Circolare Covid19 del 30 Ottobre sul Decreto Legge “Ristoro” N. 137 del 28 Ottobre 2020

Circolare Covid19 del 30 Ottobre sul Decreto Legge “Ristoro” N. 137 del 28 Ottobre 2020

allegati: Testo del Decreto Legge Ristoro – Testo del DPCM del 24 ottobre 2020

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge Ristoro (il cui testo integrale è allegato alla Circolare) che prevede misure finalizzate a ristorare le imprese maggiormente danneggiate dagli ultimi DPCM adottati al fine di contenere la ripresa dei contagi nella cosiddetta fase2 dell’emergenza Covid19.

Le norme del nuovo Decreto interessano, di fatto, tutte le nostre imprese, e, in sintesi, prevedono le seguenti principali misure di “ristoro”:

  • CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE – Art.1 del Decreto.

Con il Decreto Ristoro viene ripetuto il contributo a fondo perduto erogato alle imprese nella primavera 2020, ai sensi del cosiddetto Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, con due differenze sostanziali: l’entità del contributo è aumentata in percentuale variabile dal 150% al 400% a seconda del tipo d’impresa beneficiaria; sono ammesse al contributo anche le imprese con ricavi complessivi nel 2019 superiori a 5 milioni di euro, imprese che erano state escluse dal contributo erogato a primavera.

Beneficiari del contributo.

Tutti coloro che alla data del 25 ottobre 2020 hanno una partita IVA attiva e che svolgono come attività  economica prevalente una di quelle di cui ai codici ATECO elencati nell’allegato 1 al Decreto.
Per quanto ci riguarda sono beneficiari: alberghi, RTA, CAV, affittacamere, ostelli, rifugi, bed & breakfast, campeggi, villaggi turistici, ristoranti.


Presupposti per ottenere il contributo
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Il contributo spetta solo se i ricavi di aprile 2020 sono inferiori ai due terzi dei ricavi di aprile 2019, o se l’attività ha avuto inizio dopo il 1 gennaio 2019.

Le imprese che hanno già ottenuto in primavera il contributo a fondo perduto, previsto dal Decreto Rilancio, non devono far nulla, riceveranno direttamente dall’Agenzia dell’Entrate il bonifico del contributo sul proprio conto corrente.

Le imprese che non hanno potuto a primavera richiedere il contributo (quelle con ricavi nel 2019 maggiori di 5 milioni di euro) dovranno presentare online la richiesta nei tempi e nei modi previsti da uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.


Ammontare del contributo
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200% per i Ristoranti e 150% per alberghi, RTA, CAV, affittacamere, ostelli, rifugi, bed & breakfast, campeggi, villaggi turistici  del valore del contributo già ottenuto a primavera per le imprese con ricavi nel 2019 inferiori a 5 milioni di euro.

200% per i Ristoranti e 150% per alberghi, RTA, CAV, affittacamere, ostelli, rifugi, bed & breakfast, campeggi, villaggi turistici  del valore del contributo che avrebbero potuto richiedere ai sensi del Decreto Rilancio per le imprese che a primavera non potevano presentare richiesta di contributo (imprese con ricavi nel 2019 superiori a 5 milioni di euro).

In ogni caso il contributo erogato per ogni impresa non può essere superiore a 150.000,00 € e non è soggetto ad alcuna forma di tassazione.

 

  • PROROGA TERMINI UTILIZZO DEL BONUS VACANZE – Art.5 comma 6 del Decreto.

Il Bonus Vacanze, di cui all’art.176 del DL Rilancio, è utilizzabile una sola volta nel periodo 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021 (la scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 2020).

 

  • CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI E AFFITTO D’AZIENDA – Art. 8 del Decreto.

Alle imprese operanti nei settori economici di cui all’allegato 1 al Decreto (per quanto ci riguarda: ristoranti, alberghi, RTA, CAV, affittacamere, ostelli, rifugi, bed & breakfast, campeggi, villaggi turistici ), a prescindere dal valore dei ricavi dell’anno 2019, è riconosciuto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 un credito d’imposta del valore del 60% dei canoni di locazione (affitto d’immobile) o del 30% dei canoni di affitto d’azienda a condizione che i ricavi del mese di ottobre, novembre e dicembre 2020 siano inferiori al 50% dei ricavi per ciascun mese corrispondente (ottobre, novembre e dicembre) del 2019.

 

  • CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU – Art.9 del Decreto.

Per le imprese operanti nei settori economici di cui all’allegato 1 al Decreto (per quanto ci riguarda: ristoranti, alberghi, RTA, CAV, affittacamere, ostelli, rifugi, bed & breakfast, campeggi, villaggi turistici) è cancellata la seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui svolgono l’attività d’impresa a condizione che il proprietario dell’immobile sia anche il gestore dell’attività esercitata nell’immobile stesso.

 

  • PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE 770 – Art.10 del Decreto.

La scadenza per la presentazione del 770 relativo al 2019 è prorogata al 10 dicembre 2020.

 

  • AMMORTIZZATORI SOCIALI (Assegno Ordinario FIS; Cassa Integrazione in Deroga) – Art.12 commi da 1 a 8 del Decreto.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa causa Covid19 possono richiedere la concessione degli ammortizzatori sociali per una durata massima di 6 settimane collocate nel periodo 16 novembre 2020 – 31 gennaio 2021.

Le 6 settimane di assegno ordinario o di cassa in deroga possono essere richieste dai:

  • datori di lavoro che hanno già interamente utilizzato le 9 più 9 settimane di ammortizzatori sociali previste da cosiddetto Decreto Agosto (DL n°104 del 14 agosto 2020);
  • datori di lavoro interessati dai provvedimenti di chiusura totale o parziale delle proprie attività disposti dal recente DPCM del 24 ottobre 2020.

I datori di lavoro che utilizzano le 6 settimane, con esclusione di coloro che sono interessati dai provvedimenti di chiusura totale o parziale del DPCM del 24 ottobre 2020 o che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione dei ricavi di almeno il 20% rispetto al primo semestre 2019, devono versare all’INPS un contributo addizionale.

 

  • PROROGA DIVIETO DI LICENZIAMENTO – Art.12 commi da 9 a 11 del Decreto.

Il divieto di licenziamento, introdotto con i precedenti decreti emanati nella gestione dell’emergenza Covid19, è prorogato fino al 31 gennaio 2021.

 

  • ESONERO VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI – Art.12 commi da 14 a 17 del Decreto.

In alternativa agli ammortizzatori sociali, di cui ai commi da 1 a 8 dell’art.12 del Decreto, i datori di lavoro possono usufruire dell’esonero dei versamenti contributivi previdenziali (sono invece da pagare i premi e i contributi assicurativi dovuti all’INAIL) per un periodo ulteriore rispetto a quello previsto dall’art.3 del Decreto Legge Agosto (4 mesi) di 4 settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021.

 

  • SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI ASSICURATIVI – Art.13 del Decreto.

Ai datori di lavoro appartenenti ai settori economici interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che svolgono in misura prevalente una delle attività economiche di cui ai codici ATECO dell’allegato 1 al Decreto sono sospesi i pagamenti dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.

I pagamenti sospesi saranno effettuati a partire dal 16 marzo 2021 o in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo.

 

  • NUOVA INDENNITA’ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO  – Art.15 del Decreto.

Ai lavoratori stagionali del turismo che hanno cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiamo svolto, nello stesso periodo, prestazioni lavorative per almeno 30 giorni e non siano titolari di pensione, o di rapporto di lavoro dipendente o di NASPI alla data del 29 ottobre 2020 è riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari a 1.000,00 euro.