Allegati:
DCPREV_14804_Primi_chiarimenti_6_ottobre_2021 – Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Programma dm-prevenzione-incendi-2_settembre_2021 Prevenzione_incendi_Decreto_3_settembre_2021 Prevenzione_incendi_Decreto_1_settembre_2021 dl_146_2021
Argomenti:
- Aiuti di Stato – Avviato il processo di approvazione del DM per l’accesso alla sezione 3.12 del Temporary Framework per IMU e affitti
- DL Recovery – Super bonus riqualificazione – Aggiornamento
- IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO:
– Il nuovo sistema della vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e le relative sanzioni
– Prevenzione incendi – Pubblicato il Decreto su controllo e manutenzione impianti antincendio
– Decreti antincendio – Pubblicata la Circolare di chiarimento
– Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto inerente la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
– Prevenzione incendi Pubblicato il Decreto su progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
- PROGETTO TURISICO: Bando digitalizzazione per imprese turistiche
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dagli aspetti teorici a quelli operativi
L’Europa ha completato l’approvazione delle misure fiscali di aiuto disposte dal Governo italiano fino ad oggi, per contrastare gli effetti economici della pandemia.
A seguito di ciò, in queste ore si è avviato il processo di approvazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze previsto dal DL Sostegni (art. 1, co. 16 DL 41/2021) che andrà a regolamentare le modalità di accesso alla sezione 3.12 del Temporary Framework, con un tetto fino a 10 milioni. Le misure interessate sono quelle indicate all’articolo 1, co. 13, DL 41/2021 che ricomprende, tra le altre, il bonus affitti e l’esonero dal versamento dell’IMU.
Sarà nostra cura tenervi tempestivamente informati.
DL Recovery – Super bonus riqualificazione – Aggiornamento
Sintesi delle modifiche nel testo pubblicato in GU. Parzialmente accolte nostre richieste
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 6 novembre 2021, n. 152, cd. DL Recovery, riportiamo una sintesi della disciplina del cd. Super bonus riqualificazione (articolo 1 del decreto legge) sottolineando le modifiche intervenute rispetto a quanto anticipato nella nostra comunicazione dello scorso 2 novembre e che accolgono una parte delle nostre istanze.
Credito di imposta |
Credito di imposta fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento (7 novembre 2021) e fino al 31.12.2024. Rispetto alla versione del provvedimento precedente alla pubblicazione in GU, non è più previsto il riferimento al “periodo di imposta” Inoltre è stato precisato che le disposizioni relative al credito di imposta si applicano anche agli interventi avviati dopo il 1 febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del provvedimento (7 novembre 2021) a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da tale data
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Beneficiari |
Imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
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Interventi agevolabili |
a) Interventi di incremento dell’efficienza energetica e riqualificazione antisismica; b) interventi di eliminazione di barriere architettoniche c) interventi edilizi ex art. 3, co. 1 lett., b), c), d) – manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia – ed e.5) DPR 380/2001 – aggiunta alla versione del provvedimento precedente la pubblicazione in GU – che comprende “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.” Come anticipato nella nostra comunicazione e chiarito nella nota illustrativa al provvedimento, gli interventi edilizi sono incentivati solo se funzionali alla realizzazione degli interventi d’implementazione dell’efficienza energetica e di eliminazione delle barriere architettoniche d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi agli stabilimenti termali (art. 3 L 323/2000) e) spese per la digitalizzazione ex art. 9, co. 2 DL 83/2014, ovvero: – impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download; – siti web ottimizzati per il sistema mobile; – programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché’ in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; – spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; – servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; – strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; – servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente. Rispetto alla versione del provvedimento precedente alla pubblicazione in GU, viene precisato che le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del TUIR di cui DPR 917/1986. Nonostante le nostre reiterate richieste al Ministro, attualmente – come anticipato nella nostra precedente comunicazione – si conferma l’esclusione dell’acquisto di mobili e componenti d’arredo tra gli interventi agevolabili.
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Utilizzabilità del credito di imposta |
– Utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono realizzati. Rispetto alla versione del provvedimento precedente alla pubblicazione in GU, è stata accolta la nostra richiesta di cancellazione della ripartizione in quote costanti del credito di imposta. Inoltre non si applicano i limiti di compensabilità previsti, dagli art. 34, co.1, L 388/2000 e 1, co 53, L 244/2007. – Cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi banche e altri intermediari finanziari. Rispetto alla versione del provvedimento precedente alla pubblicazione in GU è stato precisato che il credito di imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del DL 34/2020
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Contributo a fondo perduto |
Al credito di imposta si aggiunge un contributo a fondo perduto, di importo massimo di 40.000 €, incrementabile: a) Fino a ulteriori 30.000€ qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento; b) Fino a ulteriori 20.000€ per l’imprenditoria femminile e under 35 Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la possibilità di richiedere un’anticipazione non superiore al 30% a fronte di presentazione di idonea garanzia fideiussoria o cauzione La misura massima del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 100.000 € e comunque non può superare il 50% delle spese sostenute per gli interventi agevolabili.
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Massimali |
Tutti gli incentivi sono riconosciuti nella misura massima prevista dai regimi di aiuti di stato applicabili. In ogni caso, il credito di imposta e il contributo a fondo perduto non possono essere superiori ai costi sostenuti.
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Modalità di richiesta |
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL, il Ministero del Turismo pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione del contributo a fondo perduto e del credito d’imposta. Rispetto alla versione del provvedimento precedente alla pubblicazione in GU è stato precisato che l’avviso del Ministero del turismo includerà anche l’individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi |
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Credito di imposta e contributo a fondo perduto sono erogati fino ad esaurimento dello stanziamento, in base all’ordine cronologico delle domande |
Stanziamento |
100 + 100 milioni € per il 2022; 180 milioni € per il 2023; 180 milioni € per il 2024; 40 milioni € per il 2025 Rispetto alla versione del provvedimento precedente alla pubblicazione in GU, è stata ulteriormente autorizzata – per il finanziamento del credito di imposta all’80% – la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022. A tale spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto (art. 79, co. 3, DL 104/2020) per il “vecchio tax credit” al 65%. Ne consegue che tale misura (art. 79 DL 104/2020, la cui disciplina è applicabile agli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021) ha, a legislazione vigente, uno stanziamento di 360 milioni di euro – 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 – e, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, co. 13, DL Recovery, sarà applicabile per i due – NON PIU’ TRE – periodi di imposta successivi al 31/12/2019.
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Ulteriori agevolazioni |
Per gli interventi agevolabili non coperti da credito di imposta e contributo a fondo perduto è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato ex DI 20.12.2017 a condizione che almeno il 50% dei costi sostenuti sia dedicato a interventi di riqualificazione energetica |
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il nuovo sistema della vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e le relative sanzioni
Come già comunicato in una precedente comunicazione, si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (cd decreto fiscale) il quale, all’art. 13, modifica il Dlgs n. 81/2008 ed introduce “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro“.
Ancora una volta con le nuove norme si punta sulle sanzioni e non sulla prevenzione e sull’onda emotiva degli infortuni e non in una logica di un aggiornamento complessivo della normativa.
Le misure si sostanziano nella valorizzazione del ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (equiparazione delle competenze in materia di vigilanza sui temi della salute e sicurezza tra ASL e Ispettorato nazionale del lavoro, attribuzione del potere di sollecitazione dei Comitati regionali previsti dall’art. 7 del Dlgs. n. 81/2008, inserimento dell’INL nel sistema del Sistema informativo nazionale per la prevenzione e valorizzazione delle funzioni informative del SINP verso ASL e INL) e nella nuova disciplina della sospensione dell’attività (art. 14 del D.lgs. n. 81/2008).
Tra gli interventi anche l’attribuzione di una maggiore partecipazione delle parti sociali, legittimate a conoscere i flussi informativi inerenti ai dati che interessano complessivamente la materia della sicurezza sul lavoro. Finora il sistema informativo non ha funzionato per il mancato coordinamento delle banche dati dei vari enti interessati e per problemi di privacy nella trasmissione e nella conoscenza dei dati.
La prima novità rilevante è, dunque, l’attribuzione all’INL – in concorso con le ASL – delle competenze ispettive in materia di sicurezza sul lavoro, allo stesso sottratte dalla legge n. 833/1978 (art. 21).
Questa innovazione organizzativa rende necessaria, ancor più che in passato, una forte azione di coordinamento: mentre la versione del testo in entrata nel Consiglio dei Ministri attribuiva opportunamente il coordinamento all’INL (“l’Ispettorato nazionale del lavoro promuove e coordina“), il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede che INL ed ASL “promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza“, così annullando il ruolo dell’INL e vanificando o riducendo fortemente il coordinamento (come già avvenuto per il personale ispettivo di INPS ed INAIL).
Ulteriore elemento negativo risiede nel fatto che, in ogni caso, la collaborazione è limitata al piano operativo e non si estende, come sarebbe stato necessario, all’interpretazione ed applicazione della normativa.
Il secondo rilevante intervento, finalizzato a valorizzare la misura della sospensione dell’attività (art. 14 Dlgs n. 81/2008), appare critico in quanto, a parte l’inasprimento dell’impianto sanzionatorio, sembra costruire un meccanismo incoerente con gli strumenti deflattivi esistenti.
Attualmente, il provvedimento di sospensione adottato dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e dalle ASL (ciascuno nelle materie di propria competenza) è facoltativo (“possono adottare“) ed è finalizzato a far cessare un pericolo per la salute e sicurezza o la presenza di lavoro nero, a condizione che le violazioni in materia di salute e sicurezza siano “gravi e reiterate” ovvero se siano presenti lavoratori in nero in misura superiore al 20%.
Il grave provvedimento viene adottato quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione obbligatoria o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole, ossia della medesima disposizione.
Il provvedimento è revocato per effetto dell’accertato adempimento delle misure indicate nel provvedimento e del versamento di somme aggiuntive ed è passibile di ricorso alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente (in caso di presenza di lavoro nero) e al Presidente della Giunta regionale (in caso di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro), i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Il nuovo meccanismo normativo, pur muovendosi nella medesima logica di quello esistente, rende obbligatoria la sospensione ed amplia gli illeciti presupposto per la sua adozione con un’ipotesi (omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo) che estende eccessivamente la discrezionalità dell’ispettore nella valutazione dell’omissione che forma normalmente oggetto di dimostrazione in sede giudiziale.
Esso, infine, si presenta incoerente rispetto ai provvedimenti della prescrizione e della diffida obbligatorie che lo stesso personale ispettivo deve adottare prima di comminare le sanzioni e proseguire il procedimento giudiziario.
Sottolineiamo che la sanzione della sospensione non è astrattamente incoerente, a condizione che l’impianto normativo privilegi sempre e comunque la natura residuale dell’intervento sanzionatorio (quale extrema ratio), valorizzi un approccio prevenzionale e sia riferito a reali situazioni di pericolo.
Che così non sia è palesemente dimostrato da alcuni elementi:
a. le violazioni contenute nell’allegato I non evidenziano ipotesi di pari rilevanza in termini di gravità o pericolosità (ad es., la mancanza di un aggiornamento, anche parziale e per un solo lavoratore, non può essere messa sul piano della mancanza del POS; la mancanza di un DPI, anche per un singolo lavoratore, non può equivalere alla mancata valutazione dei rischi; l’assenza della tavola fermapiede per un metro non può essere considerata alla stessa stregua della mancata nomina del RSPP)
2. viene introdotta la possibilità per l’ispettore di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro“, dimostrando che il provvedimento non si fonda necessariamente sull’esistenza di un pericolo imminente da gestire con misure interinali come la sospensione
100.la sospensione non consegue all’inadempimento degli strumenti deflattivi della prescrizione e della diffida per il lavoro nero ma è adottata immediatamente: sono tutti strumenti obbligatori che si sovrappongono senza alcuna logica prevenzionale
4. la sospensione è comminata senza dare un tempo adeguato per l’adempimento, nonostante l’assenza di un pericolo imminente: l’applicazione dalle ore 12 del giorno successivo resta affidata alla discrezionalità del personale ispettivo e non rappresenta evidentemente un tempo adeguato (né per l’organizzazione di un corso di formazione né per l’elaborazione di un documento di valutazione dei rischi)
5. la adozione del provvedimento di sospensione non presuppone più la recidiva, per cui non sconta un atteggiamento ripetuto ma riguarda anche la commissione di una violazione di minima entità (un’ora di formazione) e per la prima volta.
Più specificamente, di seguito i principali elementi innovativi presenti nella nuova versione dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 e, in allegato, il nuovo allegato I.
1. La sospensione non viene coordinata con le misure della prescrizione obbligatoria e della diffida per il lavoro nero: le misure orientate alla agevolazione della regolarizzazione (che non postulano alcun intervento sull’azienda) coesistono quindi con un provvedimento obbligatorio di sospensione (gli strumenti sono adottati dallo stesso soggetto, in un ambito amministrativo non ricorribile per la materia della sicurezza ed in procedimento giurisdizionale e con le tutele di questo) e potrebbero anche coesistere e contraddirsi (es., le misure cautelari potrebbero essere adottate sia nell’ambito del provvedimento amministrativo che in quello di polizia giudiziaria)
2. La sospensione diviene obbligatoria, per cui non si tiene conto delle reali condizioni di pericolo (che oggi rilevano ai fini della adozione di una ulteriore, differente ed eventuale misura cautelare)
3. La percentuale di lavoro nero viene ridotta al 10% e si ridefinisce la nozione di lavoro nero (“senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro“) secondo la disposizione del Dlgs n. 151/2015 (art. 22) in luogo di quella di “personale non risultante dalla documentazione obbligatoria” (che peraltro la giurisprudenza applica ancor oggi, valorizzando il fatto che il lavoratore deve essere totalmente sconosciuto alla pubblica autorità)
4. Si elimina il requisito della reiterazione, per cui la sospensione opera anche in caso della prima violazione (a prescindere dalla gravità della violazione e dalla presenza di un pericolo concreto ed attuale)
5. L’ambito della sospensione, che oggi riguarda “la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni“, secondo la nuova disposizione è relativo “alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle specifiche violazioni individuate dal decreto di cui al presente comma o di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I“. Si tratta dell’unico elemento astrattamente positivo, che consente (in due ipotesi) di non sospendere l’attività dell’impresa ma incide sulla presenza dei lavoratori nel luogo di lavoro
6. Al provvedimento di sospensione si conferma l’applicazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 della legge n. 241/1990 (per effetto della sentenza n. 310/2010 della Corte costituzionale)
7. Gli effetti della sospensione “possono” essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. La disposizione conferma il testo vigente, compresa la criticità che, salvo il caso del pericolo imminente, la decorrenza non è sempre e comunque dalle 12 del giorno successivo (termine comunque insufficiente per molti adempimenti), ma dipende dalla decisione del singolo ispettore.
8. Viene eliminata la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di salute e sicurezza (oggi è possibile il ricorso al Presidente della Provincia): un intervento che limita impropriamente la difesa dell’impresa (forse dovuta al fatto che non si è ritenuto coerente che il Presidente della Provincia conosca dei provvedimenti dell’INL)
9. Si introduce la possibilità di una misura cautelare ulteriore, ossia il fatto che il personale ispettivo, seppure nell’ambito di una attività amministrativa, unitamente al provvedimento di sospensione, possa “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro“. La disposizione evidenzia ulteriormente la sovrapposizione con la procedura della prescrizione obbligatoria, nel corso della quale il personale ispettivo può adottare un provvedimento identico
10. Tra le condizioni per la revoca della sospensione c’è “la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I“: la disposizione, nonostante l’assenza di un esplicito riferimento, dovrebbe essere riferita all’adempimento dell’eventuale misura interinale adottata dal personale ispettivo (art. 14, comma 1, ultima parte)
11. Tra le condizioni per la revoca è introdotto l’aggravamento della misura della sanzione per il lavoro nero (da 2.000 euro a 2.500 o 5.000) nel caso di recidiva infraquinquennale e di occupazione di oltre 5 lavoratori irregolari
12. Le somme ricavate dalle sanzioni (che aumentano per effetto dell’obbligatorietà e dell’estensione dei casi di sospensione e delle ipotesi aggravate) sono destinate alle stesse Istituzioni che hanno contestato le sanzioni, con evidente conflitto di interessi
13. Non cambiano le sanzioni per la non ottemperanza alla misura della sospensione
14. Il provvedimento di sospensione decade in caso di archiviazione del procedimento indicato dal Dlgs 758/1994, art. 20 e seguenti (alla ulteriore condizione del pagamento delle somme aggiuntive). La previsione evidenzia la contemporaneità dei due procedimenti (sospensione e prescrizione), a dimostrazione che, oltre a coesistere, hanno il medesimo fondamento e la stessa logica, per cui si sovrappongono impropriamente
15. Tra le ipotesi gravi, nell’allegato si inserisce la “omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo“. Sull’onda di alcuno degli eventi mortali accaduti, si fa rientrare tra i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione un fatto omissivo relativo alla vigilanza su eventuali interventi di rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza. Si evidenzia che introdurre tra gli illeciti gravi non già un fatto obiettivo (come la mancanza di un documento o di una nomina o della formazione) ma una condizione omissiva (omessa vigilanza) la cui dimostrazione avviene in giudizio
In conclusione, un provvedimento che, senza introdurre elementi prevenzionali (nemmeno in chiave di coordinamento tra le autorità di vigilanza e di introduzione di uniformità interpretativa ed applicativa delle norme) appare palesemente ed esclusivamente finalizzato ad incrementare l’incisività di un provvedimento sanzionatorio.
Vai alle slide illustrative sulle modifiche al Decreto legislativo 81/2008
Allegato
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NUOVO TESTO |
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TESTO PRECEDENTE |
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FATTISPECIE
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IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
FATTISPECIE |
IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
1 |
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi |
2500 |
idem |
3200 |
2 |
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione |
2500 |
idem |
3200 |
3 |
Mancata formazione ed addestramento |
Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
idem |
3200 |
4 |
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile |
3000 |
idem |
3200 |
5 |
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) |
2500 |
idem |
3200 |
6 |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto |
Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
idem |
3200 |
7 |
Mancanza di protezioni verso il vuoto |
3000 |
idem |
3200 |
8 |
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno |
3000 |
idem |
3200 |
9 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
3000 |
idem |
3200 |
10 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
3000 |
idem |
3200 |
11 |
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale |
3000 |
idem |
3200 |
12 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo |
3000 |
inesistente |
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13 |
eliminato |
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Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto. |
3200 |
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Prevenzione incendi – Pubblicato il Decreto su controllo e manutenzione impianti antincendio
È stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’interno del 1 settembre 2021 (allegato) che riporta i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (GU n.230 del 25-9-2021).
Il Decreto dà attuazione alle previsioni del D.lgs 81/08 in merito alla definizione di criteri atti ad individuare metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio (art. 46, comma 3, lett. a), punto 3) ed è il primo di tre decreti che andranno ad abrogare l’attuale normativa che definisce i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro (Dm 10/03/1998).
Il Decreto, il cui iter, insieme agli altri due provvedimenti, è stato lungo e complesso, definisce anche la qualifica dei manutentori ed andrà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi nel settembre 2022.
Importante!
Nel nuovo provvedimento, si indica che “il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo”. E si indica che “la manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio”.
Inoltre, oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, “le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo”.
Decreti antincendio – Pubblicata la Circolare di chiarimento
Facendo seguito a quanto pubblicato in precedenza, si informa che il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha recentemente pubblicato la Circolare, datata 6 ottobre 2021, che fornisce i primi chiarimenti applicativi in merito al DM 1° settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. In sintesi, alla Circolare è affidato il compito di chiarire alcuni aspetti della disciplina generale contenuta nel Decreto per il loro corretto inquadramento. Il documento è inoltre corredato da tre allegati che definiscono, rispettivamente: le caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione; i programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio; il modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato. In allegato Circolare di chiarimento Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 6 ottobre 2021 |
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto inerente la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Il nuovo decreto del 2 settembre 2021 sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello scorso 4 ottobre fornendo alcune nuove indicazioni,tra l’altro,su formazione, informazione,degli addetti antincendio e sulla qualificazione dei docenti dei corsi e dettagliando alcuni aspetti organizzativi e gestionali della sicurezza antincendio.
Le specificazioni organizzative vengono fornite nei cinque allegati al testo che riguardano:
allegato I – Gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
allegato II – Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
allegato III – Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
allegato IV – Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
allegato V – Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.
Il provvedimento entra in vigore il 4 ottobre 2022 ed è il secondo importante aggiornamento del precedente DM 10 marzo 1998 (dopo il DM 1 settembre 2021 sul controllo e manutenzione sistemi antincendio ).
Allegando il testo del decreto segnaliamo che l’Associazione fornirà ulteriori dettagli con informazioni successive.
Prevenzione incendi – Pubblicato il Decreto su progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
Vi informiamo che è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’interno del 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” (GU 29 ottobre 2021, n. 259).
Con la pubblicazione del Decreto viene completato il percorso di aggiornamento della normativa che definisce i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro e con la sua entrata in vigore, dopo un anno dalla sua pubblicazione in gazzetta, quindi il 29 ottobre 2022, verrà abrogato il DM 10/03/1998 che attualmente regola la materia.
Si fa riserva di ritornare sull’argomento.
In allegato il testo del Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale Decreto 3 settembre 2021.
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PROGETTO TURISICO: Bando digitalizzazione per imprese turistiche
Inoltriamo di seguito la mail ricevuta da FILSE BIC Incubatore di impresa, che riguarda un’interessante opportunità per le imprese liguri di recente costituzione.
Per dettagli ed informazioni vi invitiamo a rivolgervi direttamente a Silvia Pedemonte – pedemonte@filse.it
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Buongiorno,
mi chiamo Silvia Pedemonte e lavoro presso FILSE BIC Incubatore di impresa, partecipata di Regione Liguria.
Vi contatto per comunicarvi che abbiamo aperto il Bando del progetto TURISICO, dedicato alle imprese turistiche localizzate nei territori dell’area di cooperazione transfrontaliera (Liguria, Toscana solo province del litorale, Sardegna, Corsica e Region Sud).
Le imprese turistiche avranno l’opportunità di usufruire gratuitamente di formazione, training e consulenza.
Il Bando è rivolto a tutte le imprese turistiche costituite da non meno di 2 anni e da non più di 5 che hanno sede operativa e/o legale nei territori del programma marittimo: Toscana costiera (Pisa, Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Lucca), Liguria (Imperia, Savona, Genova La Spezia), Sardegna, Corsica e PACA, e mette a loro disposizione oltre 220.000€ in servizi di formazione, consulenza e training sulla gamification.
Le 49 imprese selezionate saranno inserite in un percorso gratuito di supporto all’innovazione, durante il quale scopriranno le tecnologie digitali e le applicazioni di gamification più utili per il loro business.
Ogni impresa potrà inoltre selezionare un esperto per ricevere servizi di supporto gratuiti per realizzare il proprio progetto di innovazione digitale.
Tra i servizi utilizzabili rientrano lo sviluppo di campagne di digital marketing, la definizione di una strategia di comunicazione online, l’integrazione nei processi e nelle soluzioni aziendali di tecnologie digitali come ecommerce, software CRM, sistemi di fidelizzazione e engagement dei clienti.
Tutte le imprese selezionate potranno inoltre beneficiare dell’utilizzo gratuito del game “Yummy Typical“, il videogioco per smartphone vincitore della “Call for Digital Tourism Ideas” del progetto TURISICO per promuovere le imprese turistiche del territorio.
Qui trovate maggiori informazioni: http://interreg-maritime.eu/web/tur.i.s.i.co/checosarealizza
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni,
Contatto Silvia Pedemonte
Enti Pubblici, Territorio, Progetti Speciali, Creazione d’impresa
FI.L.S.E. s.p.a.
BIC- Incubatore di Genova
Via Greto di Cornigliano 6 R
16152 Genova
Tel. 0106563423
mail pedemonte@filse.it
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dagli aspetti teorici a quelli operativi
Evento a cura di Confindustria
Lunedì 15 novembre pv, a partire dalle ore 9:30, si svolgerà il seminario “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dagli aspetti teorici a quelli operativi” realizzato a cura di Confindustria.
Sarà possibile assistere all’evento sia in remoto sia in presenza, in quest’ultimo caso nei limiti consentiti dalla situazione pandemica.
Chi fosse interessato a partecipare è invitato a registrarsi utilizzando il form reperibile al seguente link: https://www.confindustria.it/Aree/opp231.nsf/iscrizione?openform
Allegati
Cordiali saluti
La Segreteria Upa