1.532,44 |
1.577,34 |
D2 |
1.291,82 |
1.362,36 |
1.387,26 |
1.416,31 |
1.457,80 |
Tabelle salariali lavoratori extra
Tabella retributiva dei lavoratori extra che sostituirà quella di cui all’art. 54 del CCNL Industria Turistica 14 novembre 2016.
Si ricorda che, in base alle disposizione contrattuali, la definizione della retribuzione del personale extra è demandata alla contrattazione territoriale, ma che in assenza di tale disciplina, il compenso orario onnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è fissato, per il periodo di vigenza contrattuale (1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027) nelle seguenti misure:
|
Al 31/12/2024 |
dal 01/01/2025 |
dal 01/06/2025 |
dal 01/05/2026 |
dal 01/04/2027 |
C2 |
14,25 |
15,03 |
15,30 |
15,62 |
16,08 |
C3 |
13,58 |
14,32 |
14,58 |
14,89 |
15,32 |
D1 |
12,99 |
13,70 |
13,95 |
14,24 |
14,66 |
D2 |
12,01 |
12,67 |
12,90 |
13,17 |
13,55 |
L’accordo di rinnovo prevede l’incremento del contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fontur che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, sarà di € 15 mensili, di cui € 13 a carico del datore di lavoro ed € 2 a carico del lavoratore.
Welfare aziendale: le novità introdotte dalla legge di bilancio
Come già riportato nelle precedenti news relative alla Legge di bilancio 2025, assumono particolare rilevanza alcune misure di welfare, fortemente volute dalla nostra associazione, cosi come da tutta Confindustria per rispondere ad alcune delle principali criticità che stanno determinando la gravissima carenza di personale di questi anni.
In particolare i commi da 386 a 391 e da 395 a 398 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, agevolano i lavoratori dipendenti neoassunti, in relazione alle spese connesse alla locazione dell’abitazione di residenza trasferita nel comune di lavoro, e i dipendenti in generale, per la cessione di beni e servizi e per le spese da loro sostenute in relazione all’abitazione principale. Inoltre, è previsto un trattamento integrativo speciale, non imponibile, per i lavoratori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali.
Riportiamo qui di seguito la sintesi realizzata dall’Agenzia delle Entrate
Il regime in favore dei neoassunti (commi da 386 a 389)
I commi da 386 a 389 introducono un regime temporaneo di favore per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1°gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, stabilendo, per i primi due anni dalla data di assunzione, la non concorrenza alla formazione del reddito ai fini fiscali (e non ai fini contributivi), entro il limite complessivo di 5mila euro annui, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti stessi (comma 386).
Tale agevolazione è consentita al ricorrere delle seguenti condizioni:
– importo del reddito da lavoro dipendente, percepito nell’anno precedente la data di assunzione, non superiore a 35mila euro
– trasferimento della residenza nel comune di lavoro qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza
– rilascio da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di apposita dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Dpr n. 445/2000), nella quale lo stesso attesti il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione (da 387 a 389).
Il regime in favore della generalità dei dipendenti (commi 390 e 391)
I commi 390 e 391 aumentano il limite dell’importo non imponibile di alcuni valori dei lavoratori dipendenti, per il corrente periodo d’imposta e i due successivi.
Infatti, derogando al vigente limite di 258,23 euro (articolo 51, comma 3, prima parte del terzo, periodo, del Tuir), per i periodi d’imposta 2025, 2026, e 2027, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di mille euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme, erogate o rimborsate, agli stessi lavoratori, dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Tale limite è elevato a 2mila euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio, riconosciuti e i figli adottivi, affiliati, o affidati, che posseggano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, del citato Tuir).
Il beneficio di non imponibilità entro i predetti limiti si applica a condizione che il lavoratore dipendente:
– dichiari al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli
– rilasci al datore di lavoro apposita dichiarazione, nella quale attesti il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
Infine, rileviamo che, come chiarito dalla lettura dalle circolari dell’Agenzia delle entrate nn. 5/E del 7 marzo 2024, e 23/E del 1° agosto 2023, le predette agevolazioni si possono ritenere implicitamente applicabili anche ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, di cui all’articolo. 50 del Tuir (commi 390 e 391)
Il trattamento integrativo per i lavoratori di ristorazione e turismo (commi da 395 a 398)
I commi da 395 a 398, riconoscono ai lavoratori privati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 5, legge n. 287/1991), e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del Dlgs n. 66, effettuate nei giorni festivi.
Il trattamento integrativo è erogato a condizione che:
– i predetti lavoratori siano titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro nel periodo d’imposta 2024
– i lavoratori stessi ne facciano richiesta al datore di lavoro, dichiarandovi, per iscritto, l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2024.
In caso di erogazione delle somme, i relativi importi sono indicati nella Certificazione unica e il sostituto d’imposta recupera il credito maturato per detta erogazione tramite compensazione (commi da 395 a 398).
Collegato Lavoro 2024 – Prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’INL fornisce una prima illustrazione delle disposizioni in materia di lavoro e sicurezza contenute nella Legge n. 203/2024.
Facendo seguito alla nostra precedente notizia del 20 dicembre 2024, a cui si fa rinvio, si allega la nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024 con la quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito una sintesi delle seguenti disposizioni in tema di lavoro contenute nella Legge 13 dicembre 2024, n. 203, c.d. “Collegato Lavoro 2024”:
· art. 1. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro;
· art. 6. Sospensione della prestazione di cassa integrazione;
· art. 10. Modifiche al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro;
· art. 11. Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali;
· art. 13. Durata del periodo di prova;
· art. 14. Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile;
· art. 17. Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti;
· art. 18. Unico contratto di apprendistato duale;
· art. 19. Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro;
· art. 20. Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di
In allegato INL 30 dicembre 2024
Legge n. 203/2024 “Collegato Lavoro”: modifiche al D.LGS 81/08
Il provvedimento introduce modifiche significative al Testo Unico Sicurezza
La Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (cd. Collegato Lavoro), apporta alcune modifiche al D.lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).
Sul tema è intervenuto anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, tramite la Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 (in allegato), ha commentato alcuni aspetti della legge, in particolare quelli contenuti all’art.1 recante Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le principali modifiche da evidenziare sono:
· All’articolo 38, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4»;
· All’articolo 41, al comma 2:
alla lettera a), dopo le parole: «visita medica preventiva» sono inserite le seguenti: «, anche in fase preassuntiva,»;
alla lettera e-ter), dopo le parole: «sessanta giorni continuativi,» sono inserite le seguenti: «qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica»; Questa modifica introduce l’esclusione dell’obbligatorietà della visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza superiore ai 60 giorni, previa valutazione del medico competente che ne escluda la necessità.
All’articolo 41, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva»; Questa modifica sancisce l’obbligo del medico competente di tener conto, in sede di visita preventiva, degli esami già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione.
All’articolo 41, al comma 9, le parole: «all’organo di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «all’azienda sanitaria locale». Questa modifica individua la competenza dell’azienda sanitaria locale come amministrazione procedente per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente (in luogo dell'”organo di vigilanza” indicato nella precedente formulazione).
All’articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dall’ art. 1, comma 1, lettera e), legge n. 203 del 2024. Questa modifica consente l’uso dei locali sotterranei o semisotterranei chiusi qualora le lavorazioni “non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”. A tal fine, il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata, e non più tramite una richiesta formale di autorizzazione, al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro l’uso dei locali, allegando adeguata documentazione – da individuare con apposita circolare dell’Ispettorato – che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione.
Attenzione! La legge 13 dicembre 2024, n. 203 entrerà in vigore il 12 gennaio 2025.
In allegato Nota INL N.9740/2024
Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito – Sintesi dell’INPS
L’INPS riassume la normativa in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito attualmente in vigore (circolare n. 3/2025).
Si riporta una sintesi dei principali punti della circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, con cui l’INPS ha riepilogato le norme di legge in materia di ammortizzatori sociali durante il rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie, per l’anno 2025, anche alla luce delle disposizioni del Collegato Lavoro 2024 e della Legge di bilancio 2025.
Svolgimento di attività lavorativa durante la CIG
In base alle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro 2024, lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia autonoma sia subordinata, durante il periodo di sospensione dal lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta, a prescindere dalla durata dell’attività, la perdita da parte del lavoratore del diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. La riduzione del avviene in proporzione ai proventi dell’attività lavorativa svolta.
Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare alla Sede INPS territorialmente competente lo svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di fruizione dell’integrazione salariale. Tale obbligo a carico del lavoratore può essere sostituito dalla comunicazione obbligatoria a carico del datore di lavoro (UNILAV), ove prevista.
Dimissioni per fatti concludenti
In conseguenza del protrarsi dell’assenza ingiustificata da parte del lavoratore oltre i termini previsti dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, oltre 15 giorni di calendario, è prevista, previa una apposita procedura chiarita successivamente dalla Nota INL 579/2025, la risoluzione del rapporto senza diritto alla NASPI e di conseguenza senza obbligo di contributo di licenziamento. Sul tema si veda nostro articolo a commento della citata Nota INL.
NASPI
La Legge di bilancio 2025 ha previsto che, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025, eventuali dimissioni volontarie o risoluzioni consensuali (escluse le ipotesi che comportano il diritto alla NASPI) intervenute nei 12 mesi precedenti il licenziamento fanno decorrere da zero il computo del requisito delle 13 settimane di contribuzione utili per accedere alla NASPI.
Congedo parentale
La Legge di bilancio 2025 ha aumentato, in via strutturale, all’80 per cento della retribuzione, l’indennità di congedo parentale per due mesi aggiuntivi rispetto al primo mese di utilizzo da parte dei genitori lavoratori dipendenti (alternativamente tra loro), entro il sesto anno di vita del bambino.
L’innalzamento è previsto per le ipotesi di cessazione del congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025.
Cigs in deroga in favore dei lavoratori dipendenti di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa
La Legge di bilancio 2025 ha stanziato, per il 2025, 70 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni interessate con apposito decreto interministeriale, oltre alle risorse residue dei precedenti finanziamenti, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, previsti dall’art. 44, comma 11-bis, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall’art. 53-ter del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale.
CIGS per cessazione di attività
Prorogata dalla legge di bilancio, per l’anno 2025, la possibilità di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale da parte delle aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109. L’ambito di applicazione è stato ampliato anche in deroga all’art. 20, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che individua le aziende che hanno accesso alla CIGS.
Tale misura è stata finanziata con 100 milioni di euro per il 2025 e l’integrazione salariale può essere concessa, in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali, per un periodo massimo di 12 mesi.
Proroga della CIGS oltre i limiti temporali di legge
Prorogata la possibilità di superare i limiti di durata della CIGS per le imprese strategiche con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali
(art. 22-bis del Decreto Legislativo n. 148/2015 e messaggio INPS n. 2948 dell’11 agosto 2023).
Confermato inoltre lo strumento della CIGS a seguito di accordi di transizione occupazionale, ai sensi dell’art. 22-ter del Decreto Legislativo n. 148/2015.
In allegato Circolare INPS n. 3 del 15 gennaio 2025
Dimissioni per fatti concludenti – Indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Chiarimenti sulla nuova norma che prevede, caso di assenza ingiustificata prolungata, la risoluzione del rapporto per dimissioni.
Il Collegato Lavoro 2024 (Legge 203/2024) ha previsto che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL, o in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dia comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non vale la disciplina prevista dall’art. 26 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di dimissioni telematiche.
Questo comporta il mancato riconoscimento della NASPI. Parimenti non sarà quindi dovuto il contributo di licenziamento.
Tale disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Al riguardo, la nota dell’INL l’allegata nota prot. n. 579, del 22 gennaio 2025, facendo riserva di ulteriori indicazioni, ha precisato che:
· la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a ricevere la comunicazione da parte del datore di lavoro in merito alla prolungata assenza ingiustificata del lavoratore è individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro;
· detta comunicazione deve effettuarsi non in qualsiasi caso di assenza ingiustificata, bensì solo allorché il datore di lavoro, verificato il superamento del termine indicato dal contratto collettivo applicato o, in assenza di previsione contrattuale, in caso siano trascorsi almeno 15 giorni dall’inizio dell’assenza (la legge infatti parla di assenza ingiustificata superiore a 15 giorni), intenda far valere tale assenza ai fini della risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore;
· la comunicazione deve essere inviata preferibilmente via PEC e contenere tutte le informazioni utili a rintracciare il lavoratore a conoscenza del datore di lavoro (tra cui i recapiti telefonici e di posta elettronica) oltre che i dati anagrafici dello stesso (v. fac simile allegato);
· l’Ispettorato competente può avviare e concludere la verifica circa la veridicità della comunicazione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del datore di lavoro, contattando il lavoratore e altro personale impiegato presso lo stesso datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili per confermare l’assenza e chiarirne eventualmente le ragioni;
· una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva applicata o dalla legge (15 giorni) ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il datore di lavoro può procedere alla comunicazione obbligatoria della cessazione del rapporto;
· per evitare l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve dimostrare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicarli al datore di lavoro oppure la circostanza di averli in effetti comunicati. In tal caso, o nell’ipotesi in cui accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro comunica l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore sia al datore di lavoro.
Elenco allegati alla notizia
“Dimissioni di fatto”
Istruzioni operative dell’Ispettorato del lavoro e le indicazioni di Confindustria
Confindustria ha predisposto una breve informativa sulla Nota n. 579/2025 dell’INL, contenente istruzioni operative sulla procedura delle cc.dd. “dimissioni di fatto“.
In allegato anche la nota dell’INL di cui si tratta e la precedente informativa sul Collegato Lavoro del 19 dicembre scorso.
Allegati
Nota di aggiornamento istruzioni operative
Nota aggiornamento collegato lavoro 2024
Lavoro dipendente: le novità fiscali in Legge di Bilancio 2025
Le misure confermate e nuove in tema di lavoro dipendente dal punto di vista fiscale
La Legge di Bilancio 2025 apporta modifiche ad alcune disposizioni relative alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Fringe benefit auto (articolo 1, comma 48)
La disciplina concernente la corretta valorizzazione degli autoveicoli concessi in uso ai dipendenti ai fini della determinazione del reddito di lavoro viene modificata prevedendo una misura di imponibilità diversificata a seconda della tipologia di autovettura assegnata.
In particolare, la nuova formulazione dispone che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Come evidenziato, quindi, le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle auto di nuova immatricolazione se assegnate sulla base di contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.
Per quanto concerne le auto già in uso continua pertanto ad applicarsi la precedente disciplina.
Al riguardo, si ricorda che tale disciplina stabilisce che la determinazione del fringe benefit auto debba essere effettuata assumendo aliquote variabili in funzione delle emissioni di anidride carbonica.
In particolare, le aliquote sono:
a. 25% con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
b. 30% con emissioni tra 60 e 160 g/km;
c. 50% con emissioni tra 160 e 190 g/km;
d. 60% con emissioni superiori a 190 g/km.
Tali aliquote si applicano all’importo già indicato, ossia quello corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali ACI, sempre al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
Trasferte (articolo 1, comma 81)
L’attuale disciplina in materia di trasferte di lavoro prevede che il datore possa riconoscere, ai dipendenti che si spostano per missioni fuori dal territorio comunale, indennità o rimborsi (o entrambi) che non concorrono alla formazione del reddito.
In particolare, la norma dispone che le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 Euro al giorno, elevate a 77,47 Euro per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 Euro, elevate a 25,82 Euro per le trasferte all’estero.
Sono quindi previsti, in sostanza, tre sistemi diversi: indennitario, analitico o misto.
Ferme restando queste previsioni normative, la Legge di Bilancio 2025 stabilisce ora che, ai fini della non concorrenza al reddito dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, tali spese devono essere sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabile.
In relazione agli autoservizi pubblici non di linea, sono definiti come tali quelli che:
· provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
· vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Costituiscono, pertanto, autoservizi pubblici non di linea:
· il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
· il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.
In parallelo alla nuova condizione dei pagamenti tracciabili al fine di escludere la concorrenza al reddito di lavoro delle spese di trasferta indicate, la Legge di Bilancio 2025 dispone inoltre che le medesime spese siano deducibili dal reddito di impresa soltanto se effettuate secondo i richiamati sistemi di pagamento.
In particolare, si stabilisce che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Restano applicabili le ulteriori ordinarie regole fissate per la deducibilità dal reddito di impresa di tali spese sostenute a favore di lavoratori dipendenti.
Al riguardo, si ricorda che è riconosciuta la deducibilità dei servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea e che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 Euro (il limite è elevato a 258,23 Euro per le trasferte all’estero). Qualora il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà o noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
Le disposizioni sin qui riepilogate sono riferibili anche ai fini dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
La nuova disciplina in materia di rimborsi spese per trasferte si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Reddito di lavoro prestato all’estero – Retribuzioni convenzionali (articolo 1, comma 98)
La Legge di Bilancio 2025 reca una norma interpretativa delle disposizioni che regolano le modalità impositive del reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
In termini generali, il regime fiscale in esame dispone che, alle condizioni indicate, l’assoggettamento del reddito è effettuato utilizzando le retribuzioni convenzionali. Tale modalità di tassazione consente di assumere quale base imponibile non le somme e i valori effettivamente percepiti, bensì gli importi determinati in modo forfetario in base alla fascia reddituale e al settore di attività di riferimento.
Si ricorda che le citate modalità impositive riguardano i soggetti che, pur prestando attività di lavoro dipendente all’estero in modo continuativo e quale oggetto esclusivo del rapporto, mantengono la residenza fiscale in Italia in virtù, ad esempio, della presenza di legami familiari nel territorio dello Stato.
In merito alle corrette modalità applicative di questo regime, il legislatore specifica ora che le disposizioni che lo regolano si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.
In altri termini, il rientro settimanale al domicilio non comporterebbe il venir meno dei requisiti di continuatività ed esclusività del rapporto di lavoro all’estero, con l’effetto che il reddito di lavoro continuerebbe ad essere assoggettato mediante il regime delle retribuzioni convenzionali.
Invero, l’amministrazione finanziaria si è già espressa sull’ammissibilità del rientro in Italia per ragioni extra-lavorative. Infatti, in passato l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “Per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi (sottolineatura aggiunta, ndr), indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi”.
Sebbene la norma interpretativa in questione sia contenuta nella disciplina dedicata ai lavoratori frontalieri, la stessa dovrebbe avere portata generale e riguardare tutti i lavoratori che prestano attività lavorativa all’estero per più di 183 giorni in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.
La norma in questione, avendo natura interpretativa, ha di conseguenza carattere retroattivo, rendendosi applicabile anche in relazione alle situazioni già in essere.
Premi di produttività (articolo 1, comma 385)
La Legge di Bilancio 2025 interviene sulla disciplina concernente l’imposta sostitutiva sui premi di risultato.
In particolare, per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta dal 10 al 5 per cento (analogamente a quanto stabilito per gli anni 2023 e 2024).
Le disposizioni normative che hanno introdotto tale disciplina prevedono che i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi, misurabili e verificabili, di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione “possano” essere assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.
Ai fini dell’imposizione sostitutiva, tali somme devono essere erogate entro il limite di importo complessivo di 3.000 Euro e in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA o RSU, depositati telematicamente presso la sede dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
I suddetti contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e individuare un “periodo congruo”, ovvero un arco temporale al termine del quale deve essere verificato l’incremento in questione.
La verifica dell’incremento deve essere effettuata, in base a quanto previsto dalla legge, “in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati” (nei contratti che regolano il premio di risultato, ndr).
Possono essere destinatari della detassazione dei premi di risultato i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano prodotto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 Euro nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili.
Qualora sia previsto dal contratto collettivo, il premio può essere sostituito, in tutto o in parte, con beni e servizi in natura (welfare aziendale); tali valori in natura sono esclusi, entro determinate soglie e nel rispetto di specifiche condizioni, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Per poter optare per la sostituzione delle somme, queste ultime devono costituire premi “detassabili” (ossia, come già detto, assoggettabili all’imposta sostitutiva).
Rimborsi per locazioni e manutenzioni immobiliari (articolo 1, commi 386-389)
La Legge di Bilancio 2025 introduce una nuova agevolazione a beneficio di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
L’agevolazione consiste nella non concorrenza alla formazione del reddito, per i primi due anni dalla data di assunzione, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti entro il limite complessivo di 5.000 Euro annui.
L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
La misura di favore si applica ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente la data di assunzione a 35.000 Euro che abbiano trasferito la residenza nel Comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 chilometri di distanza dal Comune di precedente residenza.
Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
Limite di esenzione dei fringe benefit (articolo 1, commi 390-391)
La Legge di Bilancio 2025 incrementa – per i periodi di imposta 2025, 2026, 2027 – la soglia di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro delle erogazioni in natura effettuate nei confronti di dipendenti da 258,23 Euro a 1.000 Euro.
Tale limite è elevato a 2.000 Euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati.
Si considerano “a carico” i figli che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 Euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 Euro.
Il limite di esenzione maggiorato si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
I datori di lavoro provvedono all’attuazione della disciplina agevolativa in commento previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
In termini generali, si ricorda che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (cosiddetto “principio di onnicomprensività”).
In deroga a tale principio, viene riconosciuta una soglia annua di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (fringe benefit), nonché a soggetti che producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ordinariamente prevista in misura pari a 258,23 Euro.
Si evidenzia che, secondo la disciplina ordinaria, la soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, essendo invece escluse quelle in denaro.
La nuova disposizione recata dalla legge di Bilancio 2025, invece, include nella richiamata soglia anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Si rileva che, superata la soglia di esenzione, l’intero importo dei beni e servizi concorre alla formazione del reddito.
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2024 aveva già previsto, per il solo anno 2024, l’incremento della soglia di esenzione da 258,23 Euro a 1.000 Euro (anche in tal caso elevati a 2.000 Euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico), includendo anche nella soglia le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Agevolazioni per lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi (articolo 1, commi 395-398)
La Legge di Bilancio 2025 ripropone, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 30 settembre 2025, una misura di sostegno finalizzata a garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.
Per il periodo indicato, ai lavoratori degli esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Per espressa previsione normativa, il trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito.
Le disposizioni di favore si applicano ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a 40.000 Euro.
Il datore di lavoro, nelle sue vesti di sostituto di imposta, riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2024.
Le somme erogate sono indicate nella Certificazione Unica (CU) e il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione.
Fringe benefit: erogazione tramite carta di debito nominativa
I beni e servizi di cui all’articolo 51 comma 3 del TUIR possono essere erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti anche mediante carte di debito.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 5 del 15 gennaio 2025, in relazione ad un interpello presentato da un’azienda nei mesi scorsi ha fornito interessanti indicazioni in materia di welfare. In particolare, viene specificato che i beni e servizi di cui all’articolo 51 comma 3 del TUIR possono essere erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti anche mediante carte di debito.
L’Amministrazione Finanziaria, ritiene che, a determinate condizioni, una carta di debito assegnata dal datore di lavoro ai dipendenti possa essere considerata un documento di legittimazione di cui all’art. 51 co. 3-bis del TUIR e art. 6 del DM 25.3.2016, fermo restando ovviamente il limite di non imponibilità previsto dalla norma pari a 258,23 euro ed elevato a 1.000 o 2.000 euro fino al 2027.
La carta di debito per essere assimilata ad un titolo di legittimazione:
· deve essere utilizzata dai dipendenti unicamente per fruire dell’assegnazione dei fringe benefit nel limite del budget assegnato ed entro la soglia di cui all’articolo 51 comma 3 del TUIR;
· non è monetizzabile e/o convertibile, anche parzialmente, in denaro;
· deve essere nominativa, quindi utilizzabile unicamente dal dipendente a cui è assegnata;
· non può essere ceduta a terzi o commercializzabile;
· deve essere utilizzata unicamente presso esercizi commerciali o fornitori specificamente individuati (in elenchi o sulla piattaforma
Premi di risultato: Imposta sostitutiva ridotta al 5%
Quadro riassuntivo
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2025, è intervenuta nuovamente in materia di premi di risultato, disponendo anche per l’anno in corso e per i due successivi, la riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa (co. 385)
La disposizione estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali – già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024 – dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concernono esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.
Riportiamo qui di seguito l’approfondimento di Fisco Oggi, sulla disciplina agevolata dei premi di risutato prevista anche per il periodo 2025-2027.
La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 385) conferma per altri tre anni l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali in misura dimezzata, con aliquota del 5% anziché 10%, sui premi di risultato e sulle partecipazioni agli utili d’impresa entro il limite di 3mila euro. L’agevolazione, che riguarda esclusivamente le erogazioni destinate ai lavoratori dipendenti privati, mantiene dunque lo sconto maggiorato anche per gli anni 2025, 2026 e 2027.
Un po’di storia
Il regime oggetto della proroga si è fatto spazio e ha preso posizione per la prima volta nell’ordinamento fiscale italiano con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 182 a 189, legge n. 208/2015). Modificato e ampliato rispetto al suo esordio, prevede, a regime, un’imposta sostitutiva del 10% dell’Irpef e delle relative addizionali, per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione è legata ad aumenti di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili. Il regime è applicabile alle retribuzioni aggiuntive corrisposte in esecuzione di contratti di lavoro collettivi di secondo livello, territoriali o aziendali. Stesso trattamento per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (assegnati secondo le modalità stabilite dall’articolo 2102 del codice civile). In tal caso salta il requisito dell’aumento della produttività (circolare 28/2016).
In via transitoria, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è scesa al 5% per i premi di produttività erogati nel 2023 (legge di bilancio 2023) e nel 2024 (legge di bilancio 2024) per poi arrivare ai giorni nostri con la proroga per l’intero triennio 2025-2027 prevista dalla legge di bilancio 2025.
La disciplina
L’imposta sostitutiva di cui parliamo è applicata automaticamente, salvo espressa rinuncia del dipendente, ai premi agevolabili di importo complessivo non superiore a 3mila euro lordi. Inoltre, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i dipendenti nell’organizzazione del lavoro, è previsto uno sconto del 20% sull’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, su un premio erogato (secondo i criteri del comma 182 della legge di stabilità 2016 introduttiva dell’agevolazione) non superiore a 800 euro, somma su cui non è dovuta alcuna contribuzione da parte del dipendente. Precedentemente, per la stessa ipotesi, l’agevolazione consisteva nell’innalzamento da 3mila a 4mila euro del premio soggetto a imposta sostitutiva.
Possono beneficiare del regime coloro che, nell’anno precedente a quello di riscossione del riconoscimento economico, hanno percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80mila euro annui.
I premi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se convertiti, per scelta dell’interessato, nelle forme alternative ammesse e specificate nei contratti collettivi, ad esempio, benefit, voucher o contributi per l’assistenza sanitaria e pensionistica (articolo 51, comma 2 e ultimo periodo comma 3, Tuir). L’esenzione deve essere applicata nei limiti delle rispettive norme di riferimento. Fanno eccezione le somme e i valori indicati al comma 4 dell’articolo 51 del Tuir che rilevano, invece, ai fini del reddito di lavoro dipendente e sono tassati secondo le regole previste dal comma 4 richiamato (articolo 1, commi 184 e 184-bis, Stabilità 2016).
Nel caso in cui il valore del premio risulti più alto rispetto a queste forme alternative di retribuzione, l’eccedenza è sottoposta a imposta sostitutiva oppure ordinaria a scelta del lavoratore (circolare n. 28/2016).
A segnare il passaggio dalla teoria alla pratica è stato, in primo luogo, il decreto interministeriale attuativo del 25 marzo 2016, del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha definito i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali ai fini dell’attribuzione dei premi e, a cascata, dell’accesso all’imposta sostitutiva.
Il decreto precisa che i criteri di misurazione degli elementi che determinano l’assegnazione delle maggiorazioni retributive contenute nei contratti collettivi possono basarsi sull’aumento della produzione o in risparmi di fattori produttivi oppure nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, raggiunti attraverso una migliore organizzazione del lavoro (ad esempio con straordinari o lavoro agile).
I miglioramenti acquisiti devono essere verificabili con indicatori numerici o di altro genere individuati nei contratti. Sempre i contratti devono stabilire il “periodo congruo” entro il quale l’incremento va realizzato. Ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale è necessario, in linea generale, che il risultato raggiunto dall’azienda risulti incrementale rispetto a quello realizzato nel periodo antecedente a quello di maturazione del premio. In sostanza non è sufficiente il conseguimento degli obiettivi definiti nell’accordo aziendale o territoriale (risoluzione n. 78/2018 e risposta n. 59/2024).
La prassi
L’Agenzia delle entrate, da parte sua, è intervenuta puntualmente sull’argomento dalla sua introduzione e ogni qualvolta il regime è stato ritoccato o prorogato. Diciamo che, tuttavia, l’impianto applicativo della misura è rimasto inalterato nel tempo.
La prima circolare a fornire chiarimenti è stata la n. 28 del 2016 (vedi “Premi, benefit e sostitutiva al 10%. Le agevolazioni fiscali ai raggi x“) seguita dalla n. 5/2018 (vedi “Tassazione premi di risultato: l’Agenzia chiarisce le novità“), che ha recepito le modifiche arrivate con la legge di stabilità 2017 e, successivamente, con il Dl n. 50/2017. La prima ha portato da 50mila a 80mila euro il limite di reddito dei dipendenti ammessi al trattamento di favore, da 2mila a 3mila euro il premio soggetto a imposta sostitutiva e da 2.500 e 4mila euro il premio agevolabile in caso di premio erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Per quanto riguarda quest’ultima ipotesi, tuttavia, la disciplina è cambiata abolendo la differenza del tetto agevolabile.
L’articolo 55 del Dl 50/2017, infatti, ha sostituito il comma 189 che prevedeva la soglia maggiorata di 4mila euro in caso di partecipazione attiva dei lavoratori e ha introdotto un’agevolazione di natura contributiva. In sintesi, dai contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del Dl) al posto dell’innalzamento del limite agevolabile (4mila euro), è applicabile la riduzione dell’onere contributivo su una parte di premio. In particolare, il datore di lavoro può ridurre il proprio carico contributivo di venti punti percentuali relativamente a una porzione di premio di risultato agevolabile non superiore a 800 euro, mentre il dipendente non deve alcun contributo su tale importo.
Di conseguenza, anche i premi di risultato erogati in esecuzione di contratti, aziendali o territoriali, stipulati dopo l’entrata del Dl n. 50/2017, sono diventati agevolabili nell’importo massimo lordo di euro 3mila anche se corrisposti da aziende che adottano forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Più di recente, è stata la circolare n. 23/2023 a intervenire sull’argomento (vedi “Welfare aziendale 2023: le news approdate con il decreto “Lavoro”“). Il documento di prassi ha puntualizzato, con riferimento agli ulteriori benefici fiscali introdotti dal decreto “Lavoro” e dal decreto “Aiuti-bis” in tema di welfare e benefit aziendali, prorogati anch’essi al triennio 2025-2027, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche non concorrono, entro il limite 3mila euro, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all’imposta sostitutiva prevista dai commi da 182 a 189, della legge n. 208/2015, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato.
Infine, la circolare n. 5/2024 ha confermato, a proposito dell’ulteriore proroga al 2024 dell’agevolazione, le istruzioni e i chiarimenti forniti con le precedenti circolari su richiamate.
Maxi-deduzione nuove assunzioni
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.1/E del 20 gennaio 2025, in materia di maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
La Circolare fornisce indicazioni sull’applicazione dell’agevolazione introdotta dall’articolo 4 del Dlgs n. 216/2023 e di recente estesa fino al 2027 dalla legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).
L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Tale costo è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, come risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera b), n. 9), del Codice civile e l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per calcolare la maggiorazione occorre far riferimento al dato contabile delle già menzionate voci, fatte salve le specifiche deroghe di cui si tratta nella circolare.
La maggiorazione è, inoltre, aumentata al 30% per determinate categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, indicate nell’Allegato 1 al decreto, come per esempio: le persone con disabilità, le donne con almeno due figli di età minore di diciotto anni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.
Con la circolare sono precisate le modalità di determinazione della maggiorazione in presenza di neoassunti riferibili a categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela e sulle modalità di calcolo per il gruppo interno, in cui ogni soggetto deve ridurre il costo da assumere ai fini della maggiorazione in base a un rapporto che tiene conto dei decrementi occupazionali che si sono verificati in altre società del gruppo.
In allegato Circolare 1/2025 AdE
Spese per trasferte: obbligatoria la tracciabilità
Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimenti ricevute in questi giorni, riportiamo qui di seguito la nuova disciplina prevista in legge di Bilancio 2025, in materia di spese per trasferta.
La nuova legge di bilancio infatti ha stabilito che le spese di trasferta debbano essere esclusivamente effettuate con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento elettronico diversi dal contante.
Misure in materia di tracciabilità delle spese (co. 81-86)
La disposizione prevede alcune modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi.
-
- Spese per trasferte – Per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, si prevede che le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante. Per quanto riguarda invece la determinazione del reddito di lavoro autonomo, si prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese di viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento elettronico diversi dal contante. La deducibilità viene confermata anche per le spese per prestazioni di lavoro, nei limiti previsti dalla relativa norma del TUIR.
- Spese di rappresentanza – Le spese di rappresentanza sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.
Le precedenti previsioni si applicano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni sulla deducibilità delle spese e sulla relativa applicazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Alloggi per i lavoratori. Piano di Confindustria per l’abitare sostenibile
Un progetto di Confindustria per le esigenze abitative dei lavoratori
Confindustria ha avviato un progetto articolato per rispondere all’esigenza di alloggio per i lavoratori.
Il Piano di Confindustria per l’Abitare Sostenibile, elaborato anche sulla base dei contributi ricevuti dal sistema, contiene una serie di proposte in materia urbanistica, finanziaria e fiscale per favorire la costruzione di nuovi alloggi per i lavoratori a basso reddito, anche attraverso la riqualificazione e la valorizzazione di aree e immobili pubblici inutilizzati. Ciò al fine di rendere le imprese maggiormente attrattive nei confronti dei lavoratori favorendo così l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
La carenza di personale, infatti, come emerge anche da recenti analisi del Centro Studi Confindustria, è uno dei principali nodi che frenano lo sviluppo; la scarsità di abitazioni a un costo sostenibile e il forte disallineamento in numerose aree del Paese – al Nord come al Sud – tra il costo delle abitazioni e la produttività del lavoro amplifica le difficoltà di imprese e lavoratori.
La Legge di Bilancio appena varata introduce in tal senso alcune misure utili: un intervento fiscale di favore per i datori di lavoro che, in presenza di determinate condizioni, eroghino somme ai dipendenti per il pagamento dei canoni di locazione e la realizzazione del “Piano Casa Italia” finalizzato proprio a fornire risposte ai fabbisogni abitativi.
Su questo tema, di forte rilevanza anche per il nostro settore, in particolare per quanto riguarda le staffhouse, vi invitiamo a farci pervenire vostre eventuali suggerimenti e segnalazioni.
Riportiamo in allegato il Piano.
Allegati
Piano di Confindustria per l’abitare sostenibile
Dal 01.01.2025 ridotti gli oneri FIS e addizionale CIG/CIGS
Con circolare 5/2025 (in allegato) l’INPS ricorda che diventano operative, dal 1 gennaio 2025, le riduzioni sulla contribuzione ordinaria FIS e sulla contribuzione addizionale per CIGS a favore di aziende che non hanno presentato domanda per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale.
Per quanto riguarda il FIS, l’istituto ricorda che per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno ventiquattro mesi, la contribuzione ordinaria al Fondo scende dallo 0,50% allo 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
Per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, la contribuzione al FIS rimane invece confermata allo 0,80%.
Per quanto riguarda la CIGS – che, come noto, è stata estesa dalla legge di Bilancio 2022 a tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato più di 15 dipendenti e che rientrano nelle tutele del FIS – a partire dal 1.01.2025, è prevista una riduzione del contributo addizionale (il contributo che si paga per l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale) che scende:
a) al 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) al 9% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
Anche in questo caso, la riduzione del contributo addizionale opera solo in favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale straordinaria o in deroga per almeno ventiquattro mesi.
Per maggiori dettagli si rinvia al testo del provvedimento riportato in allegato
Allegati
Circolare INPS 5/2025
Flussi 2025, ora è possibile visualizzare le domande precompilate
Prima del click day, i datori di lavoro possono controllare se lo stato di lavorazione è corretto
Fino al 4 febbraio 2025, vigiia del primo click day per i flussi 2025, i datori di lavoro potranno controllare le domande che hanno precompilato si trovano nello stato di lavorazione corretto.
“Dalla giornata di oggi e fino al 4 febbraio 2025 alle ore 20:00 si potrà accedere, sul Portale Servizi – ALI, alla sezione “COMPILA DOMANDE DECRETO FLUSSI 2025/CLICK-DAY 2025”, in sola lettura, in modo tale da poter visualizzare le domande di propria competenza ed il relativo “stato di lavorazione”, scrive in una nota il Ministero dell’Interno.
“Qualora, a fronte di una segnalazione aperta nel periodo 13-19 gennaio 2025, le domande non risultassero ancora nello “stato di lavorazione” corretto, Vi chiediamo gentilmente di aprire una nuova segnalazione (indicando l’identificativo della domanda ed il numero del ticket aperto nel periodo sopra citato) affinché la domanda possa essere lavorata”.
Fonte: Integrazione Migranti
Cordiali saluti
La Segreteria Upa