Upa informa Circolare del 01 marzo 2022

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Circolare del 01 marzo 2022

     Argomenti:

  • Ingresso degli stranieri in Italia – Nuove disposizioni
  • MANOVRA DI BILANCIO 2022 – MISURE FISCALI PER LE IMPRESE
  • Sintesi misure Decreto Milleproroghe -novità in ambito fiscale
  • CREDITO DI IMPOSTA 80% – Aggiornamento Faq Ministero del Turismo
  • RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
  • ASSEGNO UNICO – CIRCOLARE INPS 23/2022
  • Abbonamenti speciali radio e tv: nessuna variazione per canone 2022
  • ITB 2022 AGENZIA IN LIGURIA – informazioni utili
  • UpaSv 2022 presentazione assemblee

ALLEGATI: Circ_ Agenzia_Entrate_n_4_del_18_febbraio_2022 – Circolare_Confindustria_ Legge_Bilancio_2022_analisi_misure fiscali_28.02.2022 –  Comunicazione_Fiera_ITB_2022_signed –  Riforma_AS_legge di bilancio 2022_Confindustria_Alberghi – UPASV_2022_Presentazione_Assemblee –  Messaggio_INPS_17_febbraio_2022

Ingresso degli stranieri in Italia – Nuove disposizioni

Aggiornamenti post ordinanza Ministero della Salute del 22 febbraio 2022

Con quest’Ordinanza del Ministro della Salute a partire dall’ 1 marzo 2022 (e fino al 31 marzo 2022) le misure previste dalle ordinanze del Ministro della Salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022 cessano di applicarsi.

In particolare, vengono eliminati gli elenchi dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale. L’ingresso in Italia sarà consentito presentando:

–   digital Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea;
–  le certificazioni verdi COVID-19 (ex art. 9, co. 2 DL 52/2021) rilasciate per avvenuta vaccinazione, oppure per avvenuta guarigione da Covid 19 oppure a seguito di test molecolare/antigenico con esito negativo oppure avvenuta guarigione da Covid 19 dopo la vaccinazione.
Attenzione! In caso di mancata presentazione di tali certificazioni, sarà prevista la quarantena di 5 giorni, presso l’indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form, con l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo.

I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

Gli spostamenti da/per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni.

Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha riconosciuto (con questa Circolare) l’equivalenza di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell’ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2.

Si tratta, in particolare, di:

  • vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);
  • Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
  • Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

A seguito di tale riconoscimento:

– i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;

– tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass. Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un’altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.

Consulta i dettagli qui

MANOVRA DI BILANCIO 2022 – ANALISI DELLE PRINCIPALI MISURE FISCALI PER LE IMPRESE

L’area Politiche fiscali di Confindustria ha redatto una nota di aggiornamento sulla Manovra di Bilancio 2022 (Legge 17 dicembre 2021, n. 215, c.d. DL Fisco-lavoro e Legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. Legge di Bilancio 2022).

La nota, aggiornata al 18 febbraio 2022, analizza e commenta le principali novità in ambito fiscale, dando, altresì, conto dei chiarimenti interpretativi e di ulteriori novelle normative delle ultime settimane

In Allegato Circolare Legge di Bilancio 2022_analisi delle misure fiscali_28.02.2022

 

Legge di Bilancio 2022 – Chiarimenti sulla tassazione Irpef e esclusione dell’IRAP

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2022, ha previsto la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro. Nella circolare l’Agenzia, oltre a riepilogare le modifiche apportate alle aliquote Irpef, indica gli adempimenti relativi al bonus Irpef, ex bonus Renzi, i nuovi adempimenti per i datori di lavoro in vigore dal 1 gennaio 2022 e sull’assegno unico e universale. Inoltre, vengono forniti chiarimenti in merito all’esclusione dall’IRAP, così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2022.
In Allegato Circolare Ade n.4 del 18 febbraio 2022

Sintesi misure Decreto Milleproroghe -novità in ambito fiscale


Tra le misure arrivate durante l’iter di conversione del “tradizionale” provvedimento di fine anno in materia di termini legislativi, la conferma a 2mila euro del tetto all’utilizzo del contante

Introduzione della soglia limite del cash a mille euro rinviata al prossimo anno, nuova possibilità di rateizzare i carichi a ruolo per chi è decaduto da precedenti piani di dilazione prima della pandemia, istituito un contributo fino a 600 euro per l’assistenza psicologica contro il Covid, detraibili le spese sostenute nel 2021 per il rilascio di visti e asseverazioni su tutti i crediti d’imposta edilizi, prorogato fino al 31 dicembre 2022 il “bonus cuochi”, slitta a fine giugno la regolarizzazione degli omessi versamenti Irap.
Sono solo alcune delle numerose new entry appena approvate in via definitiva dal Parlamento (Atto Senato 2536).

Bonus psicologo (articolo 1-quater, comma 3)
Prevista l’erogazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finalizzato al sostenimento di spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti nell’apposito elenco degli psicoterapeuti. L’importo, fino a un massimo di 600 euro per persona, sarà diversificato in funzione dell’indicatore della situazione economica equivalente, privilegiando chi ha un valore Isee più basso e lasciando fuori chi supera i 50mila euro. La misura agevolativa, alla quale sono destinati 10 milioni di euro per l’anno 2022, nasce in considerazione dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, causate dall’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica. Un decreto interministeriale (Salute ed Economia e finanze), da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Milleproroghe”, definirà le modalità per la presentazione della domanda di accesso al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti per la sua assegnazione.

Nuova rateizzazione per i decaduti (articolo 2-ter)
I contribuenti “incappati” nella decadenza dal beneficio della rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo potranno essere riammessi a un nuovo piano di dilazione, senza necessità di saldare preventivamente le rate scadute, come, invece, ordinariamente richiesto. L’opportunità è concessa, dietro presentazione di apposita richiesta tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, esclusivamente ai debitori decaduti prima dell’8 marzo 2020, cioè prima che la legislazione emergenziale decretasse la sospensione delle attività di riscossione (per i contribuenti di Lombardia e Veneto rientranti nella “zona rossa” istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria, la deadline è fissata al 21 febbraio 2020). Le somme eventualmente già versate in relazione a tali debiti restano definitivamente acquisite.

Sterilizzazione perdite, si replica (articolo 3, comma 1-ter)
Estesa alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disapplicazione di alcuni obblighi dettati dal Codice civile (“sterilizzazione”), già prevista dal “decreto Liquidità” per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (articolo 6, Dl n. 23/2020, come modificato dalla legge di bilancio 2021 – vedi “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 9. Più tempo per coprire le perdite 2020”). In sintesi: non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale; il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto successivo; se la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea va convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale; le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 vanno distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Sanatoria per i modelli Cu 2015-2017 (articolo 3, comma 5-bis)
Niente sanzioni per i sostituti d’imposta che hanno trasmesso in ritardo o in maniera errata le certificazioni uniche relative alle somme e ai valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017. A patto, però, che abbiano provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario, che è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti. Al verificarsi di tali circostanze, dunque, non sarà applicata la sanzione di 100 euro prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50mila per sostituto d’imposta (articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr n. 322/1998).

Tariffe Tari entro aprile (articolo 3, comma 5-quinquies)
A partire dal 2022, i Comuni potranno approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno. Ciò, in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente (articolo 1, comma 683, legge n. 147/2013 – Stabilità 2014), secondo cui l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti da parte del Consiglio comunale deve avvenire entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, ossia entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In ogni caso, nel 2022, in virtù di quanto stabilito dal successivo comma 5-sexiedecies, ci sarà tempo fino al 31 maggio.

Bonus prima casa, termini sospesi per altri tre mesi (articolo 3, comma 5-septies)
Estesa dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l’efficacia della norma, dettata dal “decreto Liquidità” (articolo 24, Dl 23/2020), che ha sospeso, a partire dal 23 febbraio 2020, alcuni termini relativi all’applicazione di agevolazioni fiscali legate all’acquisto o al riacquisto della prima casa. Si tratta, in particolare: dei 18 mesi per il trasferimento della residenza nel territorio del comune in cui è situato l’immobile acquistato; dell’anno concesso per “liberarsi” dell’eventuale casa preposseduta; dell’anno entro il quale chi ha rivenduto la prima casa “prematuramente”, senza cioè che siano trascorsi almeno cinque anni dal momento dell’acquisto, deve comprarne un’altra per non decadere dai benefici; dell’anno dall’alienazione della prima casa entro cui è necessario comprare un’altra abitazione principale per accedere al bonus previsto per il riacquisto.

Riscossione enti locali, più tempo per l’adeguamento (articolo 3, comma 5-quaterdecies)
Maxi-proroga a favore dei soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e alla relativa sezione speciale riservata a chi svolge soltanto funzioni e attività di supporto: è spostato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine per adeguare il capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla norma (articolo 1, comma 807, legge 160/2019).

Sospensione degli ammortamenti 2021 ad ampio raggio (articolo 3, comma 5-quinquiesdecies)
Estesa alla generalità dei soggetti che esercitano attività di impresa e non adottano principi contabili internazionali la facoltà di non effettuare una percentuale, fino al 100%, dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anche nell’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (quindi, per i contribuenti “solari”, in relazione ai bilanci 2021). Ciò, a prescindere dal comportamento adottato nel 2020. A tal fine, viene apportata una modifica a quanto disposto dall’ultima legge di bilancio che, considerato il perdurare dell’emergenza economica conseguente alla pandemia, aveva esteso la misura agevolativa, dettata inizialmente dal decreto “Agosto” per il solo esercizio in corso al 15 agosto 2020, anche a quello successivo, riservandola, però, a coloro che nel 2020 non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni (articolo 60, comma 7-bis, Dl 104/2020 – vedi “Sospensione degli ammortamenti: l’analisi del profilo tecnico contabile”).

Extra time per i bilanci comunali (articolo 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies)
Differito al prossimo 31 maggio il termine – ordinariamente fissato al 31 dicembre dell’anno precedente e già spostato al 31 marzo 2022 (Dm 24 dicembre 2021) – per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. Poiché tali soggetti “deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione” (articolo 1, comma 169, legge n. 296/2006), ne consegue che i Comuni avranno tempo fino al 31 maggio 2022 anche per decidere in merito ai loro tributi. La proroga riguarda anche la Tari, per la quale, come visto, il comma 5-quinquies stabilisce a regime il nuovo termine del 30 aprile, nonché l’addizionale all’Irpef, relativamente alla quale l’ultima legge di bilancio ha imposto l’obbligo, per i Comuni in cui nel 2021 erano vigenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito, di adeguare le stesse ai nuovi scaglioni previsti per l’Irpef (articolo 1, comma 2, legge 234/2021).

Versamenti sospesi per allevatori di polli, conigli e maiali (articolo 3, comma 6-quater)
Introdotta una misura agevolativa a favore dei contribuenti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana: sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini in scadenza tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022 per i versamenti dell’Iva, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative alle addizionali all’Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da pagare entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.

Tetto contanti a mille euro, non quest’anno (articolo 3, comma 6-septies)
Differito al 1° gennaio 2023 il passaggio a 999,99 euro della soglia limite per il trasferimento di contante tra soggetti diversi. Fino ad allora, quindi per tutto il 2022, il divieto scatta a quota 2mila euro.

Recupero Iva fallimenti, cambia la decorrenza (articolo 3-bis)
Anticipata di un giorno la decorrenza della disposizione contenuta nel “Sostegni-bis” (articolo 18, Dl n. 73/2021) secondo la quale, con riferimento alle procedure concorsuali, il cedente del bene o il prestatore del servizio può detrarre l’Iva da mancato pagamento già dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura, senza doverne attendere l’infruttuoso esperimento. È ora specificato che la novità si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso (data di entrata in vigore del decreto che ha introdotto la norma), non a quelle avviate dal giorno successivo.

Bonus investimenti, consegna “lunga” per le prenotazioni 2021 (articolo 3-quater)
Per perfezionare gli investimenti “prenotati” (cioè con ordine accettato dal venditore e pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione) entro il 31 dicembre 2021, ci saranno sei mesi in più. L’operazione, quindi, potrà concludersi entro il 31 dicembre 2022 (non più entro il 30 giugno 2022), beneficiando ugualmente delle aliquote di bonus in vigore per il 2021, più vantaggiose di quelle stabilite per il 2022. Interessati dalla novità sono sia gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari (articolo 1, comma 1054, legge 178/2020) sia i beni materiali inclusi nell’allegato A della legge di bilancio 2017, cioè quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (articolo 1, comma 1056, legge 178/2020).

Prorogate le semplificazioni per l’utilizzo degli spazi pubblici (articolo 3-quinquies)
Esteso fino al 30 giugno 2022 il regime semplificato per le autorizzazioni all’occupazione di spazi pubblici (articolo 9-ter, commi 4 e 5, Dl n. 137/2020), che l’ultima legge di bilancio ha già prolungato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 (articolo 1, comma 706, legge n. 234/2021): le domande di nuove concessioni e quelle di ampliamento delle superfici concesse possono essere presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria, e in esenzione dall’imposta di bollo; gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti possono posizionare su vie, piazze e altri spazi aperti, dehors, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, eccetera, allo scopo di favorire il rispetto delle misure di distanziamento, senza dover richiedere talune autorizzazioni prescritte dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e senza applicazione dei termini ordinari per la loro rimozione, fissati dal Testo unico dell’edilizia. Non sono state invece prorogate le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dello stesso articolo 9-ter, relative all’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati, che, pertanto, da aprile dovranno essere regolarmente versati.

Detraibili le spese 2021 per visti e asseverazioni (articolo 3-sexies)
Per superare i dubbi sorti a causa dell’accavallarsi delle norme in materia, arriva la precisazione che le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative a tutti gli interventi edilizi agevolabili sono detraibili, anche quelle sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, cioè dalla data di entrata in vigore del “decreto Antifrodi”, che ha esteso a tutti i bonus, esclusi quelli riferiti ad opere di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10mila euro (a meno che non si tratti del “bonus facciate”), l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese.

Imposta di consumo (articolo 3-novies)
Viene abbassata, per il periodo aprile-dicembre 2022, la misura dell’imposta di consumo sulle sostanze liquide da inalazione, contenenti o meno nicotina. È poi istituita l’imposta di consumo, pari a 22 euro per chilogrammo, sui prodotti – diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa – contenenti nicotina e preparati per consentirne, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento da parte dell’organismo, anche tramite specifici involucri. Soggetto passivo è il fabbricante o l’importatore o, per i prodotti provenienti da altri Paesi Ue, il cedente in Italia. La materia viene disciplinata in maniera dettagliata, anche per quanto riguarda la circolazione e la vendita di tali prodotti, con l’inserimento, nel decreto legislativo 504/1995 (Testo unico delle accise), di un nuovo articolo 62-quater.1.

Contributo di sbarco a Venezia (articolo 12, comma 2-ter)
Esteso all’accesso senza vettore l’ambito di applicazione del contributo di sbarco (articolo 4, comma 3-bis, Dlgs n. 23/2011) che il Comune di Venezia era già autorizzato a istituire, in alternativa all’imposta di soggiorno (comma 1 della stessa norma), per l’accesso con qualsiasi vettore alla città antica o alle isole minori della laguna (articolo 1, comma 1129, legge n. 145/2018).

Giochi olimpici 2026, detassazione emolumenti (articolo 14, comma 3)
Sensibilmente ridimensionata la portata della disposizione agevolativa che riconosce una parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 e 50 del Tuir) derivanti da emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali “Milano Cortina 2026” (articolo 5, comma 6, Dl n. 16/2020). Viene ora previsto che tali somme concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 60% del loro ammontare soltanto nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 (non più fino al 31 dicembre 2023), mentre scompare del tutto la detassazione del 70% precedentemente stabilita per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. La misura era già presente nel testo originario del “Milleproroghe”.

Processo tributario da remoto (articolo 16, commi 3 e 3-bis)
Prorogata fino al 30 aprile 2022 (il testo originario del “Milleproroghe” aveva spostato il precedente termine del 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) la disciplina emergenziale dettata dal decreto “Ristori” (articolo 27, Dl n. 137/2020) secondo la quale, nell’ambito del processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio può avvenire con collegamento da remoto, previa autorizzazione del presidente della competente Commissione provinciale o regionale. Inoltre, entro la stessa data del 30 aprile 2022, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa ricognizione dei posti vacanti nelle commissioni, dovrà bandire una procedura di interpello per il necessario trasferimento dei componenti. Tali procedure dovranno essere bandite almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali.

Bonus cuochi fino a tutto il 2022 (articolo 18-quater)
Prolungato, da sei mesi a due anni, il credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2021 a favore dei cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti in relazione all’acquisto di beni strumentali durevoli e alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale funzionali all’esercizio dell’attività: il bonus è applicabile alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022, non più soltanto a quelle effettuate entro il 30 giugno 2021, come era stato invece previsto dalla norma originaria (articolo 1, commi da 117 a 123, legge n. 178/2010 – vedi “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 13. Un inedito: il bonus per gli chef). Arriva anche la precisazione che l’agevolazione va fruita nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento europeo sugli aiuti “de minimis”.

Modifiche alla disciplina degli aiuti di Stato (articolo 20)
A seguito della sesta modifica al Temporary Framework (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”), che ne ha spostato il termine ultimo dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, vengono dettate disposizioni – già presenti nel testo originario del “Milleproroghe” – per il conseguente adeguamento della cornice normativa nazionale entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. È anche stabilito che gli aiuti concessi sotto forma di strumenti rimborsabili sono convertibili in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2023, non più entro il 31 dicembre 2022. Ricordiamo che, in materia, è successivamente intervenuto il Dl n. 4/2022, adeguando alla rinnovata normativa unionale i massimali dei contributi concedibili (vedi “Sostegni-ter – 5: limiti più alti per gli aiuti di Stato alle imprese”).

Altri cinque mesi per regolarizzare i versamenti Irap (articolo 20-bis)
Differito ancora una volta, in questa circostanza dal 31 gennaio al 30 giugno 2022, il termine entro il quale sarà possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli omessi pagamenti Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) causati dall’errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte dal decreto “Rilancio” (articolo 24, Dl n. 34/2020), in relazione alla determinazione delle condizioni e dei limiti dettati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato ai tempi del Covid (articolo 42-bis, comma 5, Dl n. 104/2020).

Fonte: Fisco Oggi

 

 

Voucher turismo estesi a 30 mesi

Confermata l’estensione del periodo di validità del voucher turismo ex art 88 bis DL 18/2020

Tra le novità introdotte dal decreto Milleproroghe, approvato ieri in via definitiva  dal Senato, vi è l’estensione da 24 a 30 mesi della scadenza del periodo di validità del voucher turismo ex art 88 bis DL 18/2020.

Si tratta della seconda proroga per la durata dei voucher: in un primo momento la scadenza era infatti stata fissata a 18 mesi, ma un emendamento al dl Sostegni, lo scorso maggio, aveva portato la durata a 24 mesi.

Di seguito riportiamo la disposizione introdotta, che inserisce il comma 2-quater all’articolo 12 del DL 228/2021:

Art. 12 – 2-quater: All’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “ventiquattro mesi”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “trenta mesi” ».

CREDITO DI IMPOSTA 80% – Aggiornamento Faq Ministero del Turismo

Nuova Faq del Ministero del Turismo sulle misure di cui all’art. 1 DL 152/2021

In riferimento all’Avviso pubblicato il 23 dicembre 2021 recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152, il Ministero del Turismo ha pubblicato la seguente FAQ.

Domanda:

L’agevolazione che richiedo è superiore a € 150.000, quando devo presentare la documentazione antimafia?

Risposta:

Per le agevolazioni il cui importo sia superiore a 150.000 euro, ai sensi dell’articolo 96 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il legale rappresentante del soggetto proponente dovrà compilare e sottoscrivere gli allegati DSAN Antimafia mod. A e mod. C (cfr Modulistica: “Compila la DSAN Antimafia”) da presentare al momento di ammissione al contributo.

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI:
Semplificazione procedure. Informativa sindacale, obblighi documentali e pagamento diretto

INPS ha appena diffuso il msg 000802 del 17/02/2022 che conferma e chiarisce con indicazioni operative, quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 3 del 16/2/2022, in tema di semplificazioni procedurali e in particolare di informativa e consultazione sindacale.
In particolare, facendo seguito alle nostre segnalazioni e richieste, si prevede che:

 

“con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 234/2021 e al decreto–legge n. 4/2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, si chiarisce che:
• in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
• la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
• per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del D.M. n. 95442/2016;
• nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.
Alla luce di quanto precede, con riferimento alle domande di Assegno di integrazione salariale di cui trattasi, devono, quindi al momento, considerarsi superate le indicazioni in merito alle procedure di informazione e consultazione sindacale fornite con il messaggio n. 606/2022.”

 

Il messaggio interviene inoltre in materia di pagamento diretto e requisiti di accesso.

In Allegato testo integrale del messaggio INPS del 17 febbraio 2022

 

Illustrazione Confindustria delle norme contenute nella Legge di Stabilità in tema di Ammortizzatori Sociali

In data 31 dicembre 2021 sulla GU n. 310 è stata pubblicata la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”

In allegato una prima illustrazione elaborata da Confindustria
Riforma_AS_legge di bilancio 2022

 

Assegno di integrazione salariale: istanze semplificate

Messaggio Inps 17 febbraio 2022, n. 802

La legge di Bilancio 2022 e il decreto Sostegni ter hanno riordinato la disciplina ordinaria in materia di ammortizzatori sociali ampliando la platea dei lavoratori tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

Dal 1° gennaio 2022 sono interessati dalla disciplina del FIS tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, a meno che non rientrino nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO) e che non operino in settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali.

Al fine di semplificare le procedure connesse alle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS da parte dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale, l’Istituto, con il messaggio 17 febbraio 2022, n. 802 recepisce la circolare del 16 febbraio 2022, n. 3 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che detta nuove indicazioni da applicarsi, in via transitoria ed eccezionale, fino al 31 marzo 2022.

Si forniscono pertanto nuove importati istruzioni operative per presentare l’istanza all’Istituto secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.

In particolare si chiarisce che, relativamente agli obblighi di informazione e consultazione sindacale, la procedura, in questa fase transitoria emergenziale, può essere avviata anche successivamente all’inizio del periodo di sospensione richiesto.

Su richiesta del datore di lavoro, in presenza di serie difficoltà finanziarie, le Strutture territoriali possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione, se questa è richiesta nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti.

In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all’assegno di integrazione si terrà conto della situazione di congiuntura economica in atto.

Le semplificazioni oggetto del messaggio 17 febbraio 2022, n. 802 troveranno applicazione, nel periodo transitorio, anche alle richieste di accesso all’assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Fonte: Inps

Trattamenti degli ammortizzatori sociali – Valori per l’anno 2022

L’INPS, con circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, rende nota la misura per l’anno 2022, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’indennità di disoccupazione NASpI.
Cassa Integrazione Guadagni (CIG e CIGS) e assegno di integrazione salariale FIS

L’art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/2015 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 2016, gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto, siano incrementati del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L’Istituto ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 (nuovo comma 5-bis dell’art. 3 della D.Lgs. n. 148/2015), per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è stabilito il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale – il più alto – annualmente rivalutato secondo il suddetto indice ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

L’importo massimo mensile è indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della Legge n. 41/1986, attualmente pari a 5,84%.

Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis

Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
1.222,51 1.151,12

Ai sensi dell’art. 3, comma 10, del D.Lgs. n. 148/2015, per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, detto importo massimo deve essere incrementato nella misura ulteriore del 20%.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)

Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
1.467,01 1.381,34

Si ricorda che il massimale orario si ottiene dividendo il massimale mensile per le ore lavorabili nel mese.

Disoccupazione NASpI

L’indennità di disoccupazione NASpI per l’anno 2022 deve essere calcolata sulla retribuzione di riferimento pari ad € 1.250,87 seguendo i criteri indicati nella circolare 94/2015 (v. precedente articolo citato in calce)

L’Istituto ricorda che per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a far data dal 1° gennaio 2022 sono:

  • per la generalità dei beneficiari, la NASpI si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità;
  • per i beneficiari che hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda, la NASpI si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione, quindi dal 211° giorno di indennità.

L’importo massimo mensile delle suddette indennità, per le quali non opera la riduzione del 5,84%, è pari ad € 1.360,77.

ASSEGNO UNICO – CIRCOLARE INPS 23/2022

Approfondimento a cura di Confindustria

Con il decreto n. 230 del 29 dicembre 2021, recante “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”, è stato istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico.

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute, il 4 gennaio 2022 Confindustria ha organizzato un webinar con l’Inps al fine di fornire prime indicazioni sulle questioni maggiormente rilevanti relative alla nuova normativa sull’Assegno Unico e Universale per i figli a carico.

Tale seminario è stato anche l’occasione per segnalare all’Istituto le principali criticità emerse e che hanno poi trovato spazio nelle prime indicazioni operative diramate dall’INPS con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022.

 

Erogazione dell’assegno

L’erogazione dell’assegno unico e universale è prevista a favore dei nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo in ragione dell’ISEE, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo (la domanda è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno).

L’assegno può essere ottenuto anche in assenza di ISEE con autodichiarazione, resa da parte del richiedente la misura (art. 46, DPR n. 445/2000).

Per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno viene riconosciuto a decorrere dal mese di marzo dello stesso anno. Per le domande presentate dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

Nella circolare l’Istituto precisa che provvederà al riconoscimento dell’assegno, comunque, entro 60 giorni dalla domanda.

L’assegno è erogato dall’INPS a favore di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

L’articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 230/2021, stabilisce che i nuclei familiari possano beneficiare dell’assegno unico e universale:

 per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati (in questa ultima ipotesi, a seguito di nostra specifica segnalazione, l’Inps ha precisato che il beneficio viene riconosciuto retroattivamente a decorrere dal settimo mese di gravidanza e viene richiesto al momento della nascita a seguito di inserimento del nuovo nato nel nucleo familiare);

  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale.

 

Con riferimento alle condizioni del punto 1), queste ricorrono – chiarisce l’Istituto – qualora si accerti la frequenza o l’iscrizione:

  • alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale o, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
  • a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
  • a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF;
  • a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.

La circolare in commento precisa che il beneficio spetta, altresì, in caso di titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispetti le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” del 25 maggio 2017.

In caso di disabilità del figlio a carico, non sono previsti limiti di età e la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni previste nei restanti casi e di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del d.lgs. n. 230/2021.

A seguito di nostro specifico quesito, l’Inps ha altresì chiarito che il diritto alla prestazione è esteso anche ai nonni per i nipoti ma solo se presente un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparato all’affidamento).

 

Requisiti del richiedente

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente l’assegno unico e universale deve essere in possesso congiuntamente di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, come di seguito illustrati.

L’articolo 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 230/2021 stabilisce, infatti, che il richiedente deve “essere cittadino italiano o di uno Stato membro della UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente alla UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo non superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi”.

Tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 40/2014, recante “Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro”, l’Istituto precisa che tra i soggetti beneficiari sono inclusi:

  • gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
  • i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
  • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Si segnala che per quanto riguarda la valutazione in merito all’eventuale applicabilità alla misura in commento di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale, così come delle regole dettate dal Regolamento CE n. 883 del 2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), è in corso un approfondimento dedicato. Per questa ragione allo stato la disciplina del nuovo assegno unico e universale trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.

 

Sempre con riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente, l’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 230/2021, stabilisce l’alternatività tra il requisito della residenza di durata almeno biennale anche non continuativa e il contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. Secondo le indicazioni dell’Istituto, tale requisito sussiste e dà diritto all’assegno per l’intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell’anno di riferimento della domanda medesima.

 

Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), nella disciplina dell’assegno unico e universale sono inclusi, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente, nonché i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.

 

Presentazione della domanda

L’Istituto, nella sua circolare, precisa che salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata da uno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé, dall’affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato.

Nell’ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti figli che hanno in comune un solo genitore, la domanda di assegno deve essere presentata da parte di ogni coppia di genitori.

La domanda per i figli a carico è presentata dal genitore una volta sola per tutti i figli per i quali si richiede il beneficio. Nel caso di nuove nascite in corso d’anno, vi è la possibilità di aggiungere la richiesta del beneficio per i nuovi nati, restando la necessità di aggiornare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) già presentata in ragione degli eventi sopravvenuti.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno unico e universale in sostituzione dei loro genitori, oppure direttamente nell’ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante eventualmente maggiorata se disabili.

L’Istituto precisa che la domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per lo stesso figlio dal genitore richiedente. Eccezion fatta per gli orfani di entrambi i genitori, perché i figli maggiorenni possano presentare la domanda devono essere a carico dei genitori ai fini IRPEF e, quindi, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi.

L’Istituto chiarisce, altresì, che la domanda di assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base dell’ISEE anche nel caso presenti omissioni o difformità. Qualora si ravvisino omissioni o difformità, entro la fine dell’anno, l’utente viene avvisato ed egli è tenuto a regolarizzare la domanda e qualora ciò non dovesse avvenire, è previsto si proceda al recupero dell’importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.

 

Compatibilità dell’Assegno unico e universale per i figli a carico rispetto alle prestazioni sociali

 

Nella circolare in commento, si precisa che l’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

A seguito di nostro specifico quesito, l’Inps ha rilevato che con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 230 del 2021, successivamente al 1°marzo 2022, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico di età inferiore a 21 anni, ovvero un figlio a carico con disabilità senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno Unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il Nucleo Familiare.

A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli per i quali si ha diritto all’Assegno Unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per i soggetti diversi dai figli, quali ad es. il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti, in conformità alle previste condizioni di legge per l’erogazione delle prestazioni ANF.

Per quanto riguarda i percettori del Reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo. Con un successivo messaggio, l’Istituto fornirà le indicazioni di dettaglio relative all’integrazione dell’assegno unico e universale con il Reddito di cittadinanza.

 

Criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico

 

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 230 del 2021 fissa i criteri per la determinazione dell’assegno, come di seguito illustrati.

Per ciascun figlio minorenne:

  • è previsto un importo pari a 175 euro mensili: tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al d.lgs. n. 230/2021) fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per ciascun figlio maggiorenne:

  • fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1, allegata al d.lgs. n. 230 del 2021) fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per ciascun figlio successivo al secondo:

  • è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1, allegata al d.lgs. n. 230/2021) fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per ciascun figlio con disabilità minorenne:

  • è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età:

  • è prevista una maggiorazione dell’importo individuato pari a 80 euro mensili.

Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni:

  • è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1, allegata al d.lgs. n. 230 del 2021) fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Per le madri di età inferiore a 21 anni:

  • è prevista una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro:

  • è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente (secondo gli importi indicati nella tabella 1, allegata al d.lgs. n. 230/2021) fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro;
  • per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Nel caso di assenza di ISEE, per tutti le situazioni sopra richiamate, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti.

 

A decorrere dal 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

 

È previsto che gli importi dell’assegno e le soglie ISEE siano adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.

 

Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro

Allo scopo di consentire la graduale transizione verso le nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno unico e universale.

La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

  1. a) valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
  2. b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

Nella circolare in commento, l’Istituto precisa che la maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall’Inps, sommando l’ammontare mensile della “componente familiare” corrispondente, in linea teorica, all’assegno al nucleo familiare e l’ammontare mensile della “componente fiscale”, teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali previste a favore dei carichi di famiglia (art. 12 del TUIR).

 

Abrogazioni

Nella circolare in commento, l’Istituto precisa che in conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, e secondo quanto stabilito negli articoli 10 e 11 del d.lgs. n. 230/2021, si opererà come segue.

A decorrere dal 1° gennaio 2022:

  • si avrà l’abrogazione del premio alla nascita o per l’adozione/affidamento del minore. Le domande di premio alla nascita in relazione all’evento “nascita avvenuta” potranno essere acquisite per i nati fino al 28 febbraio 2022. Potranno altresì essere acquisite le domande relative all’evento “compimento del 7° mese di gravidanza” a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell’ultimo bimestre). Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021;
  • si avrà l’abrogazione delle disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità;
  • potranno essere acquisite domande di assegno di natalità (bonus bebè), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell’anno 2021;
  • sono prorogate, per gennaio 2022 e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori, nonché in materia di maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare;
  • sono corrisposte le mensilità di gennaio 2022 e febbraio 2022 dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; l’assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo.

A decorrere dal 1° marzo 2022:

  • limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfani, cessano di essere riconosciute le prestazioni concernenti gli assegni familiari;
  • per effetto delle modifiche introdotte all’articolo 12 del TUIR, le attuali detrazioni fiscali si applicano sino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni.

Assegno unico e universale: online il sito dedicato

A partire dal mese di marzo cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative.

È online da oggi il sito www.assegnounicoitalia.it dedicato all’assegno unico e universale.

“Crescere un figlio è la sfida più bella, noi la sosteniamo”.

Con questo messaggio l’INPS lancia il nuovo sito, che si affianca alla comunicazione sul web, sui social media e agli spot radiofonici, dove è possibile reperire tutte le informazioni sull’assegno unico e universale: chi può fare domanda, chi sono i beneficiari, quanto spetta, quali voci della busta paga o della pensione sostituisce. È inoltre possibile consultare una sezione dedicata alle FAQ, ovvero alle risposte elaborate dall’INPS sulla base delle domande poste dagli utenti.

L’assegno unico universale, che sostituisce tutte le altre prestazioni, spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza) e viene erogato da INPS sull’ iban indicato dal richiedente.

Ad oggi sono state presentate 2.280.705 domande di assegno unico per un totale di 3.801.040 figli

A partire dal mese di marzo cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative.

Coloro che presenteranno la domanda entro il 28 febbraio potranno ricevere l’assegno già a partire dalla seconda metà del mese di marzo, per le domande inoltrate entro il 30 giugno saranno riconosciuti gli arretrati a partire dal mese di marzo, mentre per quelle presentate dopo tale data, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda.

Occorre ricordare che la domanda può essere presentata attraverso:

  • il sito internet INPS (con accesso diretto al servizio in evidenza tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS))
  • il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • gli enti di patronato.

Video della campagna: https://youtu.be/9nr_vGSikU8

Abbonamenti speciali radio e tv: nessuna variazione per canone 2022

Il Mise conferma che anche quest’anno gli importi da versare sono uguali a quelli applicati nel passato

Non cambiano, per l’anno 2022, i canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione. Si tratta delle somme dovute dai locali pubblici come cinema, teatri, alberghi, per la detenzione al di fuori dell’ambito familiare degli apparecchi radiotelevisivi, utilizzati a scopo di lucro diretto o indiretto. La conferma arriva con il decreto del ministero dello Sviluppo Economico dello scorso 27 dicembre 2021, approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2022.
In sintesi gli importi da pagare, già utilizzati per i canoni precedenti, sono quelli indicati nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto 29 dicembre 2014, al netto delle concessioni governative o comunali e dell’Iva. Le somme dovute sono basate sul tipo di struttura e sul numero degli apparecchi radiotelevisivi utilizzati.
La Tabella n. 3 indica gli importi dovuti per gli abbonamenti presso alberghi, villaggi turistici, campeggi, bar, ristoranti. Si va da 195,87 euro per le strutture con un solo apparecchio televisivo a 6.528,27 euro per gli alberghi a 5 stelle o quelli con cento o più camere. Nella categoria che paga l’importo più basso sono compresi anche i negozi, mense aziendali, studi professionali, circoli, associazioni e sedi di partiti politici. Per le strutture che utilizzano solo apparecchi radiofonici la quota annua da versare è pari a 28,79 euro.
La Tabella n. 4, invece, riguarda il canone speciale dovuto per l’uso degli apparecchi televisivi nei cinema, teatri, discoteche e negli altri locali a questi assimilabili.
Per queste strutture l’importo è compreso tra 243,51 e 315,97 euro, a seconda della categoria.

Ricordiamo la scadenza del pagamento portata, senza oneri aggiuntivi, al 31 marzo 2022

 

ITB 2022 AGENZIA IN LIGURIA – informazioni utili

si trasmette in allegato la comunicazione pervenutaci da Enit

 

Riepilogando, sono previsti 2 appuntamenti:

 

  1. ITB Digital Business Day il 17 marzo 2022 -> una giornata dedicata al networking tra gli operatori turistici internazionali. Per questa edizione l’Ente Fiera, diversamente dall’edizione precedente, ha ideato una piattaforma basata sul matchmaking e l’incontro tra i singoli utenti registrati e non tra le aziende in quanto tali. In particolare: il profilo all’interno della piattaforma non sarà aziendale ma personale. Costo euro 29,00, contattando direttamente gli organizzatori ITB. Non ci sarà quindi “territorialità”, le aziende non possono partecipare sotto il “brand Italia” in quanto la registrazione e il networking sono basati sul singolo utente e non sull’azienda.

 

  1. ITB Convention dall’08 al 10 marzo 2022 ->  si terranno conferenze, presentazioni e tavole rotonde relative alle tematiche di sostenibilità, resilienza e digitalizzazione. Per chi fosse interessato c’è la possibilità di organizzare conferenze stampa o exhibitor presentations al costo di € 2.500,00 contattando direttamente ente fiera di Berlino.

 

 

Cordiali saluti
La Segreteria Upa