CIRCOLARE COVID19 DEL 07 GENNAIO 2021 Le Nuove Norme per il periodo 7-15 gennaio 2021 compresi

EMERGENZA CORONAVIRUS

CIRCOLARE COVID19 DEL 07 GENNAIO 2021 Le Nuove Norme per il periodo 7-15 gennaio 2021 compresi

Nella notte del 5 gennaio il Consiglio dei Ministri ha adottato un nuovo Decreto Legge che introduce nuove norme per il contenimento del contagio da COVID19 valide in tutt’Italia nel periodo 7-15 gennaio 2021.

Cerchiamo, per quanto possibile, vista l’oggettiva confusione che questo sovrapporsi di Decreti genera,  di far chiarezza e riassumere le principali norme di nostro interesse.

PRINCIPALI NORME RESTRITTIVE VALIDE IN TUTT’ITALIA NEI GIORNI 7, 8, 11, 12, 13, 14 E 15  GENNAIO 2021 – ZONA GIALLA RINFORZATA

Di fatto il nuovo Decreto Legge ha introdotto in tutt’Italia nei giorni feriali del periodo 7-15 gennaio 2021 una  Zona Gialla Rinforzata in cui valgono le seguenti norme:

·         Possibilità di spostamento:

1.       DIVIETO in TUTT’ITALIA DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, TRA I TERRITORI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME con esclusione degli spostamenti per comprovate esigenze di  lavoro, o per motivi di salute o per situazioni di necessità.
E’ comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio con l’esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un’altra Regione o provincia autonoma.

Questo significa che in questi giorni non ci possono essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia esclusa la Liguriaè, infatti, in questi giorni possibile spostarsi tra i comuni di una stessa regione.

2.      Libertà di spostamento all’interno della Regione (senza necessità di autodichiarazione)  fatto salvo che è possibile, nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 22, spostarsi verso una sola altra abitazione privata (rispetto alla propria) soltanto una volta al giorno nel limite di due persone più i minori di 14 anni, su cui si esercita la potestà genitoriale, e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.

·         Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili, e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

·         Attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):

Le Attività di somministrazione  sono consentite solo dalle ore 5.00 alle ore 18.00 con consumo al tavolo per un massimo di 4 persone, salvo che non si tratti di conviventi. E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Le attività di somministrazione nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari.

·         Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.

·         Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.

·         Coprifuoco:

Tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:

o   Comprovate esigenze lavorative;

o   Situazioni di necessità;

o   Motivi di salute.

·         Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti(come lo sono tutte le strutture ricettive!)

·         Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.

·         Sono sospese le attività di:

o  Parchi tematici e divertimento;

o  Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;

o  Centri culturali, ricreativi e sociali;

o  Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

o  Teatri, cinema e sale concerto;

o  Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

o  Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;

o  Musei e altri luoghi ed istituti di cultura, fatte salve le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti solo su prenotazione;

o  Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate;

o  Impianti sciistici fino al giorno 18 gennaio incluso – dal 19 gennaio 2021 gli impianti potranno riaprire.

·         Sono vietate:

o  Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose(ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

o  Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.

·         A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

PRINCIPALI NORME RESTRITTIVE VALIDE IN TUTT’ITALIA NEI GIORNI 9, E 10 GENNAIO 2021 – ZONA ARANCIONE

Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 in tutt’Italia si applicano, oltre a quelle descritte precedentemente, le seguenti ulteriori misure restrittive:

a.       Possibilità di spostamento:

Sono Vietati in tutt’Italia gli spostamenti in entrata e in uscita sia tra le Regioni Italiane sia tra i Comuni ubicati all’interno delle singole Regioni fatto salvo che gli spostamenti siano dovuti a: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, o motivi di salute. (In pratica è possibile spostarsi SOLO all’interno del proprio comune!)

In questi giorni, in deroga al divieto di spostamento al di fuori del comune in cui si vive, è possibile:

1.       Spostarsi verso altri Comuni situati entro un raggio di 30 Km, dal comune da cui ci si sposta, con l’esclusione dei comuni capoluogo di provincia verso cui è vietato recarsi, solo se si vive in un Comune con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

2.       Spostarsi una sola volta al giorno nel periodo compreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00,  verso un’altra abitazione privata nel limite di due personeulteriori rispetto a quelle che convivono nell’abitazione in cui ci si reca,  più due minori di anni 14 su cui, chi si sposta, esercita la potestà genitoriale, o le eventuali persone disabili o non autosufficienti che convivono con chi si sposta.

E’ sempre consentito comunque il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, con l’esclusione degli spostamenti verso le seconde case.

Questo significa che in questi giorni non ci possono essere arrivi per vacanza da qualunque parte d’Italia Liguria inclusa.

b.      Attività commerciali:

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili al di fuori dei centri, gallerie e parchi commerciali e dei mercati in cui sono chiuse con l’esclusione di: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florvivaistici, tabacchi ed edicole che possono restare aperti anche nei centri commerciali e nei mercati.

c.       Attività di Ristorazione e Bar:

Sono sospese le attività di ristorazione e bar (incluse gelaterie, pasticcerie e pub ).  E’ consentita soltanto la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

L’attività di ristorazione e bar riservata ai soli clienti alloggiati è sempre possibile nelle strutture ricettive senza limitazione di orari.