EMERGENZA CORONAVIRUS
CIRCOLARE COVID19 DEL 24 FEBBRAIO 2021 Decreto Legge n°15 del 23 Febbraio 2021
Proroga del divieto di spostamento tra Regioni italiane al 27 marzo 2021
Il 23 febbraio ’21 il Governo italiano ha adottato un nuovo Decreto Legge il DL n°15 del 23 febbraio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°45 del 23/2/2021 e vigente, su tutto il territorio italiano, a partire da mercoledì 24 febbraio 2021.
In sintesi per quanto di nostro interesse il DL 15/2021 prevede:
· Nel periodo 24 febbraio – 27 marzo 2021 il divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori delle regioni e province autonome italiane a prescindere dalla loro classificazione in zone rosse, arancione, gialle o bianche ad eccezione degli spostamenti, documentati con autocertificazione (quella fino ad oggi utilizzata), dovuti a: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute.
In ogni caso è comunque consentito, in tutto il periodo di tempo suddetto e tra tutti i territori regionali o delle province autonome a prescindere dalla loro classificazione in zone di rischio, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Questo significa che:
o fino al 27 marzo non ci possono essere in tutte le tipologie di strutture ricettive arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia. Quando la Liguria sarà inserita in zona gialla saranno possibili solo arrivi dagli altri comuni liguri.
o E’ possibile spostarsi verso le seconde case ma solo se si è in grado di dimostrare di averne titolo da prima del 14 gennaio ovvero se si è in possesso di un atto stipulato presso un notaio (ad es.: il titolo di proprietà di una casa) o di una scrittura privata registrata (ad es. un contratto di affitto) entrambe registrate prima del 14 gennaio 2021. Il possesso dei suddetti titoli di godimento della seconda casa può anche essere documentato con autocertificazione la cui veridicità sarà verificata dalle autorità di controllo. Non è pertanto possibile accogliere negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT) per motivi di vacanza clienti dopo il 14 gennaio 2021 fino al 27 marzo 2021.
· Solo nelle zone gialle, all’interno del territorio regionale, e nelle zone arancione, all’interno del proprio comune, fino al 27 marzo sarà possibile spostarsi una sola volta al giorno, nell’arco di tempo compreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00, verso una sola altra abitazione privata abitata diversa da quella in cui vive chi si sposta nel limite di due persone più i minori di anni 14 sui cui si esercita la potestà genitoriale, di chi si sposta, e le persone disabili o non autosufficienti conviventi con chi si sposta.
Nelle zone arancione sarà comunque consentito (all’interno del territorio regionale) lo spostamento da comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 30Km dai confini comunali con divieto in ogni caso di spostamento verso i comuni capoluogo di provincia. Gli spostamenti suddetti fino al 27 marzo saranno comunque vietati nelle zone rosse.
Infine ricordiamo che tutta la Liguria, con esclusione degli ambiti territoriali di Sanremo e Ventimiglia per i quali valgono fino al giorno 5 marzo 2021 misure più restrittive adottate con propria Ordinanza dal Governatore della Regione Liguria, fino al giorno 27 febbraio è classificata zona Arancione, in cui si applicano le norme di cui alla nostra Circolare del 13 Febbraio che si allega per conoscenza.
· Clienti stranieri
vi invitiamo a guardare periodicamente il sito della Farnesina: http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio costantemente aggiornato in merito alle procedure da adottare con i clienti stranieri, sezione “Focus coronavirus” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Allegati: DL n°15/2021 e Circolare UPA del 13 Febbraio 2021