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Circolare del 28 dicembre 2022
Argomenti:
- Aiuti di Stato: proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione al 31 gennaio 2023
- Crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas
Ø DL Aiuti quater – Pubblicazione in Gazzetta ufficiale
Ø Indennità una tantum 150 euro: domande fino al 31 gennaio 2023
Ø Welfare aziendale 2022, l’Agenzia chiarisce la nuova disciplina
Ø LA RICCHEZZA DEI COMUNI TURISTICI
Ø PROTOCOLLO COVID19 E ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO
DL Aiuti-quater – Nota testo GU – DL_n176_2022_AiutiQuater_Modifiche_al_110 – DLAIUTI_QUATER – INPS_n_4159_del_17_novembre_2022 – La_ricchezza_dei_comuni_turistici – Nota DL Aiuti quater – Misure Credito e Finanza
Aiuti di Stato: proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione al 31 gennaio 2023
Nuovo rinvio del termine per la presentazione del Modello
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento con cui proroga il termine per la presentazione del Modello di dichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo al 31 gennaio 2023.
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 avranno quindi due mesi di tempo in più rispetto alla scadenza di oggi 30 novembre, per inviare la dichiarazione sostitutiva.
Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, già prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento, slitta così alla nuova data del 31 gennaio 2023.
Agenzia delle Entrate: le Faq sull’autodichiarazione aiuti Covid
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato 28 Faq sulle modalità di compilazione del modello (https://agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-frequenti-framework-imprese), chiarendo i dubbi sollevati da operatori e associazioni.
Tra i principali chiarimenti forniti, si segnalano i seguenti:
- nell’ambito dell’impresa unica, i soggetti che non hanno fruito di aiuti ricompresi nel cosiddetto “regime ombrello” non devono presentare l’autodichiarazione. È libera, inoltre, la scelta sul soggetto chiamato a regolarizzare l’eventuale splafonamento, purché tale soggetto abbia beneficiato di aiuti inclusi nel “regime ombrello” per un ammontare capiente rispetto alla somma da restituire;
- è consentito allocare nella Sezione 3.12 – se sussistono le condizioni – anche gli aiuti della Sezione 3.1 ricevuti prima del 13 ottobre 2020, data a partire dalla quale è stata istituita la Sezione 3.12;
- nelle operazioni straordinarie che comportano l’estinzione del soggetto dante causa, il soggetto avente causa presenta, per conto del dante causa, l’autodichiarazione relativa agli aiuti fruiti da quest’ultimo. In particolare, in caso di fusione propria, per effetto della quale le società fuse si estinguono dando origine a una nuova società, quest’ultima presenta un’autodichiarazione per ciascuna delle società estinte (per gli aiuti da queste fruite) e un’autodichiarazione per sè con riferimento agli aiuti fruiti dopo l’operazione straordinaria;
- per il tax credit locazioni, la data di maturazione – che rappresenta la data di concessione dell’aiuto in alternativa alla data di presentazione della dichiarazione e alla data di compensazione – coincide con la data di pagamento del canone;
- in presenza di esonero Irap (concesso il 19 maggio 2020) e Decontribuzione Sud per il terzo trimestre 2020, l’impresa può regolarizza l’eventuale splafonamento attingendo dal beneficio Irap;
- le esenzioni Imu previste dal “regime ombrello” non vanno indicate nel prospetto “Aiuti di Stato” (RS401) del modello Redditi, in quanto si tratta di aiuti non gestiti dall’Agenzia delle
Calcolo interessi da recupero, nuova Faq sugli Aiuti di Stato
Nuovo chiarimento sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione del Temporary Framework
Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate un nuovo chiarimento relativo alla compilazione dell’autodichiarazione per gli Aiuti di Stato Covid-19, che attesta il rispetto dei requisiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”. L’autodichiarazione deve essere presentata entro mercoledì 30 novembre dagli operatori economici, beneficiari degli aiuti richiamati dall’articolo 1 del decreto Mef 11 dicembre 2021.
Il focus della nuova Faq è sul calcolo degli interessi da recupero, per poter di contenere il più possibile errori da parte del chi che, volontariamente, restituisce gli aiuti fruiti illegittimamente.
Il “regime ombrello” consente di restituire l’ammontare dell’aiuto eccedente l’importo del massimale pro tempore vigente, includendo gli interessi di recupero. Nelle istruzioni al modello di autodichiarazione, è chiarito che questi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento Ce n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02).
In proposito, l’Agenzia conferma che gli interessi da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale con tutte le conseguenze derivanti. In particolare, in relazione alle modalità di calcolo, per la determinazione degli interessi da recupero, in caso di allocazione degli aiuti dal massimale di 800mila a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).
Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12 gli interessi da recupero devono essere calcolati:
- per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000
- per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).
Salgono, dunque, a 30 le risposte ai quesiti pubblicate il 17 novembre scorso nell’area dedicata del sito dell’Agenzia, volte a chiarire i dubbi più frequenti sollevati da operatori e associazioni (vedi articolo “Aiuti di Stato “Covid 19”: in rete le Faq sull’autodichiarazione”).
Riversamento Aiuti di Stato percepiti in eccedenza dei massimali – pubblicazione FAQ Agenzie delle Entrate
Comunicato Ministero del Turismo
Si informa tutti i soggetti che abbiano beneficiato di aiuti di stato in eccedenza dei massimali relativi al regime di aiuti di Stato di riferimento che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le seguenti FAQ. In particolare, la FAQ rubricata “Riversamento degli splafonamenti” stabilisce che gli aiuti di stato percepiti vadano a saturare il plafond in base all’ordine cronologico di registrazione sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA). Il calcolo delle eventuali eccedenze dovrà pertanto tener conto dell’ordine cronologico con cui i diversi aiuti (sia quelli rientranti nel «regime ombrello» sia quelli che non vi rientrano) sono stati e saranno registrati nel RNA, SIAN e SIPA.
E’ opportuno segnalare inoltre che il massimale applicabile a ciascuna misura è individuato dalla specifica Decisione con cui la Commissione Europea ha autorizzato l’erogazione di contributi, fatte salve eventuali successive Decisioni che approvino variazioni dei massimali dei contributi erogabili a ciascun beneficiario.
Fonte: Ministero del Turismo
Crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 – Codice tributo per l’utilizzo in compensazione
Risoluzione 72/E
Con la risoluzione n. 72 di ieri, 12 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre.
A riguardo ricordiamo che il DL Aiuti quater, all’articolo 1, co. 1, ha esteso al mese di dicembre 2022, i crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale previsti per i mesi di ottobre e novembre dal DL Aiuti ter.
I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30 giugno 2023, inserendo i seguenti codici tributo:
– “6995” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
– “6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto- legge 18 novembre 2022, n. 176”
I codici tributo andranno esposti, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti di imposta potranno essere ceduti, solo per intero, a terzi.
Chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/E/2022, pubblicata ieri, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.
Nel documento sono, altresì, elaborate risposte puntuali ad alcuni quesiti specifici formulati da imprese e associazioni di categoria.
Allegati
Circolare AE n 36 crediti energia gas terzo e quarto trimestre-1
Consorzio LUCE
Libera Unione tra Consumatori di Energia
Via Degli Orefici, 3/2 – 17100 Savona
Partita IVA e C.F. 01628660092
Approfondimenti bozza del Ddl Bilancio 2023
Punti di particolare interesse, previsti:
- azzeramento oneri di sistema per il primo trimestre 2023
- proroga con aumento aliquote dei crediti d’imposta per il primo trimestre 2023:
- 35% per imprese non energivore e non gasivore
- 45% per imprese energivore e gasivore
Nei primi 10 articoli sono presenti le norme contro il “caro energia”, in particolare:
- Art. 2 è contribuzione sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo trimestre 2023:
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- ENERGIA ELETTRICA:
- Imprese “energivore” (iscritte nell’elenco CSEA 2023 ai sensi del DM 21 dicembre 2017) è 45% (anche per energia prodotta e autoconsumata)
- Imprese “non energivore” è 35%
- ENERGIA ELETTRICA:
-
- GAS NATURALE:
- Imprese “gasivore” (iscritte nell’elenco CSEA 2023 ai sensi del DM 21 dicembre 2021) è 45%
- Imprese “non gasivore” è 45%
- GAS NATURALE:
- Art. 3 è Azzeramento oneri generali sistema elettrico per il primo trimestre 2023
- Art. 4 è Riduzione IVA e degli oneri generali del settore gas per il primo trimestre 2023
- Art. 9 è Tetto ai ricavi dei produttori elettrici da rinnovabili a 180 euro/MWh (in applicazione del regolamento 2022/1854 del Consiglio UE del 6 ottobre 2022 per i ricavi delle produzioni inframarginali)
- Art. 10 è Aste Terna per la selezioni di soggetti che si assumano l’impegno di riduzione dei consumi di energia elettrica nel periodo 1/12/2022 – 31/03/2023 ai sensi del regolamento UE 2022/1854. Il servizio sarà coordinato con la procedura finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio Terna dovrà trasmettere una proposta di procedura al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica che dovrà approvarla sentita l’Arera
All’Art. 26, attualmente lasciato in bianco, le “Modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette” per la rielaborazione della tassa sugli extraprofitti che la premier Giorgia Meloni ha detto salirà al 35%.
Fonte https://www.quotidianoenergia.it/
Manovra: 21 mld € per il caro-energia. Ma con DL scende lo sconto sui carburanti
Confermata per il primo trimestre 2023 l’eliminazione degli oneri, sale il credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di elettricità e gas, rafforzato il bonus sociale. Contributo extraprofitti al 35%. Da dicembre si riduce il taglio accise
Meloni in conferenza stampa
Arriva la prima manovra economica del Governo Meloni. Con un Consiglio dei ministri terminato ieri sera dopo mezzanotte l’Esecutivo ha approvato il Ddl bilancio 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (Dpb).
La manovra, sottolinea una nota di Palazzo Chigi, vale in tutto 35 miliardi di euro di cui 21 miliardi di euro per far fronte al caro-energia e all’aumento dell’inflazione. In attesa della diffusione del Ddl, che dovrà essere trasmesso in Parlamento per essere approvato entro fine anno, si possono indicare alcune delle misure che la compongono sulla base di quanto indicato dal Governo e delle indiscrezioni in circolazione.
In sintesi, per quanto di interesse, viene confermata per il primo trimestre l’eliminazione degli oneri delle bollette, rifinanziato fino al 30 marzo 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che per bar, ristoranti ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 35% mentre per le imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%. Viene altresì rafforzato il meccanismo del bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.
Il Ddl Bilancio sospende poi anche per il 2023 l’entrata in vigore delle cosiddette plastic e sugar tax. Viene rifinanziato il Fondo garanzie Pmi con 1 miliardo per il 2023. Il fondo, spiega la nota del Governo, “garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro)”. Prorogato anche il bonus Ipo (credito imposta per favorire la quotazione pmi in borsa).
Con la manovra arriva poi la riscrittura della norma sugli extraprofitti delle società energetiche fino al 31 luglio 2023: dall’attuale aliquota del 25% si dovrebbe passare al 35% come consentito dal Regolamento Ue; cambia anche la base imponibile su cui viene calcolata, non più sul fatturato ma sugli utili.
Non è invece chiaro dove dovrebbe trovare posto la fissazione di un tetto nazionale a 180 euro/MWh ai ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attuazione del regolamento Ue 2022/1854 che diventerà esecutivo dal 1° dicembre. La misura è stata annunciata ieri dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Come già segnalato, il cap dei 180 euro dovrebbe riguardare le rinnovabili escluse dall’applicazione della norma sui cosiddetti extra-profitti Fer che era stata introdotta dall’art. 15-bis del DL Sostegni ter n. 4/2022 (QE 21/11).
Con separato provvedimento il Governo rimette poi mano allo sconto sulle accise carburanti che il DL Aiuti quater aveva invece appena prorogato interamente fino a fine anno. Con l’approvazione delDL, la bozza di nuovo in allegato, il Cdm ha deciso ora di ridurre dal 1° dicembre lo sconto sulle accise di benzina, diesel e Gpl che era in vigore dal 22 marzo.
In particolare, a dicembre l’accisa sulla benzina andrà ad attestarsi a 578,40 euro per mille litri, mentre quella sul diesel a 467,40 euro per mille litri. Tradotto in cent/litro significa che dall’attuale taglio di 25 centesimi che, comprensivo di Iva, equivale a uno sconto al distributore di 30,5 centesimi, si scenderà a una riduzione di 15 centesimi che con l’Iva arrivano a 18,3 centesimi. Ossia 12 centesimi in meno di alleggerimento fiscale rispetto a oggi. Nel caso del Gpl a dicembre l’aliquota di accisa si posizionerà a 216,67 euro per mille kg (nella bozza per errore c’è scritto litri): in cent/litro il taglio si contrae al consumo a 3,4 cent rispetto ai 5,7 cent attuali, Iva inclusa.
La diminuzione degli sconti, precisa una nota del Mef confermandone l’entità, non ha effetto sugli autotrasportatori che possono contare su altri regimi agevolati.
Con lo stesso DL, che ha per titolo “Misure urgenti in materia di accise e Iva sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi metereologici”, si incrementano poi le risorse destinate al contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali in relazione alla spesa sostenuta per utenze di energia elettrica e gas. Infine, il DL – sottolinea Palazzo Chigi – aumenta il Fondo istituito presso il Mit destinato a fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione all’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario.
Si inoltra di seguito quanto uscito sulla stampa di settore in merito alla bozza del DL Aiuti Quater di recente pubblicazione.
In particolare confermati i crediti d’imposta così come previsti dal DL Aiuti Ter anche per il mese di dicembre 2022.
Dalla revisione del Superbonus al rinvio della tutela gas: la bozza di DL Aiuti quater
Confermate le altre misure annunciate contro il caro-energia: spinta upstream legata alla gas release, crediti di imposta, proroga taglio accise carburanti. Rinvio vendita gas Gse. Novità su beni demanio militare e Fer
Potrebbe arrivare con il DL Aiuti quater la revisione selettiva del Superbonus annunciata mercoledì in Parlamento dal ministro dell’Economia Giorgetti (QE 9/11). Nella bozza del provvedimento, atteso all’esame del Cdm, è infatti contenuto un articolo, ancora in fase di valutazione, che riduce la detrazione dal 110% al 90% a partire dal 2023, legandolo anche al reddito.
Nel testo anche il rinvio di un anno – a gennaio 2024 – della fine tutela nel gas, allineandolo all’attuale scadenza prevista per i domestici nell’elettrico.
Per il resto la bozza di DL, composta da 13 articoli, conferma le misure annunciate contro il caro-energia, a partire dall’estensione delle attività upstream nazionali unita al meccanismo della gas release: si tratta della norma autorizzata in Cdm la scorsa settimana e che inizialmente doveva essere presentata come emendamento al DL Aiuti ter (QE 8/11).
Il testo di decreto in circolazione prevede poi per il mese di dicembre il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Esteso inoltre fino al 31 dicembre il taglio sulle accise di benzina, diesel e Gpl, così come l’azzeramento dell’accisa del metano auto, prodotto quest’ultimo per il quale si prolunga – sempre a tutto il 2022 – anche la riduzione dell’Iva al 5%.
Nello schema di decreto anche la possibilità per le imprese residenti in Italia di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023, mediante istanza ai fornitori. Per l’applicazione della disposizione, la bozza di decreto prevede una garanzia Sace alle imprese di assicurazione per crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.
Nella bozza anche lo slittamento – indicato nella Nadef – a marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022) del termine ultimo entro il quale il Gse dovrà vendere il gas stoccato nell’ambito del servizio di riempimento di ultima istanza. Nella Nadef si sottolinea in proposito che poiché “la recente caduta del prezzo nazionale del gas potrebbe essere temporanea”, ciò consentirà di “rivendere in seguito il gas a prezzi meno penalizzanti per la finanza pubblica anziché cristallizzare immediatamente le relative perdite”. I proventi attesi in base ai prezzi a termine del gas saranno percepiti e contabilizzati nel 2023 (QE 7/11).
Nel testo arrivano altresì novità sull’utilizzo dei beni del demanio militare per l’installazione di impianti Fer, norma introdotta nel DL Energia n. 17/2022. Previsto ora tra l’altro la nomina, con decreto del ministero della Difesa, di un commissario, con due vice, per la programmazione degli interventi e per la gestione dei procedimenti autorizzativi.
Il DL Aiuti quater, il primo provvedimento del Governo Meloni contro i rincari energetici, stanzia complessivamente circa 9 miliardi di euro.
La bozza del decreto è in allegato.
DL Aiuti quater – Pubblicazione in Gazzetta ufficiale LE MISURE DI INTERESSE PER GLI ALBERGHI
Crisi energetica e finanza pubblica gli ambiti di intervento
Il decreto Aiuti quater prevede misure per contrastare la crisi energetica, i rincari sui prezzi del carburante e la crescita dell’inflazione. Su tax credit energia elettrica e gas proroga del credito di imposta a dicembre e fissata la nuova scadenza per la loro compensazione, stabiliti i criteri di cedibilità e stabilita la data per la comunicazione all’AdE. Prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione mensile, da 12 a 36 rate, degli importi dovuti per la componente energetica. Stabilito l’aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe benefit. Individuato un contributo per l’adeguamento dei registratori telematici. Rideterminate accise ed IVA sui prodotti petroliferi e sul gas.
Le principali misure di interesse per le imprese
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176 recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, cd. DL Aiuti Quater, entrato in vigore lo scorso 19 novembre.
Di seguito la sintesi delle principali novità di interesse per le imprese del settore.
Prorogati a dicembre i tax credit energia elettrica e gas | I contributi straordinari sotto forma di crediti di imposta previsti dall’articolo 1, co. 3 e 4, DL 144/2022 per le imprese non energivore e non gasivore per l’acquisto di energia elettrica e gas per i mesi di ottobre e novembre, sono riconosciuti, alle medesime condizioni, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022.
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Compensazione entro il 30 giugno 2023 per i crediti di imposta relativi al III trimestre 20222 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre | I crediti di imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e del gas relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre sono utilizzabili in compensazione entro la data del 30 giugno 2023.
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto
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Cedibilità | I crediti di imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e del gas relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo Unico Bancario (articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo apposito (articolo 64 TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private.
In caso di cessione dei crediti d’imposta le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. Inoltre il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 giugno 2023
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Comunicazione all’AdE entro il 16 marzo 2023 pena decadenza diritto alla fruizione dei crediti d’imposta | Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al III trimestre e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto
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Rateizzazione bollette alternativa ai crediti di imposta energia elettrica e gas | Le imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate possono richiedere ai fornitori la rateizzazione mensile, da 12 a 36 rate, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
Per ottenere la rateizzazione l’impressa dovrà presentare apposita richiesta ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il fornitore – a fronte di copertura assicurativa stipulata dall’impresa a favore di questo, a copertura dell’intero credito rateizzato – dovrà offrire una proposta all’impresa richiedente, specificando l’ammontare degli importi dovuti, il tasso di interesse eventualmente applicato (che comunque non potrà essere superiore al saggio di rendimento dei Btp di pari durata), le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle stesse. La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive. L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta per energia elettrica e gas relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.
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Fringe benefits | Previsto l’aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe benefit per i lavoratori dipendenti per sostenerli nel contenere il caro bollette (art. 3, comma 10).
In particolare, per il 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino a 3.000 euro non concorrono, dunque, a formare il reddito imponibile ai fini Irpef.
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Contributo adeguamento registratori telematici | Ai soggetti obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate spetta un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 100% della spesa sostenuta – per un massimo di 50 euro per ogni registratore telematico – per l’adeguamento dei registratori telematici, anche al fine di consentire la partecipazione alla lotteria degli scontrini, da effettuarsi entro il 2023
Il credito d’imposta va utilizzato in compensazione e non soggiace agli attuali limiti di compensazione (art. 1, c.53 Legge n. 244/2007 e art. 34 Legge n. 388/2000). Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
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Accise ed IVA sui prodotti petroliferi e sul gas
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A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:
a) le aliquote di accisa dei prodotti sotto indicati sono rideterminate nelle seguenti misure: 1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dalla lettera a), numero 2), l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 |
Dl Aiuti quater: le ultime modifiche al Superbonus spiegate dall’Ance
Il Dossier dell’ANCE illustra le novità sul 110% previste dal D.L. Aiuti-quater.
Salvaguardia del Superbonus al 110% per il 2023 con condizioni molto stringenti per i condomini, i “mini condomini” con unico proprietario, le ONLUS e le APS. Negli altri casi, nel 2023 la percentuale del beneficio scende al 90%.
Per le unifamiliari, proroga del 110% fino al 31 marzo 2023 solo con realizzazione del 30% dei lavori entro settembre 2022 e Superbonus al 90% per il 2023 per i soli proprietari (o titolari di diritto reale di godimento) di “abitazioni principali” e con vincolo reddituale legato al cd. “quoziente familiare”.
Utilizzo in 10 quote annuali per i soli crediti d’imposta oggetto di opzione per sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 ottobre 2022, con specifica richiesta del fornitore o del cessionario da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Queste le novità in tema di Superbonus contenute del Decreto Legge 18 novembre 2022, n.176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 ed in vigore dal 19 novembre scorso.
In particolare, l’art.9 del D.L. 176/2022, prevede alcune modifiche alla disciplina del Superbonus, tra cui la riduzione, sin dal 2023, al 90% (dal 110%) della misura del bonus per condomini, “mini condomini” di unico proprietario, ONLUS e APS, salvo che per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILAS e, in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che abbia approvato i lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022, cioè entro il 24 novembre 2022 (in questo caso, resta ferma la percentuale del 110 anche per il 2023).
Ulteriori novità sono stabilite per i lavori eseguiti sulle unifamiliari, per i quali il 110% viene prorogato sino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022), sempre a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati realizzati il 30% dei lavori.
Sempre per le unifamiliari, viene poi ammesso il bonus al 90% nel 2023 ma solo per le “abitazioni principali” e solo per i soggetti con reddito sino a 15.000 euro, calcolato come “quoziente familiare” in base criteri fissati dallo stesso DL e solo se proprietari, o titolari di altro diritto reale, sull’abitazione stessa.
Per i soggetti a basso reddito, è prevista l’erogazione di un contributo da parte dell’Agenzia delle Entrate, con modalità che verranno definite con decreto del MEF.
Inoltre, in tema di cessione dei crediti d’imposta da Superbonus al 110%, viene previsto che per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati, gli stessi crediti possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 5 o 4 rate annuali, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario.
Le modalità operative saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
In allegato Prima nota di commento di Confindustria
Legge del 17 novembre 2022 n.175
Indennità una tantum 150 euro: domande fino al 31 gennaio 2023
Attiva online sul sito INPS la procedura per richiedere l’indennità una tantum
È attiva online sul sito INPS la procedura per richiedere l’indennità una tantum prevista dall’articolo 19, decreto Aiuti ter (decreto-legge 144/2022). Possono presentare la domanda i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi con borsa di studio, i lavoratori stagionali, gli intermittenti e i lavoratori dello spettacolo, in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 16 novembre 2022, n. 127.
Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 150 euro, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021.
Per quanto riguarda stagionali e intermittenti, la domanda va presentata laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online Indennità una tantum 150 euro – Domanda, accessibile anche tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Una volta autenticati con le proprie credenziali, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.
In alternativa al servizio online, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2023.
Indennità “una tantum” pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti – Precisazioni INPS
Precisazione sulla determinazione della retribuzione imponibile e sulla esposizione a conguaglio
L’INPS, con messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022, che si allega, facendo seguito alla circolare n. 116/2022, fornisce ulteriori indicazioni e istruzioni operative sull’applicazione dell’articolo 18 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, il quale prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, un’indennità “una tantum” di importo pari a 150 euro “ai lavoratori dipendenti, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro”.
L’Istituto chiarisce, in relazione al limite retributivo di 1.538 euro, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.
Si ritiene che tale chiarimento valga anche per gli operai edili il cui rateo di tredicesima (gratifica natalizia) viene accantonato mese per mese alla Cassa Edile.
L’Istituto ricorda, inoltre, che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del D.L. n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l’importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.
L’INPS chiarisce, infine, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.
Si rimanda al testo del messaggio per le nuove istruzioni in merito all’esposizione dei dati nella sezione del flusso UniEmens.
Indennità una tantum 200 euro: la gestione dei riesami
Messaggio Inps 30 novembre 2022, n. 4314
La circolare INPS 24 giugno 2022, n. 73 fornisce le istruzioni amministrative sull’indennità una tantum da 200 euro, disposta dal decreto Aiuti (articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50).
A seguito del completamento della prima fase di gestione delle domande, con il messaggio 30 novembre 2022, n. 4314 l’Istituto fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami, da parte dei richiedenti, le cui domande sono state respinte.
Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza del rigetto della domanda, se successiva). L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.
Indennità 200 euro: misura estesa ai lavoratori in mobilità in deroga
Messaggio Inps 23 novembre 2022, n. 4231
L’INPS, con il messaggio 23 novembre 2022, n. 4231, comunica che l’indennità una tantum di 200 euro sarà riconosciuta d’ufficio anche ai percettori di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità, che ne abbiano fruito nel mese di giugno 2022. I pagamenti avverranno a dicembre 2022.
Il bonus di 200 euro è stato introdotto dal decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) per i lavoratori dipendenti che, nel mese di giugno 2022, risultino titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
Il successivo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali consente di interpretare le disposizioni in maniera estensiva, includendo tra i destinatari della misura anche i percettori di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità, sempre con riferimento al mese di giugno 2022.
WELFARE AZIENDALE 2022: BONUS UTENZE DOMESTICHE
A chi spetta ed a chi viene erogato il bonus per pagare le utenze domestiche
ll Decreto Aiuti-bis ha innalzato, per il 2022, fino a 600 Euro il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Tale limite è stato poi innalzato a 3.000 Euro a opera del Decreto Aiuti-quater.
Con la Circolare Agenzia delle Entrate 35/2022 l’Istituto ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale. In particolare, per il solo 2022, sono incluse anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, cioè quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.
Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio, quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari.
Il contributo non deve essere richiesto, infatti, è l’azienda che decide se erogarlo o meno, potendo anche scegliere liberamente le persone cui destinarlo.
Il bonus può essere erogato direttamente al fornitore da parte dell’azienda o come rimborso in busta paga per il lavoratore, previa documentazione, quindi fattura. Questo significa che i datori di lavoro possono pagare oppure rimborsare i costi delle utenze domestiche per acqua, gas ed elettricità. Dopo aver visionato i documenti giustificativi, il datore di lavoro potrà così attribuire la somma corrispondente, a copertura parziale o totale delle somme, nella retribuzione. L’individuazione delle tempistiche e dei dipendenti beneficiari sono comunque scelte di politica aziendale.
Con la stessa circolare l’Agenzia ha, inoltre, precisato che, in alternativa alle fatture, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali, ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e, se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
In entrambi i casi è opportuno comunque acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva dev’essere conservata dal dipendente in caso di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Le somme erogate (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nel 2023, purché riguardino consumi effettuati nel 2022.
ll regime dei 3.000 Euro (articolo 51, comma 3, Tuir), limitato all’anno d’imposta 2022, è un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante. Perciò, nel 2022, i beni e i servizi erogati a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 Euro in buoni benzina (bonus carburante) e di 3.000 Euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
Per ogni ulteriore approfondimento e chiarimento in merito si riporta comunque alla Circolare dell’Agenzia delle entrate sopra citata.
LA RICCHEZZA DEI COMUNI TURISTICI
Analisi Sociometrica sul valore aggiunto creato dal turismo nei comuni italiani
Una recente indagine di Sociometrica sull’elaborazione dei dati ISTAT ha stimato il valore aggiunto, cioè la ricchezza creata dal turismo, in ciascuno dei comuni italiani.
Tra le principali conclusioni, Roma si classifica al primo posto con 7,7 miliardi di euro seguita da Milano con circa 3,5 miliardi, Venezia che supera di poco i 3 miliardi e Firenze con più di 2,8 miliardi.
Il focus dello studio è sui primi 500 comuni per presenze turistiche, dove si concentra l’83% del totale degli ospiti. Sono 3.390 i comuni in Italia che creano ricchezza (circa il 40% di tutti i comuni).
Nell’indagine viene anche stimato l’andamento del 2022 che vede l’avvicinarsi dei flussi ai livelli del 2019. In termini di presenze complessivamente lo studio prevede per quest’anno 389,4 milioni di presenze contro i 436,7 milioni del 2019 con un gap del 10,8%.
In termini di valore aggiunto generato dalle presenze turistiche nel 2022 si superano gli 89,1 miliardi di euro contro i 99,9 miliardi del 2019.
In allegato il report completo.
PROTOCOLLO COVID19 E ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO
Approfondimento a cura di Confindustria
Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni relative all’aggiornamento del Protocollo Covid19 per evidenziare che, negli incontri finora intervenuti presso il Ministero del lavoro, non si è ritenuto di trattare il tema del Protocollo Covid.
Ne consegue che esso resta, nel testo inalterato del 30 giugno 2022, pienamente efficace, benché la sua adozione è (già dal 1° aprile 2022) rimesso alla determinazione dell’impresa.
Nel perdurante vigore delle due norme (DL 18/2020, art. 42 e DL 23/2020, art. 29bis) che sorreggono la funzione di tutela del protocollo in ordine alla salute ed alle responsabilità aziendali, resta infatti rimessa al datore di lavoro la scelta di protrarre o meno l’applicazione del Protocollo, ovvero di procedere ad eventuali aggiornamenti richiesti dalle specifiche condizioni aziendali o all’andamento della pandemia.
A questo proposito, evidenziamo che l’ultimo bollettino settimanale del Ministero della Salute espone alcune considerazioni che possono essere utili nella valutazione sulla continuazione del ricorso al Protocollo ovvero al suo aggiornamento.
Il Ministero rileva, infatti, che:
- l’incidenza di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in Italia è in aumento rispetto alla scorsa settimana. Rimane contenuto l’impatto sugli ospedali con tassi di occupazione dei posti letto in lieve aumento nelle aree mediche e stabile in Terapia Intensiva.
- si ribadisce la necessità di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali e collettive previste e/o raccomandate, l’uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento.
- l’elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l’impatto clinico dell’epidemia
Evidenziamo anche che i più recenti dati Inail (al 31 ottobre 2022) sottolineano che nell’anno 2020 l’incidenza media delle denunce da Covid-19 sul totale di tutti gli infortuni denunciati è stata di una denuncia ogni quattro, nel 2021 si è scesi a una su dodici e nei primi dieci mesi del 2022 è risalita a quasi una su cinque.
Si rileva, in particolare, che il mese di novembre (sia nel 2020 che nel 2021) ha visto una ripresa dei casi (evidentemente legati alle maggiori occasioni di contagio al chiuso), nel 2022 la circolazione del virus è stata più alta, con l’unica osservazione positiva della netta riduzione dei casi mortali (grazie alla vaccinazione).