Upa informa Circolare del 31 maggio 2022

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Circolare del 31 maggio 2022

Allegati:    Circolare_ADE_13_13_MAGGIO_2022DLAiuti_n_50 _17_maggio_2022_GU  – Aiuti_di_stato_Autodichiarazione_AdE_Programma – Circolare_ADE_14_del_17_maggio_22 – Nota – DL Aiuti – testo GU

 

  Argomenti:

Ø  Tax credit 65% – Click day 9 giugno 2022 ore 12.00

Ø  Avviso pubblico alle strutture ricettive per agevolazioni sotto forma di credito d’imposta

Ø  Commento alle novità fiscali della legge di bilancio 2022 – Crediti d’imposta. Circolare Agenzia delle Entrate

Ø  Credito d’imposta energia – Primi chiarimenti AdE

Ø  APPROFONDIMENTO CONSORZIO LUCE SV – Decreti Legge 2022 sul contenimento dei costi energetici

Ø  Convertito in Legge il Decreto con le misure per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina

Ø  “Decreto Aiuti”: le misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie

Ø  Aiuti di Stato emergenza Covid: modalità e termini per dichiararli

Ø  Webinar a cura di Confindustria, SFC e 4Maganer

Ø  NOVITA FISCALI DEL DECRETO PNRR2 (DL 36/2022)

Tax credit 65% – Click day 9 giugno 2022 ore 12.00

Sul sito del Ministero del Turismo è stato pubblicato l’‘Avviso pubblico alle strutture ricettive per agevolazioni sotto forma di credito d’imposta” con il quale il Ministero rende noto, tra gli altri che le domande per il riconoscimento del credito d’imposta ex art. 79 DL 104/2020 (credito d’imposta 65%potranno essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 9 giugno 2022 alle ore 17:00 del giorno 13 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata.

Le domande di concessione del credito d’imposta sono compilate e presentate esclusivamente tramite la procedura on line, il cui link di accesso sarà pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il giorno 9 giugno 2022

Avviso pubblico alle strutture ricettive per agevolazioni sotto forma di credito d’imposta

A cura del Ministero del Turismo

Nella sezione Amministrazione trasparente è disponibile l’Avviso pubblico recante le “modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione del credito d’imposta di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 3934 del 17 marzo 2022.

L’Avviso è rivolto alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, entro il massimo di 200.000 euro, per interventi di:

• manutenzione straordinaria
• restauro e di risanamento conservativo
• ristrutturazione edilizia
• eliminazione delle barriere architettoniche
• incremento dell’efficienza energetica
• adozione di misure antisismiche
• acquisto di mobili e componenti d’arredo
• realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali
• acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali

Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili pari a 380 milioni di euro.

Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 9 giugno 2022 alle ore 17:00 del giorno 13 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata. Il link di accesso alla piattaforma sarà pubblicato in questa pagina il giorno 9 giugno 2022.

Eventuali richieste di assistenza potranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo: assistenza_creditodimposta@ministeroturismo.gov.it

 

DOCUMENTI:

Avviso pubblico del 26 maggio 2022 (prot. 6854/22)
– Allegato 1 – Domanda di agevolazione
– Allegato 2 – Quadro riassuntivo
– Allegato 3 – Modelli utili alla richiesta delle informazioni antimafia
– Allegato 4 – Oneri informativi

Decreto interministeriale 17 marzo 2022

Approfondimenti:

Ø  Tax credit 65% -Decreto interministeriale con disposizioni applicative

Pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il decreto interministeriale recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del tax credit 65%.

 

Il credito d’imposta – reintrodotto dall’art. 79 del DL 104/2020 – sarà riconosciuto alle imprese esistenti alla data del 1 gennaio 2012, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, relative a:

1. interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, co. 1 lett. b) DPR 380/2001)

2. interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 3, co. 1 lett. c) DPR 380/2001);

3. interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, co. 1 lett. d) DPR 380/2001);

4. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

5. interventi di incremento dell’efficienza energetica

6. interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (art. 16-bis, co. 1, lett. i) DPR 917/1986)

7. acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che abbia finalità di incremento dell’efficienza energetica e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo

8. la realizzazione di piscine e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali (per i soli stabilimenti termali) .

 

Relativamente agli interventi ammissibili al credito d’imposta, l’art. 4 del D.I. individua l’elenco delle spese eleggibili, ciascuna nella misura del 100%. In particolare:

a) relativamente a interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) DPR 380/2001 per:

1) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;

2) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;

3) modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;

4) realizzazione di balconi e logge;

5) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;

6) servizi igienici e costruzione dei servizi igienici anche in ampliamento di quelli esistenti;

7) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;

8) sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;

9) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;

10) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi;

 

b) relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, per:

1) sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;

2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;

3) realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone portatrici di handicap;

4) sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;

5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l’apertura e chiusura di infissi o schermature solari;

6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità;

 

c) relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica, per:

1) interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal suddetto decreto;

2) installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), punto 5.6).

 

d) relativamente agli interventi inerenti all’adozione di misure antisismiche, per:

1) valutazione della classe di rischio ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

2) progettazione degli interventi;

3) interventi di tipo locale;

4) interventi di miglioramento del comportamento sismico;

 

e) relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, per:

1) acquisto o rifacimento di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, oppure sostituzione con altri aventi caratteristiche migliorative, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni a condizione che la classe di efficienza energetica degli elettrodomestici sia non inferiore alla A+ o, per forni elettrici, asciugatrici e lavatrici combinate-asciugabiancheria, non inferiore alla A;

2) acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;

4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;

5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere;

 

f) relativamente alla realizzazione di piscine termali, per:

1) la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;

2) la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l’esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;

 

g) relativamente all’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, per:

1) vasche per balneoterapia;

2) apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;

3) attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;

4) attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini;

5) arredi per i camerini e postazioni di cura;

6) attrezzature per l’erogazione di trattamenti alla persona, in forma individuale o collettiva;

7) realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature;

8) attrezzature e arredi per l’esterno quali sdraio, lettini e ombrelloni;

9) computer e software gestionali.

 

h) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a g), comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesto

 

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura recettiva oggetto di intervento.

 

Si ricorda che il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 200 mila euro.

 

La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione andrà presentata telematicamente secondo modalità definite con specifico avviso che sarà pubblicato sul sito del Ministero del turismo.

Ø Tax credit, l’Agenzia chiarisce le novità della legge di bilancio 2022


Circolare n. 14 del 17 maggio 2022

Con la circolare n. 14 del 17 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) in materia di agevolazioni fiscali riconosciute in forma di crediti d’imposta. Il focus riguarda, tra gli altri, il bonus investimenti in beni strumentali nuovi, i tax credit “ricerca e sviluppo” e “povertà educativa” e il bonus “librerie”.

Investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44)
La disposizione proroga e rimodula tempistiche, misure e limiti del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”. L’agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio 2021, viene prorogata al 31 dicembre 2022 (o fino al 30 giugno 2023 nel caso di “prenotazione” dell’investimento, cioè con ordine accettato dal venditore e dell’acconto entro il dicembre 2022).
Al riguardo l’Agenzia chiarisce che:

  • per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (o fino al 30 giugno 2026 nel caso di prenotazione dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2025), il credito d’imposta è pari al 20% del costo fino a 2,5 milioni di euro, al 10% se l’investimento supera i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, al 5% se l’investimento è superiore a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro. La circolare precisa che per quanto concerna la soglia massima fissata a 20 milioni di euro costi ammissibili, il riferimento va fatto agli investimenti effettuati su base annuale e non durante l’intero arco temporale interessato dalla proroga.
  • per gli investimenti in beni immateriali 4.0, invece, effettuati a dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (o al 30 giugno 2024 nel caso di prenotazione dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2023) viene confermata la misura del credito d’imposta già vigente.

Ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (comma 45)
Anche in questo caso la legge di bilancio 2022 interviene su agevolazioni già previste rivedendo tempistiche e limiti in funzione delle tipologie di investimento.
Si tratta del credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020 per incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica.
L’Agenzia, dopo aver ricordato i nuovi termini e i nuovi limiti, precisa che per quanto non espressamente trattato dalla circolare odierna si può fare riferimento ai precedenti documenti di prassi che hanno fornito chiarimenti sulla precedente disciplina in materia di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl n. 145/2013) e in particolare alle circolari n. 5/2016, n. 13/2017 e n. 31/2020 nella misura in cui le indicazioni già fornite risultano compatibili con l’attuale quadro normativo.
Sono inoltre applicabili i chiarimenti contenuti nella circolare n. 9/2021 in merito alla corretta interpretazione dell’esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive dall’accesso al credito d’imposta, dell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali ai fini della legittimazione all’utilizzo in compensazione e della fruizione ripartita in tre quote annuali.
Consulenza per le quotazione delle Pmi (comma 46)
L’agevolazione prevede un credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese. Il bonus è stato esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 mentre il limite fruibile è sceso a 200mila euro. Cambia anche il tetto di spesa per il 2022 ed è previsto un nuovo stanziamento per il 2023.
A seguito della modifica, il tax credit è riconosciuto fino a 35 milioni di euro (invece di 30 milioni di euro) per il 2022 e fino a 5 milioni di euro per il 2023.

Povertà educativa (commi 135 e 136)
L’incentivo a favore delle fondazioni bancarie è prorogato a tutto il 2024. Il credito d’imposta spetta per i versamenti effettuati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, istituito dalla legge di stabilità 2016 con l’obiettivo di sostenere l’infanzia svantaggiata. Il bonus è pari al 75% della donazione
A cascata è stato ulteriormente prorogata al biennio 2023 e 2024 l’operatività del suddetto Fondo alimentato dai versamenti delle fondazioni.

Librerie (comma 351)
Il bonus “librerie”, in pratica, continua a seguire le regole stabilite dal Dm 23 aprile 2018 è, quindi, parametrato agli importi pagati dai librai per alcuni tributi locali come l’Imu, Tari e Tasi. Tuttavia l’Agenzia ricorda che la Tasi non è più in vigore e che l’imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione del suolo pubblico sono confluite nel canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce, pertanto, in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Acqua potabile (comma 713)
Il credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di miglioramento qualitativo dell’acqua potabile, istituito per il biennio 2021-2022 dall’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge di bilancio 2021, è esteso fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi 831-834)
Si tratto di un nuovo contributo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari delle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
La sovvenzione, soggetta alle regole Ue sugli aiuti de minimis e con tetto di spesa fissato a 1 milione di euro per il 2023, è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta in misura pari al 70% dei costi e va richiesto dal gestore del centro, sempreché l’impianto possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dallo stesso centro.
Il bonus, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 senza applicazione del limite annuale di 250mila euro e del limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000 previsto per ciascun anno solare, attualmente pari a 2 milioni di euro.
Le modalità attuative sono state definite dal provvedimento del 14 marzo 2022, con cui è stato approvato anche il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia per beneficiarne.

Fonte: Fisco Oggi

Ø Tax credit beni strumentali nuovi


Risposta n.270 Agenzia delle Entrate su collaudo senza riferimenti normativi

Le disposizioni che disciplinano l’agevolazione devono essere riportate sui documenti che dimostrano la spesa sostenuta secondo gli scopi dell’agevolazione e la corretta determinazione del bonus

 

Le fatture e i documenti di trasporto e gli altri documenti comprovanti l’acquisto di un bene che consente di accedere al bonus “beni strumentali nuovi” devono contenere l’indicazione delle disposizioni che disciplinano l’agevolazione.
L’annotazione non è richiesta per i verbali di collaudo e interconnessione. È quanto precisa la risposta n. 270 del 18 maggio 2022.

A chiedere delucidazioni è una società che ha effettuato un nuovo acquisto le cui caratteristiche consentono di accedere al credito d’imposta 4.0 previsto dalla legge di bilancio 2021, in caso di investimenti per beni strumentali nuovi. L’istante ha versato un acconto pari al 20% del prezzo pattuito entro il 31 dicembre 2021. La fattura relativa all’acconto riporta l’indicazione della norma agevolativa relativa al bonus.
La società chiede di conoscere se, per fruire dell’agevolazione, il riferimento alla disposizione che disciplina il credito d’imposta, debba essere indicato, oltre che sulle fatture di acquisto, anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo/interconnessione.

L’Agenzia delle entrate premette di non rappresentare la struttura competente per stabilire se il bene acquistato ha i requisiti tecnici per rientrare tra i beni agevolabili. Il parere, in tal senso, deve essere richiesto alla direzione generale per la Politica industriale, l’Innovazione e le Piccole e Medie imprese del ministero per lo Sviluppo economico.
Detto ciò ricorda che la legge di bilancio 2021 – articolo 1, comma 1056, legge n. 178/2020 –, ritoccando la precedente disciplina sugli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale impresa 4.0, ha previsto crediti d’imposta, in caso di investimenti in beni strumentali nuovi, parametrati all’ammontare della spesa sostenuta. Il beneficio è applicabile per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 o entro il 30 giugno 2022 a patto che entro il 31 dicembre 2021 l’ordine d’acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo del bene.

Ai fini di eventuali controlli da parte del Fisco, i beneficiari del tax credit, prevede l’articolo 1 comma 1062 della legge di bilancio 2021, devono conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei precedenti commi da 1054 a 1058-ter della stessa norma, che delineano l’agevolazione.
L’istante chiede se le suddette norme debbano essere indicate anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo e interconnessione.
Il richiamo alle disposizioni deve comparire sui documenti comprovanti l’acquisto e la corretta applicazione dell’agevolazione, quindi, precisa l’Agenzia, sicuramente va fatto su fatture e documenti di trasporto. Non è necessario, invece, aggiungerlo ai verbali di collaudo o di interconnessione, visto che tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non sono attribuibili a beni diversi da quelli cui si riferisce il verbale stesso e, quindi, a beni agevolabili il cui acquisto è certificato dalla fattura e dal documento di trasporto.
Infine, l’Agenzia conferma quanto chiarito nella risposta n. 438/2020 e cioè che la regolarizzazione dei documenti emessi senza i suddetti riferimenti normativi deve essere effettuata entro la data di inizio di eventuali attività di controllo.

fonte: Fisco Oggi

 

Commento alle novità fiscali della legge di bilancio 2022 – Crediti d’imposta. Circolare Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 14/E in allegato, l’Agenzia delle Entrate offre una disamina e primi chiarimenti su alcune misure di natura agevolativa, disciplinate dall’ultima Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, di seguito LdB 2022).
Con riferimento al credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0, si segnala l’utile superamento di un dubbio interpretativo emerso sulla base del tenore letterale delle norme e, in particolare, del comma 1057-bis, LdB 2022.
Nel dettaglio, l’aver ricompreso in un’unica disposizione la disciplina degli investimenti effettuati in un arco temporale triennale (dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025) poteva indurre a ritenere unico anche il plafond massimo degli investimenti complessivamente agevolabili.
Tuttavia, una tale lettura, estremamente penalizzante per le imprese, non poteva ritenersi in alcun modo suffragata dalla ratio stessa del piano di proroga delle misure e, soprattutto, dal preciso disposto dalla relazione tecnica al DDL Bilancio.
Opportuno e condivisibile, dunque, il chiarimento definitivo giunto ieri: il plafond massimo di costi agevolabili pari a 20 milioni di euro va inteso per ciascun anno di proroga dell’agevolazione (i.e. 2023, 2024, 2025).

Segue, poi, un’ampia disamina della disciplina dei crediti di imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e design, che sono stati oggetto, con la LdB 2022, di interventi di proroga diversamente articolati sul piano temporale e di intensità di agevolazione. La circolare ricorda le condizioni, oggettive e soggettive, per l’accesso alle agevolazioni e l’esclusione delle attività svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza stipulati con imprese estere.

Per ciò che attiene all’individuazione delle attività eleggibili, la circolare rimanda alla definizioni rese con decreto MiSE del 26 maggio 2020, che ha dettato i criteri per la corretta classificazione sul piano tecnico delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nonché per l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta. Segue il riepilogo dei costi rilevanti, ai fini della determinazione della base di calcolo del beneficio, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, con la precisazione che per le misure in oggetto, la base di calcolo deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili e che il limite massimo annuale va ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Sono, infine, ripercorsi gli adempimenti documentali e le modalità di compensazione dei crediti di imposta.

Il documento di prassi si sofferma altresì sul credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, di cui all’art. 1, commi da 89 a 92, della Legge di bilancio 2018, prorogato dal comma 46 della LdB 2022 fino al 31 dicembre 2022, seppure in misura ridotta.

Nel merito, l’AE ha confermato l’applicabilità del Decreto interministeriale del MiSE e del MEF del 23 aprile 2018 anche alla proroga in esame, per quanto concerne la definizione delle modalità e dei criteri di concessione del credito d’imposta. L’AE ricorda, inoltre, il recente chiarimento adottato con la risposta a interpello n. 198 del 20 aprile 2022, in merito alla non applicabilità dell’agevolazione in oggetto nei casi di riammissione alle negoziazioni a seguito di una sospensione.

In merito alle spese agevolabili, la circolare precisa che costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1 del DPR n. 633/1972; di contro, non rileva ai fini della determinazione dei costi agevolabili l’IVA parzialmente indetraibile, in conseguenza dell’applicazione della percentuale di detrazione di cui al combinato disposto degli articoli 19, comma 5, e 19-bis del DPR n. 633/1972.

Vengono, infine, riepilogati taluni profili procedurali relati alla misura in punto di comunicazione, utilizzo in compensazione e indicazione in dichiarazione dei redditi

La circolare, inoltre, descrive la disciplina di altre agevolazioni previste dall’ultima Legge di Bilancio. In particolare, ripercorre la disciplina del tax credit librerie, di cui ai commi 319 e seguenti della Legge di Bilancio 2018, la cui autorizzazione di spese è stata incrementata per gli anni 2022 e 2023.
Allo stesso modo, viene riportata la disciplina del c.d. bonus acqua potabile (istituito per il 2021 e il 2022 dai commi 1087-1089 della Legge di Bilancio 2021), prorogato per tutto il 2023 dalla LdB 2022.
Infine, si segnala che la circolare in commento riporta la descrizione della disciplina del tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari, bonus introdotto dall’ultima Legge di Bilancio.

Credito d’imposta energia – Primi chiarimenti AdE


Circolare 13/E – Chiarimenti AdE sui crediti d’imposta sulle spese sostenute per l’energia elettrica consumata

Con la Circolare 13/E dello scorso 13 maggio, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali introdotte dai DL 4/2022, DL 17/2022 e dal DL 21/2022, in relazione alle spese sostenute per l’energia elettrica consumata.

Segnaliamo in particolare il paragrafo 3 del provvedimento, contenente i chiarimenti relativi al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ex art. 3 DL 21/2022) per l’acquisto di energia elettrica relativo al secondo trimestre 2022.

Il DL 21/2022 ha introdotto, all’art. 3, un contributo straordinario sottoforma di credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al 1° trimestre dell’anno 2019.

L’agevolazione fiscale è riconosciuta alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

 

APPROFONDIMENTO CONSORZIO LUCE SV – Decreti Legge 2022 sul contenimento dei costi energetici – Circolare n 13 ADE

la presente per segnalare la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della Circolare n. 13 del 13/05/2022 in merito ai crediti di imposta previsti dai decreti legge ad oggi emanati nel corso dell’anno 2022 in materia di contenimento dei costi energetici.

ENERGIA ELETTRICA

Possono accedere alle agevolazioni le imprese che hanno sostenuto nel primo trimestre 2022 un aumento dei costi medi per kWh della componente energia elettrica superiore al 30% del costo relativo al primo trimestre 2019 (questa condizione per le Aziende Consorziate è sicuramente verificata).

In particolare:

  • viene riconosciuto un credito d’imposta in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica», pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture.

Nelle fatture Hera Comm la spesa agevolabile è quella indicata alla voce “totale corrispettivi di vendita”

Il credito va calcolato sulla base dei consumi effettivi. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai fornitori, non possono essere presi in considerazione e in tali casi occorre che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio.

  • I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione mediante modello F24 oppure ceduti solo per intero a terzi, entro il 31 dicembre 2022.
  • Il codice tributo da indicare nell’F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è 6963 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022).

 

Trattandosi di agevolazioni di natura prettamente fiscale vi consigliamo di prendere contatti con il vs referente fiscale al fine di valutare l’effettiva esigibilità dei crediti maturati.

Esempio: nella fattura alla pagina 4 di Hera,  riportata nell’angolo in alto a destra, sotto alla voce totale Corrispettivi di vendita, l’importo da prendere in considerazione è euro 3.235,83

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Ø Decreti Legge 2022 sul contenimento dei costi energetici – Crediti d’imposta – Circolare n 13 Agenzia delle Entrate

Si segnala la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della Circolare n. 13 del 13/05/2022 in merito ai crediti di imposta previsti per le imprese energivore e non energivore per il primo e secondo trimestre 2022.

La circolare chiarisce aspetti collegati ai crediti maturati sui costi per l’energia elettrica.

In sintesi, con riferimento al primo trimestre 2022 e alle imprese energivore

  1. per fruire del credito d’imposta è necessario che l’impresa energivora risulti regolarmente inserita nell’elenco redatto da CSEA per l’anno 2022 e abbia sostenuto costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili all’ultimo trimestre 2021 in misura superiore al 30% del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  1. il credito di imposta risulta pari al 20% delle spese sostenute (c.d. spesa agevolabile) per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Tale credito è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al primo trimestre. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai fornitori, non possono essere presi in considerazione e in tali casi occorre che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio;
  1. ai fini del calcolo della componente energia elettrica e della spesa agevolabile, si tiene conto della spesa per la materia energia, ovvero dei costi sostenuti
    • per l’energia elettrica (in esecuzione di contratti di fornitura sia a prezzo fisso che a prezzo indicizzato/variabile)
    • per le perdite di rete,
    • per il dispacciamento e
    • per la commercializzazione (c.d. fee di servizio);
  1. non concorrono al calcolo del costo medio della componente energia elettrica e della spesa agevolabile le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte;
  1. il costo medio della componente energia elettrica di cui al punto precedente va ridotto di eventuali “sussidi”. L’Agenzia indica che per “sussidio” si debba intendere qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale);
  1. alla nota 3 della circolare viene indicato invece che eventuali “sussidi” non debbano essere tenuti in considerazione nel calcolo della spesa agevolabile;
  1. le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e il loro sostenimento devono essere documentate mediante il possesso delle fatture di acquisto;
  1. il credito d’imposta è utilizzabile entro la data del 31 dicembre 2022 e può essere ceduto (vedere capitolo 4 della circolare);
  1. non trovano applicazione
    • il limite annuale di € 250.000 sui crediti d’imposta agevolativi in base all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e
    • il limite generale di compensabilità dei crediti d’imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, previsto per ciascun anno solare e pari a 2 milioni di euro;

Con riferimento al secondo trimestre 2022 e alle imprese energivore

  1. per fruire del credito d’imposta è necessario che l’impresa energivora risulti regolarmente inserita nell’elenco redatto da CSEA per l’anno 2022 e abbia sostenuto costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al primo trimestre 2022 in misura superiore al 30% del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  1. a differenza di quanto stabilito per il primo trimestre, il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e auto-consumata nel secondo trimestre 2022;
  1. il credito di imposta risulta pari al 25% delle spese sostenute (c.d. spesa agevolabile) per la componente energetica acquistata/prodotta ed effettivamente utilizzata/auto-consumata nel secondo trimestre 2022;
  1. in caso di produzione e autoconsumo dell’energia elettrica, la norma precisa che il relativo credito d’imposta è determinato facendo riferimento alla media relativa al secondo trimestre 2022 del prezzo unico nazionale (PUN). Viene precisato inoltre che la produzione e l’autoconsumo devono essere comprovati mediante idonea documentazione, che consenta di attestarne, tra l’altro, l’effettiva corrispondenza quantitativa;
  1. per tutto il resto, trova applicazione quanto già stabilito per le imprese energivore con riferimento al primo trimestre 2022.

Con riferimento al secondo trimestre 2022 e alle imprese NON energivore

 

  1. viene riconosciuto un credito d’imposta in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica», pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture (si segnala che la pubblicazione della Circolare è antecedente alla pubblicazione definitiva del DL Aiuti, che innalza la percentuale dal 12% al 15%);
  1. il credito d’imposta NON è riconosciuto sulla spesa per l’energia elettrica prodotta e auto-consumata nel secondo trimestre 2022;
  1. per tutto il resto, trova applicazione quanto già stabilito per le imprese energivore con riferimento al primo semestre 2022.

È presumibile che quanto prima venga pubblicata analoga circolare relativa ai crediti in materia di gas metano, probabilmente in seguito alla pubblicazione in GU del DL Aiuti (avvenuta il 17/5/22) che introduce per le aziende gasivore un credito di imposta per i consumi di gas metano relativi al primo trimestre e incrementa per il secondo trimestre l’entità dei crediti già stabiliti da precedenti decreti, ovvero:

  • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale dal 20 al 25%;
  • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale dal 20 al 25%;
  • credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale: 10%.

Ø Sintesi dei Decreti Legge 2022 sul contenimento dei costi energetici

Per agevolarVi nell’inquadramento organico di una materia che sta diventando sempre più articolata e complessa, si riepilogano di seguito i provvedimenti normativi ad oggi emanati nel corso dell’anno 2022 in materia di contenimento dei costi energetici.

 

II 27/1/22 è stato pubblicato in GU il nuovo DL Sostegni Ter (“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico“), contenente importanti misure sull’energia.

  • (Art. 14) Nel 1 trimestre 2022 annullamento degli oneri generali di sistema per tutte le utenze (tali oneri erano già annullati per le utenze domestiche e non domestiche in Bassa Tensione con potenza ≤16,5 kW, secondo quanto previsto da Legge Bilancio). Il costo della misura è 1,2 miliardi € (recuperati da maggiori proventi aste CO2).
  • (Art. 15) Per le imprese a forte consumo di energia che hanno subito un incremento del costo del kWh superiore al 30% tra il 4 trimestre 2019 e il 4 trimestre 2021 parziale compensazione (sotto forma di credito d’imposta) pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1 trimestre 2022.
  • (Art. 16) A decorrere dal 1/2/2022 e fino al 31/12/2022, sull’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, ossia una specie di “price cap” per compensare i cosiddetti extra-profitti dei produttori rinnovabili.

II 1/3/22 è stato pubblicato in GU il nuovo DL ENERGIA (“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”).

  • (Art. 1) Azzeramento degli oneri di sistema sui consumi di energia elettrica anche per il secondo trimestre 2022.
  • (Art. 3) Riduzione al 5% dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas anche per il secondo trimestre 2022.
  • (Art. 4) Per le imprese a forte consumo di energia che hanno subito un incremento del costo del kWh superiore al 30% tra il 1 trimestre 2019 e il 1 trimestre 2022 parziale compensazione (sotto forma di credito d’imposta) pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2 trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Tale articolo è stato modificato dall’art. 5 del nuovo DL TAGLIA PREZZI del 22-3-2022 che ha portato al 25% il credito di imposta (vedere punti successivi).

  • (Art .5) Per le imprese a forte consumo di gas naturale parziale compensazione (sotto forma di credito d’imposta) pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto del gas nel 2 trimestre 2022; ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore a circa 25.000 mc, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici“.

Tale articolo è stato modificato dall’art. 5 del nuovo DL TAGLIA PREZZI del 22-3-2022 che ha portato al 20% il credito di imposta (vedere punti successivi).

  • (Art. 16) Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi: prevede un potenziamento dell’estrazione di gas da giacimenti nazionali abbinato alla possibilità per i Consumatori «gasivori» di sottoscrivere contratti di approvvigionamento di gas metano di medio periodo a prezzo «equo».

 

II 22/3/22 è stato pubblicato in GU il nuovo DL TAGLIA PREZZI (“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”).

  • (Art. 3) Per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica) che hanno subito un incremento del costo del kWh superiore al 30% tra il 1 trimestre 2019 e il 1 trimestre 2022 parziale compensazione (sotto forma di credito d’imposta) pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2 trimestre 2022. Il credito d’imposta è cedibile (solo interamente) a istituti di credito e intermediari finanziari.
  • (Art. 4) Per le imprese diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale parziale compensazione (sotto forma di credito d’imposta) pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas nel 2 trimestre 2022. Il credito d’imposta è cedibile (solo interamente) a istituti di credito e intermediari finanziari.
  • (Art. 5) I crediti d’imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale ai sensi degli Art. 4 e 5 del DL ENERGIA sono rideterminati rispettivamente nella misura del 25% per l’energia elettrica e del 20% per il gas naturale.
  • (Art. 9) I crediti d’imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale ai sensi dell’Art. 15 del DL Sostegni Ter e degli Art. 4 e 5 del DL ENERGIA sono cedibili (solo interamente) a istituti di credito e intermediari finanziari.

Con la risoluzione 13/E del 21 marzo 2022 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese energivore, di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

 

Il 17/5/22 è stato pubblicato in GU il nuovo DL AIUTI (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina’).

  • (Art. 2):
    • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale (ex decreto-legge n. 21/2022): dal 20 al 25%;
    • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (ex decreti-legge nn. 4 e 17/2022): dal 20 al 25%;
    • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (ex decreto-legge n. 21/2022): dal 12 al 15%.
  • (Art. 4):
    • credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale10%.

Convertito in Legge il Decreto con le misure per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 maggio 2022, n. 51 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

In sede di conversione, con riferimento ai “Bonus sociali per elettricità e gas” (art. 6, D.L. n. 21/2022), il provvedimento precisa che il valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, è pari a 12.000 euro. Inoltre, per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2022, l’incremento del valore soglia dell’ISEE si applica ai fini dell’estensione dei benefici e con le modalità previste dall’art. 3 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17 (convertito con modificazioni in L. 27 aprile 2022, n. 34).

In merito agli interventi in materia di lavoro, si segnalano:
• la decorrenza dei termini relativi agli adempimenti a carico dei liberi professionisti in caso di malattia o di infortunio, con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (art. 12 bis, D.L. n. 21/2022);

• i Fondi di solidarietà bilaterale (di cui all’art. 26, comma 9, lett. c-bis, D.Lgs. n. 148/2015) che comprendono, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, possono avere altresì la finalità di assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni (art. 12 ter, D.L. n. 21/2022);

• previsioni in materia di lavoro sportivo, con riferimento al regime speciale dei redditi dettato per i lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (art. 12 quater, D.L. n. 21/2022);

• la proroga al 30 giugno 2024, in caso di contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore a tempo determinato (art. 31, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), della possibilità per l’utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato (assunto dall’agenzia a tempo indeterminato) senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (art. 12 quinquies, D.L. n. 21/2022);

• in merito alle comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali (art. 14, comma 1, secondo periodo,  D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), l’esclusione delle attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali (D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in L. 29 dicembre 2021, n. 233). Inoltre, la norma precisa che la comunicazione deve avvenire mediante modalità informatiche e non con SMS o posta elettronica (art. 12 sexies, D.L. n. 21/2022);

• le modifiche alla L. 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (art. 12 septies, D.L. n. 21/2022).

Infine, sono state introdotte ulteriori misure per la liquidità delle imprese (articoli 8 – 10 septies, D.L. n. 21/2022), nonché per il sostegno dei settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura, della pesca e del turismo (articoli 13 – 22 quater, D.L. n. 21/2022).

Per tutti i dettagli, consulta la Legge.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

Ø In porto il “decreto Ucraina-bis”. Le modifiche votate dal Parlamento

A cura di Fisco Oggi

Dopo il Senato, anche la Camera rinnova la fiducia al Governo, convertendo in legge un nutrito pacchetto di misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in atto

 

Luce e gas, rateizzabili anche le bollette di maggio e giugno. Retroattiva sin dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza la “tregua” con le pubbliche amministrazioni in caso di professionista ammalato di Covid. Più tempo agli operatori del settore tessile, moda e accessori per l’utilizzo del “bonus rimanenze di magazzino”. Per i gestori di teatri e sale da concerto, c’è la sospensione dei versamenti fiscali da aprile a giugno.

Prorogate, per bar e ristoranti, le semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico. Raddoppia a 60 giorni, fino a tutto agosto, il termine per il pagamento degli avvisi bonari. Superbonus e opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo, dal 2023 serve la certificazione Soa per gli interventi oltre i 516mila euro. Ristretto l’ambito di applicazione del regime agevolato per gli sportivi impatriati.
A bordo del provvedimento, anche la riduzione fino all’8 luglio delle accise sui carburanti sancita dallo specifico Dl 38/2022 (“Misure urgenti in materia di accise Iva sui carburanti“), che viene abrogato, con contestuale trasposizione dei suoi contenuti nel corpo del “decreto Ucraina-bis” (rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza).
Queste (e altre) le novità in ambito fiscale provenienti dal Parlamento durante l’esame del Dl 21/2022 (Atto Camera 3609); sono riepilogate e sintetizzate nello schema che segue.
Per le principali disposizioni contenute nel testo originario del decreto, vedi:
– “Stop al caro energia, misure già operative
– “Decreto Ucraina-bis – 1: ritocchi ai bonus per energivore e gasivore
– “Decreto Ucraina-bis – 2: energia e gas, nuovi tax credit alle imprese
– “Decreto Ucraina-bis – 3: bollette senza rincari per molte più famiglie
– “Decreto Ucraina-bis – 4: bonus sui carburanti in agricoltura e pesca
– “Decreto Ucraina-bis – 5: bonus Imu per le imprese turistico-ricettive
– “Decreto Ucraina-bis – 6: rafforzata la vigilanza sugli aumenti dei prezzi“.

Art. 1-bis (nuovo)
Disposizioni in materia di accisa e di Iva sui carburanti

Riprodotto il contenuto dell’articolo 1 dell’abrogato Dl 38/2022, che, considerati i perduranti effetti economici derivanti dall’eccezionale rialzo dei prezzi dei prodotti energetici, conferma fino all’8 luglio 2022 l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato per autotrazione, la riduzione al 5% dell’Iva sul gas naturale usato per autotrazione e la riduzione dell’accisa sui carburanti. Questa è fissata: per la benzina, a 478,40 euro per mille litri; per il gasolio, a 367,40 euro per mille litri; per il Gpl, a 182,61 euro per mille chilogrammi (fino alla stessa data dell’8 luglio viene sospesa l’applicazione dell'”ordinaria” accisa agevolata, pari a 403,22 euro per mille litri, sul gasolio commerciale usato come carburante – numero 4-bistabella A allegata al Dlgs 504/1995). Per la corretta applicazione delle riduzioni, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere entro il 15 luglio 2022 all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i dati relativi ai quantitativi di prodotti per cui vigono le riduzioni e gli azzeramenti d’accisa, giacenti nei serbatoi alla data dell’8 luglio; in caso di inadempimento o di comunicazione di dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro (articolo 50, comma 1, Dlgs 504/1995). Inoltre, per prevenire manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle accise e dell’Iva, è previsto che il Garante per la sorveglianza dei prezzi possa avvalersi della collaborazione dei ministeri competenti per materia, di enti e organismi (Istat, Ismea, Unioncamere, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) nonché del supporto operativo della Guardia di finanza, che agisce con i poteri a essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’Iva e delle imposte dirette, avendo tra l’altro accesso diretto ai dati relativi alle giacenze dei depositi commerciali e degli impianti di distribuzione e a quelli contenuti nel Das telematico, il documento di accompagnamento semplificato per la circolazione dei prodotti energetici che hanno assolto l’accisa.

Art. 2 (modificato)
Bonus carburante ai dipendenti

Estesa a tutti i datori di lavoro privati (quindi, anche ai professionisti e agli studi professionali) la possibilità, inizialmente riconosciuta esclusivamente alle aziende private, di cedere ai propri dipendenti a qualsiasi titolo (nel testo originario, solo a titolo gratuito) buoni benzina o titoli analoghi, i quali, per l’anno 2022, nel limite di 200 euro per lavoratore, non sono imponibili ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir. Questa norma dispone che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se complessivamente, nel periodo d’imposta, non supera i 258,23 euro (il “decreto Agosto”, per gli anni 2020 e 2021, ha raddoppiato il plafond, innalzandolo a 516,46 euro – articolo 112, Dl 104/2020); in caso di superamento del tetto, l’intero valore concorre alla formazione del reddito. La Relazione illustrativa del provvedimento specifica che gli importi, fino a 200 euro, riconosciuti sotto forma di buoni carburante non tassati sono ulteriori rispetto alla vigente soglia di esenzione.

Art. 5-quater (nuovo)
Autorizzazione all’esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici

Modificata la disposizione del Testo unico delle accise (articolo 23, comma 12, Dlgs 504/1995) che disciplina l’ipotesi in cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli accerta il venir meno delle condizioni necessarie per l’esercizio dei depositi fiscali di prodotti energetici (comma 4 dello stesso articolo). È ora previsto che, in luogo della sospensione fino al ripristino dei requisiti entro il termine di un anno (pena la revoca dell’autorizzazione), l’interessato può richiedere di proseguire l’attività per dodici mesi, dietro prestazione di apposita garanzia in denaro o in titoli di Stato, pari, in ciascun mese, al 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito nel mese solare precedente; se le condizioni non sono ripristinate nei dodici mesi, l’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale viene revocata. Un decreto Mef dovrà definire i profili attuativi della norma. Durante il periodo di proseguimento “sotto garanzia”, i prodotti energetici estratti dal deposito non fruiscono della sospensione dell’Iva prevista dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 941, legge 205/2017 – circolare 18/2019).

Art. 6-bis (nuovo)
Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici

Prorogata di due mesi la disposizione contenuta nell’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 509 e seguenti, legge 234/2021) secondo la quale, in riferimento agli omessi pagamenti delle bollette di luce e gas emesse nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, le società devono offrire al cliente finale domestico un piano di rateizzazione fino a un massimo di dieci mesi, senza applicazione di interessi. La previsione è ora estesa anche alle fatture emesse fino al prossimo 30 giugno. Si segnala che le modalità attuative della norma agevolativa sono state definite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la deliberazione 636/2021.

Art. 7 (modificato)
Trasparenza dei prezzi – Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

Definito il profilo sanzionatorio della neo-introdotta diposizione (comma 5) con cui sono stati posti obblighi informativi in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano (vedi “Decreto Ucraina-bis – 6: rafforzata la vigilanza sugli aumenti dei prezzi“). Tali operatori devono trasmettere al ministero della Transizione ecologica e all’Arera, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 21/2022, i contratti già stipulati e, ugualmente nei successivi quindici giorni, i nuovi contratti che verranno sottoscritti nonché le relative eventuali modifiche. Per gli inadempienti, viene prevista una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato (con un minimo di 2mila euro e un massimo di 200mila euro), per la quale vanno osservate le regole dettate dalla legge 689/1981 (“Modifiche al sistema penale“).

Art. 10-bis (nuovo)
Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n. 77

Introdotta una nuova condizione per avvalersi degli incentivi fiscali relativi ai lavori edilizi che danno diritto al superbonus del 110% e a quelli in riferimento ai quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sul corrispettivo (rispettivamente, articolo 119 e articolo 121, comma 2, Dl 34/2020). Opera solo se l’importo degli interventi supera 516mila euro. Dal 1° luglio 2023, oltre quella soglia, servirà che le opere siano affidate a imprese in possesso della certificazione Soa (società organismo di attestazione), cioè della qualificazione “garantita” da appositi enti, che oggi è richiesta, dal Codice dei contratti pubblici, per partecipare agli appalti sopra i 150mila euro (articolo 84, Dlgs 50/2016). Invece, nel semestre precedente, dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, sarà sufficiente che l’impresa, al momento della stipula del contratto di appalto o subappalto, documenti al committente o all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione, con uno degli organismi certificatori, di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione; la novità non si applica ai lavori già in corso di esecuzione e ai contratti di appalto/subappalto con data certa anteriore a quella di entrata in vigore della disposizione.

Art. 10-ter (nuovo)
Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese

Prorogate fino al 30 settembre 2022 le autorizzazioni “straordinarie” per l’utilizzo temporaneo di suolo pubblico concesse, durante l’emergenza epidemiologica, a esercizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande. La disposizione, introdotta dal “decreto Ristori” (articolo 9-ter, commi 4 e 5, Dl 137/2020) inizialmente per il solo primo trimestre del 2021 e più volte prolungata (da ultimo, fino al 30 giugno 2022, dal “decreto Milleproroghe” – articolo 3-quinquies, Dl 228/2021), ha semplificato le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, consentendone la presentazione telematica al competente ufficio comunale con allegata la sola planimetria e in esenzione dall’imposta di bollo, nonché per la posa in opera temporanea su vie, piazze e altri spazi aperti di strutture amovibili (dehor, pedane, tavolini, ombrelloni, ecc.), permettendo a bar e ristoranti di farlo senza dover prima acquisire le ordinarie autorizzazioni imposte dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e senza applicazione del limite temporale di 90 giorni fissato, dal Testo unico in materia edilizia, per la loro rimozione. Viene ora previsto che le autorizzazioni in essere sono estese fino al prossimo 30 settembre, non è necessario chiederne altre, a patto che sia stato assolto il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, comma 816 e seguenti, legge 160/2019); in ogni caso, le amministrazioni locali hanno la facoltà di deliberare la riduzione o l’esenzione dal pagamento del tributo per quelle attività.

Art. 10-quater (nuovo)
Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012

Slitta di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine entro cui sarà possibile utilizzare i finanziamenti agevolati concessi, dal “decreto Spending review” (articolo 3-bis, Dl 95/2012), alle imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Si tratta di contributi destinati a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili abitativi e a uso produttivo, al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali, alla ricostituzione delle scorte e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate, per garantirne la continuità produttiva. Per i soggetti su indicati, il comma 4-bis (inserito dal “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2019 – articolo 25-quinquies, Dl 119/2018) stabilisce che le somme erogate dalle banche, depositate su conti correnti vincolati, vanno utilizzate sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti attuativi adottati dai presidenti di quelle Regioni e comunque entro il 31 dicembre 2022. Tale termine ultimo è ora spostato in avanti di 365 giorni.

Art. 10-sexies (nuovo)
Misure ai fini dell’effettiva concessione del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria

Più tempo per l’utilizzo del “bonus rimanenze”, il credito d’imposta introdotto dal “decreto Rilancio” per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria (articolo 48-bis, Dl 34/2020 – vedi “Il “Rilancio” post conversione – 5. Bonus sulle eccedenze fashion“, “Tax credit Tessile, Moda e Accessori: pronte le istruzioni per la fruizione” e “Bonus tessile 2021, on line modello e istruzioni aggiornati“). A tal fine, viene modificato il comma 3 della norma istitutiva, secondo cui l’agevolazione fiscale andava sfruttata esclusivamente in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997) nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione; ora, invece, l’opportunità è genericamente estesa ai periodi d’imposta successivi.

Art. 12-bis (nuovo)
Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

Sancita con decorrenza dal 31 gennaio 2020, ossia dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza, la retroattività della sospensione di adempimenti e versamenti in caso di malattia del professionista per Covid. La disposizione ora modificata, introdotta dal “decreto Sostegni”, prevede che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze ovvero il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, se dovuti a impedimento del professionista per motivi connessi all’infezione da coronavirus (ricovero in ospedale, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, quarantena con sorveglianza attiva), non comporta decadenza, non costituisce inadempimento verso la pubblica amministrazione e non produce effetti nei confronti né del professionista né del suo cliente, a condizione che tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari (articolo 22-bis, Dl 41/2021). La sospensione del termine opera dall’inizio dell’impedimento fino a trenta giorni dopo la sua cessazione, coincidente con la data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena; trascorso il periodo di sospensione, il professionista ha sette giorni di tempo per procedere agli adempimenti. La norma è stata applicata dal 22 maggio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Sostegni” che l’ha introdotta. Ora, invece, le si attribuisce efficacia retroattiva, stabilendo che la sospensione dei termini opera anche per gli episodi verificatisi a partire dal 31 gennaio 2020, giorno in cui il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (deliberazione 31 gennaio 2020). Tuttavia, non sono rimborsabili gli interessi e le sanzioni eventualmente già pagati per inadempimenti commessi nel periodo in cui la sospensione non operava (31 gennaio 2020 – 21 maggio 2021) e restano salve le dichiarazioni di regolarità contributiva emesse, le quali non possono essere riesaminate o annullate. Un decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Ucraina-bis“, dovrà individuare le modalità attuative della disposizione.

Art. 12-quater (nuovo)
Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Modificato il regime fiscale agevolato per gli sportivi professionisti impatriati (articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, Dlgs 147/2015), secondo cui i redditi prodotti da quei lavoratori concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, a condizione che si versi un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili. L’ambito applicativo del trattamento di favore viene ristretto a due ipotesi: i redditi sono prodotti in discipline riconosciute dal Coni nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica entro il 1990, il contribuente ha almeno venti anni di età e il suo reddito complessivo è superiore a un milione di euro; i redditi sono prodotti in discipline riconosciute dal Coni nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo il 1990, il contribuente ha almeno venti anni di età e il suo reddito complessivo è superiore a 500mila euro. In ogni caso, come già in precedenza, non si applicano né la maggiorazione prevista quando il beneficiario ha almeno tre figli minorenni o a carico (comma 3-bis, quarto periodo) né quella riconosciuta in caso di trasferimento in una regione del Mezzogiorno (comma 5-bis). È confermato che l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato comporta il versamento del contributo dello 0,5% della base imponibile. Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Ucraina-bis“, quindi dal 2022, senza però interessare i contratti già in essere, per i quali, fino alla scadenza naturale, varrà la vecchia disciplina.

Art. 22-bis (nuovo)
Misure di sostegno per il comparto teatrale

Sospesi i pagamenti fiscali del secondo trimestre per gli operatori con codice Ateco 90.04.00. I soggetti che svolgono attività di gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio nazionale, sono temporaneamente esonerati dal versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli a essi assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta nonché dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Gli importi sospesi dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Le somme già versate non sono rimborsabili.

Art. 22-quater (nuovo)
Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico

Prorogate fino al 30 settembre 2022 le procedure semplificate per la presentazione telematica delle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse e delle disposizioni secondo cui la posa di strutture amovibili in spazi aperti per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento anti Covid (dehor, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) non è soggetta alle autorizzazioni e al termine di 90 giorni per la loro rimozione previsti dalle norme vigenti (articolo 9-ter, commi 4 e 5, Dl 137/2020). Ne sono destinatari gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), anche quelli nei quali viene congiuntamente effettuata attività di trattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari).

Art. 23-bis (nuovo)
Modifiche all’articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Meglio chiarita la disposizione – inserita nell’ultima legge di bilancio dalla legge di conversione del “decreto Sostegni-ter” (articolo 28-quater, Dl 4/2022) – che, a partire dai lavori avviati dopo il 27 maggio 2022, subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali (superbonus, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sanificazione degli ambienti di lavoro, sconto sul corrispettivo o cessione del credito, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate) all’indicazione, nell’atto di affidamento degli interventi, che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative, dato da riportare anche nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti. È ora specificato che tale condizione si applica alle opere di importo complessivamente superiore a 70mila euro, fermo restando che l’obbligo riguarda esclusivamente i lavori edili come definiti dall’allegato X al Dlgs 81/2008.

Art. 37 (modificato)
Contributo straordinario contro il caro bollette

In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, per quest’ultimo, ai fini del calcolo della base imponibile, si assume “zero” come valore di riferimento. È la puntualizzazione inserita nell’ambito della norma che, per il 2022, ha istituito un contributo straordinario a carico degli operatori del settore energetico che esercitano in Italia le attività di: produzione di energia elettrica per la successiva rivendita; produzione di gas metano; estrazione di gas naturale; rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale; produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; importazione a titolo definitivo o introduzione in Italia da altri stati Ue di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi. Il contributo è pari al 10% dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 rispetto allo stesso periodo precedente (1° ottobre 2020 – 31 marzo 2021), da autoliquidare e versare in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2022; non è dovuto in caso di incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10%.
In materia, è opportuno ricordare che il “decreto Aiuti”, in vigore da oggi, è anch’esso intervenuto sulla disposizione, apportando alcune importanti modifiche: l’aliquota del prelievo è passata al 25%; il periodo di riferimento per la verifica e la quantificazione dell’incremento del saldo è diventato 1° ottobre – 30 aprile; il contributo va versato, per il 40%, entro il prossimo 30 giugno e, per la restante parte, entro il 30 novembre 2022 (articolo 55, Dl 50/2022).

Art. 37-quater (nuovo)
Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo

Sessanta giorni, invece degli ordinari trenta, per pagare gli “avvisi bonari”, ossia le comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia delle entrate a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni fiscali effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis, Dpr 600/1973 (per le imposte dirette) e dell’articolo 54-bis, Dpr 633/1972 (per l’Iva). La novità si applica per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Ucraina-bis” e il 31 agosto 2022. La disposizione intende “assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico“. A tal fine, dunque, è raddoppiato il termine entro cui si può provvedere al versamento delle somme dovute, beneficiando della riduzione a un terzo delle sanzioni al 30%, ed evitare, in tal modo, l’iscrizione a ruolo (articolo 2, comma 2, Dlgs 462/1997).

“Decreto Aiuti”: le misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina“.

Il Decreto prevede ulteriori interventi in favore di lavoratori, imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti economici della crisi.

Di seguito, le principali misure in materia di energia:

  • bonus sociale elettricità e gas. Per il terzo trimestre dell’anno 2022, le agevolazioni per le tariffe di fornitura dell’energia elettrica, riconosciute sulla base del valore ISEE determinato dall’art. 6 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro il 30 giugno 2022. Inoltre, in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permetta l’applicazione del bonus, l’eventuale pagamento intervenuto nell’anno in corso ma in data antecedente al rilascio dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione applicata nelle bollette immediatamente successive, oppure, qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso e compensazione entro il 31 dicembre 2022 (art. 1);
  • incremento dei crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (art. 2), previsione del credito d’imposta per gli autotrasportatori (art. 3), estensione al primo trimestre del 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 4).

Quanto alle politiche sociali, il provvedimento prevede:

  • un’indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre del 2022 abbiano beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, L. n. 234/2021) (art. 31);
  • un’indennità una tantum di 200 euro in favore di pensionati, percettori di NaSPI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022, beneficiari nel corso del 2022 dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, lavoratori beneficiari nel 2021 di una delle indennità previste dal Decreto Sostegni (art. 10, commi 1-9, D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021) e dal Decreto Sostegni bis (art. 42, D.L. n- 72/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021), lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio, nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (art. 32);
  • l’istituzione nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 33);
  • un bonus per il sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico. In particolare, al fine di mitigare l’impatto del “caro energia”, in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, si prevede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato a riconoscere un buono per l’acquisto – a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale attuativo e fino al 31 dicembre 2022 – di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100% della spesa per l’acquisto dell’abbonamento (nel limite di 60 euro) ed è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nel 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro (art. 35);
  • incremento di 50 milioni di euro, per il 2022, del fondo per i servizi di trasporto pubblico locale (di cui all’art. 1, comma 816, della L. n. 178/2020, Legge di bilancio 2021) (art. 36);
  • aumento delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (art. 39).

Il Decreto introduce altresì, misure diversificate per il sostegno della liquidità delle imprese, tra le quali:

  • misure temporanee tramite garanzie concesse da SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2022, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della attuale crisi (art. 15);
  • misure temporanee a sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, sotto forma di finanziamenti destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive derivanti dalla crisi ucraina (art. 16);
  • istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto, per l’anno 2022, con una dotazione di 130 milioni di euro (art. 18);
  • rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con un incremento di 20 milioni di euro per il 2022 (art. 19);
  • maggiorazione del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 o a determinate condizioni, fino al 23 giugno 2023 (art. 21);
  • aumento delle aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0”, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (art. 22);
  • rifinanziamento del Fondo IPCEI, per il sostegno delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, di 150 milioni di euro per il 2022, 200 milioni di euro per il 2023 e 150 milioni di euro per il 2024 (art. 24);
  • istituzione del Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022 (art. 25).

In Allegato:
Nota di aggiornamento di Confindustria sulle misure previste dal Decreto a sostegno della liquidità delle imprese e della ripresa economica del Paese.

Per tutti i dettagli consulta il Decreto.

Fonte: Ministero del Lavoro

Aiuti di Stato emergenza Covid: modalità e termini per dichiararli

Il riversamento volontario degli importi dovuti in restituzione, per superamento dei massimali comunitari, dovrà essere effettuato tramite modello F24, esclusa la compensazione

Da Fisco Oggi

 

Pubblicato il modello di dichiarazione sostitutiva, con le relative istruzioni, che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle entrate per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle altre condizioni previste. L’autodichiarazione può essere inviata nel periodo dal 28 aprile al 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.
Le novità nel provvedimento del 27 aprile 2022, siglato oggi dal direttore Ruffini, che, in attuazione del decreto 11 dicembre 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze, approva lo schema di autodichiarazione per gli aiuti e ne definisce regole, termini di presentazione e contenuto e delinea le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti (articolo 4 del richiamato decreto), nonché definisce anche le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Nella dichiarazione vanno indicati, tra l’altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.

Ma veniamo al dunque.

Modalità e, soprattutto, termini
La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di oggi deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel regime “ombrello” (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto “Sostegni”).
Nel provvedimento odierno si legge che l’autodichiarazione deve essere presentata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente online, direttamente dal contribuente oppure da un incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, tramite il servizio webdisponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del decreto “Sostegni”) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

Nei cinque giorni successivi alla trasmissione, l’Agenzia rilascia una ricevuta, disponibile nell’area riservata del proprio sito, con cui informa il contribuente della presa in carico o dello scarto della dichiarazione, con l’indicazione delle relative motivazioni. A partire da questo momento, il contribuente ha ulteriori cinque giorni per emendare la dichiarazione e rinviarla.

Un obbligo, ma non sempre
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso ai singoli aiuti per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione “generale” non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

È sempre obbligatoria invece quando il beneficiario:

  • ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini Imu senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C
  • ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti
  • si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

Riversamento con F24 
Il riversamento volontario di quanto dovuto in restituzione, per superamento dei massimali, dovrà essere effettuato con modello F24. Per tale motivo, il provvedimento annuncia l’imminente istituzione, con risoluzione, degli appositi codici tributo. In ogni caso, è esclusa la compensazione.

L’interscambio con i Comuni
Tramite il portale Siatelv2-Puntofisco, infine, l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai Comuni le autodichiarazioni di relativa pertinenza presentate dagli operatori economici. Pertanto, a breve, sullo stesso portale, saranno pubblicate le specifiche tecniche ad hoc.

In conclusione, l’Agenzia dichiara che il tutto avverrà nel rispetto della tutela della privacy.

Webinar a cura di Confindustria, SFC e 4Maganer

In vista della scadenza del 30 giugno p.v. del termime per la presentazione dell’Autodichiarazione sulle misure di aiuto di Stato fruite durante la fase di crisi pandemica, Confindustria, SFC e 4Maganer hanno organizzato un appuntamento – per il giorno 7 giugno – dedicati al tema Aiuti di Stato Covid-19.

 

In particolare nel corso dell’incontro  saranno approfonditi i contenuti del provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile scorso e dell’Autodichiarazione sulle misure di aiuto di Stato fruite durante la fase di crisi pandemica.

 

Di seguito il link per la registrazione all’appuntamento da cui è possibile consultare anche il programma del 7 giugno 2022 (ore 10:00): https://monitorlegislativo.confindustria.it/evento/aiuti_covid19-2022-06-07/

https://www.alberghiconfindustria.it/public/images/2022_06_07_Monitor_Legislativo_AiutiStato_Covid_19_Programma.png

NOVITA FISCALI DEL DECRETO PNRR2 (DL 36/2022)


Provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100/2022

Il 30 aprile u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 il decreto legge 36/2022; tra le principali disposizioni tributarie, in chiava anti evasione, vi è dal 1° luglio l’obbligo di fatturazione elettronica che viene esteso alle partite Iva in regime forfetario, con esclusione, fino al 31 dicembre 2023, dei soli contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 25mila euro; viene poi anticipata, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022, l’applicazione delle sanzioni previste nei confronti degli esercenti e dei professionisti che non accettano i pagamenti con Pos.

Di seguito, più nel dettaglio, le disposizioni di natura fiscale introdotte così come riassunte sul sito di Fisco Oggi:

Norma Contenuto
Art.18, comma 1 Sanzioni Pos

Scatterà dal 30 giugno 2022, non più dal 1° gennaio 2023 come aveva invece stabilito il primo “decreto Pnrr” (articolo 19-ter, Dl 152/2021 – vedi “Convertito in legge il decreto Pnrr: multe a chi nega l’utilizzo del Pos“), la sanzionabilità di commercianti e professionisti che, nell’esercizio dell’attività di vendita di prodotti ovvero di prestazione di servizi (anche professionali), violano la disposizione che impone loro di accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito o di credito, tranne che nelle situazioni di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 15, comma 4, Dl 179/2012). Per i trasgressori, a prescindere dall’importo dell’operazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, composta di una parte fissa di 30 euro e di una parte variabile pari al 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento tramite Pos (comma 4-bis dello stesso articolo 15). In materia, si applicano le procedure e i termini fissati dalle norme generali sulle sanzioni amministrative dettate dalla legge 689/1981, in particolare quella che dà agli addetti al controllo la possibilità di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica (articolo 13) e quella che individua nel prefetto del territorio in cui è stata commessa l’irregolarità l’autorità deputata a ricevere il rapporto redatto dall’accertatore (articolo 17); fa invece eccezione, non trova cioè applicazione, la norma secondo la quale chi commette la violazione può avvalersi dell'”oblazione amministrativa”, ossia della facoltà – nei sessanta giorni successivi alla contestazione immediata o, in assenza di questa, alla notificazione degli estremi della violazione – di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento (articolo 16).

 

Art.18, commi 2 e 3 Fatturazione elettronica

Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica, cioè di emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle entrate, è esteso in maniera generalizzata a tutte le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano (in realtà, dal prossimo 1° luglio – termine così prorogato dal collegato fiscale all’ultima legge di bilancio, articolo 5, comma 14-ter, Dl 146/2021 – anche i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fattura elettronica). A tal fine, dalla norma introduttiva dell’adempimento (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015) scompare l’esonero che era stato accordato a determinate categorie, ossia: i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011), quelli che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro (con proventi oltre tale limite, la fattura andava emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta). Tuttavia, fino al 31 dicembre 2023, potranno ancora continuare a emettere soltanto fattura cartacea le “micro” partite Iva, cioè quelle che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro, per le quali l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio scatterà soltanto a partire dal 1° gennaio 2024. Infine, è il caso di ricordare che, attualmente e per tutto il 2022, per due categorie di operatori vige il divieto di emettere fatture elettroniche: i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati allo stesso Sistema Ts (articolo 10-bis, Dl 119/2018), e i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018).

Ai contribuenti nei cui confronti l’obbligo di fatturazione elettronica scatterà a partire dal prossimo 1° luglio, è concesso un approccio “soft” nei primi mesi di esecuzione del nuovo adempimento. Infatti, per il terzo trimestre del 2022, ossia da luglio a settembre, avranno più tempo rispetto agli ordinari dodici giorni prescritti per la fattura “immediata” (articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972): l’emissione della certificazione informatica potrà avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Rispettando tale termine, non si cadrà nell’ambito applicativo della norma che punisce le ipotesi di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile, con una sanzione amministrativa di importo compreso tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro, ovvero di importo tra 250 e 2mila euro, se l’irregolarità non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, comma 2, Dlgs 471/1997).

 

Art.18, comma 4 Invio dati Pos

Gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate con quegli stessi mezzi presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali, senza alcuna distinzione tra operazioni con consumatori finali o con altri operatori economici (articolo 22, comma 5, Dl 124/2019). La misura, anch’essa di contrasto al sommerso, intende combattere, attraverso il raffronto tra scontrini emessi e incassi elettronici segnalati, la pratica evasiva del “pre-conto” non seguito dall’emissione del documento fiscale.

 

Art.23,
commi 1-3
Idrogeno verde

Niente accise sull’idrogeno verde e niente oneri di rete sul consumo di energia utilizzata per produrlo. Sono le misure adottate per incentivare la produzione e il consumo di uno degli elementi chiave per la decarbonizzazione, ossia l’idrogeno verde, vettore di energia ricavato dall’acqua attraverso l’impiego di elettricità derivante da fonti rinnovabili. In particolare, si stabilisce che non è dovuto il pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (articolo 3, comma 11, Dlgs 79/1999) per il consumo di energia da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde; ciò, anche nel caso in cui l’impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi. Inoltre, il prodotto ottenuto non rientra tra quelli energetici sottoposti ad accisa (articolo 21, Dlgs 504/1995), a meno che non sia direttamente utilizzato in motori termici come carburante. Un decreto del ministro della Transizione ecologica, entro sessanta giorni dal 1° maggio (data di entrata in vigore del “decreto Pnrr 2”), quindi entro il 30 giugno, individuerà i casi e le condizioni tecniche di dettaglio che consentono di esentare dagli oneri di sistema il consumo di energia per la produzione dell’idrogeno verde, nonché le modalità con le quali l’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) dovrà attuare la disposizione.

 

Art. 24 Invio dati all’Enea

Per potenziare il sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso l'”ecobonus” e il “sismabonus”, è modificata la norma introdotta dalla legge di bilancio 2018 che, al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico derivante dalla realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, ha disposto, analogamente a quanto già previsto per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, l’invio telematico all’Enea delle informazioni sugli interventi effettuati, per l’elaborazione degli stessi e la successiva condivisione dei risultati con i ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle finanze nonché, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 16, comma 2-bis, Dl 63/2013). Ora, invece, l’invio dei dati avviene, anche e soprattutto, per garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”), mentre la relazione sui dati elaborati va trasmessa al ministero della Transizione ecologica anziché allo Sviluppo economico. Per supportare adeguatamente le attività tecniche e scientifiche correlate all’attuazione e al monitoraggio del Pnrr, l’Enea dovrà modificare il proprio statuto, prevedendo la figura di un direttore generale.

 

Art.37, comma 2 Zone economiche speciali

Ampliato il perimetro di applicazione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle Zes, la cui spettanza era stata estesa all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti (articolo 5, comma 2, Dl 91/2017). Viene ora specificato che danno diritto al bonus anche l’acquisto di terreni nonché l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

 

Art. 42 Crisi d’impresa

Slitta di altri due mesi, dal 16 maggio al 15 luglio 2022, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019).

Cordiali saluti
La Segreteria Upa