EMERGENZA CORONAVIRUS
Circolare Covid19 del 26 Ottobre sul Nuovo DPCM del 24 Ottobre 2020
le nuove misure IN VIGORE DA LUNEDI’ 26 ottobre fino al 24 novembre 2020
allegati: DPCM 24 OTTOBRE – Protocollo Conferenza Episcopale Italiana
Ieri il Presidente del Consiglio ha adottato un nuovo DPCM che modifica in parte, aggravandoli, i provvedimenti restrittivi fino ad oggi vigenti.
Le nuove norme sono valide in tutt’Italia a partire dal 26 ottobre fino al 24 novembre incluso. In sintesi per quanto riguarda le nostre imprese il provvedimento (testo integrale in allegato) prevede:
- MISURE DI PREVENZIONE PER LE STRUTTURE RICETTIVE
1. In generale l’attività è consentita con l’obbligo di rispettare tutte le regole e i comportamenti previsti dai protocolli e dalle linee guida vigenti (si deve continuare a fare quello che si è fatto fino ad oggi).
In particolare i nuovi DPCM, adottati nelle ultime settimane, ribadiscono l’obbligo del mantenimento del distanziamento sociale (distanza interpersonale di almeno 1 metro) tra persone non conviventi e di aver sempre con se la mascherina e d’indossarla nei luoghi al chiuso, diversi dalla propria abitazione privata, e in tutti i luoghi all’aperto quando non sia garantita la possibilità di distanziamento rispetto a persone non conviventi.
2. Con questo nuovo decreto s’introduce (ed è una novità) l’obbligo per tutti i locali pubblici e aperti al pubblico di esposizione all’ingresso dei locali di un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale medesimo, numero calcolato sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Per le imprese ricettive questo significa che si deve affiggere fuori dai locali/aree bar, ristorante, reception un cartello in cui è indicato il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente dentro il bar, il ristorante o la reception.
- Accoglienza degli ospiti italiani.
Non esistono divieti di spostamento in Italia e pertanto gli italiani possono continuare per il momento a viaggiare al di fuori del proprio comune di residenza. Il nuovo DPCM introduce, tuttavia, una novità la forte raccomandazione a tutte le persone a non spostarsi dal proprio domicilio salvo che per lavoro, studio, motivi di salute, situazioni di necessita o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Importante! Dato che i servizi ricettivi non sono stati sospesi dal DPCM da una prima lettura della norma sembra che lo “sconsiglio a muoversi da casa” non valga per chi vuole recarsi a fare una vacanza e pertanto non possa essere addotto come causa che giustifichi la disdetta di una prenotazione in essere.
- Accoglienza degli ospiti stranieri.
Il DPCM non introduce novità rispetto alle regole precedenti che restano valide. - Importante! Attività di Ristorazione riservata esclusivamente alle persone alloggiate nella struttura ricettiva.
Il DPCM espressamente prevede la possibilità per le sole persone alloggiate, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, di fornire il servizio di ristorazione senza limiti di orario.
6. Attività di Ristorazione per le persone non alloggiate nella struttura ricettiva.
Il DPCM modificando le regole ad oggi valide stabilisce che: le attività di ristorazione (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticceria) sono consentite dalle 5,00 alle 18,00 di tutti i giorni (festivi compresi); il servizio al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone a tavolo salvo che non si tratti di conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di alimenti e bevande nei ristoranti, bar, pub, ecc.; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione con consegna a domicilio ed è consentita fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei locali. Ovviamente anche in questo caso resta l’obbligo di affiggere fuori dai locali il cartello indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale.
- ALTRE RESTRIZIONI D’INTERESSE PER LE NOSTRE IMPRESE
- A) Dal 26 Ottobre sono sospese le attività di: parchi tematici e divertimento; palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali; sale gioco e casinò; teatri, cinema, sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso; centri culturali, sociali e ricreativi.
- B) Sono sospesi i viaggi d’istruzione (gite scolastiche) e le uscite didattiche
- C) Sono vietate tutte le tipologie di Feste svolte all’aperto o al chiuso incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose che fino ad oggi erano consentite entro il limite massimo di 30 partecipanti (in pratica ad es. da oggi sono vietate anche le feste di matrimonio o per un battesimo o per la prima comunione).
- D) Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e i convegni e congressi di qualsiasi tipo (sono possibili solo riunioni e convegni a distanza)
- E) È possibile che venga disposta in casi particolari la chiusura di strade o piazze nei centri urbani dopo le ore 21,00 salva la possibilità di accesso e deflusso delle persone verso le proprie abitazioni o gli esercizi commerciali legittimamente aperti (regola che vale ovviamente anche per le nostre strutture che possono esser legittimamente aperte).