Circolare Covid19 del 5 novembre. DPCM 3 novembre 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

Circolare Covid19 del 5 novembre 2020 sul Nuovo DPCM del 03 novembre 2020

Allegati: Ordinanza MdS –  Autocertificazione  – DPCM 3 novembre 2020

Nella notte del 3 novembre il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato un nuovo DPCM pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale N°275 del 4 novembre 2020 (Testo integrale in allegato) che modifica in parte, aggravandole, le disposizioni  restrittive ad oggi vigenti.

Importante! Le nuove norme valgono a partire dal 6 novembre fino al 03 dicembre incluso.

La principale novità introdotta dal DPCM consiste nella possibilità d’individuare sul territorio italiano aree con diverso pericolo di contagio in cui si applicano misure restrittive diverse. Il DPCM prevede la possibilità d’individuare 3 aree con rischio crescente e con provvedimenti restrittivi di grado progressivamente maggiore le cosiddette aree gialle, arancione e rossa.

Come vengono individuate le aree gialle, arancione e rossa.

Con Ordinanza del Ministro della Salute, aggiornata almeno una volta a settimana, ed adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sono individuate le zone arancione e rossa, tutto il resto d’Italia è per esclusione considerato zona gialla. Le zone arancione e rossa possono interessare un’intera regione o parti di essa. Le norme che si applicano solo nelle zone arancione e rosse sono valide a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza del Ministro e durano per un minimo di 15 giorni e comunque non oltre (ad oggi) il giorno 3 dicembre incluso.

Quali sono le aree gialle, arancione e rossa.

Con propria Ordinanza del 04 novembre 2020 (Testo Integrale in Allegato) a partire dal giorno 06 novembre l’Italia è stata suddivisa nelle seguenti aree:

­           Aree Rosse: L’intero territorio delle seguenti Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Calabria;

­           Aree Arancione: L’intero territorio delle seguenti Regioni: Puglia e Sicilia;

­           Aree Gialle: tutto il resto d’Italia incluso tutto il territorio della Regione Liguria.

 

  • Le principali misure restrittive, di nostro interesse,  previste dal nuovo DPCM

Innanzitutto il DPCM prevede in tutt’Italia, indipendentemente dalla classificazione in aree gialle, arancione e rosse, la possibilità (per chi vuole e soprattutto può!) di continuare ad esercitare l’attività ricettiva; questo significa che tutte le strutture ricettive, nessuna esclusa, possono sempre continuare (qualunque sia il colore dell’area  in cui si trovano!)  ad essere aperte.

Norme Restrittive valide su tutto il territorio nazionale (aree gialle, arancioni e rosse) e pertanto anche in Liguria.

  • Il DPCM ribadisce l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale tra persone non conviventi di almeno un metro, e di aver con se ed indossare, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti, la mascherina in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la condizione di distanziamento rispetto alle persone non conviventi.
  • Dalle ore 22.00 alle ore 5.00, del giorno successivo, viene introdotto il divieto di spostamento (cosiddetto coprifuoco) dalla propria residenza, domicilio, o dimora fatti salvi gli spostamenti dovuti a:

–           Comprovate esigenze lavorative;

–           Situazioni di necessità;

–           Motivi di salute.

  • Può esser disposta la chiusura al pubblico di strade e/o piazze per tutto il giorno o per determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dalle abitazioni private e dagli esercizi commerciali legittimamente aperti (come lo sono tutte le strutture ricettive!)
  • Sono sospese le attività di:

–           Parchi tematici e divertimento;

–           Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali;

–           Centri culturali, ricreativi e sociali;

–           Sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

–           Teatri, cinema e sale concerto;

–           Sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

–           Convegni, congressi e meeting non a distanza;

–           Musei e altri luoghi ed istituti di cultura;

–           Viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate;

–           Impianti sciistici.

  • Sono vietate:

–           Tutte le tipologie di Feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, incluse quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose (ad es. matrimoni, battesimi, ecc.)

–           Le sagre, le fiere ed eventi analoghi di qualunque genere.

  • Nei giorni prefestivi e festivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati con l’esclusione di: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, tabacchi ed edicole.
  • A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.
  • Norme Restrittive valide solo nelle aree gialle (Regione Liguria inclusa)

Attività (per quanto ci riguarda quella rivolta alle persone non alloggiate nelle strutture ricettive) di ristorazione e bar (incluse gelaterie, pasticcerie e pub ) consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00 con consumo al tavolo consentito per un massimo di 4 persone, salvo che non si tratti di conviventi.
E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

  • Norme Restrittive valide solo nelle aree arancioni (ad oggi la Liguria è esclusa da queste misure)

Nelle aree Arancioni (classificate ai sensi del DPCM come aree a scenario 3 e livello di rischio alto) oltre a quanto prima descritto si applicano le seguenti ulteriori misure restrittive:

  1. Divieto di spostamento in entrata e in uscita dalle zone arancione salvo che gli spostamenti siano dovuti a:
  • Comprovate esigenze lavorative;
  • Situazioni di necessità;
  • Motivi di salute;
  • Assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.

E’ sempre consentito comunque il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza ed il solo transito attraverso le zone arancioni

  1. Divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che gli spostamenti siano dovuti a:
  • Comprovate esigenze lavorative o di studio;
  • Situazioni di necessità;
  • Motivi di salute;
  • Svolgere attività o fruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune da cui ci si sposta.

 

  1. Sono sospese le attività di ristorazione e bar (incluse gelaterie, pasticcerie e pub ).  E’ consentita soltanto la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
  • Norme Restrittive valide solo nelle aree rosse (ad oggi la Liguria è esclusa da queste misure)

Nelle aree Rosse (classificate ai sensi del DPCM come aree a scenario 4 e livello di rischio alto) oltre a quanto prima descritto si applicano le seguenti ulteriori misure restrittive:

  1. Divieto di spostamento  in entrata e in uscita dalle zone arancione e all’interno delle stesse (che significa che non ci può spostare fuori dal proprio comune) salvo che gli spostamenti siano dovuti
  • Comprovate esigenze lavorative;
  • Situazioni di necessità;
  • Motivi di salute;
  • Assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.

E’ sempre consentito comunque il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza ed il solo transito attraverso le zone rosse.

  1. Sospensione delle attività commerciali al dettaglio  con esclusione della vendita dei generi alimentari e dei beni di prima necessità, delle farmacie, parafarmacie, delle edicole e dei tabaccai.
  2. Sospensione dei  mercati con esclusione dei banchi vendita dei generi alimentari.
  3. Sono sospese le attività di ristorazione e bar (incluse gelaterie, pasticcerie e pub ).  E’ consentita soltanto la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

 

  • Importante! Infine nello specifico (attività ricettive nel territorio della provincia di Savona classificata come area Gialla) gli aspetti ulteriori da considerare sono:
  1. L’attività ricettiva, di tutte le tipologie di strutture nessuna esclusa, è consentita nel rispetto dei protocolli e delle linee guida oda oggi vigenti (in pratica lavorando e comportandosi come si è fatto fino ad oggi senza nessuna novità in merito).

 

  1. Obbligo di esporre all’ingresso della sala ristorante un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso, numero calcolato tenendo conto delle norme, dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

III.        Accoglienza dei clienti:

Clienti Italiani

A partire dal giorno 6 novembre,  tutti coloro che provengono da un’area arancione (Puglia e Sicilia) o da un’area rossa (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria) possono arrivare in Liguria e soggiornare nelle nostre strutture ricettive esclusivamente se lo spostamento è dovuto a: comprovati motivi di lavoro; esigenze di salute; situazioni di necessità. Non è possibile da queste aree spostarsi per altri motivi e quindi, ad esempio, venire in Liguria per vacanza!

A partire dal giorno 6 novembre,  tutti coloro che provengono da un’area gialla (tutte le altre Regioni italiane Liguria inclusa) possono arrivare in Liguria e soggiornare nelle nostre strutture senza alcuna giustificazione!

Clienti Stranieri

Per i clienti stranieri il DPCM non prevede novità rispetto alle regole precedenti che restano valide.

  1. Attività di Ristorazione e Bar.

Attività di ristorazione e bar riservata ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive.

L’attività riservata ai soli clienti alloggiati è sempre consentita senza limiti di orario nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti(che non hanno subito modifiche!), e del numero massimo di clienti per tavolo, pari a 4, fatti salvi i casi di clienti tra di loro conviventi.

Attività di ristorazione e bar verso clienti NON alloggiati nelle strutture ricettive.

Attività consentite solo dalle ore 5.00 alle ore 18.00, nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida vigenti(che non hanno subito modifiche!), con consumo al tavolo consentito per un massimo di 4 persone, salvo che non si tratti di conviventi. E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione di asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze

  1. V.         Autodichiarazione.

L’Autodichiarazione, che trovate in allegato, per giustificare, in caso di controllo, i propri spostamenti deve esser utilizzata:

­           dai clienti che provengono dalle aree arancione o rosse (è un obbligo del cliente compilare l’autodichiarazione e quello che dichiarano e una loro esclusiva responsabilità);

 

­           da tutti coloro che si spostano dal proprio domicilio (incluse le strutture ricettive) nella fascia oraria compresa tra le ore 22,00 e le ore  5,00 del giorno successivo.