Circolare Covid19 del 5 dicembre 2020 Le Norme valide per le Festività Natalizie 2020/21

Circolare Covid19 del 5 dicembre 2020 Le  Norme valide per le Festività Natalizie 2020/21

ALLEGATI

DPCM del 3  dicembre 2020 – Allegato 20 al DPCM del 3 dicembre 2020.

Il periodo delle Festività Natalizie, e più in generale quello decorrente dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, sono disciplinati, per quanto riguarda le misure restrittive adottate ai fine del contenimento della diffusione della Pandemia Covid19, dalla combinazione delle norme previste in due provvedimenti di recente adottati:

  1. Il Decreto Legge N.158 del 2 dicembre 2020, in vigore a partire dal giorno 3 dicembre, che disciplina le possibilità di spostamento all’interno del territorio italiano nel periodo 21/12/2020 – 06/01/2021;

 

  1. Il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 3 dicembre 2020, valido dal giorno 4 dicembre 2020 fino al giorno 15 gennaio 2021 compreso, che disciplina tutte le altre norme restrittive.

Per quanto di nostro interesse possiamo riassumere le principali misure adottate come segue:

  • ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ RICETTIVA

In tutt’Italia, indipendentemente dalla classificazione in aree gialle, arancione e rosse, è possibile (per chi può!) continuare ad esercitare l’attività ricettiva; pertanto  tutte le strutture ricettive, nessuna esclusa, possono continuare, formalmente, ad essere aperte  rispettando i protocolli e le linee guida ad oggi vigenti (in pratica lavorando e comportandosi come si è fatto fino ad oggi senza nessuna novità in merito).

 

Principali Norme Restrittive valide su tutto il territorio nazionale (aree gialle, arancioni e rosse) e pertanto anche in Liguria

 

  • Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro  tra persone non conviventi.
  • Obbligo di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.
  • Coprifuoco: tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo, e dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 è vietato spostarsi  dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:
    • Comprovate esigenze lavorative;
    • Situazioni di necessità;
    • Motivi di salute.
  • Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti (come lo sono tutte le strutture ricettive!)
  • Obbligo per i locali pubblici o aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti
  • Sono sospese le attività di:
  • Parchi tematici e divertimento;
  • Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;
  • Centri culturali, ricreativi e sociali;
  • Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;
  • Teatri, cinema e sale concerto;
  • Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • Convegni, congressi, meeting e ad altri eventi simili non a distanza;
  • Musei e altri luoghi ed istituti di cultura, fatte salve le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti solo su prenotazione;
  • Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate;
  • Impianti sciistici fino al giorno 6 gennaio incluso – dal 7 gennaio 2021 gli impianti potranno riaprire.
  • Sono vietate:
  • Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose (ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)
  • Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.
  • Attività commerciali: 

Le attività commerciali al dettaglio sono possibili e devono svolgersi con ingressi dilazionati, rispettando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, e nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti.

Nei giorni prefestivi e festivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri, gallerie e parchi commerciali e dei mercati con l’esclusione di: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Fino al giorno 6 gennaio incluso l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21,00.

  • Attività di somministrazione di alimenti e bevande(ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie):

Le Attività di somministrazione sono consentite solo dalle ore 5.00 alle ore 18.00 con consumo al tavolo per un massimo di 4 persone, salvo che non si tratti di conviventi. E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limitazioni di orario, e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Le attività di somministrazione nelle strutture ricettive riservate alle sole persone alloggiate sono sempre possibili senza limitazioni di orari ad eccezione della sera del 31 dicembre 2020 in cui l’attività di somministrazione è possibile  dalle ore 18.00 fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 esclusivamente con servizio in camera.

  • A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

 

  • Norme Restrittive valide solo nelle aree arancioni.

Nelle aree Arancioni oltre a quanto prima descritto si applicano le seguenti ulteriori misure restrittive:

  1. Divieto di spostamento in entrata e in uscita dalle zone arancione salvo che gli spostamenti siano dovuti a:
  • Comprovate esigenze lavorative;
  • Situazioni di necessità;
    • Motivi di salute;
    • Assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.

E’ sempre consentito comunque il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza ed il solo transito attraverso le zone arancioni.

  1. Divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che gli spostamenti siano dovuti a:
  • Comprovate esigenze lavorative o di studio;
  • Situazioni di necessità;
    • Motivi di salute;
    • Svolgere attività o fruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune da cui ci si sposta.

 

  1. Sono sospese le attività di ristorazione e bar(incluse gelaterie, pasticcerie e pub ).  E’ consentita soltanto la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.  L’attività di ristorazione e bar riservata ai soli clienti alloggiati è sempre possibile nelle strutture ricettive.

 

  • Norme Restrittive valide solo nelle aree rosse

Nelle aree Rosse oltre a quanto prima descritto si applicano le seguenti ulteriori misure restrittive:

  1. Divieto di spostamento  in entrata e in uscita dalle zone arancione e all’interno delle stesse(che significa che non ci può spostare fuori dal proprio comune) salvo che gli spostamenti siano dovuti a:
  • Comprovate esigenze lavorative;
  • Situazioni di necessità;
    • Motivi di salute;
    • Assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.

E’ sempre consentito comunque il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza ed il solo transito attraverso le zone rosse.

  1. Sospensione delle attività commerciali al dettaglio  con esclusione della vendita dei generi alimentari e dei beni di prima necessità, delle farmacie, parafarmacie, delle edicole e dei tabaccai.
  2. Sospensione dei  mercati con esclusione dei banchi vendita dei generi alimentari.
  3. Sono sospese le attività di ristorazione e bar(incluse gelaterie, pasticcerie e pub ).  E’ consentita soltanto la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. L’attività di ristorazione e bar riservata ai soli clienti alloggiati è sempre possibile nelle strutture ricettive.

 

  • POSSIBILITA’ DI SPOSTAMENTO NEL TERRITORIO ITALIANO NEL PERIODO 21/12/2020 – 6/01/2021.

DIVIETO in TUTT’ITALIA, a prescindere dalla classificazione in zone gialle, arancione o rosse, DI SPOSTAMENTO, in entrata e in uscita, TRA I TERRITORI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME nel periodo 21/12/2020 – 06/01/2021 compresi, con DIVIETO AGGIUNTIVO DI SPOSTAMENTO, sia in entrata che in uscita, DAL TERRITORIO COMUNALE nei giorni 25,26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, con esclusione, in entrambe in casi, degli spostamenti per comprovate esigenze di  lavoro, motivi di salute e situazioni di necessità.

E’ comunque sempre consentito, nel periodo 21/12/2020 – 06/1/2021, il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio con l’esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un’altra Regione o, solo nei giorni 25,26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, ubicate  in un altro Comune.

 

  • SPOSTAMENTI DA E VERSO L’ESTERO

Le norme che disciplinano le possibilità o le conseguenze degli spostamenti degli stranieri in Italia e degli italiani all’estero sono complesse perché si deve tener conto sia delle norme italiane, in materia, sia di quelle degli Stati da cui provengono gli stranieri o in cui si spostano gli italiani.

Considerando soltanto gli spostamenti dovuti a turismo e le norme italiane, il DPCM del 3 dicembre 2020 distingue due situazionipaesi esteri per i quali è previsto il divieto di spostamento da e verso l’Italia e paesi esteri per i quali non c’è divieto di spostamento ma si applicano norme restrittive per chi arriva in Italia.


Divieto di spostamento per turismo da e verso l’estero
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Il DPCM del 3 dicembre 2020 stabilisce per gli Stati di cui all’elenco E dell’allegato 20 al DPCM(documento che trovate in allegato alla presente Circolare) il divieto di spostamento per turismo da e verso l’Italia(ad es. non possono arrivare in Italia turisti dagli USA e gli italiani non possono andare in vacanza negli USA), ed il divieto d’ingresso in Italia per turismo per coloro che hanno soggiornato in uno di questi Stati nei 14 giorni antecedenti al loro arrivo in Italia.


Norme restrittive per chi proviene per turismo da uno Stato estero per il quale non esiste divieto di spostamento da e verso l’Italia
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Il DPCM del 3 dicembre stabilisce che chiunque entri in Italia (sia che si tratti di stranieri che vengono in Italia per vacanza sia che si tratti di Italiani che rientrano da un vacanza all’estero) provenendo da uno degli Stati di cui agli elenchi B, C e D dell’allegato 20 al DPCM(documento che trovate in allegato alla presente Circolare) deve:

  • Fornire una specifica autodichiarazione all’imbarco o all’arrivo in Italia se utilizza l’aereo quale mezzo di trasporto.
  • Comunicare all’ASL competente per territorio il proprio arrivo/rientro in Italia, indicando i propri recapiti e contatti,  se arriva/rientra da uno degli Stati di cui all’elenco C e D dell’allegato 20.

 

  • Inoltre se:
  • Arriva/rientra da uno degli Stati di cui all’elenco D dell’allegato 20 deve sottoporsi ad una  quarantena per almeno 14 giorni.
  • Arriva/rientra da uno degli Stati di cui all’elenco C dell’allegato 20:
    • se arriva/rientra entro il 20 dicembre deve avere un tampone negativo effettuato almeno 48 ore prima dell’arrivo/rientro in Italia o in alternativa deve sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni.
    • se arriva/rientra in Italia dal 21/12/2020 al 06/01/2021, indipendentemente dal tampone, deve sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni.
    • Solo per gli italiani che sono stati in vacanza all’estero e che rientrano dopo il 6 gennaio 2021 ed hanno soggiornato/transitato in uno di questi Stati nel periodo 21/12/2020 – 06/01/2021, vige l’obbligo, a prescindere dal tampone, di sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni.

Importante!

Infine riassumendo gli aspetti più rilevanti per la gestione delle nostre imprese sono da considerare in particolare:

  1. Accoglienza dei clienti.

ITALIANI

Fino al giorno 20 dicembre 2020 incluso

  1. possono arrivare liberamente presso le nostre strutture per soggiornare per vacanza tutti gli italiani provenienti da un’altra regione classificata zona gialla. Le Regioni Italiane, oltre alla Liguria, di nostro interesse, in zona Gialla sono: Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio già a partire dal 6 dicembre e dal 13 dicembre(se non accade più nulla!) arriveranno anche Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.
  2. gli italiani provenienti dalle zone arancione e rosse possono arrivare solo ed esclusivamente per comprovati motivi di lavoro o di salute o per situazioni di necessità e pertanto NON possono arrivare nelle nostre strutture per vacanza!

I  clienti arrivati per vacanza, da regioni gialle, entro il 20 dicembre possono continuare il loro soggiorno per tutto il tempo che desiderano senza limitazioni in quanto è consentito, finito il soggiorno, di rientrare al proprio domicilio/residenza senza restrizioni in qualunque momento.

A partire dal 21 dicembre 2020 e fino al 06 gennaio 2021 incluso TUTTI GLI ITALIANI, indipendentemente dalla classificazione della regione da cui arrivano (con esclusione dei Liguri che sono liberi di muoversi in Liguria, a parte i giorni 25, 26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021 durante i quali non si può uscire dal comune in cui ci si trova),  NON POSSONO arrivare nelle nostre strutture per vacanza. E’ possibile spostarsi in questo periodo solo per comprovati motivi di lavoro o di salute o per situazioni di necessità, tutte le altre motivazioni sono vietate!

STRANIERI.

Essendo di fatto le frontiere aperte per i turisti che provengono dagli Stati di nostro interesse(Germania, Svizzera, Austria, Francia, ecc) gli stranieri (fatti salvi gli eventuali provvedimenti restrittivi ai loro spostamenti adottati dagli Stati dove vivono)  che arrivano direttamente dall’estero possono formalmente sempre arrivare nelle nostre strutture per vacanza anche dopo il 21 dicembre 2020 fatto salvo che se arrivano entro il 20 dicembre possono farlo avendo con se l’esito negativo di un tampone effettuato 48 ore prima di arrivare in Italia, mentre se arrivano direttamente  dall’estero dopo il 21 dicembre saranno obbligati ad effettuare in albergo una quarantena di 14 giorni.  Per completezza va precisato che ovviamente dopo il 21 dicembre neppure gli stranieri possono muoversi dalla Regione dove si trovano e venire pertanto in Liguria(teoricamente dal 21/12 sono possibili solo spostamenti di clienti tra i comuni della Liguria)

  1. Attività di Ristorazione e Bar.

Attività di ristorazione e bar riservata ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive.

L’attività riservata ai soli clienti alloggiati è sempre consentita senza limiti di orario nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti(che non hanno subito modifiche!), e del numero massimo di clienti per tavolo, pari a 4, fatti salvi i casi di clienti tra di loro conviventi, ad eccezione della sera del 31 dicembre 2020 in cui l’attività di somministrazione è possibile  dalle ore 18.00 fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 esclusivamente con servizio in camera!


Attività di ristorazione e bar verso clienti NON alloggiati nelle strutture ricettive.

Attività consentite solo dalle ore 5.00 alle ore 18.00, nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti (che non hanno subito modifiche!), con consumo al tavolo consentito per un massimo di 4 persone, salvo che non si tratti di conviventi. E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze