CIRCOLARE COVID 19 DEL 15 DICEMBRE 2021 Proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022

CIRCOLARE COVID 19 DEL 15 DICEMBRE 2021

Proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022

Allegati: tabella_attivita_consentite – Ordinanza_Min_Salute_14_dicembre_2022
Ingresso cittadini EU in Italia: la nuova ordinanza del Ministro Speranza

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede l’obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea.

Per i non vaccinati, oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni.

Sono prorogate inoltre le misure già previste per gli arrivi dai Paesi Extraeuropei.

L’ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio.

Attenzione! In dettaglio, per l’ingresso in Italia dai Paesi europei sarà necessario un test molecolare per mezzo di tampone effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso nel territorio nazionale o un test antigenico con tampone nelle 24 ore antecedenti all’ingresso in Italia.

La validità del test antigenico è dunque portata a 24 ore dalle 48 al fino ad ora previste per gli ospiti stranieri
In Allegato Ordinanza Ministero della Salute

COVID-19, PROROGA DELLO STATO D’EMERGENZA

Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.

Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.

Importante! Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.

 

Super Green Pass – Indicazioni Garante Privacy

Covid 19: Garante privacy, il super green pass non va chiesto nei luoghi dove la legge non lo prescrive, tra cui gli alberghi

Sono pervenute al Garante segnalazioni di cittadini che lamentano l’uso da parte di albergatori o datori di lavoro dell’app per il green pass rafforzato invece che la versione base. In questo modo chi ha effettuato un tampone e può quindi legittimamente accedere all’albergo o al luogo di lavoro, si vede precluso l’ingresso perché la sua certificazione verde risulterà non valida.

A tale proposito il Garante per la privacy ricorda che – come previsto per legge e come chiaramente indicato dalle Faq predisposte dal Ministero della salute – non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto “Super green pass” per i clienti degli alberghi, i lavoratori o, ad esempio, gli accompagnatori dei pazienti negli ospedali.

L’uso della app per il Super green pass per queste categorie di soggetti è dunque illegittimo

L’Autorità, in vista della revisione del Dpcm del 17 giugno scorso, ha già indicato al Ministero della salute le misure per evitare l’uso non corretto della funzionalità dell’app di verifica riservata ai green pass rafforzati, in particolare per quanto riguarda l’ambiente lavorativo.

 

Fonte: Garante Privacy

 

ATTIVITA’ CONSENTITE NEL PERIODO 6 DICEMBRE 15 GENNAIO (estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla)

– FAQ del Governo

Sul sito del governo è stata rilasciata una FAQ con la tabella in allegato delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”.

La tabella del Governo tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

 

 

Decontribuzione turismo (art. 43 DL 73/2021) – Differimento termine presentazione domanda

Messaggio INPS 4438/2021 – Differito al 16 dicembre 2021 il termine per la presentazione delle domande di esonero

Con messaggio 4438 di ieri, 13 dicembre, l’INPS differisce al prossimo 16 dicembre il termine di presentazione delle domande di esonero ex art. 43 DL 73/2021.

Come noto tale norma prevede, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

Nel messaggio l’Istituto ricorda, facendo seguito a quanto già indicato nel messaggio n. 4420/2021 che il termine del 31 dicembre 2021 previsto dall’articolo 43 del decreto legge n. 73/2021 per la fruizione della misura, non va inteso come un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell’esonero in argomento, bensì come il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (dal 26 maggio 2021 alla competenza del mese di novembre 2021) nel quale l’esonero, quantificato in base al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo.

Con apposito messaggio, che verrà pubblicato all’esito dell’elaborazione delle domande di esonero pervenute all’Istituto, saranno emanate le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro

 

 

Cordiali saluti

La Segreteria Upa