EMERGENZA CORONAVIRUS CIRCOLARE COVID 19 DEL 20 MAGGIO 2021 Nuove Regole per favorire la ripartenza delle attività economiche

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID 19 DEL 20 MAGGIO 2021 Nuove Regole per favorire la ripartenza delle attività economiche

Il 18 maggio il Governo italiano ha approvato un nuovo Decreto Legge, il D.L. n°65 del 18 maggio 2021 detto Decreto Ripartenza Bis (in allegato alla presente Circolare) , con il quale sono state introdotte nuove regole che consentono la ripresa delle attività economiche ed il ritorno alle abitudini di vita pre pandemia COVID 19.

Per quanto ci riguarda, considerando che la nostra provincia come tutta la Liguria è attualmente in zona gialla con la previsione di passare in zona bianca a partire dal giorno 7 giugno, le principali novità introdotte dal D.L. Ripartenza Bis sono:

  1. Coprifuoco.

Il coprifuoco, ovvero il divieto di spostarsi dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, si applica:

·       Dal 18 maggio al 6 giugno dalle ore 23.00 alle ore 5.00.

·       Dal 07 giugno al 20 giugno dalle ore 24.00 alle ore 5.00

·       Dal 21 giugno il coprifuoco cessa di applicarsi e pertanto ci potrà sempre spostare senza limitazioni di orario.

Nelle Regioni classificate zona bianca il coprifuoco non sia applica, pertanto se dal 7 giugno la Liguria diventerà, come ad oggi previsto, zona bianca,  in Liguria il coprifuoco cesserà di applicarsi a partire dal giorno 7 giugno compreso.

B.      Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie).

Dal 1° giugno 2021 le attività dei servizi  di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono  consentite,  anche al chiuso, nel rispetto dei limiti di orari  agli  spostamenti  di  cui all’eventuale coprifuoco, nonché degli specifici  protocolli e linee guida vigenti.

  1. Attività commerciali all’interno dei  mercati e dei centri commerciali.

Dal 22 maggio 2021 le attività’ degli  esercizi commerciali  presenti  all’interno   dei   mercati   e   dei   centri commerciali,  gallerie  commerciali,  parchi  commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono  svolgersi  anche  nei  giorni festivi e prefestivi.

  1. Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere.
  • Dal 24 maggio 2021 le palestre possono riprendere le loro attività nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida.
  • Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività in piscine e centri natatori anche in impianti al coperto.
  • Dal 1° luglio 2021 sono altresì consentite le attività dei centri benessere.

  1. Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte in locali adibiti ad attività differente.

  1. Parchi Tematici e divertimento.

Dal 15 giugno sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento.

  1. Centri culturali, ricreativi e sociali.

Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri culturali, ricreativi e sociali.

  1. Feste e Cerimonie civili o religiose.

Dal 15 giugno 2021 sono  consentite  le  feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al  chiuso,  nel  rispetto di protocolli e linee guida  vigenti  e con  l’obbligo che i partecipanti siano muniti di  una  delle  certificazioni  verdi (alternativamente o certificato di avvenuta vaccinazione o certificato di guarigione dal Covid o tampone negativo).

Attenzione!

  1. Certificazioni verdi cosiddetto Green Pass.

Le cosiddette certificazioni verdi o green pass permettono gli spostamenti degli italiani in Italia per motivi di vacanza in entrata nelle o in uscita dalle Regioni classificate zona arancione o rossaPer gli spostamenti da o verso Regioni classificate bianche o gialle gli italiani non devono avere alcun certificato, in pratica essendo, ad oggi, tutte le regioni italiane o gialle o bianche i nostri connazionali possono spostarsi per vacanza in Italia ovunque senza la necessità di alcun certificato!

Invece per quanto riguarda gli stranieri che entrano in Italia per motivi di vacanza questi dovranno avere una certificazione verde.

In che cosa consiste la certificazione verde:  la certificazione consiste alternativamente nel possesso:

A.        o di certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS – CoV – 2 con entrambe le dosi o con una dose se il vaccino è monodose : ha una validità di nove  mesi ed è rilasciato in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che ha effettuato  la vaccinazione.

B.        o di certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS – CoV – 2 con la prima dose se il vaccino necessità di richiamo : è rilasciato contestualmente alla somministrazione della prima dose ed ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose.

C.         o di certificato di avvenuta guarigione da Covid-19: ha una validità di sei mesi ed è rilasciato, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta; cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

D.        o di certificato di effettuazione di tampone antigenico rapido o di tampone molecolare con esito negativo: ha una validità di 48 ore dal rilascio ed è rilasciato, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, o da quelle private autorizzate e accreditate, o dalle farmacie,  ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Allegato:

DL_Riaperture_Bis_n._65_del_18_maggio_2021