Upa informa
Circolare del 15 gennaio 2022
Argomenti:
- Decontribuzione turismo (art. 43 DL 73/2021) – Modalità operative
- PNRR misure Turismo (aggiornamento al 7.1.2022)
- Cfp e crediti d’imposta al turismo, stabilite le regole per usufruirne
- AIUTI DI STATO – DM MEF su modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo
- MISE: Manovra 2022 e sintesi misure per le imprese
- Bonus pubblicità, tutto pronto per la dichiarazione sostitutiva
- Contributo solidarietà – Accordo 12.11.2021 – Invio domande
- Super green pass – Aggiornamento tabella riassuntiva
- Decreto Flussi 2021 – DPCM del 21 dicembre 2021 – Circolare interministeriale n.116 del 5 gennaio 2022 –Termini presentazione delle domande
Allegati: DPCM_21_dicembre-2021 – Relazione_Illustrativa_DM_11.12.2021 – Allegato_n.1 – DM_11_dicembre-2021 – Accordo di ampliamento del contributo di solidarietà – Circolare_interministeriale_n.16_del_5_gennaio_2022
Decontribuzione turismo (art. 43 DL 73/2021) – Modalità operative
Messaggio INPS n. 96 del 10 gennaio 2022 – Decontribuzione turismo. Elaborazione delle richieste di esonero e richieste di riesame. Modalità operative. Istruzioni contabili
Con messaggio n. 96 del 10 gennaio scorso, l’INPS comunica che le istanze presentate per il riconoscimento della decontribuzione ex art. 43 DL 73/2021 pervenute all’Istituto tra l’11 novembre 2021 e il 16 dicembre 2021 sono state elaborate e fornisce istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero.
Al riguardo, l’Istituto precisa che l’esito delle istanze e l’importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce ad ogni singola domanda inviata
Di seguito il testo completo del messaggio.
- Premessa
L’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Tale esonero può trovare applicazione nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
Con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Con la successiva circolare n. 169 dell’11 novembre 2021 l’Istituto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 final dell’8 novembre 2021, ha ampliato l’elencazione dei codici Ateco di cui all’Allegato n. 1 della circolare n. 140/2021 e quindi la platea dei datori di lavoro per i quali può trovare applicazione l’agevolazione introdotta dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021 e ha fornito indicazioni riguardanti la presentazione delle istanze telematiche volte al riconoscimento della misura di esonero contributivo in oggetto.
Con il presente messaggio si comunica che le istanze telematiche pervenute all’Istituto tra l’11 novembre 2021 (data di rilascio del modulo di domanda on line) e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione delle istanze, come individuato nel messaggio n. 4438/2021) sono state elaborate e si forniscono le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero.
Al riguardo, si precisa che l’esito delle istanze e l’importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce ad ogni singola domanda inviata.
- Importo autorizzato e possibilità di proporre istanza di riesame
Con specifico riferimento all’importo autorizzato, si ribadisce, come già previsto nella circolare n. 169/2021, che l’Istituto, al fine di controllare la spettanza dell’esonero contributivo richiesto, mediante i propri sistemi informativi centrali, ha svolto le seguenti attività:
- ha verificato che, per la matricola indicata nel modulo di istanza on line, il relativo codice Ateco, riferito all’inquadramento previdenziale di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, rientri tra quelli oggetto di esonero, autorizzando la fruizione della misura esclusivamente alle matricole con un codice Ateco compreso nella specifica previsione;
- ha verificato la sussistenza della copertura finanziaria, pari a 770,9 milioni di euro per l’anno 2021, per l’ammontare degli esoneri richiesti;
- ha verificato la coerenza dell’importo dichiarato in domanda con l’esonero spettante in base alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.
In forza dei suesposti controlli, laddove l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente con l’ammontare dell’agevolazione calcolata dall’Istituto, è stata autorizzata la fruizione dell’esonero nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021[1] (istanza “accolta”).
Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale”).
Al riguardo, si precisa che, laddove si dovesse ritenere che l’importo nella misura autorizzata dall’Istituto non sia corrispondente a quanto effettivamente spettante, i datori di lavoro interessati potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio, una richiesta telematica di riesame, volta a una nuova valutazione – da parte della Struttura territoriale competente – dell’ammontare dell’esonero.
La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “SOST.BIS_ES“, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.
A tale fine, il modulo “SOST.BIS_ES” in trattazione è stato implementato affinché il soggetto interessato possa, accedendo all’interno della propria istanza parzialmente accolta, inserire, mediante la funzionalità “Allega documentazione”, gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell’esonero per un ammontare superiore.
Per le istanze per le quali sarà presentata richiesta di riesame da parte dei datori di lavoro interessati, le Strutture territoriali potranno, conseguentemente, ricalcolare gli importi spettanti ed eventualmente rideterminare l’ammontare dell’esonero nei limiti di quanto richiesto nell’istanza.
Potranno avvalersi della funzionalità di riesame anche i datori di lavoro che abbiano subito dei processi di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione) e che abbiano presentato un’unica domanda di esonero relativa alla matricola incorporata o a quella incorporante, con conseguente riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto. A tale fine, i suddetti soggetti dovranno allegare nel modulo di istanza on line documentazione probante l’avvenuto processo di fusione nonché documentazione probante le ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 dalla diversa matricola interessata dal processo di fusione.
La documentazione allegata nel modulo di richiesta sarà esaminata dalla Struttura territoriale INPS competente. Laddove, a seguito della verifica della congruità delle informazioni inviate dal soggetto interessato con quanto risultante dagli archivi telematici a disposizione dell’Istituto, vi siano le condizioni per riconoscere un maggiore importo, la Struttura territoriale competente provvederà a riconoscere il maggiore importo richiesto e spettante. L’esito del riesame sarà visionabile in calce al modulo di domanda.
Si sottolinea, infine, che le Strutture territoriali potranno verificare l’esistenza di domande da riesaminare accedendo al “Portale delle Agevolazioni”, modulo “SOST.BIS_ES” e usando il filtro di ricerca “da riesaminare”.
L’importo autorizzato potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile, nelle denunce contributive come di seguito indicato.
Al riguardo, si precisa che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, da riparametrare e applicare su base mensile, non potrà superare la contribuzione datoriale relativa ai mesi di astratta spettanza, ossia ricadenti, come previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 (e quindi entro il mese di competenza novembre 2021).
Si evidenzia, infine, che l’esonero in oggetto è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), e successive modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione del flusso Uniemens
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, valorizzeranno all’interno di , , nell’elemento , il codice causale di nuova istituzione “L553” avente il significato di “”Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” e, nell’elemento , il relativo importo.
Si fa presente che il codice sopra riportato potrà essere esposto nelle denunce relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano iniziato a fruire dell’esonero accolto parzialmente e che intendano avvalersi del maggiore importo riconosciuto a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame.
- Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la compilazione della sezione ListaPosPA del flusso Uniemens
I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell’esonero, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA di dicembre 2021efino a quello del mese di maggio 2022, dovranno dichiarare, nell’elemento della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento di , secondo le modalità di seguito indicate:
– nell’elemento dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;
– nell’elemento dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
– nell’elemento dovrà essere inserito il valore “25“, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73“;
– nell’elemento dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio.
In caso di riesame, ove lo stesso dovesse comportare un diverso ammontare dell’esonero già denunciato, dovrà essere trasmesso l’elemento , Causale 5 “Sostituzione di Periodi Pregressi Trasmessi in Precedenza”, relativo al mese inteso come e , nel quale era stato dichiarato il precedente importo dello sgravio, da compilare con tutti gli elementi suddetti, ripetendone i valori identificativi, ad eccezione del campo dove andrà invece dichiarato il nuovo valore dell’esonero riconosciuto.
Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dello sgravio, si dovrà trasmettere l’elemento V1, Causale 1, da compilare relativamente al mese della cessazione degli stessi, con i dati illustrati al primo capoverso del presente paragrafo.
- Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021 si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto:
GAW37191 – per rilevare lo sgravio di oneri contributivi, nella misura del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 a favore dei datori di lavoro privati del settore del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo – art. 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andrà contabilizzata la somma conguagliata dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo 3. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM “VIRTUALE”, al codice “L553”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
Lo stesso conto verrà utilizzato altresì per la rilevazione contabile dell’esonero a favore dei datori di lavoro iscritti alle Gestioni pensionistiche ex INPDAP che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA.
Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.
Nell’Allegato n. 1 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti
Ti giro due brevi report sullo stato dell’arte del PNRR Turismo, in particolare il documento in word è
PNRR misure Turismo (aggiornamento al 7.1.2022)
Missione 1 – Componente 3
sintesi sulle opportune attivabili dalle nostre imprese con indicati i link di rinvio agli atti attuativi delle singole misure.
I fondi del PNRR che sono stati destinati al turismo sono complessivamente 2,4 miliardi di euro che, per effetto della leva finanziaria, potranno generare investimenti per un totale di 6,9 miliardi di euro.
I 2,4 miliardi di euro saranno ripartiti come segue:
- a) 1.786 milioni di euro, per l’istituzione di un Fondo Nazionale del Turismo, che comprende l’attivazione di numerosi progetti di sviluppo per le imprese del comparto;
- b) 114 milioni di euro, serviranno ad attivare il Digital Tourism Hub, ovvero una nuova piattaforma digitale che possa favorire la crescita e la diffusione del turismo nazionale;
- c) 500 milioni di euro andranno al progetto “Caput Mundi”, in vista del Giubileo che si terrà a Roma nel 2025.
In riferimento al punto a), con il Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021 recante “Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021” (coordinato con la legge di conversione n. 233 del 29 dicembre 2021) sono state definite cinque linee di intervento (Investimenti 4.2.1 – 4.2.4 – 4.2.5 – 4.2.2 – 4.2.3) nell’ambito degli investimenti destinati alle imprese del comparto turistico. Di seguito gli aggiornamenti sull’attuazione delle singole linee di intervento (anche in base alle modifiche apportate in sede di conversione in legge:
- Investimento 4.2.1 linea progettuale “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso attraverso lo strumento del Tax Credit” Misura M1C3 – Art. 1 DL 152/2021 Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche: 500 milioni destinati a finanziare il Superbonus 80% (in credito di imposta) oltre a contributi a fondo perduto per le imprese turistiche (incrementabili, in base a casi specifici, fino ad un massimo di 100.000,00 pro impresa), finalizzati a sostenere investimenti per migliorare la qualità dell’offerta ricettiva. In particolare per spese relative a: a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e riqualificazione antisismica; b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; c) interventi edilizi funzionali agli interventi precedenti; d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per svolgimento di attività termali; e) spese per digitalizzazione; a breve è prevista la pubblicazione da parte del Ministero del Turismo dell’Avviso con le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi (da segnalare che, fatte salve eventuali integrazioni a seguito emendamenti, gli incentivi sono riconosciuti a: imprese alberghiere, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici); è stato pubblicato da parte del Ministero del Turismo l’Avviso con le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi (gli incentivi sono riconosciuti a: imprese alberghiere, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi parchi acquatici e faunistici); l’Avviso è scaricabile dal sito del Ministero Turismo con l’indicazione delle informazioni e documentazioni che verranno richieste in sede di presentazione della domanda online: https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicazione-avviso-modalita-applicative-erogazione-contributi-e-crediti-dimposta-art-1-d-l-n-152-2021/
Le imprese interessate potranno presentare domanda al Ministero del Turismo esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite nelle prossime settimane dal Ministero del Turismo con pubblica comunicazione, al fine di arrivare entro il primo semestre 2022 alla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari. E’ inoltre prevista la realizzazione di un webinar con le associazioni di categoria al fine di illustrare la misura.
- n.b. con la legge di conversione n. 233 del 29.12.2021, sono stati inseriti i commi 17 bis, ter, quater e quinquies (contributi a fondo perduto per gli esercizi di ristorazione per i quali è prevista la costituzione di un fondo speciale pari a 10milioni di euro per l’anno 2021; l’efficacia della misura è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione Europea). I criteri, le modalità e l’ammontare dei contributi verranno stabiliti con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro del Turismo e con il Ministro dell’Economia e Finanze.
– Investimento 4.2.4 linea progettuale “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del Turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI)” Misura M1C3 – Art. 2 DL 152/2021 Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico: 358 milioni per garanzie per i finanziamenti nel settore turistico (concessi dagli istituti di credito alle stesse tipologie di imprese beneficiarie della misura precedente) viene istituita la nuova “Sezione Speciale Turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica; potranno essere garantiti anche finanziamenti concessi a neoimprenditori del turismo fino a 35 anni di età); le garanzie sono concesse a titolo gratuito, l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5milioni di euro, sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria; n.b. dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Nell’attività di rilascio delle garanzie di cui al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche»
Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 152/2021 è stata istituita nel Fondo Speciale di Garanzia la sezione Turismo. È stato definito uno schema di politica di investimento con MISE e il soggetto attuatore MCC S.p.A. (Mediocredito Centrale), che verrà formalizzata nei prossimi giorni.
- Intervento 4.2.5 linea progettuale “Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo” Misura M1C3 – Art. 3 DL 152/2021 Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo: 180 milioni per l’attivazione di un Fondo rotativo a sostegno delle imprese e degli investimenti di sviluppo nel settore turistico per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale compresi tra 500mila euro e 10milioni di euro sostenuti dalle tipologie di imprese di cui ai punti precedenti e pure i proprietari degli immobili in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale; è previsto un contributo diretto fino al 35% (in base alla dimensione di impresa) rispetto alla spesa ammissibile in combinazione con la concessione di finanziamenti agevolati fino a 15 anni (tasso applicato 0,50% annuo) associati a finanziamenti bancari a tasso di mercato di pari importo. Questi incentivi sono alternativi a quelli previsti per il riconoscimento del Superbonus 80% e non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per gli stessi interventi. Con Decreto adottato dal Ministero del Turismo di concerto con il Ministero Economia e Finanze vengono definiti i criteri per l’erogazione dei contributi e dei finanziamenti agevolati:
https://www.ministeroturismo.gov.it/5252-2/ e https://www.ministeroturismo.gov.it/wpcontent/uploads/2021/12/DI_ex_art._3_DL_152_2021_Fondo_Rotativo_Imprese_MiTur_Mef_BOLINATO_signed.pdf
La domanda di incentivo dovrà essere presentata al Ministero a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità determinate con successivo provvedimento del Ministero che verrà pubblicato sul sito istituzionale.
– Investimento 4.2.2 linea progettuale “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator” Misura M1C3 – Art. 4 DL 152/2021 Credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator: 98 milioni per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator con codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12, forma di credito di imposta utilizzabile in compensazione nella misura del 50% dei costi sostenuti e fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 pro impresa; con Decreto del Ministero del Turismo di concerto con il Ministero Economia e Finanze vengono individuate le modalità applicative per il riconoscimento degli incentivi:
https://www.ministeroturismo.gov.it/pubblicazione-d-i-credito-dimposta-per-la-digitalizzazione-di-agenzie-di-viaggio-e-tour-operator-art-4-d-l-n-152-2021/ e https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/DI-art.4_29-signed-bollinato_signed.pdf
I soggetti interessati presentano apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite nelle prossime settimane con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo (previsione entro primo semestre 2022).
- Intervento 4.2.3 ‘Fondo per il Turismo Sostenibile’, nell’ambito del Fondo dei Fondi ‘Fondo Ripresa Resilienza Italia’ Misura M1C3 – Art. 8 comma 6 DL 152/2021: è istituito il Fondo per il Turismo Sostenibile (del quale lo Stato è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca Europea per gli investimenti – BEI), con una dotazione di 500 milioni di euro, il 50% dei quali saranno dedicati al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica nel settore turistico. Alle risorse complessive di cui al “Fondo Ripresa Resilienza Italia” si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia. I 500milioni di risorse PNRR destinati alle imprese vengono veicolati dalla BEI tramite Intermediari Finanziari da selezionare con manifestazione di pubblico interesse. Il supporto ai progetti partirà nel secondo trimestre del 2022. Con apposito accordo di finanziamento già sottoscritto tra BEI e MEF vengono definiti, tra l’altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico. In particolare: “500 milioni di euro per il Turismo a supporto delle priorità strategiche condivise con il Ministero del Turismo: Potranno essere finanziati progetti volti al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. Inoltre, gli investimenti previsti comprenderanno interventi volti a potenziare la digitalizzazione delle imprese che operano nel settore”. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è prevista l’istituzione del Comitato per gli investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l’implementazione del PNRR, e composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo.
In attesa di tempistica e modalità per l’accesso ai finanziamenti da parte delle imprese.
Cfp e crediti d’imposta al turismo, stabilite le regole per usufruirne
Tra i beneficiari, alberghi, agriturismi, complessi fieristici e congressuali, stabilimenti balneari, terme, porti turistici e parchi tematici, anche acquatici e faunistici
Con un avviso pubblico, il ministero del il Turismo definisce modalità applicative, requisiti, interventi e spese ammissibili per usufruire degli incentivi destinati dal Pnrr (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), Dl n. 152/2021) alle imprese turistiche. Le sovvenzioni possono essere erogate in forma di credito d’imposta o contributo a fondo perduto o in entrambi i modi. E se gli incentivi non sono sufficienti, è possibile chiedere un finanziamento agevolato.
Beneficiari
Potranno usufruire dei fondi messi a disposizione dal Pnrr per risollevare il settore turistico, particolarmente colpito dalla pandemia, gli alberghi, gli agriturismi, le strutture ricettive all’aria aperta, e le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
L’impresa deve possedere i requisiti per il riconoscimento del beneficio al momento della presentazione dell’istanza e per i cinque anni successivi all’erogazione del pagamento finale della somma riconosciuta.
Credito d’imposta o contributo a fondo perduto
Il sostegno economico può arrivare ai destinatari in due modi.
La somma può essere utilizzata come credito di imposta fino all’80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.
Gli stessi beneficiari potranno ricevere anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50% dei costi sostenuti per i medesimi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40mila euro. Il cfp può salire cumulativamente nella misura e nei casi previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del Dl n. 152/2021 (digitalizzazione, imprese a maggioranza donne o giovani, con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Contributo a fondo perduto e credito d’imposta sono cumulabili a patto che l’importo totale non superi la spesa complessivamente ammissibile per gli interventi.
Gli aiuti potranno essere utilizzati nei limiti de minimis stabiliti dalla normativa Ue e secondo le deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Sono inoltre incompatibili con altri sostegni economici e agevolazioni pubblici concessi per le stesse opere.
La somma non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini dell’imposte sui redditi e dell’Irap.
L’attribuzione dell’incentivo avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande e nel limite massimo di spesa in relazione al fondo stanziato pari a 500 milioni di euro.
Uno sguardo al turismo e l’altro all’ambiente
Gli interventi che consentono di accedere all’agevolazione, in linea generale, devono essere diretti a migliorare l’efficienza energetica delle strutture, alla riqualificazione antisismica, al superamento delle barriere architettoniche, obiettivi raggiungibili anche attraverso lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri.
La sovvenzione può essere richiesta anche per la realizzazione di terme, interventi di digitalizzazione, e in specifici casi, per l’acquisto di mobili e componenti di arredo.
I lavori devono iniziare entro sei mesi dalla pubblicazione, sul sito del ministero del Turismo, dell’elenco dei beneficiari e devono essere terminati entro ventiquattro mesi dalla stessa data. In quest’ultimo caso è possibile chiedere una proroga ma il “cantiere” deve essere chiuso non oltre il 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne le spese ammissibili ai fini della determinazione dell’incentivo, il ministero del Turismo rinvia a un successivo documento che verrà pubblicato sul sito del ministero entro 30 giorni dall’avviso in esame.
L’istanza viaggia online
La domanda per il riconoscimento del contributo dovrà essere trasmessa online attraverso la piattaforma informatica le cui modalità di accesso saranno comunicate dal ministero entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso in commento. Dall’apertura della piattaforma le imprese avranno trenta giorni di tempo per la presentazione dell’istanza. Stesso termine per modificare i dati già inseriti o aggiungere documenti.
Fa fede la data
I contributi sono assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande. Entro sessanta giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, il ministero pubblicherà l’elenco dei beneficiari.
L’erogazione dell’importo riconosciuto avverrà tenendo conto della data di comunicazione della conclusione dell’intervento, nel rispetto delle risorse stanziate nell’anno.
Per il credito d’imposta, F24 alla mano
Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro il 31 dicembre 2025.
Il bonus è cedibile, in tutto o in parte, a terzi, comprese banche e altri intermediari finanziari, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020.
Il cfp arriva con bonifico
Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione sul conto bancario del beneficiario a conclusione dell’intervento.
Le imprese possono chiedere un anticipo non superiore al 30% del cfp riconosciuto, a fronte della presentazione di una garanzia fideiussoria.
In aiuto anche il finanziamento agevolato
E se credito d’imposta e contributo a fondo perduto non sono sufficienti a coprire le spese ammissibili sostenute per realizzare il progetto, l’impresa può ricorrere al finanziamento a tasso agevolato a condizione che almeno il 50% dei costi riguardi interventi di riqualificazione energetica.
E’ stato appena pubblicato il Decreto ministeriale del MEF con cui si stabiliscono le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 dell’articolo 1 del DL 41/2021, e che consente di fruire delle soglie maggiorate della Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo (rispettivamente, 1,8 milioni e 10 milioni di euro per “impresa unica”) per le seguenti misure fiscali:
– Esonero IRAP (Art. 24 DL 34/2020);
– Esenzione IMU settore turistico (Art. 177 DL 34/2020; Art. 78 DL 104/2020; Art. 78 DL 104/2020; Art. 9, 9-bis e 9-ter DL 137/2020; Art. 1, co. 559, L. 178/2020; Art. 6-sexies DL 41/2021);
– Contributi a fondo perduto (Art. 25 DL 34/2020; Art. 1, 1-bis e 1-ter DL 137/2020; Art. 2 DL 137/2020; Art. 1, co. da 1 a 9, DL 41/2021; Art. 1 DL 73/2021);
– Crediti d’imposta per i canoni di locazione degli immobili non abitativi (Art. 28 DL 34/2020; Art. 8, 8-bis DL 137/2020; Art. 1, co. 602, L. 178/2020; Art. 4 DL 73/2021);
– Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120 DL 34/2020).
Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (di prossima pubblicazione) saranno individuati i termini, le modalità e il contenuto dell’Autodichiarazione che i soggetti beneficiari dovranno presentare per attestare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione dell’aiuto ed eventualmente l’esatto recupero degli aiuti illegalmente fruiti
In Allegato eesto del decreto ministeriale e della Relazione Illustrativa
DM 11 dicembre 2021
Relazione Illustrativa DM 11.12.2021
MISE: Manovra 2022 e sintesi misure per le imprese
Nuovi incentivi per aziende in crisi. Finanziati Contratti di sviluppo, Nuova Sabatini, Fondo di Garanzia
Nella legge di bilancio 2022 approvata dal Parlamento sono state introdotte numerose misure per favorire la competitività del sistema produttivo del Paese. Dal sostegno alle imprese attraverso investimenti legati alla transizione digitale e green alle norme antidelocalizzazioni che puntano a tutelare i lavoratori senza penalizzare gli imprenditori.
A queste misure si affiancano una serie di ulteriori interventi voluti dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti per le imprese che intendono investire in Italia o comunque assumere lavoratori dalle aree di crisi.
In manovra sono stati inoltre rifinanziati, il Bonus tv con una nuova agevolazione in favore degli anziani over 70 che potranno ricevere a casa il decoder, i Contratti di sviluppo, la Nuova Sabatini, il Fondo di garanzia. Riformata anche la misura agevolativa Patent box, finanziato l’intervento per contrastare il rincaro delle bollette e istituito il fondo per la transizione industriale.
“Le misure che abbiamo voluto come Mise nella manovra – dichiara Giancarlo Giorgetti – sono coerenti con il percorso iniziato quasi un anno fa, con l’avvio del governo Draghi. Accompagniamo lo sviluppo delle imprese verso una crescita più sostenuta, anche attraverso il percorso del Pnrr, senza trascurare i settori che hanno necessità di un aiuto in più per rispondere alla crisi provocata dal Covid “.
“I provvedimenti introdotti – prosegue il ministro – puntano a sostenere le imprese nelle sfide che devono affrontare in questi anni a partire dalla trasformazione digitale e green dei processi produttivi, agevolando da una parte l’attrazione di investimenti nazionali e internazionali e dall’altra la tutela dei lavoratori coinvolti da aziende in crisi. La manovra interviene, inoltre, con un pacchetto di misure fortemente voluto per contrastare il rincaro delle bollette. Si tratta di misure – sottolinea il ministro – che verranno ulteriormente rafforzate dal Governo che considera prioritario sostenere le nostre realtà industriali e le famiglie in un momento molto delicato“.
“Dispiace la mancanza di incentivi per automotive, che pure come Mise avevamo chiesto con forza proprio in virtù della fase delicata è difficile che sta vivendo il settore stretto tra transizione e conseguenze pandemia. Ci riproponiamo però – conclude Giorgetti – di affrontare prestissimo la questione all’interno del governo“.
- Incentivi e norma antidelocalizzazioni
Sono state introdotte misure per i lavoratori di aziende in crisi: un fondo speciale di 100 milioni di euro per favorire il prepensionamento ma anche la decontribuzione totale per chi assume a tempo indeterminato questi lavoratori. Previste inoltre agevolazioni per l’acquisto di immobili da imprese in crisi.
Un’altra misura che si rivolge alle imprese, già operativa, è la direttiva del ministro Giorgetti del 6 agosto 2021, indirizzata a tutte le Direzioni del Ministero per dare priorità, nella richiesta di incentivi di vario tipo, alle aziende che investono in aree già dichiarate di crisi e che si impegnano ad assumere i percettori di sostegno al reddito, i disoccupati e i lavoratori per i quali è attivo un tavolo di crisi al Mise.
La norma antidelocalizzazione si applicherà alle aziende con più di 250 dipendenti che non risultano in crisi ma che decidono di chiudere una sede, licenziando più di 50 dipendenti. In questo caso l’azienda dovrà darne comunicazione tre mesi prima a sindacati, regioni interessate, ministero del Lavoro, Mise, Anpal e presentare un piano per gestire la cessazione delle attività che tuteli i lavoratori.
- Contratti di sviluppo
È stato rifinanziato con 450 milioni di euro lo strumento di politica industriale dei Contratti di sviluppo per agevolare i progetti di investimento a sostegno della competitività.
- Patent box
Presente anche la modifica della misura agevolativa Patent box: l’incentivo passa dal 90% al 110%, escludendo dall’ambito dei beni agevolabili i marchi di impresa e limitandolo quindi ai brevetti o ai beni comunque giuridicamente tutelati. Allo stesso tempo, elimina il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo e ridisegna il regime transitorio.
- Riduzione costi bollette elettriche e gas
Finanziato l’intervento per contrastare il rincaro delle bollette con 3,8 miliardi di euro per ridurre i costi delle utenze elettriche e gas. Previsto anche 1 miliardo per consentire piani di rateizzazione fino a 10 mesi delle bollette per i clienti domestici.
- Bonus tv e decoder a domicilio per over 70
Ulteriori 68 milioni di euro sono stati destinati agli incentivi per i bonus tv – decoder. Introdotta inoltre la possibilità per i cittadini over 70, che hanno un reddito inferiore a 20 mila euro, di ricevere il decoder a domicilio, attraverso un accordo tra Mise e Poste italiane.
- Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia
A sostegno delle imprese sono state rifinanziate anche la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026 e il Fondo di garanzia con un incrementato complessivo di ulteriori 3 miliardi fino al 2027.
- Fondo transizione industriale
E’stato istituito al Mise il fondo per la transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro dal 2022, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo e l’impiego produttivo di materie prime e di materie riciclate.
- Investimenti 4.0 e per internazionalizzazione
Previsto anche un incremento delle risorse a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese e la proroga dei crediti d’imposta per investimenti 4.0 in ricerca e sviluppo, transizione ecologica e innovazione tecnologica.
- Sgravio contributivo per contratti apprendistato
Via libera allo sgravio contributivo al 100% per tre anni a favore delle micro imprese per i contratti di apprendistato di primo livello per giovani under 25. La norma prevede un’esenzione per tre anni per i contratti di apprendistato di primo livello firmati nel 2022 dalle piccole imprese fino a 9 dipendenti.
- Credito d’imposta per collocamento in Borsa Pmi
Prorogato a fine 2022 il credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza per le piccole e medie imprese che si collocano in Borsa in un paese dell’Unione europea. La norma riduce il massimale del beneficio da 500 mila e 200 mila euro.
- Riforma Irpef e cancellazione Irap per autonomi e professionisti
Oltre alla riforma dell’Irpef (le aliquote passano da cinque a quattro), per cui sono stati messi in campo 8 miliardi di euro per il taglio delle tasse, è stata approvata la cancellazione dell’Irap per le ditte individuali, gli autonomi e i professionisti. La misura riguarderà 835 mila autonomi e professionisti con partita Iva, pari al 41,2% della platea complessiva (2 milioni circa), e avrà un costo stimato di poco più di un miliardo nel 2022 e di 1,2 miliardi dal 2023.
- Rinvio sugar e plastic tax
Rinviato al 1 gennaio 2023 l’entrata in vigore della sugar e plastic tax.
- Rinvio entrata in vigore Iva terzo settore
Viene rinviata di due anni l’entrata in vigore del regime Iva per il terzo settore e il mondo dello spettacolo.
- Rinvio pagamento cartelle esattoriali ed esenzione Tosap/Cosap
Rinvio fino a sei mesi per il pagamento, senza interessi di mora, delle cartelle esattoriali notificate dal primo gennaio al 31 marzo 2022. Infine è stata prorogata per tre mesi l’esenzione Tosap/Cosap per esercenti e ambulanti.
Bonus pubblicità, tutto pronto per la dichiarazione sostitutiva
La funzionalità per inviare la comunicazione è disponibile nella sezione “Servizi per”
Aperto il canale telematico di trasmissione della dichiarazione sostitutiva necessaria per accedere al bonus pubblicità. Coloro che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al beneficio per l’anno 2021 hanno tempo fino al 10 febbraio 2022, anziché fino a fine gennaio, per inoltrare la relativa dichiarazione sostitutiva (vedi articolo “Bonus pubblicità, più tempo per la dichiarazione sostitutiva“).
L’invio della comunicazione può essere effettuato attraverso il canale disponibile sul sito dell’Agenzia, nella sezione “Servizi per”, alla voce “Comunicare” dell’area riservata accessibile con Spid, Entratel e Fisconline, Cie o Cns.
Il credito d’imposta poteva essere prenotato, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal 1° al 31 ottobre 2021 (vedi articolo “Bonus pubblicità, comunicazioni al via dal prossimo 1° ottobre“). L’invio della dichiarazione sostitutiva conclude l’iter preliminare a carico dei richiedenti per ottenere il contributo.
Per maggiori informazioni, consultare il sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
Contributo solidarietà – Accordo 12.11.2021 – Invio domande
On line la piattaforma per l’invio delle domande
La presente per informarvi che è on line sul sito dell’EBIT (www.ebitnet.it) la piattaforma per l’invio delle domande relative al contributo di solidarietà di cui all’accordo del 12 novembre scorso.
Vi ricordiamo che il termine per l’invio delle stesse è il 28 febbraio 2022
Sintesi dell’accordo raggiunto per l’utilizzo delle risorse ad oggi non impiegate
A seguito dell’incontro tenutosi lo scorso 12 novembre tra le Parti sociali per la determinazione dei criteri di utilizzo delle risorse ad ora non impiegate, conseguenti l’applicazione dell’accordo del 5 agosto scorso, è stata raggiunta con le Organizzazioni Sindacali l’intesa allegata che prevede l’ampliamento del contributo di solidarietà.
In particolare, il nuovo accordo stabilisce l‘estensione al 30 giugno 2021 del periodo per il calcolo delle 18 settimane di sospensione dell’attività lavorativa, condizione che consente il riconoscimento della prestazione di cui all’accordo del 5 agosto 2021.
Inoltre il contributo di solidarietà è stato ampliato alle seguenti categorie:
- lavoratori sospesi a zero orecon intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o del Fondo Integrazione Salariale per almeno 13 settimane anche non continuative nel periodo 1/04/2020 – 30/06/2021;
- b. lavoratori che, nel periodo 1/04/2020 – 30/06/2021, hanno subito una riduzionecomplessiva dell’orario contrattuale di lavoro pari ad almeno il 50%, delle ore teoricamente lavorabilicon intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o del Fondo Integrazione Salariale.
Le risorse ad ora non impiegate saranno utilizzate prioritariamente per il soddisfacimento delle domande di accesso alla prestazione relative a lavoratori in sospensione e successivamente ai lavoratori in riduzione.
Le domande per l’accesso alla prestazione dovranno essere presentate dalle aziende entro e non oltre il prossimo 28 febbraio 2022, seguendo le istruzioni che verranno indicate nell’avviso che verrà pubblicato sul sito dell’EBIT (www.ebitnet.it)
Per maggiori dettagli si rinvia al testo allegato
Accordo di ampliamento del contributo di solidarietà
Super green pass – Aggiornamento tabella riassuntiva
Attività consentite senza green pass, con green pass base e con green pass rafforzato
A seguito dell’adozione nelle ultime settimane di ultriori provvedimenti per il contenimento della diffusione del COVID-19 (DL 221/2021, DL 229/2021; DL 1/2022) si riporta di seguito l’aggiornamento della tabella delle attività, di più interesse del settore, consentite senza green pass, con green pass base e con green pass rafforzato.
Attività | Bianca | Gialla | Arancione |
Alberghi e strutture ricettive
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Super greenpass | Super greenpass | Super greenpass |
Servizi di ristorazione (all’aperto e al chiuso) con consumazione al tavolo, ovvero con consumazione al banco, per clienti alloggiati[1] e per esterni
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Super greenpass | Super greenpass | Super greenpass |
Mense e catering continuativo su base contrattuale
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Greenpass base | Greenpass base | Greenpass base |
Riunioni private (assumono le regole del luogo dove si svolgono)
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Greenpass base/Super green pass | Greenpass base/Super green pass | Greenpass base/Super green pass |
Convegni e congressi
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Super greenpass | Super greenpass | Super greenpass |
Fiere
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Super greenpass | Super greenpass | Super greenpass |
Centri benessere (all’aperto e al chiuso) | Super greenpass | Super greenpass | Super greenpass |
Centri termali (all’aperto e al chiuso), salvo che per i livelli essenziali e le attività riabilitative o terapeutiche | Super greenpass | Super greenpass | Super greenpass |
Erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche
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Libero | Libero | Libero |
Piscine, centri natatori, palestre (all’aperto e al chiuso) | Super greenpass | Super greenpass | Super greenpass |
Erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche
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Libero | Libero | Libero |
Accesso agli spogliatoi e alle docce | Super greenpass | Super greenpass | Super greenpass |
Accesso agli impianti di risalita nei comprensori sciistici | Super greenpass | Super greenpass | Super greenpass |
Servizi alla persona (estetista, parrucchieri, ecc) fino al 19 gennaio 2022 | Libero | Libero | Libero |
Servizi alla persona (estetista, parrucchieri, ecc) dal 20 gennaio 2022[2]
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Green pass base | Green pass base | Green pass base |
Centri termali e parchi tematici e di divertimento
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Super greenpass | Super greenpass | Super greenpass |
Erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche
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Libero | Libero | Libero |
Accesso di bambini e ragazzi [3]a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia
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Libero | Libero | Libero |
Spettacoli aperti al pubblico | Super greenpass | Super greenpass | Super greenpass |
Musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura | Super greenpass | Super greenpass | Super greenpass |
Sale da ballo, discoteche e locali assimilati | Attività sospesa fino al 31 gennaio 2022[4] | ||
Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (al chiuso)
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Super greenpass | Super greenpass | Super greenpass |
Altre feste (al chiuso) | Super greenpass | Super greenpass | Super greenpass |
Feste ed eventi assimilati che comportino assembramenti all’aperto | Vietate fino al 31 gennaio 2022[5] | ||
Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino | Super greenpass | Super greenpass | Super greenpass |
Corsi di Formazione in presenza | Green Pass base, assumono gli obblighi dello spazio in cui si svolgono | Green pass base, assumono gli obblighi dello spazio in cui si svolgono | Super greenpass
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[1] In base a quanto previsto dall’art. 1 del DL 229/2021, a decorrere dal 10 gennaio è venuta meno l’eccezione di cui all’art. 9 bis, co. 2 bis DL 52/021 e dell’art. 6, co. 1, DL 172/2021, che consentiva l’acceso con green pass base ai servizi di ristorazione riservati esclusivamente ai clienti alloggiati
[2] Art. 3 DL 1/2022
[3] Soggetti di età inferiore ai 12 anni
[4] Art. 6, co. 2, DL 122/2021
[5] Art. 6, co. 1, DL 12/2021
Decreto Flussi 2021 – DPCM del 21 dicembre 2021 – Circolare interministeriale n.116 del 5 gennaio 2022 –Termini per la presentazione delle domande
Il 27 dicembre scorso è stato registrato dalla Corte dei conti e sarà pubblicato su GU del 17 gennaio 2022 il DPCM 21 dicembre 2021 relativo ai flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2021, del quale si allega il testo.
In attesa della pubblicazione in GU e tenuto conto dei termini tassativi della presentazione delle domande, il Ministero del lavoro d’intesa con il Ministero interno e delle politiche agricole ha diramato la circolare allegata con la quale sono state impartite le disposizioni attuative di seguito illustrate, nonché i termini e modalità di presentazione delle istanze e modulistica anch’esse di seguito evidenziate ed alle quali preghiamo di prestare la massima attenzione.
Anche per il 2021 i flussi riguardano cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale, stagionale e lavoro autonomo.
Peculiari previsioni interessano i settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e del settore turistico-alberghiero.
Nel rinviare a una attenta lettura degli allegati, si segnala che dalle ore 9.00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it che saranno trasmessi esclusivamente in modalità telematica.
Le domande possono essere inoltrate dalle ore 9,00 del 27 gennaio 2022 e fino al 17 marzo 2022.
Per eseguire tutte le operazioni necessarie all’inoltro delle domande è necessario essere in possesso di un’identità SPID. Per le fasi di compilazione e invio, sono disponibili on line un manuale utente e un servizio di help desk.
Le istanze vengono trattate in base all’ordine cronologico di ricezione ed è pertanto molto importante essere tempestivi nell’invio.
Nell’area privata dell’utente è possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate e lo stato di trattazione della pratica presso lo Sportello unico immigrazione.
Per tutti i dettagli si rinvia alla lettura del DPCM del 21 dicembre 2021 e della circolare interministeriale n.16 in allegato.
Cordiali saluti
La Segreteria Upa