CIRCOLARE COVID 19 DEL 28 DICEMBRE 2021
- Dl 24 dicembre 2021, n. 221. Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19
- Covid-19, viaggi
- PNRR Turismo: pubblicato l’Avviso con le modalità applicative per il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto per ristrutturazioni e riqualificazioni
- PNRR Turismo: disponibile il decreto interministeriale incentivi diretti al sostegno degli investimenti
- DL 24 dicembre 2021, n. 221 – Sintesi delle misure di interesse per le imprese
- Bonus Vacanze: le FAQ aggiornate del Ministero del Turismo
Allegati: DECRETO EX ART. 3 D.L. 6 NOVEMBRE 2021 – FAQ BONUS VACANZE – TESTO INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO – AVVISO EX ART.1
Dl 24 dicembre 2021, n. 221. Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
il testo completo, in vigore dal 25 dicembre
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021 il decreto legge che ha introdotto nuove misure di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid 19
Mascherine
- obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.
Ristoranti e locali al chiuso
- Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.
Eventi, feste, discoteche fino al 31 gennaio 2022
- sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
- saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:
- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
- musei e mostre;
- al chiuso per i centri benessere;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Allegati
TESTO INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO
Covid-19, viaggi
Ricordiamo che le misure disposte con provvedimento del Ministro della salute 22 ottobre 2021 concernente il regime per gli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri,
sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, estesa al 31 marzo 2021 e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.
Riepiloghiamo le nuove misure per gli ingressi in Italia. Ordinanza del Ministro della Salute 14 dicembre 2021 in tema di spostamenti da e verso l’estero.
Attenzione! La compilazione obbligatoria del modulo di localizzazione del passeggero (Passenger Locator Form – PLF) PLF, prevista dall’Ordinanza del 16 aprile 2021, riguarda tutti i passeggeri in arrivo in Italia, attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale. Segui le istruzioni per la compilazione nella sezione dedicata:
Sono una persona vaccinata proveniente da un Paese UE, devo fare il tampone prima di entrare in Italia?
Per l’ingresso in Italia è previsto l’obbligo di presentazione della certificazione attestante un tampone risultato negativo (tampone molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso, oppure un tampone antigenico, risultato negativo, effettuato nelle 24 ore antecedenti). La presentazione del tampone, unitamente alla presentazione della Certificazione verde COVID-19, o altra certificazione equipollente, attestante il completamento del ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, consente di non sottoporsi a isolamento fiduciario. È altresì prevista la presentazione del Passenger Locator Form.
Sono una persona NON vaccinata proveniente da un Paese UE quali regole devo seguire per entrare in Italia?
Per l’ingresso in Italia da un Paese UE coloro che non sono in possesso della Certificazione verde attestante il completamento del ciclo vaccinale, o l’avvenuta guarigione da COVID-19, dovranno presentare il Passenger Locator Form, nonché la certificazione attestante un tampone risultato negativo (tampone molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso, oppure un tampone antigenico, risultato negativo, effettuato nelle 24 ore antecedenti) e sottoporsi a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di effettuare un tampone molecolare o antigenico, al termine dell’isolamento.
Ho il Green pass, devo sottopormi a isolamento al mio rientro in Italia da un Paese UE?
No, se sei in possesso di una Certificazione verde COVID-19, o altra certificazione equipollente, attestante il completamento del ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, o l’avvenuta guarigione da COVID-19, fermo restando l’obbligo di presentazione della certificazione attestante un tampone risultato negativo e del Passenger Locator Form.
Viceversa, se sei in possesso di una Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta effettuazione di un tampone, risultato negativo, si applica l’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di effettuare un tampone molecolare o antigenico, al termine dell’isolamento.
Sono una persona proveniente da un Paese inserito nell’elenco D, quali regole devo seguire per entrare in Italia?
Per coloro che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti, in un Paese dell’elenco D, è consentito l’ingresso in Italia, presentando:
- il Passenger Locator Form;
- la certificazione attestante un tampone molecolare risultato negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale (48 ore per gli ingressi da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) oppure un tampone antigenico, risultato negativo, effettuato nelle 24 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale;
- la certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall’EMA. I soggetti provenienti da Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, possono, altresì, esibire la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l’avvenuta guarigione.
In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui al punto 2 o 3, si applica la misura dell’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di effettuare un tampone molecolare o antigenico, al termine dello stesso.
Sono una persona proveniente da un Paese inserito nell’elenco E, quali regole devo seguire per entrare in Italia?
L’ingresso da Paesi inseriti nell’elenco E è consentito solo nei casi previsti dalla normativa vigente e nel rispetto delle seguenti modalità:
- presentazione del Passenger Locator Form;
- presentazione della certificazione attestante un tampone risultato negativo (tampone molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso, oppure un tampone antigenico, risultato negativo, effettuato nelle 24 ore antecedenti).
Sottoposizione a isolamento fiduciario per dieci giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di effettuare un tampone al termine dell’isolamento.
Quali sono le regole per i lavoratori transfrontalieri?
A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora devono presentare il Passenger Locator Form. Tale obbligo non si applica al lavoratore transfrontaliero che si sposta, con mezzo privato, e che permane per non più di 48 ore in una località che dista non più di 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione.
Quali sono le regole per gli alunni e gli studenti transfrontalieri?
A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, gli alunni e gli studenti che frequentano un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana devono presentare il Passenger Locator Form. Tale obbligo non si applica all’alunno o allo studente transfrontaliero che si sposta, con mezzo privato, e che permane per non più di 48 ore in una località che dista non più di 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione.
Sono un cittadino italiano, devo rientrare in Italia a quali regole mi devo attenere?
Le regole di ingresso sono stabilite con ordinanza ministeriale e variano in base al Paese di provenienza o di transito.
Per approfondire consulta la pagina Viaggiatori.
Quali sono le regole per il rientro in Italia per un minore?
Tutti i bambini di età inferiore ai 6 anni che fanno ingresso in Italia sono esentati dalla presentazione del tampone.
I bambini dai sei anni in su, invece, sono tenuti ad effettuare il tampone antigenico o molecolare prima della partenza, in base agli adempimenti previsti per chi proviene dai Paesi dell’elenco C, dell’elenco D e dell’elenco E.
Qualora oltre al tampone abbiano un green pass da vaccinazione o da guarigione saranno esentati dall’isolamento all’arrivo in Italia, laddove previsto. Se non hanno il green pass da vaccinazione o guarigione sono esentati dall’isolamento, a condizione che si sottopongano a tampone, solo se il genitore che li accompagna è in possesso di green pass da vaccinazione o da guarigione e di un tampone pre-partenza negativo, sempre in accordo alle regole stabilite dalle Ordinanze del Ministro della Salute.
PNRR Turismo: pubblicato l’Avviso con le modalità applicative per il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto per ristrutturazioni e riqualificazioni
art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152
Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152.
Ricordiamo che l’art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, prevede un credito di imposta fino all’80% per ristrutturazioni e riqualificazioni, nonchè un contributo a fondo perduto fino a 100.000 euro sugli stessi investimenti.
Riservandoci tutti i necessari approfondimenti, ad una prima lettura l’avviso sembra aver accolto alcune delle nostre richieste, come l’inserimento degli arredi tra le spese ammissibili, ma restano alcuni aspetti critici tra cui in primis l’esiguità delle risorse.
Allegati
AVVISO EX ART.1
PNRR Turismo: disponibile il decreto interministeriale incentivi diretti al sostegno degli investimenti
Art. 3 D.L. 6 novembre 2021, n. 152
Il Ministero del Turismo ha pubblicato il Decreto Interministeriale, già firmato dal Ministro del Turismo On. Massimo Garavaglia e per cui è in corso di acquisizione la firma del Ministro dell’Economia e delle finanze On. Daniele Franco, emanato dal Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione degli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo coerenti con le finalità di cui alla misura M1C3-25, intervento 4.2.5 del PNRR e, in particolare, degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, secondo quanto previsto all’articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nonché quelli stabiliti nella misura M1C3-33 del PNRR.
Allegati
DECRETO EX ART. 3 D.L. 6 NOVEMBRE 2021
DL 24 dicembre 2021, n. 221 – Sintesi delle misure di interesse per le imprese
Nuovi ambiti di utilizzo del super green pass, proroga dello stato di emergenza, green pass sui luoghi di lavoro, mascherine, ecc
Facciamo seguito alla nostra comunicazione dello scorso 26 dicembre, per fornire una sintesi delle misure di maggior interesse del settore introdotte dal Decreto legge 24 dicembre 2021, n 221 che oltre alla proroga dello stato di emergenza, contiene anche le disposizioni approvate dal Consiglio dei Ministri dello scorso 23 dicembre
Stato di emergenza
Art. 1
|
Prorogato fino al 31 marzo 2021 |
Riduzione durata certificazioni verdi
Art. 3 |
Dal 1° febbraio 2022, la validità del green pass rilasciato a seguito di vaccinazione (ciclo primario ovvero a seguito di somministrazione della dose booster) si riduce da 9 a 6
Stessa previsione (validità 6 mesi) per la certificazione rilasciata dall’avvenuta guarigione, ai soggetti risultati positivi al virus dopo 14 giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino ovvero successivamente al completamento del ciclo vaccinale
|
Mascherine
Art. 4 |
– Dal 25 dicembre e fino al 31 gennaio 2022, obbligatorio l’uso di mascherine anche all’aperto in zona bianca
– Dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligatorio l’uso di mascherine di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto – Dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligatorio l’uso di mascherine di tipo FFP2 per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto (aerei, navi e traghetti, treni, autobus, funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale anche ove ubicate in comprensori sciistici, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale) |
Green pass rafforzato per il consumo al banco al chiuso
Art. 5 |
Dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato e ai soggetti esonerati (minori di 12 anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
|
Feste ed eventi all’aperto
Art. 6, co.1 |
Dal 25 dicembre e fino al 31 gennaio 2022 vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti |
Chiusura discoteche
Art. 6, co. 2 |
Dal 25 dicembre e fino al 31 gennaio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati |
Ulteriori casi di estensione del green pass rafforzato
Art. 8, co. 1 |
Dal 10 gennaio e fino alla cessazione stato di emergenza, esclusivamente ai soggetti in possesso del super green pass e ai soggetti esonerati (minori di 12 anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica è consentito l’accesso a:
– musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; – piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché’ spazi adibiti a spogliatoi e docce (esclusi dall’obbligo gli accompagnatori di persone non autosufficienti a causa dell’età o di disabilità) – centri termali – salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche – parchi tematici e di divertimento; – centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione – attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino
|
Green pass base per corsi di formazione in presenza
Art. 8, co.2 |
In zona bianca l’accesso ai corsi di formazione privati, svolti in presenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base |
Green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro fino al 31 marzo 2022 Art. 8, co.3 |
Fino al 31 marzo 2022 per l’accesso ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta il green pass base
|
Proroga disposizioni straordinarie zone bianche
Art. 8, co. 5 |
È prorogato al 31 marzo la norma (art. 6, co. 1 DL 172/2021) che estende la disciplina del Super green pass delle zone gialle alle zone bianche
|
Smart working semplificato
Art. 16 |
Prorogata al 31.03.2022 la possibilità di avviare o proseguire lo smart working anche in assenza di un accordo individuale e con una procedura agevolata nella comunicazione al Ministero del Lavoro
|
Lavoratori Fragili
Art. 17, co. 1 |
Prorogata fino all’adozione del DM salute – che individuerà le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita’ in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa e’ normalmente svolta in modalità agile – e comunque non oltre il 28 febbraio 2022 la norma che prevede, per i lavoratori fragili, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
|
Congedi parentali
Art. 17, co. 3 |
Prorogato al 31.03.2022 il congedo parentale straordinario, previsto dall’art. 9, del D.L. n. 146/2021, per:
a) lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni in caso di: sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; infezione da SARS-CoV-2 del figlio; quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto b) lavoratori dipendenti, genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’ar. 3, co. 3, L. 104/92, a prescindere dall’età del figlio in caso di: sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; infezione da SARS-CoV-2 del figlio; quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto; chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalla singola struttura. c) lavoratori dipendenti con figli minori di 16 anni in caso di: sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; infezione da SARS-CoV-2 del figlio; quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto
|
DPCM 2 marzo 2021
Art. 18 |
Si applicano fino al 31 marzo 2022 le misure di cui al DPCM 2.03.2021 |
Bonus Vacanze: le FAQ aggiornate del Ministero del Turismo
Il Ministero del Turismo ha reso disponibile un documento che sintetizza le risposte ai principali quesiti trasmessi dagli utenti in relazione al Bonus Vacanze (cfr. art. 176, DL n. 34/2020).
Ricordiamo inoltre che per ulteriori informazioni, è possibile consultare la Guida al Bonus vacanze redatta dall’Agenzia delle Entrate.
Allegati
FAQ BONUS VACANZE
Cordiali saluti
La Segreteria Upa