Upa informa
Circolare del 11 novembre 2022
Allegati: Circolare 35e Ade – Programma 14 novembre – Bando efficientamento – INPS11622 – La Sezione speciale Turismo del Fondo di garanzia per le PMI – Zone climatiche – AUTOCERTIFICAZIONE PER UNA TANTUM 150
Argomenti:
Ø CARO ENERGIA: LE MISURE DEL NUOVO DL PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA
Ø Welfare aziendale 2022, l’Agenzia chiarisce la nuova disciplina
Ø DL Aiuti Ter – Indennità una tantum lavoratori dipendenti
Ø Bonus 600 euro ai dipendenti – Circolare Agenzia entrate n. 35/E
Ø AIUTI DI STATO-AUTODICHIARAZIONE. Webinar 14 novembre
Ø Fondo di Garanzia per le PMI – Prolungamento della durata della garanzia per imprese in difficoltà
Ø Pubblicato il Bando FILSE finalizzato a sostenere “l’efficientamento energetico” delle imprese nell’ambito POR FESR 2014/2020
Ø Privacy: servizi online, necessario l’utilizzo di protocolli sicuri
Ø Invito al webinar “Cyber Resilience Act: le nuove regole europee per la cybersicurezza”, 15 novembre 2022
Ø Nuove regole per le grandi piattaforme operative da novembre
Ø Bonus wedding prolungato: operativo anche per il 2022
Ø Stagione invernale 2022-2023 – Indicazioni per il funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale
Ø BTO2022! #METATOURISM Tariffa Agevolate per le Aziende Associate
CARO ENERGIA: LE MISURE DEL NUOVO DL PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA
In attesa dei testi ufficiali, vi anticipiamo alcuni degli interventi di interesse per il settore:
– Tax credit energia elettrica e gas: prorogati anche per il mese di dicembre;
– Termini per l’ utilizzo in compensazione dei crediti di imposta relativi a ottobre, novembre e dicembre, prorogato a giugno 2023;
– Rateizzazione bollette: fino a un massimo di 36 rate mensili;
– Fringe benefit: il limite di esenzione sale da 600 a 3.000€;
– Tetto al contante: Dal 1° gennaio passa da 1.000 a 5.000 euro
– Riduzione IVA e accise sul carburante: prorogati fino alla fine dell’anno
DL AIUTI QUATER – Le misure previste per le imprese
Prime anticipazioni sulle misure di interesse per il settore
E stato approvato dal Consiglio dei Ministri tenutosi ieri, 10 novembre, il decreto che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (cd. DL Aiuti Quater).
Il decreto prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di euro, provenienti dall’extragettito fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia.
Secondo le bozze del provvedimento a nostra le disposizione, le principali novità introdotte dovrebbero essere le seguenti:
– Tax credit energia elettrica e gas: prorogati anche per il mese di dicembre alle stesse condizioni previste per i crediti di imposta relativi ai mesi ottobre e novembre.
Il termine di utilizzo in compensazione, dei crediti di imposta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre dovrebbe slittare al 30 giugno 2023. Previsione, questa, fortemente sollecitata dal mondo delle imprese, così come l’analoga proroga che dovrebbe scattare anche per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas riferiti al III trimestre 2022
– Rateizzazione bollette: le imprese residenti in Italia potranno chiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023
– Fringe benefit: sale da 600 a 3.000€ il limite di esenzione dei fringe benefit concessi ai dipendenti nel 2022
– Tetto al contante: Dal 1° gennaio 2023 la soglia massima per il pagamento in contanti passa da 1.000 a 5.000 euro
– Riduzione IVA e accise sul carburante prorogati dal 19 novembre alla fine dell’anno gli sconti sulle accise del carburante contenuti nel DL 153/2022, confluito ne DL Aiuti Ter, Oltre all’estensione della riduzione delle accise, così come già previsto, il decreto fissa al 5% l’Iva applicata al gas naturale per autotrazione.
Welfare aziendale 2022, l’Agenzia chiarisce la nuova disciplina
Circolare Agenzia delle Entrate n.35/2022
La disposizione vale per l’anno in corso e per le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2023. Gli importi erogati dal datore di lavoro possono riferirsi anche a fatture del 2023 se relative a consumi del 2022
Con la circolare n. 35, siglata dal direttore delle Entrate Ruffini, l’Agenzia delle entrate ha chiarito l’ambito applicativo dell’articolo 12 del decreto “Aiuti-bis“, che, per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché per contrastare l’emergenza idrica, ha stabilito, per l’anno d’imposta 2022, nuove regole per i fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in deroga all’articolo 51, comma 3, del Tuir.
In particolare, il citato articolo 12 dispone che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef, nel limite complessivo di 600 euro.
In sostanza, per il 2022, oltre all’innalzamento del limite – da 258,23 euro a 600 euro – del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti, è stato allargato anche il campo di applicazione degli stessi, ricomprendendovi persino le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Ambito applicativo
Con la circolare in commento, l’Agenzia delle entrate precisa che rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano i titolari sia di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Allargamento del benefit alle utenze domestiche
Per il solo 2022, il decreto “Aiuti-bis” ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le utenze domestiche.
Al riguardo la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.
In tutti i casi, il benefit in parola spetta solo per la parte effettivamente rimasta a carico del beneficiario e senza possibilità di usufruirne due volte.
Disciplina fiscale
Come evidenziato nelle relazioni illustrativa e tecnica riguardanti il decreto “Aiuti-bis“, la disciplina applicabile ai fringe benefit per il 2022 è quella dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, in quanto la deroga a tale comma, introdotta dall’articolo 12 oggetto del documento di prassi in commento, riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore.
Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.
Ambito temporale: il principio di cassa allargato
La circolare in esame precisa, inoltre, che atteso che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno di imposta 2022, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (principio di cassa allargato), e che le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nel corrente anno.
Documentazione da conservare
Spetta al datore di lavoro acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir. Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.
Rapporto con “bonus carburante”
L’articolo 12 del decreto “Aiuti-bis costituisce, per il solo anno 2022, un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’articolo 2 del Dl n. 21/2022.
Al riguardo, la circolare in commento precisa che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il superamento delle soglie massime previste per il bonus carburante (200 euro), comporta la tassazione ordinaria dell’intero importo erogato, sulla base della disciplina dell’articolo 51, comma 3, del Tuir. Tale regola di carattere generale si intende applicabile anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit.
In considerazione di ciò, l’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato“, riportata nella circolare n. 27/2022, deve ritenersi superata, nel senso che in luogo del prelievo sostitutivo troverà applicazione la tassazione ordinaria.
In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi e autonomi limiti fissati dalle due norme in commento (600 euro per il regime temporaneo dell’articolo 51, comma 3, del Tuir e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.
Fonte: Fisco Oggi
DL Aiuti Ter – Indennità una tantum lavoratori dipendenti
Istruzioni INPS
Con Circolare 116/2022 l’INPS fornisce le istruzioni applicative per il riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro prevista dall’art. 18 del DL 144/2022, cd. DL Aiuti ter in favore dei lavoratori dipendenti.
Come noto, tale disposizione ha previsto l’erogazione da parte dei datori di lavoro di un’indennità una tantum di 150 euro nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre, in favore dei lavoratori dipendenti: a) aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro (a riguardo l’INPS precisa che deve intendersi la retribuzione imponibile ai fini previdenziali), b) e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19.
In particolare l’Istituto precisa che “La predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022 e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 18, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022), con la denuncia UniEmens entro il 31 dicembre 2022″.
L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16” del decreto-legge n. 144/2022, per le quali è l’INPS ad erogare direttamente
Per quanto riguarda l’erogazione ai dipendenti stagionali, a tempo determinato e agli intermittenti, l’INPS precisa che laddove questi lavoratori risultino in forza nel mese di novembre 2022, sarà il datore di lavoro a procedere in automatico al pagamento dell’indennità, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell’articolo 19.
Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.
Per maggiori informazioni si rinvia al testo della Circolare riportato in allegato
Allegati
Indennità una tantum pari a 150 euro – Istruzioni INPS
L’INPS fornisce le istruzioni applicative
L’INPS, con circolare n.116 del 17 ottobre 2022, che si allega, fornisce istruzioni applicative in materia di indennità una tantum di 150 euro per i lavoratori dipendenti, prevista dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022, e da riconoscersi, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione di competenza del mese di novembre 2022.
Beneficiari e dichiarazione al datore di lavoro
L’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (e degli operai agricoli a tempo determinato), purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.
Nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo.
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato “da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale” dall’INPS. Pertanto, l’indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro (cfr. il flusso UniEmens, elemento di ).
Diversamente, alla luce del predetto riferimento in norma a “eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale” dall’INPS, la predetta indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).
Possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Tale indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16″ del D.L. n. 144/2022”, per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.
Si fa presente che, pertanto, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro:
· di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art.19, comma 1);
· di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019 (art.19, comma 16).
Erogazione e compensazione nell’Uniemens
La predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022 e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 18, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022). L’indennità anticipata dal datore di lavoro è recuperata con la denuncia UniEmens di competenza del mese di novembre 2022 presentata entro il 31 dicembre 2022.
Per le modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum nella denuncia Uniemens, si rinvia alla lettura della circolare INPS.
In Allegato
Circolare INPS n. 116 del 17 ottobre 2022
Attenzione! Cosa fare per accedere all’indennità una tantum di € 150,00 prevista dall’art. 18 del DL 144/2022
L’indennità va riconosciuta, a cura dei datori di lavoro, a tutti i lavoratori dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) con rapporto in essere nel mese di novembre 2022, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (buste elaborate a dicembre).
Condizione per l’accesso alla misura sono la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza e la presenza di un imponibile previdenziale del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro (quest’ultimo verificato dallo studio in sede di elaborazione del cedolino).
Come per la precedente indennità di 200 euro, è necessaria la dichiarazione da parte del lavoratore dei requisiti di cui sopra.
A tal fine si allega il documento da consegnare ai dipendenti con la preghiera di reinviarlo allo studio di consulenza paghe debitamente compilato entro il prossimo 20 novembre.
P.S.: L’erogazione dell’indennitàuna tantum rimane esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato e nell’ipotesi in cui l’imponibile previdenziale risulti azzerato a causa della sospensione del lavoro per eventi non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’INPS (ad es. aspettativa non retribuita, lavoratore intermittente non chiamato nel mese di novembre).
Bonus 600 euro ai dipendenti – Circolare Agenzia entrate n. 35/E
L’Agenzia delle Entrate commenta le misure fiscali di sostegno al welfare aziendale di cui all’art. 12 del DL n. 115/2022.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 35/E che commenta le misure fiscali di sostegno al welfare aziendale di cui all’art. 12 del DL n. 115/2022 (cd. decreto Aiuti ter).
Tale norma dispone, limitatamente al periodo 2022, che: “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che con la norma in oggetto ha voluto esclusivamente “innalzare”, per il solo 2022, il valore complessivo dei benefit in natura ed ampliare le tipologie di benefit (es. rimborsi spese di utenze) che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, fermo restando il rispetto delle altre regole previste da tale norma.
Pertanto, nel caso siano erogati nel 2022 ai dipendenti dei benefit (o rimborsi delle utenze domestiche) di valore complessivo superiore a 600 euro, gli stessi concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente per l’intero importo (non solo per la quota eccedente il medesimo limite).
Maggiori semplificazioni sono state riconosciute dall’Agenzia per quanto concerne gli oneri documentali richiesti ai datori di lavoro per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche dei dipendenti del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
In particolare si ammettono al beneficio fiscale anche le fatture non intestate al dipendente, bensì al coniuge o ai suoi familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR.
In Allegato
Circolare N.35
AIUTI DI STATO-AUTODICHIARAZIONE. Webinar 14 novembre
In vista della scadenza del prossimo 30 novembre, tutte le info necessarie per gli adempimenti in capo alle imprese che hanno usufruito di aiuti covid
Il prossimo 30 novembre tutte le imprese che hanno ricevuto aiuti fiscali oggetto del cosiddetto “regime ombrello&rdquo! ; dovrann o presentare all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione per verificare l’effettivo rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dal Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato per l’emergenza da Covid-19 (cd Temporary Framework Covid) .
In considerazione della complessità della materia, Confindustria ha organizzato un approfondimento dedicato a imprenditori e manager delle aziende associate.
14 novembre, dalle 10 alle 12:30;
In allegato il programma con il QR-Code e le informazioni utili per l’iscrizione.
AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID 19 – SEMPLIFICAZIONI
Modificato il modello di dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti e dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework per gli aiuti Covid fruiti, le relative istruzioni e le specifiche tecniche
Con il provvedimento 398976/2022 di ieri, 25 ottobre, l’Agenzia delle Entrate modifica istruzioni, specifiche tecniche e modello di autodichiarazione da trasmettere entro il prossimo 30 novembre per attestare il rispetto dei massimali e dei requisiti delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework per gli aiuti Covid fruiti.
Il modello semplificato potrà essere utilizzato dai soggetti che, pur avendo fruito di aiuti del “regime ombrello” (art. 1, comma 13, DL 41/2021), non hanno superato i limiti della Sezione 3.1 pro tempore vigenti (800 mila euro sino al 27.1.2021 e 1,8 milioni di euro dal 28.01.2021) e non intendono fruire dei limiti della Sezione 3.12
In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
Fondo di Garanzia per le PMI – Prolungamento della durata della garanzia per imprese in difficoltà
A cura di Confindustria
Si comunica che – in applicazione da quanto previsto dal Non-paper “Liquidity support and the other possibilities to support undertakings under the COVID-19 Temporary Framework beyond 30 June 2022“, pubblicato dalla Commissione Europea il 12 maggio 2022 – il Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI ha deliberato di consentire il prolungamento della durata delle garanzie concesse ai sensi della Sezione 3.2 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (QT Covid) a imprese che risultino in stato di temporanea difficoltà (si rinvia alla Circolare MCC n. 9 del 31 ottobre 2022).
Si ricorda in proposito che, a seguito della scadenza del QT Covid lo scorso 30 giugno 2022, non sono possibili incrementi dell’importo garantito o estensioni della durata delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo ai sensi della Sezione 3.2 del medesimo Quadro (si veda in proposito la Circolare MCC n. 4 del 24 maggio 2022).
Tuttavia, in applicazione del suddetto Non-paper, è stato stabilito che fanno eccezione le imprese in temporaneo stato di difficoltà (a titolo esemplificativo e non esaustivo tale stato si presenta in caso di rate scadute e non pagate, sconfinamenti, ecc.) a beneficio delle quali sarà possibile richiedere il prolungamento della durata della garanzia del Fondo anche oltre il limite massimo di 96 mesi previsti dal QT Covid stesso.
Il prolungamento sarà concesso ai sensi della Parte VI, paragrafo D, delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo. Si ricorda che tale disciplina prevede, tra le altre condizioni, che le imprese che beneficino del prolungamento non saranno più ammissibili all’intervento del Fondo fino a quando l’operazione in oggetto non giunga a scadenza con la totale estinzione del finanziamento.
Contributi a fondo perso – Bando FILSE – Efficientamento energetico
Contributo del 50% a fondo perso per interventi di efficientamento energetico; presentazione dal 15 al 22 novembre 2022
Pubblicato il Bando FILSE finalizzato a sostenere “l’efficientamento energetico” delle imprese nell’ambito POR FESR 2014/2020.
Nel rinviare a una attenta lettura del bando allegato, di seguito si fornisce una brevissima sintesi.
· Imprese beneficiare: tutte, anche grandi imprese
· Progetti ammissibili: in sostanza ogni intervento finalizzato a realizzare un efficientamento energetico dell’impresa (escluso opere edili)
· Retroattività: ammesse anche le spese sostenute dal 1.1.2022
· Ultimazione intervento e rendicontazione: 31 marzo 2023
· Presentazione domanda: dal 15 novembre 2022 al 22 novembre;
· Investimento minimo ammissibile: 50.000 euro
· Agevolazione: contributo a fondo perso pari al 50% (fino a max 200.000 euro di contributo)
· Regime: de minimis, salvo talune eccezioni
· Dotazione bando: 2,5 mln di euro
· Criteri di istruttoria: le domande presentate vengono ordinate, per l’esame istruttorio, sulla base della data prevista di completamento dell’intervento più prossima; nel caso di pari data prevista di completamento dell’intervento si procederà, per l’inserimento nell’elenco cronologico per l’esame istruttorio, al sorteggio in presenza di notaio.
· Specificità per le Grandi Imprese: le grandi imprese sono ammissibili a finanziamento esclusivamente in riferimento allo sviluppo di progetti di effettiva ricerca e innovazione industriale e alla sperimentazione dell’industrializzazione dei risultati da essa derivanti.
Allegato alla notizia
Privacy: servizi online, necessario l’utilizzo di protocolli sicuri
Multa di 15mila euro ad un’azienda che utilizzava un protocollo di comunicazione in chiaro
Per scongiurare il rischio di furti d’identità e garantire una adeguata tutela dei dati personali, l’interazione degli utenti con un sito web ai fini della trasmissione di dati personali deve essere protetta con protocolli crittografici (come quello “https”).
È quanto ha ribadito il Garante privacy sanzionando un’Azienda fornitrice di servizi idrici per 15.000 euro, per non aver protetto adeguatamente i dati dei clienti registrati sull’area riservata del proprio sito web.
A seguito di un reclamo l’Autorità ha accertato che l’accesso al sito web dell’Azienda dedicato ai “servizi online” avveniva tramite il protocollo di rete “http”, non crittografato e non sicuro.
Diversi i dati personali dei clienti che transitavano mediante tale canale, dalle credenziali di autenticazione (nome utente e password) alle anagrafiche, con nomi, cognomi, codici fiscali/partite IVA, indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono e dati di fatturazione. La soluzione adottata dall’Azienda violava importanti principi sanciti dal Regolamento come quello di “integrità e riservatezza” dei dati trattati, in base al quale il titolare deve mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come la cifratura dei dati personali, e quello di “protezione dei dati fin dalla progettazione”, secondo il quale occorre mettere in atto, fin dall’inizio, misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i dati personali e successivamente effettuare revisioni periodiche delle misure di sicurezza adottate.
Tali obblighi, ha precisato il Garante, si applicano anche ai sistemi preesistenti alla data di efficacia del Regolamento (25 maggio 2018).
Nel sanzionare l’Azienda per 15.000 euro l’Autorità ha tenuto conto dell’alto numero di utenti coinvolti (circa 13.000) e del fatto che, sebbene il reclamante avesse fatto presente all’Azienda in due occasioni l’insufficienza delle misure di sicurezza adottate, questa non si era prontamente attivata fino all’apertura dell’istruttoria.
Di contro, il Garante ha tenuto in considerazione che l’Azienda non aveva commesso precedenti violazioni analoghe, e aveva avuto un atteggiamento collaborativo nel corso dell’istruttoria.
Fonte: Garante Privacy
Invito al webinar “Cyber Resilience Act: le nuove regole europee per la cybersicurezza”, 15 novembre 2022
Evento a cura di Confindustria
Confindustria organizza il webinar “Cyber Resilience Act: le nuove regole europee per la cybersicurezza” che si svolgerà martedì 15 novembre 2022 alle ore 12:00. Il Webinar è volto ad illustrare il contenuto della recente proposta di Regolamento relativo ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali (Cyber Resilience Act), pubblicata dalla Commissione europea il 15 settembre 2022.
Al fine di garantire lo sviluppo di prodotti sicuri ed aumentare la consapevolezza dei produttori e degli utenti sull’importanza di produrre, scegliere ed utilizzare prodotti “cyber sicuri”, la proposta si propone di fissare ed uniformare standard di cybersicurezza per prodotti contenenti elementi digitali all’interno del mercato unico. L’introduzione di requisiti obbligatori di cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita di tali prodotti rende questa proposta legislativa unica nel panorama europeo.
Interverranno all’incontro:
- Agostino Santoni, Vicepresidente per il Digitale di Confindustria;
- Maika Fohrenbach, Policy Officer, Unità per la cybersicurezza e la privacy digitale, DG CONNECT, Commissione Europea.
Potete registrarvi al webinar accedendo all’area riservata di Confindustria EU.
Per qualsiasi ulteriore informazione potete scrivere a webinar@confindustria.eu.
Nuove regole per le grandi piattaforme operative da novembre
Sei mesi per adeguarsi e da maggio 2023 scatterà la fase a regime
Facciamo seguito alla nostra news dello scorso 8 luglio, per informarvi che è entrato in vigore il Digital markets act (Dma), il nuovo regolamento dell’Ue sui mercati digitali che, come scrive la Commissione europea in una nota, “porrà fine alle pratiche sleali delle imprese che operano da gatekeeper nell’economia delle piattaforme online“.
Il Dma è stato infatti pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Ue lo scorso mese di ottobre. La nuova normativa, in vigore dal primo novembre, inizierà ad applicarsi a partire da inizio maggio 2023.
Ricordiamo che il Dma definisce nuove regole per le grandi piattaforme online (“gatekeeper”). Esse dovranno ora, tra l’altro, garantire che l’annullamento dell’iscrizione ai servizi di base della piattaforma sia altrettanto facile dell’iscrizione nonché garantire l’interoperabilità delle funzionalità di base dei servizi di messaggistica istantanea. Inoltre dovranno dare agli utenti commerciali l’accesso ai loro dati di marketing o di performance pubblicitaria sulla piattaforma e informare la Commissione europea delle loro acquisizioni e fusioni.
Bonus wedding prolungato: operativo anche per il 2022
In GU le disposizioni del Mise per le richieste di contributo a fondo perduto per chi ha avuto ricavi ridotti rispetto al 2019 e per chi ha iniziato l’attività nel 2020
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con la serie generale n. 252 27 ottobre, il decreto 19 agosto 2022 del ministero dello Sviluppo Economico con le novità in materia di contributi alle imprese che operano nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie.
Il provvedimento pubblicato modifica il decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 30 dicembre 2021, che definiva per l’anno scorso i criteri e le modalità di erogazione del contributo destinato alle imprese che operano nei settori dell’intrattenimento, dell’organizzazione di cerimonie e dell’hotellerie-restaurant-catering (Ho.re.ca). Le modifiche, in sostanza, estendono gli effetti del contributo a fondo perduto anche a quest’anno, con lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2022.
L’agevolazione, già concessa per il 2021 con il decreto Sostegni-bis e attuata con il decreto 31 dicembre 2021 del Mise (vedi articolo “Wedding, pronte all’uso, le regole per accedere al bonus anti-Covid
“), può essere richiesta dalle imprese che svolgono, come attività prevalente, quelle che rientrano nei settori del wedding (intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie) e dell’hotellerie-restaurant-catering (Horeca), tra i più danneggiati dall’emergenza da Covid-19 e dalle conseguenti misure straordinarie adottate. In particolare le imprese, per richiedere il contributo, devono dichiarare come attività prevalente una classificata nei seguenti codici Ateco:
- 56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile
- 56.21 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
- 56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
- 93.11.2 – Gestione di piscine
- 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.
Per chi ha iniziato l’attività nel corso del 2020, invece, fa testo il confronto tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi all’apertura della partita Iva, confrontato all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, che sarà reso noto con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, le risorse saranno così ripartite:
1. il 70% sarà diviso tra tutte le imprese istanti ammissibili
Fondo Centrale di Garanzia – Sezione Speciale Turismo. Le opportunità per le PMI e le midcap alberghiere fino a 499 dipendenti
Atti del webinar
In allegato la presentazione di Mediocredito Centrale
La Sezione speciale Turismo del Fondo di garanzia per le PMI
BTO2022! #METATOURISM Tariffa Agevolate per le Aziende Associate
Il tema centrale di quest’anno sarà proprio Metatourism.
Per ulteriori informazioni sulla manifestazione basta collegarsi al sito https://www.bto.travel/
Stagione invernale 2022-2023 – Indicazioni per il funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale
Decreto Mite 6 ottore 2022, n. 383
Lo scorso 6 ottobre è entrato in vigore il decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 che, dando attuazione al “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale“, stabilisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di 1°C dei valori massimi della temperatura per gli ambienti riscaldati da applicarsi per la stagione invernale 2022-2023.
In particolare, l’art. 1, co. 1 e 2, del provvedimento dispongono la riduzione di 15 giorni del periodo di accensione degli impianti termici – attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio a anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio – e la riduzione di 1 ora della durata giornaliera di accensione.
Pertanto l’esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale sarà consentito, per le sei fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano, con i seguenti limiti:
1. la zona A, in 5 ore giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo
2. la zona B, in 7 ore giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3. la zona C, in 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4. la zona D, in 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5. la zona E, in 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6. la zona F, non è prevista alcuna limitazione.
Per l’individuazione della zona climatica del comune in cui è localizzata la struttura alberghiera, occorre far riferimento alle tabelle di cui all’allegato A) DPR 412/1993 che si riporta in allegato.
La durata giornaliera di attivazione degli impianti è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno ad esclusione di quelli ubicati nella zona F ove non sono previste limitazioni in merito
Per le strutture alberghiere – classificati dall’art. 3 DPR 412/1993 tra gli edifici adibiti a residenza e assimilabili (E.1) – sarà possibile derogare alla limitazione della durata giornaliera di attivazione degli impianti nei seguenti casi:
– gli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
– edifici che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 D. Lgs. 199/2021[1]e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Il provvedimento dispone inoltre la riduzione di 1°C della temperatura, pertanto durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare 19°C (+ 2°C di tolleranza). Per gli alberghi la riduzione della temperatura non si applica in caso di edificio che rispetti gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 D. Lgs. 199/2021e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Invitiamo comunque le aziende a verificare se il proprio Comune ha disposto delle deroghe particolari per il settore alberghiero
Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal decreto 383/2022 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro, nei confronti del proprietario, del conduttore, dell’amministratore di condominio e del terzo responsabile.
[1] Gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 1, sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva