EMERGENZA CORONAVIRUS
CIRCOLARE COVID 19 DEL 24 MARZO 2021 DECRETO LEGGE SOSTEGNI
Venerdì 19 marzo il Governo Italiano ha approvato il cosiddetto Decreto Legge Sostegni, pubblicato nella Gazzetta del 22 marzo 2021 – Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in vigore dal 23 marzo 2021 – Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, riportato in Allegato.
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In sintesi, per quanto di nostro interesse prevede le seguenti principali misure di sostegno alle imprese (da ricordare che trattandosi di un Decreto Legge sarà oggetto di conversione in Legge e pertanto è possibile che durante l’iter parlamentare vengano introdotte delle norme correttive o aggiuntive per migliorare ove necessario e possibile il testo attuale del Decreto!):
- DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE.
- Contributo a Fondo Perso – Art.1 D.L. Sostegni
- Proroga termini precompilata IVA – Art.1 D.L. Sostegni
- Incremento Fondo esonero contributi previdenziali lavoratori autonomi – Art.3 del D.L. Sostegni
- Sospensione attività di riscossione e stralcio cartelle fino a 5.000 € – Art. 4 del D.L. Sostegni
- Riduzione oneri bollette elettriche – Art.6 del D.L. Sostegni
- Riduzione abbonamento speciale Canone RAI TV 2021– Art.6 del D.L. Sostegni
- Esenzione COSAP – Art.29 del D.L. Sostegni.
CONTRIBUTO A FONDO PERSO IN FAVORE DELLE IMPRESE – ART.1 D.L. SOSTEGNI
Beneficiari del Contributo.
Sono beneficiari del contributo i titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività d’impresa che abbiamo contemporaneamente i seguenti requisiti:
- Ammontare complessivo dei ricavi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.
- Ammontare medio mensile dei ricavi 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile dei ricavi 2019.
Sono esclusi dal contributo i soggetti la cui attività è cessata alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni o che attivino la partita IVA dopo l’entrata in vigore del D.L. Sostegni.
Entità del Contributo.
Ai beneficiari è riconosciuto un contributo a fondo perso calcolato applicando una percentuale, variabile a seconda dei ricavi complessivi 2019 del beneficiario, alla differenza tra ammontare medio mensile dei ricavi 2019 e ammontare medio mensile dei ricavi 2020, le percentuali applicabili a tale differenza sono pari al:
- 60% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 non superiori a 100 mila €
- 50% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 100 e 400 mila €
- 40% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 400 mila € e 1 milione di €
- 30% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 1 milione di € e 5 milioni di €
- 20% per i beneficiari con ricavi complessivi 2019 compresi tra 5 milioni di € e 10 milioni di €
In ogni caso il contributo non potrà essere inferiore a 1.000€ per le persone fisiche o 2.000€ per gli altri soggetti, e non superiore a 150 mila €.
Il contributo è esente da ogni forma di tassazione e onere fiscale (tasse sui redditi, IRAP, ecc.) e a scelta irrevocabile del beneficiario può esser fruito o con erogazione diretta sul proprio conto corrente o come credito d’imposta da utilizzare solo in compensazione tramite modello F24.
Modalità di richiesta del contributo.
Istanza da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica disposta con specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
PROROGA DEI TERMINI PRECOMPILATE IVA – ART.1 D.L. SOSTEGNI
Il comma 10 dell’Art.1 del D.L. Sostegni proroga a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, e dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 la predisposizione della bozza della dichiarazione annuale IVA.
INCREMENTO FONDO LAVORATORI AUTONOMI – ART.3 D.L. SOSTEGNI
Il Decreto aumenta di 1.500 milioni di € la dotazione del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi, e dai professionisti, che abbiano percepito un reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000€ ed abbiano subito nel 2020 un calo complessivo dei ricavi non inferiore al 33% dei ricavi 2019.
SOSPENSIONI ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE, STRALCIO CARTELLE FINO A 5.000€ – ART.4 D.L. SOSTEGNI
L’art.4 del D.L. Sostegni prevede le seguenti misure:
- Sospensione fino al 30 aprile 2021 dei termini di versamento derivanti da cartelle o avvisi esecutivi tributari e non.
- Rottamazione e saldo e stralcio:
o il pagamento delle rate 2020 può esser effettuato integralmente entro il 31 luglio 2021
o il pagamento delle rate 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021 può essere effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.
- Annullamento automatico di tutti i debiti tributari e non d’importo residuo, alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, fino ad €.5000,00 (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2010, dovuti da persone fisiche o da soggetti diversi dalle persone fisiche (società, ditte non individuali, ecc.) che hanno percepito nel 2019 un reddito imponibile fino ad €.30.000,00.
RIDUZIONE ONERI BOLETTE ELETTRICHE – ART.6 D.L. SOSTEGNI
Il D.L. prevede uno specifico stanziamento di risorse per consentire all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di disporre per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 la riduzione della spesa sostenuta da utenze non domestiche connesse in bassa tensione con riferimento alle voci di spesa delle bollette elettriche “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.
RIDUZIONE ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI TV – ART.6 D.L. SOSTEGNI
Per l’anno 2021 per le strutture ricettive e le attività che somministrano al pubblico alimenti e bevande è riportato uno sconto del 30% per il pagamento del Canone Speciale RAI.
Il testo, inoltre, concede un credito di imposta pari al 30% di quanto pagato a chi ha già effettuato il bonifico.
Attenzione! Il Ministro del Turismo Garavaglia ha precisato che l’esonero totale del canone RAI sarà confermato in fase di conversione in legge del decreto.
ESENZIONE COSAP – ART.29 D.L. SOSTEGNI.
E’ prorogata al 30 giugno 2021 l’esenzione del pagamento della COSAP per l’occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi e di chi esercita attività mercatale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO.
- Trattamenti d’integrazione salariale (FIS e CIG in deroga) e blocco dei licenziamenti – Art.8 D.L. Sostegni.
- Indennità per i lavoratori stagionali del turismo – Art.10 del D.L. Sostegni.
- Disposizioni in materia di NASpI – Art.16 del D.L. Sostegni.
- Proroga o rinnovo contratti a termine – Art. 17 del D.L. Sostegni
TRATTAMENTI D’INTEGRAZIONE SALARIALE E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI – ART.8 D.L. SOSTEGNI
- Possibilità di richiedere causa Covid19, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, fino ad un massimo di 28 settimane di assegno ordinario FIS o di Cassa Integrazione in Deroga nel periodo 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tali trattamenti non devono pagare alcun contributo addizionale.
- Il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi è prorogato fino al 30 giugno 2021 con estensione del blocco fino al 31 ottobre 2021 per le sole imprese che utilizzino i trattamenti d’integrazione salariale.
INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO – ART.10 D.L. SOSTEGNI.
- Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, che abbiano svolto nel medesimo periodo attività lavorativa per almeno 30 giornate, che non siano titolari, alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, di pensione, NASPI o rapporto di lavoro dipendente, è riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari a 2.400,00 euro.
- Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo in possesso cumulativamente dei sottoelencato requisiti è riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari a 2.400,00 euro:
o Titolarità nel periodo 1° gennaio 2019 – data di entrata in vigore del D.L. Sostegni di uno o più contratti a tempo determinato nel settore turismo di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate
o Titolarità nel 2018 di uno o più contratti a tempo determinato o stagionali nel settore turismo di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate
o Assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, di pensione o rapporto di lavoro dipendente.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI – ART.16 D.L. SOSTEGNI.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità NASPI è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito di aver maturato 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
PROROGA O RINNOVO CONTRATTI A TERMINE – ART.17 D.L. SOSTEGNI.
Fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a tempo determinato anche in assenza delle condizioni di cui all’art.19 del Dlgs 81/2015.