CIRCOLARE COVID 19 DEL 24 MAGGIO 2021 CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE

CIRCOLARE COVID 19 DEL 24 MAGGIO 2021

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI

PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE

Il 21 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n.69 di conversione del Decreto Legge n.41/2021(il cosiddetto Decreto Sostegni ), la Legge n. 69/2021 ha introdotto, rispetto alla versione originale del Decreto Sostegni, alcune imporranti novità per le nostre imprese, ovvero:


Proroga del termine di versamento dell’IRAP erroneamente non versata.

L’articolo 01 del D.L. Sostegni proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP erroneamente non versata per errata applicazione delle disposizioni di cui all’art. 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio). Si rammenta che l’art. 24 del D.L. N. 34/2020 ha disposto che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, non siano tenute al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal cosiddetto Temporary  Framework.


Contributo a fondo perduto per le start up
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L’articolo 1-ter del D.L. Sostegni riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e  la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo a fondo perso previsto dal D.L. Sostegni stesso. Il contributo è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.


Definizione agevolata degli avvisi bonari per le partite IVA con riduzione di fatturato nel 2020.

L’articolo 5 del D.L. Sostegni consente agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020 (più del 30% rispetto al 2019), in conseguenza degli effetti economici dovuti al COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.


Rivalutazione dei beni per i settori alberghiero e termale
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L’articolo 5-bis del D.L. Sostegni reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 6-bis del D.L.  n. 23/2020 (cd. Liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. Si ricorda che l’art. 6-bis del DL n. 23/ 2020 prevede, a favore di imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale(società per azioni, società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee) che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.


Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
 nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021.

L’articolo 6, comma 1 del DL Sostegni, prevede che l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente – ARERA, operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW.


Abolizione per l’anno 2021 del Canone RAI.

L’articolo 6, commi 5-7 del DL Sostegniesonera, per il solo anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico,  dal versamento del canone di abbonamento RAIA chi ha già pagato il Canone RAI 2021  sarà riconosciuto un credito d’imposta di importo uguale al canone pagato.

Esenzione prima rata IMU anno 2021.

L’articolo 6-sexies del DL Sostegni esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti  titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa che abbiamo contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

  1. Ammontare complessivo dei ricavi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.
  2. Ammontare medio mensile dei ricavi 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile dei ricavi 2019.
  3. Siano contemporaneamente proprietari e gestori dell’immobile in cui esercitano la propria attività d’impresa.

Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali.

L’articolo 6-novies del DL Sostegni al fine di consentire un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici ,legati alla crisi pandemica in atto, impone al locatario e locatore di collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione dell’immobile in cui si svolge l’attività d’impresa del locatario.

 

Trattamenti d’integrazione  Salariale e Blocco dei Licenziamenti –  Art.8 D.L. Sostegni.

  • Possibilità di richiedere, causa Covid19, fino ad un massimo di 28 settimane di assegno ordinario FIS o di Cassa Integrazione in Deroga nel periodo 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021. A tale numero di settimane si possono aggiungere, nella parte ancora non eventualmente fruita, le dodici settimane previste (sempre con causale COVID-19) per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 dalla normativa precedente (fermo restando il termine di fruizione di queste ultime settimane entro il 30 giugno 2021). I datori di lavoro che usufruiscono di tali trattamenti non devono pagare alcun contributo addizionale.
  • Il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi prorogato fino al 30 giugno 2021 con estensione del blocco fino al 31 ottobre 2021 per le sole imprese che utilizzino i trattamenti d’integrazione salariale di cui sopra.

Dichiarazione annuale riscossione imposta di soggiorno.

L’articolo 25 comma 3bis del DL Sostegni stabilisce che la dichiarazione annuale sulla riscossione dell’imposta di soggiorno che deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive per l’anno 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l’anno 2021. Il citato comma 3-bis innova l’art. 4, comma 1-ter del decreto legislativo n. 23/2011. Quest’ultimo pone in capo al gestore della struttura ricettiva la responsabilità del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché l’obbligo della presentazione, per via telematica, di una dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La disposizione del DL Sostegni, come accennato, prevede che la dichiarazione per l’anno 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l’anno 2021 ovvero invece che entro il 30 giugno 2021 entro il 30 giugno 2022.

Allegato:

Testo Coordinato Decreto Legge 41_2021_detto_Decreto_Sostegni